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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/03/2024, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1681/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
ATTORE contro col patrocinio dell'avv. stabilito PINNA SALVATORE Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: prestazione d'opera professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20 giugno 2023 l'avvocato conveniva davanti a questo Parte_1 tribunale chiedendone la condanna al pagamento dei compensi maturati per la Controparte_1 prestazione dell'attività difensiva espletata in un procedimento civile.
Esponeva di aver prestato la propria attività professionale come difensore del convenuto CP_1 unitamente ad altri nella causa civile di divisione ereditaria promossa con citazione notificata il 21 giugno 2016 da , innanzi al tribunale di Enna. Aggiungeva che, a seguito di diverse Controparte_2 udienze e dopo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, co. 6°, c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), il giudice adito, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale sollevata da parte convenuta, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale. Riassunto il processo davanti a questo tribunale ed assegnati nuovamente alle parti i termini ex art. 183, c.p.c., erano state ammesse ed espletate prove testimoniali e successivamente disposta una consulenza d'ufficio per la formazione del progetto divisionale. Precisate le conclusioni e depositata la comparsa conclusionale, la causa era stata definita con sentenza pubblicata il 13 giugno 2022 che aveva sciolto la comunione ed assegnato le quote spettanti a ciascun erede.
Aggiungeva quindi il ricorrente che erano state inutili le richieste inoltrate al per il Controparte_1 pagamento dei compensi maturati ed era rimasto anche privo di alcun riscontro l'invito alla stipulazione di una negoziazione assistita.
pagina 1 di 3 Tanto premesso, assumeva il professionista di aver diritto ad un compenso di almeno 8664,92 (al netto degli oneri di legge), come da notule che allegava, riferito ad entrambe le fasi processuali sopra indicate, domandando anche la condanna del cliente al pagamento della sanzione di cui all'art. 96,
c.p.c., stante la mancata adesione al procedimento di negoziazione assistita inutilmente promosso prima del giudizio.
Si costituiva il resistente e contestava la domanda, eccependo il mancato perfezionamento del contratto d'opera professionale, e che l'avvocato nel giudizio svoltosi davanti ai tribunali di Enna e di Pt_1
Sassari aveva difeso una pluralità di convenuti, oltre al , espressamente obbligatosi Controparte_1 col difensore al pagamento della sola parte della parcella di sua spettanza, dovendo il corrispettivo essere versato pro quota da ciascun cliente. Richiamava, peraltro, anche i principi in materia di obbligazioni solidali dettati dall'art. 1292, c.c., e sosteneva che la parcella avrebbe dovuto essere corredata dal parere della competente associazione professionale.
Eccepiva, inoltre, che dal compenso preteso dovesse essere detratta la somma di € 2290,00 già versata al professionista in vari acconti, da esso esponente e dagli altri patrocinati e concludeva per il rigetto della domanda.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies,
c.p.c., all'udienza del 29 febbraio 2024, sostituita dalla trattazione scritta, sulle riferite conclusioni.
La domanda è fondata, avendo il professionista dato prova adeguata del conferimento del mandato da parte del convenuto e del compiuto espletamento di un'ampia e complessa attività difensiva, articolatasi davanti ai due tribunali aditi dalla controparte (il primo dei quali dichiaratosi incompetente, in accoglimento dell'eccezione proposta dai convenuti col patrocinio dell'avv. . Pt_1
Risulta infatti documentato dall'istante, costituitosi con regolare procura conferitagli (anche) dal davanti al tribunale di Enna e poi innanzi a quello di Sassari effettivamente Controparte_1 competente, il compimento di tutti gli atti processuali richiamati in epigrafe, risultando dimostrata con le produzioni allegate la trattazione delle due fasi del processo, avente ad oggetto lo scioglimento di comunioni ereditarie e articolatosi in numerose udienze dedicate, oltre che alla trattazione, anche all'espletamento di incombenze istruttorie e della consulenza d'ufficio, sicché l'attività difensiva appare alquanto complessa e impegnativa.
In applicazione dei criteri di liquidazione dei compensi di cui al DM n.140/2012, come modificato dal
DM 8 marzo 2018 n.37, e tenendo conto dei parametri vigenti anteriormente alle modificazioni introdotte dal DM n. 147 del 13 agosto 2022, essendosi l'attività professionale esaurita nella vigenza di quelli precedenti, l'importo come sopra determinato, peraltro non specificamente contestato sotto il profilo della sua corretta quantificazione, appare del tutto congruo, in ragione della complessità del processo, dell'attività difensiva concretamente espletata e del numero di parti in causa.
Il compenso dovuto all'avvocato è unitario, anche nel caso in cui la difesa riguardi una pluralità di assistiti aventi la medesima posizione processuale e dev'essere liquidato quindi un unico onorario complessivo. In applicazione dei principi richiamati dallo stesso convenuto (che peraltro ne trae conseguenze contraddittorie ed alquanto confuse), al pagamento del corrispettivo i clienti sono obbligati in solido (al riguardo, Cass. Civ., n. 29651/2018), trattandosi dell'espletamento di un'unica pagina 2 di 3 prestazione nell'interesse di più persone e configurandosi nella specie un mandato collettivo. Ne consegue, in linea di principio, l'applicazione del principio di solidarietà di cui all'art. 1294, c.c., non emergendo dalla normativa né dal titolo, non documentato dal convenuto, che le parti avessero previsto la parziarietà dell'obbligazione di pagamento dei compensi. In applicazione del principio di solidarietà
(art. 1292, c.c.), ciascun cliente è, invero, di regola e salvo patto contrario tenuto al pagamento dell'intero credito. Nella specie, peraltro, come si evince chiaramente dalle due notule allegate dall'avvocato, il compenso, calcolato unitariamente e con l'applicazione dell'aumento previsto per la pluralità di parti patrocinate, è stato diviso per il numero degli assistiti e chiesto dall'avv. Pt_1 solamente nella misura di un quarto, pari quindi alla sola quota di spettanza del cliente CP_1
(pari a complessivi € 3752,00 per il giudizio davanti al tribunale di Enna e ad € 4912,92 per la
[...] fase innanzi al tribunale di Sassari), quindi non è dato comprendere il senso della contestazione del convenuto.
E' palesemente infondata anche l'eccezione attinente alla mancata allegazione da parte dell'avvocato del parere di congruità dell'associazione professionale, nella specie non richiesto dato che l'art. 636,
c.p.c., lo prevede solo qualora il professionista ricorra al procedimento monitorio per la liquidazione del compenso (al riguardo, Cass., SU civili, n. 19427 del 2021).
Tanto premesso, il convenuto ha documentato, attraverso la produzione di alcune ricevute di pagamento sottoscritte dall'avv. e non disconosciute, di aver versato per la quota di sua Pt_1 spettanza acconti per complessivi € 430,00, somma che sarà quindi portata in detrazione da quella oggetto della domanda.
La domanda attrice dev'essere pertanto accolta per l'importo di € 8234,92, oltre rimborso forfetario spese generali e CPA, come richiesto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico del convenuto.
Ricorrono anche le condizioni, avuto riguardo al mancato riscontro del sig. all'invito alla CP_1 negoziazione assistita, nonché alla palese infondatezza delle sue difese, formulate in modo alquanto oscuro e contraddittorio, per condannarlo al pagamento dell'ulteriore somma di 1000,00 euro ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, condanna il resistente CP_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 8234,92, oltre
[...] Parte_1 rimborso forfetario spese generali e CPA.
Condanna il resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2600,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, nonché al pagamento dell'ulteriore importo di € 1000,00, ex art. 96, co. 3°, c.p.c.
