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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 154/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3325/2023 depositato il 20/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Piazza Ancione 6 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297 2023 0005068591000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: / come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: / come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 14.7.2023 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa e all'Agenzia delle Entrate Riscossione, successivamente depositato presso questa Corte il 20.11.2023, il sig.
Ricorrente_1 Data_nascita_1 ed ivi residente in [...], C.F.: CF_Ricorrente_1 , rappresentato e difeso, giusta procura in calce allo stesso atto, dal rag. Difensore_1, presso il cui studio in Comiso, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento n° 297 2023 0005068591000, notificata il
15.5.2023, portante un carico di € 7.060,14, a titolo di IRPEF, addizionale comunale IRPEF, anno 2018 e relativi accessori.
Il ricorrente, premesso che la cartella impugnata era stata emessa a seguito di comunicazione d'irregolarità ex art. 36/bis – D.P.R. n. 602/73 (Comunicazione n. 05764481924) definita dal contribuente mediante rateizzazione e pagamento della prima rata entro i termini di legge e che la somma richiesta era comprensiva delle sanzioni non ridotte, eccepiva la nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa - violazione del combinato disposto di cui all'art. 36 bis del D.P.R . n. 600/73 e art. 15 ter del D.P.R.
n. 602/73.
Rilevava l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento opposta in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3/bis - l. 53/1994 perché l'indirizzo del mittente non era presente tra gli elenchi ufficiali.
Sosteneva la nullità della cartella di pagamento e del ruolo ivi contenuto:
- per violazione dell'art. 14 del D.P.R. n. 602/1973;
- per violazione degli articoli 7 e 17 della L. n° 212/2000 con difetto di motivazione sotto vari profili;
- per inesistenza della pretesa e delle sanzioni per come irrogate.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare la nullità dell'impugnata cartella di pagamento e del ruolo in essa contenuto, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e con la richiesta, in ogni caso, di condanna della controparte alla restituzione di quanto provvisoriamente riscosso nelle more del giudizio, con rivalutazione ed interessi;
con vittoria di spese e onorari con distrazione a favore del professionista come per legge e/o secondo giustizia e con trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Con istanza depositata il 7.12.2023 il ricorrente considerato che in data 14.11.2023, l'Agenzia delle Entrate
- Dir. Prov. di Ragusa aveva proceduto allo sgravio del ruolo contenuto nella cartella di pagamento, chiedeva alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Con controdeduzioni depositate il 13.12.2023 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, costituendosi in giudizio, confermava la validità della cartella impugnata emessa per decadenza dalla rateazione
Rilevava che il ricorrente aveva riconosciuto la validità della pretesa fiscale dato che aveva presentato una nuova rateazione per versare quanto richiesto con l'atto impugnato.
Riteneva la cartella impugnata adeguatamente motivata.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di rigettare il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali maggiorate ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies del D.Lgs. n° 546/1992.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione. All'udienza del 7.10.2025, erano presenti: per il ricorrente, il rag. Occhipinti e per l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Ragusa, la delegata Nominativo_1. Nessuno era presente per l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Entrambe le parti presenti insistevano nelle rispettive difese. In particolare la parte ricorrente insisteva nella richiesta di estinzione per cessata materia del contendere a seguito di rinuncia al ricorso. L'ufficio non si opponeva alla richiesta di estinzione del giudizio. La Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va riscontrata la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituitasi nonostante avesse ricevuto a mezzo pec la notifica del ricorso in data 14.7.2023.
Preso atto delle richieste delle parti, si rileva l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Infatti, “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr., ex multis,Cass. n. 22725/2022, Cass. n. 21757/2021, Cass. n. 25625/2020, Cass. n. 14546/2019).” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 9241 dell'8/4/2024).
Il ricorrente, ancor prima che si costituisse l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, ha manifestato la propria mancanza di interesse a proseguire il contenzioso a seguito dell'intervenuto sgravio parziale.
L'unica parte resistente costituitasi in giudizio all'udienza del 7.10.2025 ha espresso la propria adesione alla richiesta di estinzione.
Le spese processuali vanno compensate perché la richiesta di estinzione è stata formulata dal ricorrente quando ancora nessuna delle controparti era costituita.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa tra le parti le spese processuali.
