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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/10/2025, n. 2691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2691 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7592 del R.G.A.C.C. dell'anno 2017 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.09.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), NO AT (C.F.: Parte_1 C.F._1
) in qualità di eredi di , elettivamente C.F._2 Persona_1 domiciliate in Lecce, alla via 95° Reggimento Fanteria n. 8, presso lo studio dell'avv.
Martina Fiorella che le rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTRICI
E
(C.F.: , in persona del Ministro in carica Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce come da procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno da emotrasfusione.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio il al fine di accertare la sua Persona_1 Controparte_1 responsabilità nella causazione dell'infezione da epatite virale HCV contratta in occasione di emotrasfusioni ricevute presso l'Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce nei mesi di gennaio e marzo 1977, deducendo in particolare che, a seguito di esami ematochimici di controllo, eseguiti presso l' in data 16.05.2011, veniva diagnosticata una Parte_2
“epatite cronica HCV attiva” e di aver quindi presentato, in data 23.07.2012, una domanda di indennizzo ex lege n. 210/92; deduceva inoltre che la CMO di Taranto, con verbale n. 3419 del 15.05.2013, riconosceva la sussistenza del nesso causale tra la patologia contratta e la trasfusione, ricevendo un assegno bimestrale di € 1.594,48.
L'attore deduceva infine di aver inviato al , a mezzo di Controparte_1
raccomandata a/r del 10.06.2014, una richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali e di aver esperito il tentativo di mediazione obbligatoria presso l'ordine degli Avvocati di Lecce;
tentativo che si concludeva con esito negativo per mancata comparizione e adesione del convenuto. CP_1
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito in via preliminare il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto al risarcimento, la mancanza di colpevolezza in quanto le conoscenze scientifiche all'epoca dei fatti non consentivano di prevedere la presenza del virus dell'epatite C nel sangue destinato alle trasfusioni e in ogni caso l'eccessività della pretesa avanzata in giudizio;
il convenuto ha chiesto quindi il rigetto della domanda attorea mancando anche la prova certa in ordine al relativo rapporto eziologico.
All'udienza del 3.10.2019 veniva dichiarata l'interruzione del processo per decesso dell'attore, avvenuto in data 17.07.2019.
Con atto di riassunzione del 23.12.2019 si sono quindi costitute in giudizio
[...]
e , rispettivamente figlia e coniuge separata di , Parte_1 Controparte_2 Persona_1 riportandosi alle difese e conclusioni già formulate da quest'ultimo.
La causa è stata istruita con produzione documentale e con CTU medico legale.
All'udienza del 30.09.2025, precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*******
Preliminarmente occorre delibare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal , secondo il quale il compito di vigilanza sulle sacche Controparte_1 di sangue spettava in via esclusiva al e alla Controparte_3
. CP_4
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento, essendo pacifica la legittimazione passiva del rispetto all'azione risarcitoria intentata, derivando Controparte_1 dalla legge che affidava all'epoca dei fatti di causa al le Controparte_5 competenze in materia di vigilanza sanitaria e di uso dei derivati del sangue (artt. 1 e
21 della legge 592/67; artt. 2, 3, 103, 112 del d.p.r. n. 1256/1971; legge 519/1973; artt. 4 e 6 della legge 833/78) (Cass., SS. UU. dell'11.1.2008 nn. 581 e 584).
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento atteso il tempo trascorso dall'emotrasfusione subita e la proposizione della domanda di risarcimento.
È pacifico che nel caso in esame trovi applicazione l'art. 2947 c.c. secondo cui il risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale - tenuto conto che l'indennizzo
è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati - appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio ha avuto una sufficiente percezione sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose per la salute.
Come noto, le Sezioni Unite hanno affermato che “La responsabilità del Controparte_1
per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti
[...] emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della
Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa)” (Cass. civ, sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008).
In senso conforme è stato chiarito che “La responsabilità del per Controparte_1
i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della
Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013).
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il paziente ha avuto consapevolezza del danno clinico causato dall'epatite correlata alla trasfusione e comunque dalla data di presentazione della domanda di indennizzo di cui alla legge n.
210 del 1992 che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia;
data che quindi segna il limite temporale ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, del codice civile.
