TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/09/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Silvia Codispoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2347 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civile dell'anno
2017 posta in deliberazione all'udienza del 9.05.2025 – tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. - con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, promossa da
TRA
(Cod. Fisc. ) nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
Piceno (AP) e residente in [...] e Parte_2
(Cod. Fisc. ) nata il [...] a [...]
[...] C.F._2
(AP) e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro SPECA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ascoli Piceno, Strada Provinciale Mezzina n. 43, giusta procura in atti;
Attori/Opponenti
CONTRO
già , (Cod. Fisc. CP_1 CP_2 Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
Torino – Via Giolitti, n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pugno, del Foro di
Torino, il quale dichiara di eleggere domicilio in Teramo – Via Irelli, n. 6 presso l'Avv.
Carlo Del Torto, giusta procura in atti;
Convenuta-opposta
NONCHÉ
cessionaria di rappresentata e difesa Controparte_3 CP_1
dall'Avv. Giovanni Luca Murru, del Foro di Milano, con studio in Milano, Piazza
Castello n. 1 ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
e per essa , rappresentata e difesa CP_4 Controparte_5 dall'Avv. Giovanni Luca Murru, del Foro di Milano, con studio in Milano, Piazza
Castello n. 1 ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
(partita IVA di Gruppo codice fiscale e Controparte_6 P.IVA_2
numero di iscrizione nel registro Imprese di Venezia Rovigo: numero P.IVA_3
REA CCIAA Venezia– 420580) (doc. 1), con sede legale in Venezia Mestre, via
Terraglio 63 e, per essa, (partita IVA di Gruppo Controparte_3
, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano: P.IVA_4 numero , REA ), con sede legale in Milano (MI), via Caldera 21, P.IVA_5 P.IVA_6
non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della prima , rappresentata e difesa, dall'Avv. Giovanni Luca Murru del Foro di Milano, con studio in Milano, Piazza
Castello n. 1 ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Intervenute/Opposte
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di locazione finanziaria.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.05.2025;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 29.06.2017 e ritualmente notificato,
e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
581/2017 emesso il 4.05.2017, con il quale questo Tribunale aveva loro ingiunto, in qualità di garanti del contratto di locazione finanziaria n. 7067/2005 sottoscritto dalla
SICME S.r.l. in fallimento, il pagamento della somma di €.13.539,60 per canoni scaduti, penale per risoluzione anticipata, nonché interessi di mora dalle singole scadenze al saldo in forza del predetto contratto, nonché spese e competenze del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione, gli attori hanno dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che, in data 14/09/2015, la Sicme srl aveva sottoscritto con la il CP_7
contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto l'autoveicolo tipo Mercedes
Benz C 220 CDI Avant (targa CY241PC) e che il prezzo della locazione era stato
Pag. 2 di 9 stabilito in euro 35.645,60 oltre iva, da corrispondersi con le seguenti modalità: -
l'anticipo di Euro 5.833,33 più IVA da versarsi alla firma del contratto;
- n. 47 canoni mensili ciascuno di Euro 627,30 più IVA, a decorrere dal giorno 1 del mese successivo alla sottoscrizione del verbale di consegna;
- prezzo di riscatto
Euro 329,17 + IVA e spese (cfr. contratto di leasing in atti);
b) che il bene oggetto della locazione finanziaria, dopo essere stato acquistato da
LA BEST CAR S.r.l., era stato regolarmente immesso nella disponibilità della
SICME S.r.l.;
c) che del suddetto contratto si erano costituiti garanti, in data 14.09.2005, essi attori, nonché LA BEST CAR S.r.l. con apposito patto di riacquisto dell'autovettura, in alternativa al pagamento, nell'ipotesi di inadempimento da parte della Sicme srl;
d) che, con raccomandata del 4-16/04/2017, la Sicme srl aveva dichiarato di non poter più far fronte al pagamento dei canoni di locazione finanziaria e che, in data 12/04/2017, avrebbe riconsegnato il veicolo direttamente alla Best Car srl;
e) che, in data 16/04/2017, la aveva acconsentito alla restituzione e che, CP_2
fino ad aprile 2008, i canoni erano stati regolarmente pagati;
f) che, nel frattempo, la Sicme s.r.l. era stata dichiarata fallita, con sentenza di questo Tribunale emessa il 16/02/2009 come pure, in seguito, la Best Car s.r.l. con sentenza del 5.03.2012 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno;
g) che il 14/05/2010, era stato annotato al PRA il trasferimento di proprietà del mezzo per cui è causa dalla a (nato il [...] CP_2 Parte_3 ad Ascoli Piceno) e che il prezzo del trasferimento era stato annotato come pari a
18.000,00 euro (cfr. doc 2);
h) che detto trasferimento era avvenuto in forza della sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 207/2010 r.g. 2925/2009 resa in favore del predetto Pt_3 in danno della , rimasta contumace in giudizio (cfr. doc 4); CP_2
i) che la aveva omesso di chiedere alla Best Car srl i pagamenti Controparte_2
della rate scadute così come aveva omesso di far valere il patto di riacquisto;
Pag. 3 di 9 j) che il aveva inviato alla (già ), a mezzo del Pt_3 CP_2 CP_8
proprio procuratore, il sollecito per ottenere il passaggio di proprietà e che, in data 30/10/2009, la società gli aveva inviato il certificato PRA da cui risultava la perdita di possesso fatta annotare dalla;
CP_2
k) che i canoni pretesi dalla con il ricorso monitorio erano prescritti, CP_2
perché risalenti al marzo del 2007;
l) che essi attori intendevano sollevare l'exceptio dolo generalis, in quanto, dal momento della riconsegna del mezzo alla La Best Car srl, nell'anno 2007,
l'opposta aveva commesso atti in mala fede contro gli opponenti e segnatamente:
- la non veritiera dichiarazione di perdita di possesso dell'autovettura; - la contumacia nel giudizio intentato dal permettendo a quest'ultimo Pt_3
d'intestarsi il bene senza averlo pagato alla legittima proprietaria , CP_7 con lo scopo poi di escutere la garanzia liberandosi del bene concesso in leasing;
- la mancata messa in mora di Best Car s.r.l. in ordine al pagamento dei canoni scaduti;
m) che, in sostanza, la aveva rivenduto l'autovettura al e che il CP_2 Pt_3
suo credito originario era stato integralmente soddisfatto attraverso la somma complessiva percepita, derivante da quanto versato da Sicme s.r.l. a titolo di canoni locatizi e quanto pagato da come corrispettivo della vendita Pt_3
(€.18.000,00);
n) che, pertanto, la domanda avanzata nei confronti di essi attori era stata formulata in mala fede.
Tanto dedotto, gli attori hanno concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
Si è ritualmente costituita in giudizio la (già , Controparte_1 Controparte_2
eccependo, in sintesi e per quando d'interesse:
1) che, diversamente da quanto sostenuto dagli attori, con racc. a/r 04-16.04.2007, la SICME S.r.l. aveva dichiarato di non poter più far fronte al pagamento dei canoni di locazione finanziaria e che, in data 12.04.2007, avrebbe riconsegnato
Pag. 4 di 9 l'autoveicolo direttamente a LA BEST CAR S.r.l. che avrebbe sanato il dovuto
(cfr. doc. 13);
2) che, in data 16.04.2007, la aveva acconsentito a tale Controparte_2
restituzione (in forza della garanzia rilasciata da LA BEST CAR S.r.l.), chiedendo, nel contempo, il pagamento immediato di Euro 1.556,42, quale debito ormai scaduto ed esigibile e comunque dichiarando che tale autorizzazione non avrebbe in alcun modo sollevato la SICME S.r.l., quale Utilizzatrice, né tanto meno i garanti dalle proprie obbligazioni (cfr. doc. 14);
3) che, a seguito di tale restituzione, i pagamenti dei canoni di leasing erano avvenuti regolarmente fino ad aprile 2008, mensilità successiva alla quale la
SICME S.r.l. si era resa definitivamente inadempiente al contratto (cfr. doc. 11);
4) che, nel frattempo, LA BEST CAR S.r.l., senza alcuna autorizzazione da parte della aveva alienato (illegittimamente) il bene a terzi in Controparte_2
data 4.10.2007 e precisamente a tale che aveva pagato Parte_3 integralmente il prezzo alla venditrice LA BEST CAR S.r.l.;
5) che nessuna somma era stata riversata da La Best Car s.r.l. in favore della né era stata effettuato il passaggio di proprietà in favore Controparte_2 del e che, per questa ragione, era stata instaurata la causa davanti Pt_3
all'Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno di cui al r.g. n. 2925/2009 definita con sentenza n. 207/2010 (cfr. doc. 15 e 16);
6) che sia la SICME S.r.l. che LA BEST CAR S.r.l. sono state dichiarate fallite
(doc. 12 e 17) e che, pertanto, essa convenuta aveva interesse ad escutere le garanzie rilasciate dagli attori;
7) che, diversamente da quanto affermato dagli attori, il suo credito non era stato integralmente soddisfatto, in quanto, come illustrato anche nella sentenza del
Giudice di Pace, non aveva mai incassato alcuna somma dal terzo CP_2 acquirente, che aveva pagato il prezzo di acquisto a La Best Car Parte_3
s.r.l.;
Pag. 5 di 9 8) che l'eccezione di prescrizione era infondata, perché le garanzie rilasciate dagli attori avevano durata di 48 mesi a partire dal 14.09.2005 e scadenza al
14.09.2009, fino all'importo massimo garantito di Euro 35.465,60 + IVA, per cui la prescrizione ordinaria decennale (decorrente dal 14.09.2009) non era affatto maturata, in quanto il termine (peraltro interrotto con il ricorso monitorio) sarebbe maturato solo il 14.09.2019.
Tanto eccepito, la convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
Nel corso del giudizio sono intervenute, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., le società cessionarie del credito di cui è causa e segnatamente: in data 6.12.2018, è subentrata in giudizio;
in data 21.10.2024, è intervenuta Controparte_3 CP_4
e per essa e, infine, in data 7.05.2025, è intervenuta
[...] Controparte_5 [...]
Controparte_6
La causa è stata istruita - dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo - con le produzioni documentali delle parti;
la stessa ha subito una serie di rinvii, in parte disposti dal precedente Giudice, in parte disposti dalla scrivente Giudice (assegnataria della causa dal 6.10.2021) per esigenze organizzative del ruolo. A seguito del rientro in servizio della scrivente Giudice dopo l'assenza per congedo straordinario di maternità, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 3.04.2025, all'esito della quale la stessa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata per i motivi che seguono.
1. Gli attori, in qualità di garanti delle obbligazioni dedotte nel contratto di leasing di cui
è causa, hanno instaurato il giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, sulla base, sostanzialmente, di due ordini di motivi: l'eccezione di prescrizione del credito e l'exceptio doli generalis, avendo, a loro avviso, la convenuta già ottenuto l'integrale soddisfazione del proprio credito.
Pag. 6 di 9 La convenuta, dal canto suo, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, in ragione dell'inadempimento dei garanti e dell'infondatezza delle eccezioni avversarie.
2. Così delimitato il thema decidendum e passando al merito della causa, giova rammentare che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere da parte opposta – che assume la veste sostanziale di attore – mentre l'opponente – che assume la veste sostanziale di convenuto – ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi della stessa.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al creditore (parte opposta) la prova del fatto costitutivo del diritto mentre il debitore (parte opponente) deve provare l'inefficacia di tali fatti ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto.
2.1 Nel caso di specie, la convenuta (attrice in senso sostanziale) ha provato il titolo da cui origina il proprio credito, producendo:
- il contratto di leasing (cfr. doc. n. 5 del fascicolo della convenuta);
- la fideiussione prestata da (cfr. doc. n. 8); Parte_2
- la fideiussione prestata da (cfr. doc. n. 9). Parte_1
La medesima ha poi allegato e documentato l'inadempimento di Sicme s.r.l., producendo la missiva del 4-16.04.2007, con cui la società aveva dichiarato di non poter più far fronte al pagamento dei canoni di locazione finanziaria e reso noto che, in data 12.04.2007, avrebbe riconsegnato l'autoveicolo direttamente a LA BEST CAR S.r.l. che avrebbe sanato il dovuto (cfr. doc. 13 fascicolo della convenuta). Risulta agli atti, inoltre, anche la risposta con cui la aveva acconsentito a tale restituzione (in forza Controparte_2 della garanzia rilasciata da LA BEST CAR S.r.l.), chiedendo, nel contempo, il pagamento immediato di Euro 1.556,42, quale debito ormai scaduto ed esigibile. In ogni caso, la aveva precisato che tale autorizzazione non avrebbe in alcun modo Controparte_2
sollevato la SICME S.r.l., quale utilizzatrice, né tanto meno i garanti dalle proprie obbligazioni (cfr. doc. 14).
Pag. 7 di 9 2.2 A fronte di ciò, gli attori hanno eccepito la prescrizione del credito vantato e sollevato l'exceptio doli generalis.
Ora, quanto alla prima, osserva il Tribunale che essa, oltre che genericamente formulata,
è manifestamente infondata, in quanto il termine di prescrizione non decorre dal marzo
2007, ma dalla scadenza dell'ultima rata di pagamento del canone locatizio, cioè dal
14.09.2009. Pertanto, al momento della notifica del decreto ingiuntivo, il 12.05.2017, nessuna prescrizione era maturata.
Quanto alla seconda eccezione, essa si fonda essenzialmente sul fatto che la avrebbe incassato somme da parte di LA BEST CAR S.r.l. e che, Controparte_1
pertanto, il debito della SICME S.r.l. e dei suoi garanti (attuali opponenti) sarebbe stato integralmente soddisfatto.
La tesi è infondata. Gli attori stessi hanno affermato che tale ha Parte_3 acquistato l'autovettura da La Best Car s.r.l. (cfr. atto di citazione), salvo poi sostenere che il prezzo dell'acquisto (pari ad €.18.000,00) sarebbe stato versato alla convenuta, senza fornire nessuna prova al riguardo. D'altronde, la circostanza per cui ha Pt_3 acquistato il veicolo da La Best Car s.r.l. emerge, evidentemente, anche dalla sentenza del
Giudice di Pace di Ascoli Piceno (cfr. doc. 16 fascicolo della convenuta) la quale, lungi dal costituire il “titolo” del trasferimento in favore del (come erroneamente Pt_3
sostenuto dalla difesa attorea, giacché il titolo è il contratto di vendita concluso con La
Best Car s.r.l.) ha accertato la perdita di possesso dell'autovettura da parte di CP_2
e dichiarato quindi il passaggio di proprietà in favore di
[...] Pt_3
Pertanto, l'exceptio doli generalis risulta del tutto infondata.
3. In definitiva, gli attori non hanno provato, come invece era loro onere, fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito azionato in via monitoria, con la conseguenza che la loro opposizione va respinta.
Il decreto ingiuntivo va quindi confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i. in favore della parte intervenuta,
[...]
Controparte_6
Pag. 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara esecutivo;
2) condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte intervenuta delle spese di lite che liquida in €.3.397,00, Controparte_6 oltre oneri di legge.
Teramo, 18 settembre 2025
Il Giudice
Silvia Codispoti
Pag. 9 di 9
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2347 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civile dell'anno
2017 posta in deliberazione all'udienza del 9.05.2025 – tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. - con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, promossa da
TRA
(Cod. Fisc. ) nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
Piceno (AP) e residente in [...] e Parte_2
(Cod. Fisc. ) nata il [...] a [...]
[...] C.F._2
(AP) e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro SPECA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ascoli Piceno, Strada Provinciale Mezzina n. 43, giusta procura in atti;
Attori/Opponenti
CONTRO
già , (Cod. Fisc. CP_1 CP_2 Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
Torino – Via Giolitti, n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pugno, del Foro di
Torino, il quale dichiara di eleggere domicilio in Teramo – Via Irelli, n. 6 presso l'Avv.
Carlo Del Torto, giusta procura in atti;
Convenuta-opposta
NONCHÉ
cessionaria di rappresentata e difesa Controparte_3 CP_1
dall'Avv. Giovanni Luca Murru, del Foro di Milano, con studio in Milano, Piazza
Castello n. 1 ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
e per essa , rappresentata e difesa CP_4 Controparte_5 dall'Avv. Giovanni Luca Murru, del Foro di Milano, con studio in Milano, Piazza
Castello n. 1 ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
(partita IVA di Gruppo codice fiscale e Controparte_6 P.IVA_2
numero di iscrizione nel registro Imprese di Venezia Rovigo: numero P.IVA_3
REA CCIAA Venezia– 420580) (doc. 1), con sede legale in Venezia Mestre, via
Terraglio 63 e, per essa, (partita IVA di Gruppo Controparte_3
, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano: P.IVA_4 numero , REA ), con sede legale in Milano (MI), via Caldera 21, P.IVA_5 P.IVA_6
non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della prima , rappresentata e difesa, dall'Avv. Giovanni Luca Murru del Foro di Milano, con studio in Milano, Piazza
Castello n. 1 ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Intervenute/Opposte
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di locazione finanziaria.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.05.2025;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 29.06.2017 e ritualmente notificato,
e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
581/2017 emesso il 4.05.2017, con il quale questo Tribunale aveva loro ingiunto, in qualità di garanti del contratto di locazione finanziaria n. 7067/2005 sottoscritto dalla
SICME S.r.l. in fallimento, il pagamento della somma di €.13.539,60 per canoni scaduti, penale per risoluzione anticipata, nonché interessi di mora dalle singole scadenze al saldo in forza del predetto contratto, nonché spese e competenze del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione, gli attori hanno dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che, in data 14/09/2015, la Sicme srl aveva sottoscritto con la il CP_7
contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto l'autoveicolo tipo Mercedes
Benz C 220 CDI Avant (targa CY241PC) e che il prezzo della locazione era stato
Pag. 2 di 9 stabilito in euro 35.645,60 oltre iva, da corrispondersi con le seguenti modalità: -
l'anticipo di Euro 5.833,33 più IVA da versarsi alla firma del contratto;
- n. 47 canoni mensili ciascuno di Euro 627,30 più IVA, a decorrere dal giorno 1 del mese successivo alla sottoscrizione del verbale di consegna;
- prezzo di riscatto
Euro 329,17 + IVA e spese (cfr. contratto di leasing in atti);
b) che il bene oggetto della locazione finanziaria, dopo essere stato acquistato da
LA BEST CAR S.r.l., era stato regolarmente immesso nella disponibilità della
SICME S.r.l.;
c) che del suddetto contratto si erano costituiti garanti, in data 14.09.2005, essi attori, nonché LA BEST CAR S.r.l. con apposito patto di riacquisto dell'autovettura, in alternativa al pagamento, nell'ipotesi di inadempimento da parte della Sicme srl;
d) che, con raccomandata del 4-16/04/2017, la Sicme srl aveva dichiarato di non poter più far fronte al pagamento dei canoni di locazione finanziaria e che, in data 12/04/2017, avrebbe riconsegnato il veicolo direttamente alla Best Car srl;
e) che, in data 16/04/2017, la aveva acconsentito alla restituzione e che, CP_2
fino ad aprile 2008, i canoni erano stati regolarmente pagati;
f) che, nel frattempo, la Sicme s.r.l. era stata dichiarata fallita, con sentenza di questo Tribunale emessa il 16/02/2009 come pure, in seguito, la Best Car s.r.l. con sentenza del 5.03.2012 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno;
g) che il 14/05/2010, era stato annotato al PRA il trasferimento di proprietà del mezzo per cui è causa dalla a (nato il [...] CP_2 Parte_3 ad Ascoli Piceno) e che il prezzo del trasferimento era stato annotato come pari a
18.000,00 euro (cfr. doc 2);
h) che detto trasferimento era avvenuto in forza della sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 207/2010 r.g. 2925/2009 resa in favore del predetto Pt_3 in danno della , rimasta contumace in giudizio (cfr. doc 4); CP_2
i) che la aveva omesso di chiedere alla Best Car srl i pagamenti Controparte_2
della rate scadute così come aveva omesso di far valere il patto di riacquisto;
Pag. 3 di 9 j) che il aveva inviato alla (già ), a mezzo del Pt_3 CP_2 CP_8
proprio procuratore, il sollecito per ottenere il passaggio di proprietà e che, in data 30/10/2009, la società gli aveva inviato il certificato PRA da cui risultava la perdita di possesso fatta annotare dalla;
CP_2
k) che i canoni pretesi dalla con il ricorso monitorio erano prescritti, CP_2
perché risalenti al marzo del 2007;
l) che essi attori intendevano sollevare l'exceptio dolo generalis, in quanto, dal momento della riconsegna del mezzo alla La Best Car srl, nell'anno 2007,
l'opposta aveva commesso atti in mala fede contro gli opponenti e segnatamente:
- la non veritiera dichiarazione di perdita di possesso dell'autovettura; - la contumacia nel giudizio intentato dal permettendo a quest'ultimo Pt_3
d'intestarsi il bene senza averlo pagato alla legittima proprietaria , CP_7 con lo scopo poi di escutere la garanzia liberandosi del bene concesso in leasing;
- la mancata messa in mora di Best Car s.r.l. in ordine al pagamento dei canoni scaduti;
m) che, in sostanza, la aveva rivenduto l'autovettura al e che il CP_2 Pt_3
suo credito originario era stato integralmente soddisfatto attraverso la somma complessiva percepita, derivante da quanto versato da Sicme s.r.l. a titolo di canoni locatizi e quanto pagato da come corrispettivo della vendita Pt_3
(€.18.000,00);
n) che, pertanto, la domanda avanzata nei confronti di essi attori era stata formulata in mala fede.
Tanto dedotto, gli attori hanno concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
Si è ritualmente costituita in giudizio la (già , Controparte_1 Controparte_2
eccependo, in sintesi e per quando d'interesse:
1) che, diversamente da quanto sostenuto dagli attori, con racc. a/r 04-16.04.2007, la SICME S.r.l. aveva dichiarato di non poter più far fronte al pagamento dei canoni di locazione finanziaria e che, in data 12.04.2007, avrebbe riconsegnato
Pag. 4 di 9 l'autoveicolo direttamente a LA BEST CAR S.r.l. che avrebbe sanato il dovuto
(cfr. doc. 13);
2) che, in data 16.04.2007, la aveva acconsentito a tale Controparte_2
restituzione (in forza della garanzia rilasciata da LA BEST CAR S.r.l.), chiedendo, nel contempo, il pagamento immediato di Euro 1.556,42, quale debito ormai scaduto ed esigibile e comunque dichiarando che tale autorizzazione non avrebbe in alcun modo sollevato la SICME S.r.l., quale Utilizzatrice, né tanto meno i garanti dalle proprie obbligazioni (cfr. doc. 14);
3) che, a seguito di tale restituzione, i pagamenti dei canoni di leasing erano avvenuti regolarmente fino ad aprile 2008, mensilità successiva alla quale la
SICME S.r.l. si era resa definitivamente inadempiente al contratto (cfr. doc. 11);
4) che, nel frattempo, LA BEST CAR S.r.l., senza alcuna autorizzazione da parte della aveva alienato (illegittimamente) il bene a terzi in Controparte_2
data 4.10.2007 e precisamente a tale che aveva pagato Parte_3 integralmente il prezzo alla venditrice LA BEST CAR S.r.l.;
5) che nessuna somma era stata riversata da La Best Car s.r.l. in favore della né era stata effettuato il passaggio di proprietà in favore Controparte_2 del e che, per questa ragione, era stata instaurata la causa davanti Pt_3
all'Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno di cui al r.g. n. 2925/2009 definita con sentenza n. 207/2010 (cfr. doc. 15 e 16);
6) che sia la SICME S.r.l. che LA BEST CAR S.r.l. sono state dichiarate fallite
(doc. 12 e 17) e che, pertanto, essa convenuta aveva interesse ad escutere le garanzie rilasciate dagli attori;
7) che, diversamente da quanto affermato dagli attori, il suo credito non era stato integralmente soddisfatto, in quanto, come illustrato anche nella sentenza del
Giudice di Pace, non aveva mai incassato alcuna somma dal terzo CP_2 acquirente, che aveva pagato il prezzo di acquisto a La Best Car Parte_3
s.r.l.;
Pag. 5 di 9 8) che l'eccezione di prescrizione era infondata, perché le garanzie rilasciate dagli attori avevano durata di 48 mesi a partire dal 14.09.2005 e scadenza al
14.09.2009, fino all'importo massimo garantito di Euro 35.465,60 + IVA, per cui la prescrizione ordinaria decennale (decorrente dal 14.09.2009) non era affatto maturata, in quanto il termine (peraltro interrotto con il ricorso monitorio) sarebbe maturato solo il 14.09.2019.
Tanto eccepito, la convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
Nel corso del giudizio sono intervenute, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., le società cessionarie del credito di cui è causa e segnatamente: in data 6.12.2018, è subentrata in giudizio;
in data 21.10.2024, è intervenuta Controparte_3 CP_4
e per essa e, infine, in data 7.05.2025, è intervenuta
[...] Controparte_5 [...]
Controparte_6
La causa è stata istruita - dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo - con le produzioni documentali delle parti;
la stessa ha subito una serie di rinvii, in parte disposti dal precedente Giudice, in parte disposti dalla scrivente Giudice (assegnataria della causa dal 6.10.2021) per esigenze organizzative del ruolo. A seguito del rientro in servizio della scrivente Giudice dopo l'assenza per congedo straordinario di maternità, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 3.04.2025, all'esito della quale la stessa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata per i motivi che seguono.
1. Gli attori, in qualità di garanti delle obbligazioni dedotte nel contratto di leasing di cui
è causa, hanno instaurato il giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, sulla base, sostanzialmente, di due ordini di motivi: l'eccezione di prescrizione del credito e l'exceptio doli generalis, avendo, a loro avviso, la convenuta già ottenuto l'integrale soddisfazione del proprio credito.
Pag. 6 di 9 La convenuta, dal canto suo, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, in ragione dell'inadempimento dei garanti e dell'infondatezza delle eccezioni avversarie.
2. Così delimitato il thema decidendum e passando al merito della causa, giova rammentare che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere da parte opposta – che assume la veste sostanziale di attore – mentre l'opponente – che assume la veste sostanziale di convenuto – ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi della stessa.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al creditore (parte opposta) la prova del fatto costitutivo del diritto mentre il debitore (parte opponente) deve provare l'inefficacia di tali fatti ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto.
2.1 Nel caso di specie, la convenuta (attrice in senso sostanziale) ha provato il titolo da cui origina il proprio credito, producendo:
- il contratto di leasing (cfr. doc. n. 5 del fascicolo della convenuta);
- la fideiussione prestata da (cfr. doc. n. 8); Parte_2
- la fideiussione prestata da (cfr. doc. n. 9). Parte_1
La medesima ha poi allegato e documentato l'inadempimento di Sicme s.r.l., producendo la missiva del 4-16.04.2007, con cui la società aveva dichiarato di non poter più far fronte al pagamento dei canoni di locazione finanziaria e reso noto che, in data 12.04.2007, avrebbe riconsegnato l'autoveicolo direttamente a LA BEST CAR S.r.l. che avrebbe sanato il dovuto (cfr. doc. 13 fascicolo della convenuta). Risulta agli atti, inoltre, anche la risposta con cui la aveva acconsentito a tale restituzione (in forza Controparte_2 della garanzia rilasciata da LA BEST CAR S.r.l.), chiedendo, nel contempo, il pagamento immediato di Euro 1.556,42, quale debito ormai scaduto ed esigibile. In ogni caso, la aveva precisato che tale autorizzazione non avrebbe in alcun modo Controparte_2
sollevato la SICME S.r.l., quale utilizzatrice, né tanto meno i garanti dalle proprie obbligazioni (cfr. doc. 14).
Pag. 7 di 9 2.2 A fronte di ciò, gli attori hanno eccepito la prescrizione del credito vantato e sollevato l'exceptio doli generalis.
Ora, quanto alla prima, osserva il Tribunale che essa, oltre che genericamente formulata,
è manifestamente infondata, in quanto il termine di prescrizione non decorre dal marzo
2007, ma dalla scadenza dell'ultima rata di pagamento del canone locatizio, cioè dal
14.09.2009. Pertanto, al momento della notifica del decreto ingiuntivo, il 12.05.2017, nessuna prescrizione era maturata.
Quanto alla seconda eccezione, essa si fonda essenzialmente sul fatto che la avrebbe incassato somme da parte di LA BEST CAR S.r.l. e che, Controparte_1
pertanto, il debito della SICME S.r.l. e dei suoi garanti (attuali opponenti) sarebbe stato integralmente soddisfatto.
La tesi è infondata. Gli attori stessi hanno affermato che tale ha Parte_3 acquistato l'autovettura da La Best Car s.r.l. (cfr. atto di citazione), salvo poi sostenere che il prezzo dell'acquisto (pari ad €.18.000,00) sarebbe stato versato alla convenuta, senza fornire nessuna prova al riguardo. D'altronde, la circostanza per cui ha Pt_3 acquistato il veicolo da La Best Car s.r.l. emerge, evidentemente, anche dalla sentenza del
Giudice di Pace di Ascoli Piceno (cfr. doc. 16 fascicolo della convenuta) la quale, lungi dal costituire il “titolo” del trasferimento in favore del (come erroneamente Pt_3
sostenuto dalla difesa attorea, giacché il titolo è il contratto di vendita concluso con La
Best Car s.r.l.) ha accertato la perdita di possesso dell'autovettura da parte di CP_2
e dichiarato quindi il passaggio di proprietà in favore di
[...] Pt_3
Pertanto, l'exceptio doli generalis risulta del tutto infondata.
3. In definitiva, gli attori non hanno provato, come invece era loro onere, fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito azionato in via monitoria, con la conseguenza che la loro opposizione va respinta.
Il decreto ingiuntivo va quindi confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i. in favore della parte intervenuta,
[...]
Controparte_6
Pag. 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara esecutivo;
2) condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte intervenuta delle spese di lite che liquida in €.3.397,00, Controparte_6 oltre oneri di legge.
Teramo, 18 settembre 2025
Il Giudice
Silvia Codispoti
Pag. 9 di 9