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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 14/07/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di NA, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa i iscritta al n. 1087/2025 V.G. promossa da
, nata il [...] a [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...], titolo C.F._1 di studio - laurea in lettere moderne, di professione insegnante e
, nato l'[...] a [...], (C.F. Parte_2
), residente in [...], titolo C.F._2 di studio - diploma di scuola media inferiore, di professione imprenditore, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elisabetta Carloni ( ) presso lo studio della quale, in NA, via delle C.F._3
Cerchia 3, sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.,
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: omologa separazione
CONCLUSIONI “ Voglia il Tribunale omologare la separazione personale tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni loro eventuale variazione di residenza.
b) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti. Gli stessi dichiarano di avere già provveduto a dividere in maniera amichevole i regali di nozze ed i beni di proprietà esclusiva nonché gli effetti personali e di non avere alcun altro bene mobile ed immobile da dividere.
c) La casa coniugale posta in NA, Strada della Coroncina n°6, sarà assegnata alla signora che subentrerà al signor nel contratto Pt_1 Pt_2 di locazione e continuerà ad abitarvi con il figlio;
Per_1
d) Il figlio è già economicamente autosufficiente e data la maggiore Per_1 etàlo stesso sarà libero di frequentare il padre ogni volta che lo riterrà opportuno, compatibilmente con gli impegni personali e professionali di entrambi.
e) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
f) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le spese della presente procedura si intendono compensate tra le parti.
PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole in data 14.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.3.2025 , Parte_1 CP_1
chiedevano l'omologa della separazione assumendo di aver
[...] contratto matrimonio concordatario il 25/01/2003 a Lecce dal quale in data 04/05/2003 è nato a [...] il figlio Per_1
Davano atto dell'intollerabilità della convivenza che rendeva non più proseguibile la vita matrimoniale
Chiedevano l'omologa alle condizioni sopra riportate
Il Tribunale può omologare la separazione alle condizioni riportate in epigrafe, non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e all'interesse del figlio minore Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 14.5.2025
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato da , e Parte_1 Parte_2
così provvede :
1) Omologa la separazione tra , e Parte_1 Parte_2
(generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio il 25/01/2003 a Lecce (LE) Atto N. 10 parte 2 serie A - anno 2003 - Comune di Lecce alle condizioni riportate in epigrafe
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lecce di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in NA , Camera di Consiglio 11.7.2025
Il Presidente
Paolo Bernardini
Il Giudice rel-est.
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi