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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10602 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
nella persona del giudice unico dott. ssa Rosa D'Urso, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. r. g. 79951 anno 2018, posta in decisione all'udienza del 18 gennaio 2025, vertente
TRA
Il Sig. rappresentato e difeso, come da documentazione in atti, Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli dall'Avv.ti Francesca Iannucci e Simone
Scordamaglia, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio in Roma, Via del Tritone
102.
Parte attrice
E
in persona del proprio amministratore e legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv.
WA OV ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via
Cernaia n. 39
Parte convenuta
E
, difeso e rappresentato, come da documentazione in atti, dall'Avv. Controparte_2
WA OV ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via
Cernaia n. 39
parte convenuta
All'udienza del 13 settembre 2022, il Giudice prendeva atto che la Parte_2
era stata cancellata dal registro delle imprese e dichiarava l'interruzione
[...] del giudizio ex art. 299 c.p.c. In data 11 ottobre il sig. depositava ricorso in Pt_1 riassunzione ex art. 303 c.p.c. chiedendo: “all'On.le Tribunale di Roma Voglia in via preliminare, autorizzare il Sig. ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare Parte_1 in causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2495 secondo comma c.c. i sig.ri
[...]
il Sig. soci della ., cancellata dal CP_3 Controparte_4 Parte_3 registro delle imprese in data 22.09.2021, quali custodi ovvero soggetti che in quel momento si stavano servendo del cane che ha aggredito e provocato le lesioni al sig. in data 25.08.2018…” Parte_1
Il Giudice disponeva la prosecuzione del giudizio, autorizzando la chiamata in causa dei terzi e ex art. 2495 c.2 c.c., quali ex soci della Controparte_2 Controparte_5
cancellata il 22 settembre 2021, e della CP_1 Controparte_6
[...]
- ricorrente -
[...]
Contro
: - resistente – Controparte_2
Contro
: - terzo chiamato in causa – Controparte_1
Contro
: e nella qualità di ex soci di - Controparte_2 Controparte_5 CP_1 terzi chiamati in causa
OGGETTO: risarcimento lesioni personali CONCLUSIONI: la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc, all'udienza del 18 gennaio 2025, su precisazione delle conclusioni dei procuratori delle parti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi a questo Tribunale, in persona del proprio Controparte_1
amministratore e legale rappresentante p.t., e . Controparte_2
All'udienza del 13 settembre 2022, il Giudice prendeva atto che la Parte_2
era stata cancellata dal registro delle imprese e dichiarava l'interruzione
[...] del giudizio ex art. 299 c.p.c. In data 11 ottobre il sig. depositava ricorso in Pt_1 riassunzione ex art. 303 c.p.c. chiedendo: “all'On.le Tribunale di Roma Voglia in via preliminare, autorizzare il Sig. ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare Parte_1 in causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2495 secondo comma c.c. i sig.ri
[...]
il Sig. soci della ., cancellata dal CP_3 Controparte_4 Parte_3 registro delle imprese in data 22.09.2021, quali custodi ovvero soggetti che in quel momento si stavano servendo del cane che ha aggredito e provocato le lesioni al sig. in data 25.08.2018…” Parte_1
Il Giudice disponeva la prosecuzione del giudizio, autorizzando la chiamata in causa dei terzi e ex art. 2495 c.2 c.c., quali ex soci della Controparte_2 Controparte_5
cancellata il 22 settembre 2021, e della CP_1 Controparte_1
Esponeva parte attrice che:
- “…in data 25.08.2018 alle ore 08.00 circa in Roma, il Sig. mentre Parte_1 passeggiava sulla Via Domanico con il proprio cane tenuto al guinzaglio, una volta giunto all'altezza del civico 148, veniva aggredito, unitamente al proprio animale da un pitbull di grande taglia di proprietà del Sig. ; più esattamente, Controparte_2 mentre l'attore si trovava a percorre la predetta via, una volta giunto al civico 148, fuoriuscivano improvvisamente dal cancello dei locali commerciali della
[...]