Nel caso di specie, l'attore ha dedotto di aver ricevuto le trasfusioni di sangue nei mesi di gennaio e marzo del 1977 e di aver ricevuto la prima diagnosi della malattia il
16.05.2011, presentando la domanda di indennizzo ex l. n. 210/92 il 23.07.2012 nonché di aver proposto domanda di risarcimento per danni derivanti da emotrasfusione al in data 10.06.2014 con lettera di messa in Controparte_1 mora regolarmente consegnata.
Ne consegue l'infondatezza della relativa eccezione essendo stato il presente giudizio nel pieno rispetto del termine di prescrizione quinquennale.
Il ha poi ritenuto di aver predisposto ogni controllo possibile, in relazione CP_1 alle conoscenze scientifiche del tempo, ritenendo che al momento della trasfusione del
1977 non vi fossero conoscenze adeguate a prevenire il fenomeno di trasmissioni di patologie per emotrasfusioni.
La Corte di Cassazione ha accertato la sussistenza della responsabilità del
[...]
anche per trasfusioni eseguite prima che il virus fosse identificato in CP_1 maniera definitiva in sede scientifica (“In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell'anno 1978, in cui il virus dell'epatite
B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del
[...]
per l'omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue CP_1 per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo (Fattispecie relativa
a trasfusioni eseguite nell'anno 1976)” (Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 18520 del
13/07/2018).
È stato altresì affermato che “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus
HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell'anno 1978, in cui il virus dell'epatite
B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del
[...]
per l'omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue CP_1 per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, accertata la carenza di dati relativi ad uno dei donatori, ha affermato la responsabilità del per i danni provocati dal contagio CP_1 dell'epatite C, a seguito di trasfusioni eseguite nell'anno 1974)” (Cass. Civ., sez.
6 - L,
Ordinanza n. 2232 del 04/02/2016).
Quanto al nesso di causalità, si rileva che “In tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da attività pericolosa da emostrasfusione, la prova, che grava sull'attore danneggiato, del nesso causale intercorrente tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV, può essere fornita - ove risulti provata l'idoneità di tale condotta
a provocare il contagio - anche con il ricorso alle presunzioni, in difetto di predisposizione
(o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente,
e ciò in applicazione del criterio della vicinanza della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di rigetto della domanda risarcitoria proposta da un soggetto sottoposto a più di trenta infusioni di plasma, otto delle quali eseguite all'estero, motivato sull'erroneo rilievo che - sebbene fosse stato accertato che quattro delle infusioni effettuate in Italia fossero rimaste non tracciabili, costituendo così, a dire della stessa sentenza impugnata, "in astratto possibile veicolo di contagio" - le infusioni compiute all'estero, anch'esse non tracciabili, presentavano "una maggiore probabilità" di aver causato il contagio)” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 5961 del 25/03/2016).
Trattasi di orientamento giurisprudenziale confermato anche in tempi recenti: “In caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (HBV, HIV e HCV), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica”
(Cass. Civ., sez. 3, Ordinanza n. 17084 del 11/07/2017).
Venendo al caso di specie, va in primo luogo evidenziato che la stessa CMO ha riconosciuto l'esistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni del 1977 e la grave patologia contratta dall'attore (Verbale n. 3419 del 15.05.2013 della Commissione
Medica Ospedaliera Sezione Distaccata di Taranto).
Per tali ragioni nel caso di specie deve ritenersi provata la responsabilità del
[...]
, anche alla luce degli esiti della CTU espletata in corso di causa. CP_1
Nella consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 5.09.2019, il CTU nominato (dr.
) ha infatti verificato che: “i tempi di contagio e di incubazione della Persona_2 infezione da HCV sono compatibili con le emotrasfusioni potenzialmente contagianti avvenuta nel 1977 e che un periodo di circa 30 anni (fino al 2013) risulta sufficiente e necessario per poter permettere lo sviluppo di uno stadio di cirrosi epatica. L'eziogenesi della malattia cronica epatica è senza dubbio da correlare all'infezione da HCV e non emergono dati in favore di altre cause concorrenti quali Diabete Mellito o Abuso Alcolico cronico o altre condizioni in grado di ipotizzare una via diversa di contagio. Il nesso causale tra infezione ed emotrasfusioni del 1977 era stato peraltro già stabilito dalla
Commissione Medica Ospedaliera”.
