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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 185/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, RE
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12232/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TFCCON5000062021 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21596/2025 depositato il
09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 125.808,06, comprensiva di imposta, sanzioni e interessi, quale coobbligata in solido e per ricognizione di debito della società Società_1 S.r.l. in liquidazione.L'intimazione di pagamento traeva origine dalla decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di conciliazione giudiziale intervenuta tra l'Agenzia delle Entrate e la società Società_1 S.r.l. in relazione all'avviso di accertamento n. TF503AC02473/2020, accordo che prevedeva il pagamento delle somme dovute in otto rate trimestrali. Di tali rate, la società Società_1 S.r.l. aveva corrisposto solo le prime cinque, di cui l'ultima versata dalla odierna ricorrente.
La ricorrente deduceva:
1-illegittimità dell'atto per difetto assoluto di attribuzione, in quanto emesso da ufficio territorialmente incompetente, avendo la società sede in Milano dall'8 febbraio 2019;
-violazione delle norme sul procedimento, sostenendo che, in caso di decadenza dalla rateazione conseguente a conciliazione giudiziale, l'Ufficio avrebbe dovuto procedere all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento;
-insussistenza della coobbligazione, non essendo dimostrata alcuna responsabilità solidale della ricorrente rispetto al debito tributario della Società_1 S.r.l. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, eccependo preliminarmente e nel merito l'infondatezza del ricorso, evidenziando la natura esecutiva dell'intimazione impugnata, fondata su un titolo definitivo, nonché la sussistenza della coobbligazione, desunta dalla comunanza della compagine sociale, dalla successione nell'attività economica e dal pagamento spontaneo di una rata del piano di conciliazione da parte della ricorrente, qualificabile come ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. TFC/ CON/500006/2021, notificata in data 21 maggio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, con la quale è stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 125.808,06, quale coobbligata in solido, anche per ricognizione di debito, della società Società_1 S.r.l. in liquidazione. Preliminarmente, il Collegio rileva che l'atto impugnato costituisce intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 78/2010, avente natura di atto esecutivo e non di atto impositivo, in quanto fondato su un titolo definitivo, rappresentato dall'accordo di conciliazione giudiziale sottoscritto dalla società Società_1 S.r.l. in relazione all'avviso di accertamento n. TF503AC02473/2020. Sulla giurisdizione e sull'ammissibilità del ricorso
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, sono impugnabili innanzi al giudice tributario soltanto gli atti espressamente indicati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 o quelli che contengano una pretesa tributaria nuova e autonoma.
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento impugnata: • non introduce una nuova pretesa tributaria;
• si limita a sollecitare il pagamento di somme già definitivamente accertate e dovute in forza di un titolo esecutivo;
• non risulta idonea a incidere autonomamente nella sfera giuridica del destinatario sotto il profilo impositivo.
Le doglianze sollevate dalla ricorrente – relative alla competenza territoriale dell'Ufficio, alla procedura seguita e alla sussistenza della coobbligazione – attengono tutte a profili sostanziali e/o esecutivi del credito, che avrebbero dovuto essere fatti valere mediante l'impugnazione dell'atto presupposto ovvero con gli strumenti propri dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, nei limiti consentiti dall'ordinamento.
Ne consegue che il ricorso risulta inammissibile per difetto di un atto autonomamente impugnabile, non potendo l'intimazione di pagamento essere utilizzata per rimettere in discussione il titolo esecutivo ormai definitivo.
Ad ogni modo, anche a voler esaminare nel merito le censure dedotte, le stesse non appaiono fondate.
In particolare:
• non sussiste il dedotto difetto assoluto di attribuzione, atteso che l'intimazione è stata emessa dall'Ufficio che ha formato il titolo esecutivo, in conformità al principio di continuità amministrativa e alla titolarità del credito;
• non ricorre la violazione dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, essendo legittima l'intimazione diretta in presenza di un accordo conciliativo definitivo, senza necessità di preventiva iscrizione a ruolo;
• la coobbligazione risulta ragionevolmente desunta dall'Amministrazione finanziaria sulla base di elementi oggettivi e concordanti, quali la comunanza della compagine sociale, la successione sostanziale nell'attività economica e, soprattutto, il pagamento spontaneo di una rata del piano di conciliazione da parte della ricorrente, successivamente alla cancellazione della Società_1 S.r.l., comportamento idoneo a integrare una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Tali profili, tuttavia, restano assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Sulle spese di lite la particolarità e la complessità della vicenda, nonché la natura delle questioni sollevate, giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, RE
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12232/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TFCCON5000062021 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21596/2025 depositato il
09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 125.808,06, comprensiva di imposta, sanzioni e interessi, quale coobbligata in solido e per ricognizione di debito della società Società_1 S.r.l. in liquidazione.L'intimazione di pagamento traeva origine dalla decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di conciliazione giudiziale intervenuta tra l'Agenzia delle Entrate e la società Società_1 S.r.l. in relazione all'avviso di accertamento n. TF503AC02473/2020, accordo che prevedeva il pagamento delle somme dovute in otto rate trimestrali. Di tali rate, la società Società_1 S.r.l. aveva corrisposto solo le prime cinque, di cui l'ultima versata dalla odierna ricorrente.
La ricorrente deduceva:
1-illegittimità dell'atto per difetto assoluto di attribuzione, in quanto emesso da ufficio territorialmente incompetente, avendo la società sede in Milano dall'8 febbraio 2019;
-violazione delle norme sul procedimento, sostenendo che, in caso di decadenza dalla rateazione conseguente a conciliazione giudiziale, l'Ufficio avrebbe dovuto procedere all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento;
-insussistenza della coobbligazione, non essendo dimostrata alcuna responsabilità solidale della ricorrente rispetto al debito tributario della Società_1 S.r.l. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, eccependo preliminarmente e nel merito l'infondatezza del ricorso, evidenziando la natura esecutiva dell'intimazione impugnata, fondata su un titolo definitivo, nonché la sussistenza della coobbligazione, desunta dalla comunanza della compagine sociale, dalla successione nell'attività economica e dal pagamento spontaneo di una rata del piano di conciliazione da parte della ricorrente, qualificabile come ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. TFC/ CON/500006/2021, notificata in data 21 maggio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, con la quale è stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 125.808,06, quale coobbligata in solido, anche per ricognizione di debito, della società Società_1 S.r.l. in liquidazione. Preliminarmente, il Collegio rileva che l'atto impugnato costituisce intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 78/2010, avente natura di atto esecutivo e non di atto impositivo, in quanto fondato su un titolo definitivo, rappresentato dall'accordo di conciliazione giudiziale sottoscritto dalla società Società_1 S.r.l. in relazione all'avviso di accertamento n. TF503AC02473/2020. Sulla giurisdizione e sull'ammissibilità del ricorso
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, sono impugnabili innanzi al giudice tributario soltanto gli atti espressamente indicati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 o quelli che contengano una pretesa tributaria nuova e autonoma.
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento impugnata: • non introduce una nuova pretesa tributaria;
• si limita a sollecitare il pagamento di somme già definitivamente accertate e dovute in forza di un titolo esecutivo;
• non risulta idonea a incidere autonomamente nella sfera giuridica del destinatario sotto il profilo impositivo.
Le doglianze sollevate dalla ricorrente – relative alla competenza territoriale dell'Ufficio, alla procedura seguita e alla sussistenza della coobbligazione – attengono tutte a profili sostanziali e/o esecutivi del credito, che avrebbero dovuto essere fatti valere mediante l'impugnazione dell'atto presupposto ovvero con gli strumenti propri dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, nei limiti consentiti dall'ordinamento.
Ne consegue che il ricorso risulta inammissibile per difetto di un atto autonomamente impugnabile, non potendo l'intimazione di pagamento essere utilizzata per rimettere in discussione il titolo esecutivo ormai definitivo.
Ad ogni modo, anche a voler esaminare nel merito le censure dedotte, le stesse non appaiono fondate.
In particolare:
• non sussiste il dedotto difetto assoluto di attribuzione, atteso che l'intimazione è stata emessa dall'Ufficio che ha formato il titolo esecutivo, in conformità al principio di continuità amministrativa e alla titolarità del credito;
• non ricorre la violazione dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, essendo legittima l'intimazione diretta in presenza di un accordo conciliativo definitivo, senza necessità di preventiva iscrizione a ruolo;
• la coobbligazione risulta ragionevolmente desunta dall'Amministrazione finanziaria sulla base di elementi oggettivi e concordanti, quali la comunanza della compagine sociale, la successione sostanziale nell'attività economica e, soprattutto, il pagamento spontaneo di una rata del piano di conciliazione da parte della ricorrente, successivamente alla cancellazione della Società_1 S.r.l., comportamento idoneo a integrare una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Tali profili, tuttavia, restano assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Sulle spese di lite la particolarità e la complessità della vicenda, nonché la natura delle questioni sollevate, giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali.