CA
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 25 febbraio 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1583 Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
e , in qualità di soci di Controparte_2 Controparte_3
APPELLANTI PRINCIPALI CONTUMACI
APPELLATI INCIDENTALI CONTUMACI
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Colonna, Controparte_4
APPELLATO PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3062/2021 del 31.3.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'8.7.2020, ha chiesto “accertarsi e dichiararsi la Controparte_4
nullità e/o l'inefficacia e /o l'illegittimità del licenziamento intimato al Sig. con nota del CP_4
12-14-10-2019, per mancata affissione del codice disciplinare e/o perché intimato durante il periodo di malattia e/o per mancanza di specificità della contestazione e/o per violazione dell'art. 48 CCNL di settore e comunque per assoluta mancanza di giusta causa, insussistenza delle condotte a lui ascritte e conseguentemente: condannare la in persona del l.r.p.t., al Controparte_5 pagamento in favore del ricorrente delle seguenti somme: • in via principale: - un'indennità di cui all'art. 3 comma 1 e/o comma 2 d. legisl. 23/2015, in misura non inferiore a 10 mensilità, indicandosi
a tal fine la retribuzione utile al computo del TFR nella misura di €. 1.831,03, o nella diversa da accertare; • in via subordinata: – un'indennità di cui all'art. 4 d. legisl. 23/2015, in misura non
1 inferiore a 5 mensilità, indicandosi a tal fine la retribuzione utile al computo del TFR nella misura di €. 1.831,0 3, o nella diversa da accertare; • in ogni caso: – accertarsi e dichiararsi che la società resistente è rimasta inadempiente al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze relative alle retribuzioni da Ottobre 2019 al 15.04.2020; della tredicesima mensilità; della quattordicesima mensilità; dell'indennità per ferie e permessi non goduti;
del trattamento di fine rapporto, e dell'indennità di mancato preavviso, … e conseguentemente condannare la resistente in persona del
l.r.p.t., al pagamento in favore del della somma di €.39.925,85 a tali titoli”, con vittoria di CP_4
spese.
La società resistente si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza delle domande, e ne ha chiesto il rigetto.
CP_ Disposta la chiamata in giudizio dell' rimasto poi contumace, la causa, di natura documentale, è stata definita con la sentenza impugnata, con la quale il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso, accertando l'illegittimità del licenziamento intimato il 12/14.10.2019, dichiarando estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannando la parte datoriale al pagamento di un'indennità pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad
€. 2.831,03, nonché condannando la società resistente al pagamento a titolo di spettanze retributive della complessiva somma di € 32.736,02, di cui € 13.555,56 a titolo di retribuzione comprensiva CP_ dell'indennità di malattia a carico dell' con vittoria di spese.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello la chiedendone la riforma, Controparte_3
con declaratoria della legittimità del licenziamento intimato, rigetto della domanda di risarcimento danni e differenze retributive, ed accertamento della debenza della sola minor somma di € 2.292,67
a titolo di mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti, e TFR, vinte le spese.
L'appellato si è costituito, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e CP_4
spiegando appello incidentale per la dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro nella diversa data del 16.4.2020, con condanna della parte datoriale al pagamento di un'indennità risarcitoria pari alla maggior somma di € 2.831,03.
All'udienza del 10.1.2023, questa Corte ha disposto a carico delle parti l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' entro il termine perentorio del 30.6.2023. CP_6
Disposti in pendenza di giudizio vari rinvii al fine di verificare l'intervenuta cancellazione della società appellante dal R.I. e concesso termine alle parti sino al 30.4.2024 per comprovare l'intervenuta integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , all'udienza del 21.5.2024 il CP_6
giudizio è stata dichiarato interrotto su richiesta del procuratore di parte appellante per avvenuta cancellazione della società dal Registro in data 10.2.2023.
2 Con istanza del 30.10.2024, stante l'inutile decorso del termine di 3 mesi ex art. 305 c.p.c. per la riassunzione a seguito di interruzione, parte appellata ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.
A tal fine, è stata dunque fissata la nuova udienza del 10.12.2024, con assegnazione di termine sino all'8.11.2024 per la notifica.
All'udienza così fissata, tuttavia, parte appellata è comparsa chiedendo concedersi nuovo termine per la notifica, e la causa è stata dunque rinviata all'odierna udienza del 25.2.2025, con assegnazione di termine fino al 15.1.2025 per la notifica ai soci successori della società, meglio indicati in epigrafe, i quali sono rimasti contumaci, essendo comparso il solo procuratore di parte appellata.
2. Ebbene, il giudizio va dichiarato inammissibile.
Risulta dagli atti che l' sia stato parte del giudizio di primo grado e che, ciononostante, CP_6
non sia stato evocato nel presente grado d'appello, né dall'appellante principale né dall'appellante incidentale.
Rilevata la mancanza di integrità del contraddittorio, questa Corte ha assegnato apposito termine ex art. 331, co. 1 c.p.c. per la notifica all'Istituto, incombente cui nessuna delle parti in causa risulta aver adempiuto.
Ricorre pertanto la causa di inammissibilità di cui all'art. 331, co. 2 c.p.c.
3. Nondimeno, ove pure il ricorso in appello fosse stato notificato all' , il giudizio avrebbe CP_6 dovuto essere dichiarato estinto per mancata riassunzione entro il termine di cui all'art. 305 c.p.c., considerato che l'interruzione per intervenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese
(risalente al 10.2.2023) è stata dichiarata su istanza del procuratore della stessa società all'udienza del 21.5.2024 e che il giudizio non è stato riassunto da alcuna delle parti entro i 3 mesi successivi.
4. Considerato che l'incombente dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_6
era stato posto a carico di entrambe le parti, nessuna delle quali risulta avervi provveduto dando parimenti causa all'inammissibilità del giudizio, le spese di lite del grado vanno compensate.
Cionondimeno, va dato atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti, appellante principale ed incidentale.
P.Q.M.
La Corte, sugli appelli proposti, così provvede:
3 1. dichiara gli appelli, principale e incidentale, inammissibili;
2. compensa le spese di lite del grado;
3. dà atto che sussistono per gli appellanti, principale ed incidentale, i presupposti oggettivi richiesti dall'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n.
228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuna impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 25.2.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro
IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
4