Il CTU ha altresì evidenziato che all'epoca dei fatti le disposizioni tecniche emanate dal non erano adeguate, i presidi di controllo sangue (quali lo Controparte_5 screening attento dei donatori comprensivo del loro monitoraggio nel tempo , il ricorso solo in casi di eccezionale urgenza ai donatori occasionali, il controllo della provenienza geografica delle sacche, gli esami ematologici pre-donazione con particolare riguardo per i valori di transaminasemia, l'adozione della pratica del predeposito di sangue da parte dello stesso paziente nei trattamenti chirurgici d'elezione e quindi programmabili non erano ancora sistematizzati normativamente in protocolli ufficiali per il controllo e la vigilanza nell'acquisizione e distribuzione del sangue concludendo che “da tale latenza nel varo delle definitive quanto tardive direttive Ministeriali discendevano, nel periodo di riferimento della fattispecie in esame, elevati rischi di contagio in corso di emotrasfusione per conseguente disarmonia operativa da parte delle strutture ospedaliere ed in particolare dei centri emotrasfusionali, per carenza di adeguata sistematizzazione e codifica delle attività di limitazione del ricorso alla pratica emotrasfusionale, profilassi delle infezioni e selezione accurata dei donatori”.
In ordine alla determinazione del quantum del danno risarcibile a titolo di danno non patrimoniale patito da , il ctu ha affermato che “i postumi invalidanti Persona_1 permanenti subiti dal Signor possano essere stimati nel 50% di infermità Persona_1 pari alla sesta categoria della Tabella A (DPR n 8344 del 30 12 1981) in analogia a quanto già stimato nel 2012 dalla Commissione Medica Ospedaliera”.
Al riguardo va evidenziato che il danno si è manifestato solo dopo moltissimi anni
(2012, con trasfusione del 1977) e va dunque calcolato con riferimento all'età che l'attore aveva nel settembre 2012 (55 anni).
Deve essere quindi riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 50%, che, secondo le Tabelle di Milano aggiornate ad oggi, è pari ad euro € 419.127,00 al valore attuale.
Tale importo deve essere maggiorato di interessi legali, dalla data odierna al soddisfo.
L'importo va poi devalutato a settembre 2012 e rivalutato secondo l'indice ISTAT di anno in anno, fino alla data odierna, con maggiorazione di interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata.
Il , infine, ha chiesto che dal danno eventualmente riconosciuto sia CP_1 scomputato l'importo dal danneggiato ricevuto a titolo di indennizzo.
Al riguardo va ricordato che “Nel giudizio promosso nei confronti del Controparte_1
per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a
[...] seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno
("compensatio lucri cum damno"), qualora non sia stato corrisposto e tantomeno determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento” (Cass. Civ., ordinanza n. 2778 del 31/01/2019).
Nel caso in esame, dalla nota del prot. n. 39758 del 13.12.2017 Controparte_1 allegata in atti, si evince che l'attore era titolare dell'indennizzo previsto della legge
210/92 per la sesta categoria della Tab. A all. DPR n. 834/81 con decorrenza
1.03.2013 per un importo bimestrale parti ad € 1.594,48 e che con determina n. 110 del 10.09.2013 e sino al 30.06.2017 l' ha corrisposto la somma di € Parte_2
41.411,60.
Dalla suddetta nota, emerge altresì che dal 1.07.2017 al 31.12.2017 l'attore ha percepito la somma di 4.783,39, nonché l'ulteriore somma di 9.748,80 per l'anno 2018
e per l'anno 2019 € 4.942,5 ovvero l'importo dovuto per tre bimestri, stante il decesso del titolare avvenuto in data 17.07.2019.
Complessivamente l'attore ha ricevuto quindi a titolo di indennizzo la somma di €
60.886.29.
Ne consegue che dall'importo totale pari a € 419.127,00 deve essere detratta la somma di euro 60.886.29 già corrisposta e titolo di indennizzo ex lege n. 210/92.
L'importo netto è pari € 358.240,71, da liquidarsi all'attualità, deve essere prima devalutato alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento fino al saldo, con riconoscimento degli interessi legali (compensativi dei tempi processuali) sulla somma di anno in anno rivalutata dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore riconosciuto in sentenza, secondo i valori medi dei parametri tariffari ratione temporis vigenti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico del soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7592/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in al Controparte_1 risarcimento del danno in favore degli eredi dell'attore con il pagamento della somma pari a € 358.240,71, somma prima devalutata fino alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutata dall'evento fino al saldo, con aggiunta degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dalla domanda giudiziale al saldo;
2) condanna il alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_1 di parte attrice, liquidate € 1.214,00 per spese e € 21.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, 1.10.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta con la collaborazione del funzionario dell'Ufficio per il Processo dott.ssa Daniela Mauro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7592 del R.G.A.C.C. dell'anno 2017 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.09.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), NO AT (C.F.: Parte_1 C.F._1
) in qualità di eredi di , elettivamente C.F._2 Persona_1 domiciliate in Lecce, alla via 95° Reggimento Fanteria n. 8, presso lo studio dell'avv.
Martina Fiorella che le rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTRICI
E
(C.F.: , in persona del Ministro in carica Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce come da procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno da emotrasfusione.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio il al fine di accertare la sua Persona_1 Controparte_1 responsabilità nella causazione dell'infezione da epatite virale HCV contratta in occasione di emotrasfusioni ricevute presso l'Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce nei mesi di gennaio e marzo 1977, deducendo in particolare che, a seguito di esami ematochimici di controllo, eseguiti presso l' in data 16.05.2011, veniva diagnosticata una Parte_2
“epatite cronica HCV attiva” e di aver quindi presentato, in data 23.07.2012, una domanda di indennizzo ex lege n. 210/92; deduceva inoltre che la CMO di Taranto, con verbale n. 3419 del 15.05.2013, riconosceva la sussistenza del nesso causale tra la patologia contratta e la trasfusione, ricevendo un assegno bimestrale di € 1.594,48.
L'attore deduceva infine di aver inviato al , a mezzo di Controparte_1
raccomandata a/r del 10.06.2014, una richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali e di aver esperito il tentativo di mediazione obbligatoria presso l'ordine degli Avvocati di Lecce;
tentativo che si concludeva con esito negativo per mancata comparizione e adesione del convenuto. CP_1
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito in via preliminare il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto al risarcimento, la mancanza di colpevolezza in quanto le conoscenze scientifiche all'epoca dei fatti non consentivano di prevedere la presenza del virus dell'epatite C nel sangue destinato alle trasfusioni e in ogni caso l'eccessività della pretesa avanzata in giudizio;
il convenuto ha chiesto quindi il rigetto della domanda attorea mancando anche la prova certa in ordine al relativo rapporto eziologico.
All'udienza del 3.10.2019 veniva dichiarata l'interruzione del processo per decesso dell'attore, avvenuto in data 17.07.2019.
Con atto di riassunzione del 23.12.2019 si sono quindi costitute in giudizio
[...]
e , rispettivamente figlia e coniuge separata di , Parte_1 Controparte_2 Persona_1 riportandosi alle difese e conclusioni già formulate da quest'ultimo.
La causa è stata istruita con produzione documentale e con CTU medico legale.
All'udienza del 30.09.2025, precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*******
Preliminarmente occorre delibare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal , secondo il quale il compito di vigilanza sulle sacche Controparte_1 di sangue spettava in via esclusiva al e alla Controparte_3
. CP_4
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento, essendo pacifica la legittimazione passiva del rispetto all'azione risarcitoria intentata, derivando Controparte_1 dalla legge che affidava all'epoca dei fatti di causa al le Controparte_5 competenze in materia di vigilanza sanitaria e di uso dei derivati del sangue (artt. 1 e
21 della legge 592/67; artt. 2, 3, 103, 112 del d.p.r. n. 1256/1971; legge 519/1973; artt. 4 e 6 della legge 833/78) (Cass., SS. UU. dell'11.1.2008 nn. 581 e 584).
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento atteso il tempo trascorso dall'emotrasfusione subita e la proposizione della domanda di risarcimento.
È pacifico che nel caso in esame trovi applicazione l'art. 2947 c.c. secondo cui il risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale - tenuto conto che l'indennizzo
è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati - appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio ha avuto una sufficiente percezione sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose per la salute.
Come noto, le Sezioni Unite hanno affermato che “La responsabilità del Controparte_1
per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti
[...] emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della
Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa)” (Cass. civ, sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008).
In senso conforme è stato chiarito che “La responsabilità del per Controparte_1
i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della
Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013).
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il paziente ha avuto consapevolezza del danno clinico causato dall'epatite correlata alla trasfusione e comunque dalla data di presentazione della domanda di indennizzo di cui alla legge n.
210 del 1992 che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia;
data che quindi segna il limite temporale ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, del codice civile.
Nel caso di specie, l'attore ha dedotto di aver ricevuto le trasfusioni di sangue nei mesi di gennaio e marzo del 1977 e di aver ricevuto la prima diagnosi della malattia il
16.05.2011, presentando la domanda di indennizzo ex l. n. 210/92 il 23.07.2012 nonché di aver proposto domanda di risarcimento per danni derivanti da emotrasfusione al in data 10.06.2014 con lettera di messa in Controparte_1 mora regolarmente consegnata.
Ne consegue l'infondatezza della relativa eccezione essendo stato il presente giudizio nel pieno rispetto del termine di prescrizione quinquennale.
Il ha poi ritenuto di aver predisposto ogni controllo possibile, in relazione CP_1 alle conoscenze scientifiche del tempo, ritenendo che al momento della trasfusione del
1977 non vi fossero conoscenze adeguate a prevenire il fenomeno di trasmissioni di patologie per emotrasfusioni.
La Corte di Cassazione ha accertato la sussistenza della responsabilità del
[...]
anche per trasfusioni eseguite prima che il virus fosse identificato in CP_1 maniera definitiva in sede scientifica (“In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell'anno 1978, in cui il virus dell'epatite
B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del
[...]
per l'omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue CP_1 per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo (Fattispecie relativa
a trasfusioni eseguite nell'anno 1976)” (Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 18520 del
13/07/2018).
È stato altresì affermato che “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus
HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell'anno 1978, in cui il virus dell'epatite
B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del
[...]
per l'omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue CP_1 per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, accertata la carenza di dati relativi ad uno dei donatori, ha affermato la responsabilità del per i danni provocati dal contagio CP_1 dell'epatite C, a seguito di trasfusioni eseguite nell'anno 1974)” (Cass. Civ., sez.
6 - L,
Ordinanza n. 2232 del 04/02/2016).
Quanto al nesso di causalità, si rileva che “In tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da attività pericolosa da emostrasfusione, la prova, che grava sull'attore danneggiato, del nesso causale intercorrente tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV, può essere fornita - ove risulti provata l'idoneità di tale condotta
a provocare il contagio - anche con il ricorso alle presunzioni, in difetto di predisposizione
(o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente,
e ciò in applicazione del criterio della vicinanza della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di rigetto della domanda risarcitoria proposta da un soggetto sottoposto a più di trenta infusioni di plasma, otto delle quali eseguite all'estero, motivato sull'erroneo rilievo che - sebbene fosse stato accertato che quattro delle infusioni effettuate in Italia fossero rimaste non tracciabili, costituendo così, a dire della stessa sentenza impugnata, "in astratto possibile veicolo di contagio" - le infusioni compiute all'estero, anch'esse non tracciabili, presentavano "una maggiore probabilità" di aver causato il contagio)” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 5961 del 25/03/2016).
Trattasi di orientamento giurisprudenziale confermato anche in tempi recenti: “In caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (HBV, HIV e HCV), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica”
(Cass. Civ., sez. 3, Ordinanza n. 17084 del 11/07/2017).
Venendo al caso di specie, va in primo luogo evidenziato che la stessa CMO ha riconosciuto l'esistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni del 1977 e la grave patologia contratta dall'attore (Verbale n. 3419 del 15.05.2013 della Commissione
Medica Ospedaliera Sezione Distaccata di Taranto).
Per tali ragioni nel caso di specie deve ritenersi provata la responsabilità del
[...]
, anche alla luce degli esiti della CTU espletata in corso di causa. CP_1
Nella consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 5.09.2019, il CTU nominato (dr.
) ha infatti verificato che: “i tempi di contagio e di incubazione della Persona_2 infezione da HCV sono compatibili con le emotrasfusioni potenzialmente contagianti avvenuta nel 1977 e che un periodo di circa 30 anni (fino al 2013) risulta sufficiente e necessario per poter permettere lo sviluppo di uno stadio di cirrosi epatica. L'eziogenesi della malattia cronica epatica è senza dubbio da correlare all'infezione da HCV e non emergono dati in favore di altre cause concorrenti quali Diabete Mellito o Abuso Alcolico cronico o altre condizioni in grado di ipotizzare una via diversa di contagio. Il nesso causale tra infezione ed emotrasfusioni del 1977 era stato peraltro già stabilito dalla
Commissione Medica Ospedaliera”.
