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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 617/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente e Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1804/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1058/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TK7CR1500008-2024 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 450/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 Srl ha impugnato l'atto di recupero TK7CR15000082024, emesso dall'Ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge n.311 del 30 dicembre 2004, con il quale lo stesso ha proceduto, ai sensi dell'art.27, commi da 16 a 20 del D.L.n.185/2008, convertito dalla Legge n.2/2009 e ss.mm., al recupero del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art.3 D.L.n.145/2013, maturato nell'anno 2019 utilizzato in compensazione negli anni 2020 e 2021, per il complessivo importo di € 131.441,04. L'Ufficio ha ritenuto “non certo e non documentato” il totale ammesso come spese di agevolazione pari ad € 255.500,00 (da cui è scaturito il credito di imposta di € 132.750,00 applicando la prevista aliquota del 50%) ed ha quindi proceduto, ai sensi dell'art.1, comma 421, della L.n.311/2004 e ss.mm., al recupero del credito inesistente e indebitamente compensato dalla società, in violazione delle disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. n.241/1997. Eccepisce la ricorrente violazione delle norme sul procedimento;
violazione e falsa applicazione dell'art.3 del D.L.n.145/2013; eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore nei presupposti, carenza di istruttoria, omesso esame di fatti e circostanze decisivi, insufficiente ed illogica motivazione;
in via subordinata, errore nei presupposti e contraddittorietà della motivazione;
in via subordinata, inapplicabilità di sanzioni ed interessi per incertezza circa il significato e l'ambito di applicazione delle norme applicabili alla fattispecie;
In ulteriore subordine, illegittimità dell'applicazione della sanzione per indebita compensazione di crediti inesistenti;
nn ulteriore subordine, violazione e falsa applicazione dell'art.7, comma 4, del D.lgs.n.472/1997. La Corte di Giustizia di primo grado di Roma ha accolto in toto il ricorso del contribuente con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Propone appello la Direzione Provinciale 3 insistendo sulla mancanza dei requisiti per la concessione del credito utilizzato Controdeduce la Resistente_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del contendere del presente giudizio deve intendersi limitato al mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione finanziaria della sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla disciplina per poter fruire del credito di imposta riferito agli investimenti per ricerca e sviluppo ex art. 3 decreto legge 23.12.2013, n. 145, convertito in legge 21 febbraio 2014, n.
9. Si tratta, cioè, del credito di imposta per ricerca e sviluppo, rispetto al quale nel presente contesto si contesta la sussistenza o meno del requisito di novità delle attività di ricerca asserite dalla parte contribuente. Appare evidente che spetta all'Agenzia delle entrate esprimersi su tutti i profili di rilievo tributario, eventualmente anche con il concorso o recependo gli esiti delle valutazioni di altre amministrazioni. Ma resta indubitabile che l'esercizio della potestà impositiva comporta che l'Agenzia delle entrate prenda piena titolarità delle pretese azionate e delle relative posizioni. L'art. 3 della l. 145/2013 attribuisce un credito di imposta ai contribuenti che avessero effettuato investimenti per la realizzazione di prodotti nuovi o notevolmente migliorati, così da incentivare e favorire la competitività del “Made in Italy”. In linea generale, la normativa che disciplina il credito d'imposta R&S, sebbene incentivi l'innovazione, ha sempre lasciato un'ampia area di incertezza riguardo alla corretta interpretazione del requisito in esame e l'Agenzia delle Entrate ha spesso adottato una visione restrittiva, richiedendo una novità assoluta, ovvero un'innovazione che non esistesse in alcun modo prima del progetto di R&S. Questo approccio è stato frequentemente contestato da molti contribuenti che sostengono che il progresso scientifico e tecnologico si basa anche sulla novità relativa, ovvero sull'applicazione, rielaborazione e miglioramento di conoscenze e tecnologie già esistenti per creare qualcosa di nuovo per l'impresa stessa o per il suo specifico settore. Il progresso scientifico e tecnologico, e quindi la R&S ammissibile a beneficio fiscale, non si realizza unicamente con invenzioni ex novo, ma anche con la combinazione, rielaborazione e riorganizzazione di contenuti scientifici e tecnologici già esistenti. Va quindi valorizzato l'approccio metodologico sottolineando che la novità risiede non nell'aver inventato da zero un concetto, ma nella modalità innovativa con cui questi