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Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 453/ 2025 – 1 A.R. Nr.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
ORDINANZA emessa nel sub- procedimento iscritto al n. r.g. 453/2025- 1
La Giudice Birgit Fischer,
a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza del 20/03/2025, rilevato e ritenuto che:
- non appare sussistere già un sufficiente fumus boni iuris per la richiesta sospensione;
- per quanto riguarda il primo motivo di opposizione va, infatti, tenuto conto già del tenore letterale dell'art. 643 cpc, che richiede la mera notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, per cui la mancata notifica di eventuale memoria integrativa— della quale parte opponente può comunque prendere visione a seguito della notifica del decreto e del ricorso stesso—se anche disposta dal giudice, parrebbe poter aver rilevanza, semmai, in ordine ad una eventuale nullità (sanabile) attinente all'editio actionis, nel presente caso né prospettata, né ictu oculi sussistente, ma non comportare la nullità della notifica ovvero l'inefficacia del decreto ingiuntivo stesso;
- per quanto riguarda il secondo motivo di opposizione, la mancata valutazione del merito creditizio, se venisse ritenuto sussistente, potrebbe comportare semmai un danno risarcibile
(cfr. la condivisibile sentenza del Tribunale Spoleto sez. I, 06/07/2023, n.529), in ordine al quale spetterebbe agli opponenti provare in modo compiuto sia l'entità del danno, sia il nesso causale, allo stato non sufficientemente comprovati, neanche in via indiziaria;
- il terzo motivo di opposizione appare formulato in modo inammissibilmente generico e comunque, così come formulato, non meritevole, a prima vista, di accoglimento, come anche il quarto motivo di opposizione, se ed in quanto formulato in modo sufficientemente preciso, non appare munito di sufficiente fumus, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia (cfr. se ed in quanto pertinente sent. Cass. n. 12007/2024), a parte che potrebbe comportare, se si ritenesse fondato il motivo, la mera nullità degli interessi applicati, relativamente bassi rispetto al capitale azionato, per cui non potrebbe mai giustificare la sospensione della provvisoria esecuzione per l'intero importo ingiunto;
Pagina 1 - in assenza di sufficiente fumus boni iuris che sostenga l'istanza di sospensione, può ritenersi assorbito il profilo del periculum in mora; va comunque osservato, per dovere di completezza, che il pregiudizio che l'esecuzione possa arrecare agli esecutati non potrebbe considerarsi da solo idoneo ai fini della richiesta sospensione (cfr. Tribunale Modena sez. I, 22/01/2014, n.
1654) e che un periculum in mora può ritenersi sussistente anche e in primo luogo per le pretese della parte opposta, allo stato fornite, per tutto quanto sin d'ora argomentato, di sufficiente fumus boni iuris;
P.Q.M.
visto ed applicato l'art. 649 cpc, rigetta, allo stato, l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Si comunichi.
Bolzano, 20 marzo 2025
La Giudice
Birgit Fischer
(firma digitale)
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
ORDINANZA emessa nel sub- procedimento iscritto al n. r.g. 453/2025- 1
La Giudice Birgit Fischer,
a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza del 20/03/2025, rilevato e ritenuto che:
- non appare sussistere già un sufficiente fumus boni iuris per la richiesta sospensione;
- per quanto riguarda il primo motivo di opposizione va, infatti, tenuto conto già del tenore letterale dell'art. 643 cpc, che richiede la mera notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, per cui la mancata notifica di eventuale memoria integrativa— della quale parte opponente può comunque prendere visione a seguito della notifica del decreto e del ricorso stesso—se anche disposta dal giudice, parrebbe poter aver rilevanza, semmai, in ordine ad una eventuale nullità (sanabile) attinente all'editio actionis, nel presente caso né prospettata, né ictu oculi sussistente, ma non comportare la nullità della notifica ovvero l'inefficacia del decreto ingiuntivo stesso;
- per quanto riguarda il secondo motivo di opposizione, la mancata valutazione del merito creditizio, se venisse ritenuto sussistente, potrebbe comportare semmai un danno risarcibile
(cfr. la condivisibile sentenza del Tribunale Spoleto sez. I, 06/07/2023, n.529), in ordine al quale spetterebbe agli opponenti provare in modo compiuto sia l'entità del danno, sia il nesso causale, allo stato non sufficientemente comprovati, neanche in via indiziaria;
- il terzo motivo di opposizione appare formulato in modo inammissibilmente generico e comunque, così come formulato, non meritevole, a prima vista, di accoglimento, come anche il quarto motivo di opposizione, se ed in quanto formulato in modo sufficientemente preciso, non appare munito di sufficiente fumus, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia (cfr. se ed in quanto pertinente sent. Cass. n. 12007/2024), a parte che potrebbe comportare, se si ritenesse fondato il motivo, la mera nullità degli interessi applicati, relativamente bassi rispetto al capitale azionato, per cui non potrebbe mai giustificare la sospensione della provvisoria esecuzione per l'intero importo ingiunto;
Pagina 1 - in assenza di sufficiente fumus boni iuris che sostenga l'istanza di sospensione, può ritenersi assorbito il profilo del periculum in mora; va comunque osservato, per dovere di completezza, che il pregiudizio che l'esecuzione possa arrecare agli esecutati non potrebbe considerarsi da solo idoneo ai fini della richiesta sospensione (cfr. Tribunale Modena sez. I, 22/01/2014, n.
1654) e che un periculum in mora può ritenersi sussistente anche e in primo luogo per le pretese della parte opposta, allo stato fornite, per tutto quanto sin d'ora argomentato, di sufficiente fumus boni iuris;
P.Q.M.
visto ed applicato l'art. 649 cpc, rigetta, allo stato, l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Si comunichi.
Bolzano, 20 marzo 2025
La Giudice
Birgit Fischer
(firma digitale)
Pagina 2