Sassari, 13 marzo 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1681/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
ATTORE contro col patrocinio dell'avv. stabilito PINNA SALVATORE Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: prestazione d'opera professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20 giugno 2023 l'avvocato conveniva davanti a questo Parte_1 tribunale chiedendone la condanna al pagamento dei compensi maturati per la Controparte_1 prestazione dell'attività difensiva espletata in un procedimento civile.
Esponeva di aver prestato la propria attività professionale come difensore del convenuto CP_1 unitamente ad altri nella causa civile di divisione ereditaria promossa con citazione notificata il 21 giugno 2016 da , innanzi al tribunale di Enna. Aggiungeva che, a seguito di diverse Controparte_2 udienze e dopo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, co. 6°, c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), il giudice adito, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale sollevata da parte convenuta, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale. Riassunto il processo davanti a questo tribunale ed assegnati nuovamente alle parti i termini ex art. 183, c.p.c., erano state ammesse ed espletate prove testimoniali e successivamente disposta una consulenza d'ufficio per la formazione del progetto divisionale. Precisate le conclusioni e depositata la comparsa conclusionale, la causa era stata definita con sentenza pubblicata il 13 giugno 2022 che aveva sciolto la comunione ed assegnato le quote spettanti a ciascun erede.
Aggiungeva quindi il ricorrente che erano state inutili le richieste inoltrate al per il Controparte_1 pagamento dei compensi maturati ed era rimasto anche privo di alcun riscontro l'invito alla stipulazione di una negoziazione assistita.
pagina 1 di 3 Tanto premesso, assumeva il professionista di aver diritto ad un compenso di almeno 8664,92 (al netto degli oneri di legge), come da notule che allegava, riferito ad entrambe le fasi processuali sopra indicate, domandando anche la condanna del cliente al pagamento della sanzione di cui all'art. 96,
c.p.c., stante la mancata adesione al procedimento di negoziazione assistita inutilmente promosso prima del giudizio.
Si costituiva il resistente e contestava la domanda, eccependo il mancato perfezionamento del contratto d'opera professionale, e che l'avvocato nel giudizio svoltosi davanti ai tribunali di Enna e di Pt_1
Sassari aveva difeso una pluralità di convenuti, oltre al , espressamente obbligatosi Controparte_1 col difensore al pagamento della sola parte della parcella di sua spettanza, dovendo il corrispettivo essere versato pro quota da ciascun cliente. Richiamava, peraltro, anche i principi in materia di obbligazioni solidali dettati dall'art. 1292, c.c., e sosteneva che la parcella avrebbe dovuto essere corredata dal parere della competente associazione professionale.
Eccepiva, inoltre, che dal compenso preteso dovesse essere detratta la somma di € 2290,00 già versata al professionista in vari acconti, da esso esponente e dagli altri patrocinati e concludeva per il rigetto della domanda.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies,
c.p.c., all'udienza del 29 febbraio 2024, sostituita dalla trattazione scritta, sulle riferite conclusioni.
La domanda è fondata, avendo il professionista dato prova adeguata del conferimento del mandato da parte del convenuto e del compiuto espletamento di un'ampia e complessa attività difensiva, articolatasi davanti ai due tribunali aditi dalla controparte (il primo dei quali dichiaratosi incompetente, in accoglimento dell'eccezione proposta dai convenuti col patrocinio dell'avv. . Pt_1
Risulta infatti documentato dall'istante, costituitosi con regolare procura conferitagli (anche) dal davanti al tribunale di Enna e poi innanzi a quello di Sassari effettivamente Controparte_1 competente, il compimento di tutti gli atti processuali richiamati in epigrafe, risultando dimostrata con le produzioni allegate la trattazione delle due fasi del processo, avente ad oggetto lo scioglimento di comunioni ereditarie e articolatosi in numerose udienze dedicate, oltre che alla trattazione, anche all'espletamento di incombenze istruttorie e della consulenza d'ufficio, sicché l'attività difensiva appare alquanto complessa e impegnativa.
In applicazione dei criteri di liquidazione dei compensi di cui al DM n.140/2012, come modificato dal
DM 8 marzo 2018 n.37, e tenendo conto dei parametri vigenti anteriormente alle modificazioni introdotte dal DM n. 147 del 13 agosto 2022, essendosi l'attività professionale esaurita nella vigenza di quelli precedenti, l'importo come sopra determinato, peraltro non specificamente contestato sotto il profilo della sua corretta quantificazione, appare del tutto congruo, in ragione della complessità del processo, dell'attività difensiva concretamente espletata e del numero di parti in causa.
Il compenso dovuto all'avvocato è unitario, anche nel caso in cui la difesa riguardi una pluralità di assistiti aventi la medesima posizione processuale e dev'essere liquidato quindi un unico onorario complessivo. In applicazione dei principi richiamati dallo stesso convenuto (che peraltro ne trae conseguenze contraddittorie ed alquanto confuse), al pagamento del corrispettivo i clienti sono obbligati in solido (al riguardo, Cass. Civ., n. 29651/2018), trattandosi dell'espletamento di un'unica pagina 2 di 3 prestazione nell'interesse di più persone e configurandosi nella specie un mandato collettivo. Ne consegue, in linea di principio, l'applicazione del principio di solidarietà di cui all'art. 1294, c.c., non emergendo dalla normativa né dal titolo, non documentato dal convenuto, che le parti avessero previsto la parziarietà dell'obbligazione di pagamento dei compensi. In applicazione del principio di solidarietà
(art. 1292, c.c.), ciascun cliente è, invero, di regola e salvo patto contrario tenuto al pagamento dell'intero credito. Nella specie, peraltro, come si evince chiaramente dalle due notule allegate dall'avvocato, il compenso, calcolato unitariamente e con l'applicazione dell'aumento previsto per la pluralità di parti patrocinate, è stato diviso per il numero degli assistiti e chiesto dall'avv. Pt_1 solamente nella misura di un quarto, pari quindi alla sola quota di spettanza del cliente CP_1
(pari a complessivi € 3752,00 per il giudizio davanti al tribunale di Enna e ad € 4912,92 per la
[...] fase innanzi al tribunale di Sassari), quindi non è dato comprendere il senso della contestazione del convenuto.
E' palesemente infondata anche l'eccezione attinente alla mancata allegazione da parte dell'avvocato del parere di congruità dell'associazione professionale, nella specie non richiesto dato che l'art. 636,
c.p.c., lo prevede solo qualora il professionista ricorra al procedimento monitorio per la liquidazione del compenso (al riguardo, Cass., SU civili, n. 19427 del 2021).
Tanto premesso, il convenuto ha documentato, attraverso la produzione di alcune ricevute di pagamento sottoscritte dall'avv. e non disconosciute, di aver versato per la quota di sua Pt_1 spettanza acconti per complessivi € 430,00, somma che sarà quindi portata in detrazione da quella oggetto della domanda.
La domanda attrice dev'essere pertanto accolta per l'importo di € 8234,92, oltre rimborso forfetario spese generali e CPA, come richiesto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico del convenuto.
Ricorrono anche le condizioni, avuto riguardo al mancato riscontro del sig. all'invito alla CP_1 negoziazione assistita, nonché alla palese infondatezza delle sue difese, formulate in modo alquanto oscuro e contraddittorio, per condannarlo al pagamento dell'ulteriore somma di 1000,00 euro ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, condanna il resistente CP_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 8234,92, oltre
[...] Parte_1 rimborso forfetario spese generali e CPA.
Condanna il resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2600,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, nonché al pagamento dell'ulteriore importo di € 1000,00, ex art. 96, co. 3°, c.p.c.
Sassari, 13 marzo 2024
Il giudice
Stefania Deiana
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