contenuti sono stati selezionati, rielaborati e combinati, in un contesto tecnologico inedito per l'impresa. L'attività contestata, pur rielaborando concetti preesistenti, non è tuttavia una semplice attività di adattamento ma comporta il superamento di un ostacolo scientifico o tecnologico per l'impresa, elemento questo centrale per definire l'attività come ricerca e sviluppo. La novità, dunque, non risiede nei contenuti trattati (effettivamente attinti da fonti già esistenti), ma nelle innovative modalità di estrapolazione, collegamento, riorganizzazione di quei contenuti, secondo una metodologia che oggi potremmo riportare alla attività svolta dalla intelligenza artificiale. Il che porta, quantomeno come tensione verso un obiettivo, ad un risultato del tutto nuovo e originale. Il primo criterio per poter qualificare un'attività, una attività come corrispondente a ricerca e sviluppo ai fini in esame è rappresentato dalla novità; quindi è richiesto che la suddetta attività risulti creativa, incerta, sistematica, trasferibile e/o riproducibile. È espressamente chiarito, in tale contesto, che la potenziale novità dei progetti di ricerca e sviluppo deve essere valutata confrontandola con il patrimonio di conoscenze esistente nel settore. L'attività di ricerca e sviluppo nell'ambito del progetto deve portare a risultati nuovi per le imprese e non già in diffusione in questo settore. Sono escluse dalla ricerca e sviluppo le attività volte a copiare, imitare o decodificare le conoscenze, in quanto non si tratta di conoscenze nuove. Inoltre, in ossequio al requisito della creatività, il progetto di ricerca e sviluppo deve avere come obiettivo la creazione di nuovi concetti o idee che migliorino le conoscenze esistenti, con esclusione dal contesto beneficiabile dell'incentivo, pertanto, per ogni modifica di mera routine di prodotti o processi, richiedendosi pertanto un apporto umano in termini di creatività con il contributo di un ricercatore. Va inoltre dato peso alla certificazione asseverata prodotta dal contribuente e rilasciata da un soggetto qualificato e indipendente, riconoscendo in tale documento un forte elemento probante, in grado di dimostrare l'effettivo carattere innovativo del progetto. In presenza di un'attestazione qualificata che spiega in dettaglio la metodologia e gli obiettivi scientifici del progetto, spetta all'Amministrazione finanziaria l'onere di smentire le risultanze tecniche con argomenti altrettanto solidi e non con generiche contestazioni. La certificazione rilasciata da un valutatore indipendente ha la finalità di “favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa” dell'agevolazione in esame, attestando attraverso soggetti abilitati, dotati di specifiche conoscenze in materia – la qualifica degli investimenti effettuati dalle imprese ai fini della loro classificazione tra le attività ammissibili al credito d'imposta. Questa certificazione, previo controllo da parte del MIMIT, è idonea ad esplicare effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Nella specie la Resistente_1 ha intrapreso una attività di ricerca e sviluppo, finalizzata alla realizzazione di una ingegnosa struttura metallica a scomparti mobili, che potesse ottimizzare i problemi di spazio per lo stoccaggio delle merci in deposito. A tal fine, ha predisposto un progetto denominato “Smart Shelving” (poi rinominato “New Logistic System”), affidandone lo studio e la progettazione prima alla società Resistente_1 srl, e poi – tenuto conto dei suoi inadempimenti - alle società di ingegneria Società_2-Società_3 – Società_4 e Società_5 shpk (di seguito denominate, rispettivamente, “Società_2” e Società_5”), con sede in Albania. L'attività si è stata utilmente conclusa, in sinergia con altra società di consulenza, previo svolgimento di studi, calcoli ed analisi che assicurassero la perfetta sincronia ed il pieno automatismo delle strutture della complessa struttura. Le società di ingegneria albanesi incaricate della realizzazione del 2 3 progetto hanno emesso regolari fatture, che sono state pagate con regolari bonifici bancari. Successivamente, con istanza del 30 dicembre 2022, n. 102022000027246, e con l'intermediazione della soc. Società_7 srl, con sede in Milano alla Indirizzo_1 , la Resistente_1 ha chiesto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il rilascio di un brevetto per l'opera dell'ingegno realizzata, nel presupposto che essa avesse caratteri di assoluta originalità. Istruita la pratica, con nota del 6 luglio 2023 il Ministero ha invitato la parte a fornire ulteriori elementi a sostegno della rivendicazione. Gli elementi richiesti sono stati forniti con nota del 29 novembre 2024. A seguito di ciò, con provvedimento del 07 gennaio 2025 ha concesso il brevetto richiesto. Devono quindi ritenersi presenti nella specie i requisiti per la concessione del credito d0imposta utilizzato, confermando quindi la sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello dell'Ufficio che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 2.400,00
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente e Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1804/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1058/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TK7CR1500008-2024 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 450/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 Srl ha impugnato l'atto di recupero TK7CR15000082024, emesso dall'Ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge n.311 del 30 dicembre 2004, con il quale lo stesso ha proceduto, ai sensi dell'art.27, commi da 16 a 20 del D.L.n.185/2008, convertito dalla Legge n.2/2009 e ss.mm., al recupero del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art.3 D.L.n.145/2013, maturato nell'anno 2019 utilizzato in compensazione negli anni 2020 e 2021, per il complessivo importo di € 131.441,04. L'Ufficio ha ritenuto “non certo e non documentato” il totale ammesso come spese di agevolazione pari ad € 255.500,00 (da cui è scaturito il credito di imposta di € 132.750,00 applicando la prevista aliquota del 50%) ed ha quindi proceduto, ai sensi dell'art.1, comma 421, della L.n.311/2004 e ss.mm., al recupero del credito inesistente e indebitamente compensato dalla società, in violazione delle disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. n.241/1997. Eccepisce la ricorrente violazione delle norme sul procedimento;
violazione e falsa applicazione dell'art.3 del D.L.n.145/2013; eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore nei presupposti, carenza di istruttoria, omesso esame di fatti e circostanze decisivi, insufficiente ed illogica motivazione;
in via subordinata, errore nei presupposti e contraddittorietà della motivazione;
in via subordinata, inapplicabilità di sanzioni ed interessi per incertezza circa il significato e l'ambito di applicazione delle norme applicabili alla fattispecie;
In ulteriore subordine, illegittimità dell'applicazione della sanzione per indebita compensazione di crediti inesistenti;
nn ulteriore subordine, violazione e falsa applicazione dell'art.7, comma 4, del D.lgs.n.472/1997. La Corte di Giustizia di primo grado di Roma ha accolto in toto il ricorso del contribuente con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Propone appello la Direzione Provinciale 3 insistendo sulla mancanza dei requisiti per la concessione del credito utilizzato Controdeduce la Resistente_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del contendere del presente giudizio deve intendersi limitato al mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione finanziaria della sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla disciplina per poter fruire del credito di imposta riferito agli investimenti per ricerca e sviluppo ex art. 3 decreto legge 23.12.2013, n. 145, convertito in legge 21 febbraio 2014, n.
9. Si tratta, cioè, del credito di imposta per ricerca e sviluppo, rispetto al quale nel presente contesto si contesta la sussistenza o meno del requisito di novità delle attività di ricerca asserite dalla parte contribuente. Appare evidente che spetta all'Agenzia delle entrate esprimersi su tutti i profili di rilievo tributario, eventualmente anche con il concorso o recependo gli esiti delle valutazioni di altre amministrazioni. Ma resta indubitabile che l'esercizio della potestà impositiva comporta che l'Agenzia delle entrate prenda piena titolarità delle pretese azionate e delle relative posizioni. L'art. 3 della l. 145/2013 attribuisce un credito di imposta ai contribuenti che avessero effettuato investimenti per la realizzazione di prodotti nuovi o notevolmente migliorati, così da incentivare e favorire la competitività del “Made in Italy”. In linea generale, la normativa che disciplina il credito d'imposta R&S, sebbene incentivi l'innovazione, ha sempre lasciato un'ampia area di incertezza riguardo alla corretta interpretazione del requisito in esame e l'Agenzia delle Entrate ha spesso adottato una visione restrittiva, richiedendo una novità assoluta, ovvero un'innovazione che non esistesse in alcun modo prima del progetto di R&S. Questo approccio è stato frequentemente contestato da molti contribuenti che sostengono che il progresso scientifico e tecnologico si basa anche sulla novità relativa, ovvero sull'applicazione, rielaborazione e miglioramento di conoscenze e tecnologie già esistenti per creare qualcosa di nuovo per l'impresa stessa o per il suo specifico settore. Il progresso scientifico e tecnologico, e quindi la R&S ammissibile a beneficio fiscale, non si realizza unicamente con invenzioni ex novo, ma anche con la combinazione, rielaborazione e riorganizzazione di contenuti scientifici e tecnologici già esistenti. Va quindi valorizzato l'approccio metodologico sottolineando che la novità risiede non nell'aver inventato da zero un concetto, ma nella modalità innovativa con cui questi contenuti sono stati selezionati, rielaborati e combinati, in un contesto tecnologico inedito per l'impresa. L'attività contestata, pur rielaborando concetti preesistenti, non è tuttavia una semplice attività di adattamento ma comporta il superamento di un ostacolo scientifico o tecnologico per l'impresa, elemento questo centrale per definire l'attività come ricerca e sviluppo. La novità, dunque, non risiede nei contenuti trattati (effettivamente attinti da fonti già esistenti), ma nelle innovative modalità di estrapolazione, collegamento, riorganizzazione di quei contenuti, secondo una metodologia che oggi potremmo riportare alla attività svolta dalla intelligenza artificiale. Il che porta, quantomeno come tensione verso un obiettivo, ad un risultato del tutto nuovo e originale. Il primo criterio per poter qualificare un'attività, una attività come corrispondente a ricerca e sviluppo ai fini in esame è rappresentato dalla novità; quindi è richiesto che la suddetta attività risulti creativa, incerta, sistematica, trasferibile e/o riproducibile. È espressamente chiarito, in tale contesto, che la potenziale novità dei progetti di ricerca e sviluppo deve essere valutata confrontandola con il patrimonio di conoscenze esistente nel settore. L'attività di ricerca e sviluppo nell'ambito del progetto deve portare a risultati nuovi per le imprese e non già in diffusione in questo settore. Sono escluse dalla ricerca e sviluppo le attività volte a copiare, imitare o decodificare le conoscenze, in quanto non si tratta di conoscenze nuove. Inoltre, in ossequio al requisito della creatività, il progetto di ricerca e sviluppo deve avere come obiettivo la creazione di nuovi concetti o idee che migliorino le conoscenze esistenti, con esclusione dal contesto beneficiabile dell'incentivo, pertanto, per ogni modifica di mera routine di prodotti o processi, richiedendosi pertanto un apporto umano in termini di creatività con il contributo di un ricercatore. Va inoltre dato peso alla certificazione asseverata prodotta dal contribuente e rilasciata da un soggetto qualificato e indipendente, riconoscendo in tale documento un forte elemento probante, in grado di dimostrare l'effettivo carattere innovativo del progetto. In presenza di un'attestazione qualificata che spiega in dettaglio la metodologia e gli obiettivi scientifici del progetto, spetta all'Amministrazione finanziaria l'onere di smentire le risultanze tecniche con argomenti altrettanto solidi e non con generiche contestazioni. La certificazione rilasciata da un valutatore indipendente ha la finalità di “favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa” dell'agevolazione in esame, attestando attraverso soggetti abilitati, dotati di specifiche conoscenze in materia – la qualifica degli investimenti effettuati dalle imprese ai fini della loro classificazione tra le attività ammissibili al credito d'imposta. Questa certificazione, previo controllo da parte del MIMIT, è idonea ad esplicare effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Nella specie la Resistente_1 ha intrapreso una attività di ricerca e sviluppo, finalizzata alla realizzazione di una ingegnosa struttura metallica a scomparti mobili, che potesse ottimizzare i problemi di spazio per lo stoccaggio delle merci in deposito. A tal fine, ha predisposto un progetto denominato “Smart Shelving” (poi rinominato “New Logistic System”), affidandone lo studio e la progettazione prima alla società Resistente_1 srl, e poi – tenuto conto dei suoi inadempimenti - alle società di ingegneria Società_2-Società_3 – Società_4 e Società_5 shpk (di seguito denominate, rispettivamente, “Società_2” e Società_5”), con sede in Albania. L'attività si è stata utilmente conclusa, in sinergia con altra società di consulenza, previo svolgimento di studi, calcoli ed analisi che assicurassero la perfetta sincronia ed il pieno automatismo delle strutture della complessa struttura. Le società di ingegneria albanesi incaricate della realizzazione del 2 3 progetto hanno emesso regolari fatture, che sono state pagate con regolari bonifici bancari. Successivamente, con istanza del 30 dicembre 2022, n. 102022000027246, e con l'intermediazione della soc. Società_7 srl, con sede in Milano alla Indirizzo_1 , la Resistente_1 ha chiesto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il rilascio di un brevetto per l'opera dell'ingegno realizzata, nel presupposto che essa avesse caratteri di assoluta originalità. Istruita la pratica, con nota del 6 luglio 2023 il Ministero ha invitato la parte a fornire ulteriori elementi a sostegno della rivendicazione. Gli elementi richiesti sono stati forniti con nota del 29 novembre 2024. A seguito di ciò, con provvedimento del 07 gennaio 2025 ha concesso il brevetto richiesto. Devono quindi ritenersi presenti nella specie i requisiti per la concessione del credito d0imposta utilizzato, confermando quindi la sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello dell'Ufficio che condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 2.400,00