Ragusa lì 7/10/2025
IL GIUDICE
IU LI
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3325/2023 depositato il 20/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Piazza Ancione 6 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297 2023 0005068591000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: / come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: / come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 14.7.2023 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa e all'Agenzia delle Entrate Riscossione, successivamente depositato presso questa Corte il 20.11.2023, il sig.
Ricorrente_1 Data_nascita_1 ed ivi residente in [...], C.F.: CF_Ricorrente_1 , rappresentato e difeso, giusta procura in calce allo stesso atto, dal rag. Difensore_1, presso il cui studio in Comiso, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento n° 297 2023 0005068591000, notificata il
15.5.2023, portante un carico di € 7.060,14, a titolo di IRPEF, addizionale comunale IRPEF, anno 2018 e relativi accessori.
Il ricorrente, premesso che la cartella impugnata era stata emessa a seguito di comunicazione d'irregolarità ex art. 36/bis – D.P.R. n. 602/73 (Comunicazione n. 05764481924) definita dal contribuente mediante rateizzazione e pagamento della prima rata entro i termini di legge e che la somma richiesta era comprensiva delle sanzioni non ridotte, eccepiva la nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa - violazione del combinato disposto di cui all'art. 36 bis del D.P.R . n. 600/73 e art. 15 ter del D.P.R.
n. 602/73.
Rilevava l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento opposta in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3/bis - l. 53/1994 perché l'indirizzo del mittente non era presente tra gli elenchi ufficiali.
Sosteneva la nullità della cartella di pagamento e del ruolo ivi contenuto:
- per violazione dell'art. 14 del D.P.R. n. 602/1973;
- per violazione degli articoli 7 e 17 della L. n° 212/2000 con difetto di motivazione sotto vari profili;
- per inesistenza della pretesa e delle sanzioni per come irrogate.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare la nullità dell'impugnata cartella di pagamento e del ruolo in essa contenuto, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e con la richiesta, in ogni caso, di condanna della controparte alla restituzione di quanto provvisoriamente riscosso nelle more del giudizio, con rivalutazione ed interessi;
con vittoria di spese e onorari con distrazione a favore del professionista come per legge e/o secondo giustizia e con trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Con istanza depositata il 7.12.2023 il ricorrente considerato che in data 14.11.2023, l'Agenzia delle Entrate
- Dir. Prov. di Ragusa aveva proceduto allo sgravio del ruolo contenuto nella cartella di pagamento, chiedeva alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Con controdeduzioni depositate il 13.12.2023 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, costituendosi in giudizio, confermava la validità della cartella impugnata emessa per decadenza dalla rateazione
Rilevava che il ricorrente aveva riconosciuto la validità della pretesa fiscale dato che aveva presentato una nuova rateazione per versare quanto richiesto con l'atto impugnato.
Riteneva la cartella impugnata adeguatamente motivata.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di rigettare il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali maggiorate ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies del D.Lgs. n° 546/1992.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione. All'udienza del 7.10.2025, erano presenti: per il ricorrente, il rag. Occhipinti e per l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Ragusa, la delegata Nominativo_1. Nessuno era presente per l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Entrambe le parti presenti insistevano nelle rispettive difese. In particolare la parte ricorrente insisteva nella richiesta di estinzione per cessata materia del contendere a seguito di rinuncia al ricorso. L'ufficio non si opponeva alla richiesta di estinzione del giudizio. La Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va riscontrata la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituitasi nonostante avesse ricevuto a mezzo pec la notifica del ricorso in data 14.7.2023.
Preso atto delle richieste delle parti, si rileva l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Infatti, “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr., ex multis,Cass. n. 22725/2022, Cass. n. 21757/2021, Cass. n. 25625/2020, Cass. n. 14546/2019).” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 9241 dell'8/4/2024).
Il ricorrente, ancor prima che si costituisse l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, ha manifestato la propria mancanza di interesse a proseguire il contenzioso a seguito dell'intervenuto sgravio parziale.
L'unica parte resistente costituitasi in giudizio all'udienza del 7.10.2025 ha espresso la propria adesione alla richiesta di estinzione.
Le spese processuali vanno compensate perché la richiesta di estinzione è stata formulata dal ricorrente quando ancora nessuna delle controparti era costituita.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa tra le parti le spese processuali.
Ragusa lì 7/10/2025
IL GIUDICE
IU LI