Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 185
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto assoluto di attribuzione per incompetenza territoriale

    L'atto impugnato è un'intimazione di pagamento, atto esecutivo fondato su un titolo definitivo (accordo di conciliazione giudiziale). Le doglianze relative alla competenza territoriale attengono a profili sostanziali o esecutivi del credito che dovevano essere fatte valere con l'impugnazione dell'atto presupposto o con opposizione all'esecuzione. L'intimazione di pagamento non introduce una nuova pretesa tributaria e non può essere utilizzata per rimettere in discussione il titolo esecutivo definitivo.

  • Rigettato
    Violazione delle norme sul procedimento

    L'intimazione è stata emessa dall'Ufficio che ha formato il titolo esecutivo, in conformità al principio di continuità amministrativa. L'intimazione diretta è legittima in presenza di un accordo conciliativo definitivo, senza necessità di preventiva iscrizione a ruolo.

  • Rigettato
    Insussistenza della coobbligazione

    La coobbligazione è ragionevolmente desunta dalla comunanza della compagine sociale, dalla successione nell'attività economica e dal pagamento spontaneo di una rata del piano di conciliazione da parte della ricorrente, comportamento idoneo a integrare una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 185
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 185
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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