Il CTU ha altresì evidenziato che all'epoca dei fatti le disposizioni tecniche emanate dal non erano adeguate, i presidi di controllo sangue (quali lo Controparte_5 screening attento dei donatori comprensivo del loro monitoraggio nel tempo , il ricorso solo in casi di eccezionale urgenza ai donatori occasionali, il controllo della provenienza geografica delle sacche, gli esami ematologici pre-donazione con particolare riguardo per i valori di transaminasemia, l'adozione della pratica del predeposito di sangue da parte dello stesso paziente nei trattamenti chirurgici d'elezione e quindi programmabili non erano ancora sistematizzati normativamente in protocolli ufficiali per il controllo e la vigilanza nell'acquisizione e distribuzione del sangue concludendo che “da tale latenza nel varo delle definitive quanto tardive direttive Ministeriali discendevano, nel periodo di riferimento della fattispecie in esame, elevati rischi di contagio in corso di emotrasfusione per conseguente disarmonia operativa da parte delle strutture ospedaliere ed in particolare dei centri emotrasfusionali, per carenza di adeguata sistematizzazione e codifica delle attività di limitazione del ricorso alla pratica emotrasfusionale, profilassi delle infezioni e selezione accurata dei donatori”.
In ordine alla determinazione del quantum del danno risarcibile a titolo di danno non patrimoniale patito da , il ctu ha affermato che “i postumi invalidanti Persona_1 permanenti subiti dal Signor possano essere stimati nel 50% di infermità Persona_1 pari alla sesta categoria della Tabella A (DPR n 8344 del 30 12 1981) in analogia a quanto già stimato nel 2012 dalla Commissione Medica Ospedaliera”.
Al riguardo va evidenziato che il danno si è manifestato solo dopo moltissimi anni
(2012, con trasfusione del 1977) e va dunque calcolato con riferimento all'età che l'attore aveva nel settembre 2012 (55 anni).
Deve essere quindi riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 50%, che, secondo le Tabelle di Milano aggiornate ad oggi, è pari ad euro € 419.127,00 al valore attuale.
Tale importo deve essere maggiorato di interessi legali, dalla data odierna al soddisfo.
L'importo va poi devalutato a settembre 2012 e rivalutato secondo l'indice ISTAT di anno in anno, fino alla data odierna, con maggiorazione di interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata.
Il , infine, ha chiesto che dal danno eventualmente riconosciuto sia CP_1 scomputato l'importo dal danneggiato ricevuto a titolo di indennizzo.
Al riguardo va ricordato che “Nel giudizio promosso nei confronti del Controparte_1
per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a
[...] seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno
("compensatio lucri cum damno"), qualora non sia stato corrisposto e tantomeno determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento” (Cass. Civ., ordinanza n. 2778 del 31/01/2019).
Nel caso in esame, dalla nota del prot. n. 39758 del 13.12.2017 Controparte_1 allegata in atti, si evince che l'attore era titolare dell'indennizzo previsto della legge
210/92 per la sesta categoria della Tab. A all. DPR n. 834/81 con decorrenza
1.03.2013 per un importo bimestrale parti ad € 1.594,48 e che con determina n. 110 del 10.09.2013 e sino al 30.06.2017 l' ha corrisposto la somma di € Parte_2
41.411,60.
Dalla suddetta nota, emerge altresì che dal 1.07.2017 al 31.12.2017 l'attore ha percepito la somma di 4.783,39, nonché l'ulteriore somma di 9.748,80 per l'anno 2018
e per l'anno 2019 € 4.942,5 ovvero l'importo dovuto per tre bimestri, stante il decesso del titolare avvenuto in data 17.07.2019.
Complessivamente l'attore ha ricevuto quindi a titolo di indennizzo la somma di €
60.886.29.
Ne consegue che dall'importo totale pari a € 419.127,00 deve essere detratta la somma di euro 60.886.29 già corrisposta e titolo di indennizzo ex lege n. 210/92.
L'importo netto è pari € 358.240,71, da liquidarsi all'attualità, deve essere prima devalutato alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento fino al saldo, con riconoscimento degli interessi legali (compensativi dei tempi processuali) sulla somma di anno in anno rivalutata dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore riconosciuto in sentenza, secondo i valori medi dei parametri tariffari ratione temporis vigenti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico del soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7592/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in al Controparte_1 risarcimento del danno in favore degli eredi dell'attore con il pagamento della somma pari a € 358.240,71, somma prima devalutata fino alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutata dall'evento fino al saldo, con aggiunta degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dalla domanda giudiziale al saldo;
2) condanna il alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_1 di parte attrice, liquidate € 1.214,00 per spese e € 21.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, 1.10.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta con la collaborazione del funzionario dell'Ufficio per il Processo dott.ssa Daniela Mauro