”, nell'occasione aperto da un signore, che riferiva di essere , CP_1 Controparte_5 due cani di grandi dimensioni di razza pitbull di cui uno si avventava contro sia l'attore che il cane di quest'ultimo;i due cani di proprietà del Sig. in Controparte_2 quel momento erano di guardia all'interno dei locali commerciali della Controparte_1 Contr con sede in Via Domanico 148; una volta aperto il cancello della , uno dei due cani di proprietà del Sig. si avventava, dapprima contro il cane Controparte_2 dell'attore, ferendolo al muso, ed in seguito contro lo stesso azzannandolo Pt_1 sul braccio sinistro;
a seguito dell'evento il Sig. riferiva all'attore Controparte_5 che il cane protagonista dell'aggressione era di proprietà di , in quel Controparte_2 momento assente sul luogo dell'accaduto; il Sig. , forniva al Sig. Controparte_5 i propri dati identificativi e recapiti telefonici, oltre il biglietto da visita della Pt_1
“ , al fine di prendere contatti con il sig. causa CP_1 Controparte_7 dell'evento, il cane dell'attore riportava diversi danni tempestivamente medicati dalla “Clinica Veterinaria Borghesiana”, mentre il sig. riportava gravi Pt_1 lesioni refertate dal Pronto Soccorso del Policlinico Tor Vergata, e dopo essere stato medicato gli veniva somministrata l'antitetanica con diagnosi di: “FLC da morso di cane del braccio sinistro” con prognosi di giorni clin. 10 s.c … nonostante le richieste avanzate dal Sig. di ottenere il risarcimento dei danni subiti, il Sig. Pt_1
, prendendo atto dell'accaduto, affermava altresì che il suo pitbull era Controparte_2 scoperto di assicurazioni per tali eventi;
malgrado ciò il Sig. si Controparte_2 rifiutava di addivenire ad un componimento bonario della vicenda…”
Concludeva pertanto parte attrice: “…accertare e dichiarare la responsabilità del sig.
, quale proprietario del cane razza pitbull e della , in Controparte_2 CP_1 persona del proprio legale rappresentante p.t., quale custode o che in quel momento si stava servendo del detto cane, per le lesioni subite dal sig. in data Parte_1
25.08.2018 a causa dell'aggressione da parte del predetto cane di razza pitbull e, per l'effetto, condannare, in solido tra loro ovvero ciascuno per il proprio titolo, il Sig.
e la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_2 CP_1 pagamento in favore del sig. a titolo di risarcimento dei danni subiti Parte_1
a seguito delle lesioni riportate a fronte dell'evento sopra descritto, dell'importo complessivo di € 19.245,00, di cui € 15.158,00 a titolo di invalidità permanente pari al 5%,( € 8.268,00 per danno biologico + € 4.134,00 per personalizzazione danno biologico + € 2.756,00 per danno morale), di cui € 3.920,00 per inabilità temporanea (€ 2.940,00 per inabilità temporanea assoluta pari a giorni 10 e per inabilità temporanea parziale pari a 20 giorni + € 980,00 per danno morale), oltre € 167,07 per spese mediche sostenute e documentate, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa e di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo…Con vittoria di spese ed onorari come per legge.”
Si costituiva in persona del proprio amministratore e legale Controparte_1 rappresentante p.t. chiedendo:”…rigettare la domanda proposta poiché infondata in fatto ed in diritto;
in ogni caso…condannare parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, comma terzo c.p.c., da determinare nella misura di 1/2 del valore della lite ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato antistatario...”
Si costituiva chiedendo:”… rigettare la domanda ex adverso Controparte_2 proposta poiché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato antistatario”. – contumace Controparte_5
La causa veniva istruita con prove documentali, interrogatorio formale di parte convenuta, sig. , escussione testi ed espletamento CTU medico-legale Controparte_2
sulla persona dell'attore.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc, all'udienza del 18 gennaio 2025, su precisazione delle conclusioni dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'articolo richiamato da parte attrice è il 2052 del codice civile, il quale recita ” Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.”
In base all'articolo citato quindi, il proprietario del cane, o chi lo custodisce, è responsabile per i morsi e le conseguenti lesioni che il cane provoca ad altre persone. La responsabilità è sia civile sia penale. Da entrambe scaturisce l'obbligo di risarcire i danni.
La responsabilità civile scaturisce, come detto, dall'art. 2052 del Codice civile, in base al quale «il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito». Sussiste, quindi, una presunzione di responsabilità del padrone per i comportamenti lesivi compiuti dal suo cane. Questa responsabilità viene meno se si verifica un caso fortuito, cioè un evento imprevedibile ed eccezionale, che il padrone non avrebbe potuto impedire: ad esempio un passante che improvvisamente e senza motivo provoca il cane prendendolo a calci;
ma se chi molesta o aggredisce l'animale è un bambino non può parlarsi di caso fortuito, perché quel comportamento, pur anomalo, non è imprevedibile, in quanto si sa che i ragazzini possono facilmente compiere gesti inconsulti.
Chi è stato morso da un cane ed ha riportato lesioni, per essere in grado di formulare la richiesta risarcitoria, deve ricostruire l'evento con qualsiasi mezzo di prova utile (testimonianze, fotografie, telecamere di sorveglianza presenti in zona) e individuare il responsabile, acquisendo le sue generalità. La tipologia e l'entità delle lesioni potrà essere accertata dal pronto soccorso o dal proprio medico curante, facendosi rilasciare un certificato con la diagnosi riscontrata e la prognosi di guarigione;
in caso di postumi permanenti – ad esempio, una caduta con fratture – è opportuno munirsi di una perizia medico-legale per accertare il grado di invalidità conseguito.
Nel caso di specie non può parlarsi di evento verificatosi per caso fortuito in quanto, come provato in sede di escussione testimoniale i cani di parte convenuta erano senza guinzaglio e senza museruola e da parte dell'attore, nessun gesto inconsulto, tale da provocare i cani, è stato provato.
Elementi utili per la ricostruzione dell'evento sono, oltre che le dichiarazioni di parte attrice, le prove testi espletate.
Le circostanze dedotte da parte attrice sono state confermate dal teste escusso, sig.
il quale dichiara:”… Io per motivi di lavoro mi trovavo sul luogo. Testimone_1
Mentre innaffiavo le serre ho sentito un cane che ringhiava e girata la testa per vedere ho visto che il pitbull si dirigeva verso il cane dell'attore il quale per proteggerlo lo ha preso in braccio e si è girato verso il muro…Il pitbull ha prima azzannato al braccio sinistro l'attore e poi ha comunque azzannato il suo cane. Ricordo che è uscito dal cancello di Via Domanico 148. Non posso dire se fosse di guardia, io ho solo visto che usciva dal cancello quando un signore con il telecomando apriva il cancello…”
Tali essendo le risultanze probatorie acquisite agli atti, deve ritenersi accertata la responsabilità del convenuto nel verificarsi dell'evento dannoso: il proprietario dei cani, per come sono stati descritti i fatti deve aver tenuto una condotta tale, da non poter evitare che gli stessi mordessero parte attrice, determinandone le lesioni descritte e certificate.
La consulenza tecnica di ufficio, medico-legale, espletata in giudizio, dalla dott.
ha consentito di accertare l'idoneità causale delle lesioni riportate Persona_1
e conseguentemente si è appurato che in occasione dell'evento per cui è causa, la persona ha subito un danno di tipo biologico, il quale non incide sulla attività lavorativa dell'attrice, ed infatti, come da perizia: “…NO ESITI STABILIZZATI E PERMANENTI NON INFLUENTI SU ATTIVITA' LAVORATIVE…NO RIDUZIONE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA GENERICA - NO RIDUZIONE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA SPECIFICA
- NO RIDUZIONE DELLA CENESTESI LAVORATIVA... “
Dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato quanto segue:
- Inabilità temporanea assoluta - giorni 10 € 552,40 - Inabilità temporanea parziale 50% - giorni 20 € 552,40
- Inabilità permanente - 2%(due%) € 1.959,02
- Spese mediche documentate - € 94,07
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice
Tra i possibili criteri di liquidazione utilizzati in giurisprudenza, si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del danneggiato al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
Per quanto attiene al danno morale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete:
a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
e) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684).
Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della
Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr.
Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).
Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo.
Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione — spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione — ha attribuito un determinato risarcimento.
Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Sulla base di queste considerazioni viene liquidata la somma di € 68,57, riferito al danno morale e pari al 3,5% (valore medio) di quanto liquidato a titolo di danno biologico.
Nessun ulteriore danno risulta provato.
Sull'importo liquidato decorrono gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nulla sul contributo unificato, non essendoci in atti prova dell'avvenuto versamento.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie la domanda di e condanna i convenuti-resistenti in solido, Parte_1
a titolo di risarcimento danni, al pagamento della somma di € 3.226,46, oltre interessi come in motivazione;
- condanna i convenuti-resistenti in solido al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 1.278,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA per compenso ed € 237,00 per spese;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti-resistenti in solido Ai sensi del T.U. – Imposte di Registro – artt. 59 e 60 D.P.R. 131/86, la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma, 15 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso