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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/10/2025, n. 14441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14441 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
Numero sent. ________________
Numero R.G. _________________
Numero Cron. ________________
Numero Rep. _________________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 34472 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
P.I. , rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 P.IVA_1
OL LL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via Carlo
Poma n. 4, giusta procura alle liti da intendersi apposta in calce all'atto di opposizione.
OPPONENTE
E
(c.f.: ); (c.f.: ); Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
(c.f.: ; (c.f.: Parte_2 C.F._3 Parte_3
) e (c.f. rappresentati e difesi C.F._4 Parte_4 C.F._5
dall'Avvocato Antonella Galizia (C.F.: ) del foro di Teramo, in CodiceFiscale_6
virtù di procura, da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax
1 0861.240320 o di indirizzo di posta elettronica o posta Email_1
elettronica certificata Email_2
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa .
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sostiene l'opponente che in data 16 luglio 2024 veniva notificato ad Parte_1
ad istanza dell'Avv. Antonella Galizia nell'interesse dei signori ,
[...] Controparte_1 CP_2
, , e atto di precetto per il pagamento
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
dell'importo di euro 63.299,71 in forza della sentenza del n. 1338 del 2022 del Tribunale
civile di Teramo;
- Nel ridetto atto di precetto gli intimanti davano atto che aveva Parte_1
assolto spontaneamente al pagamento della somma pari ad € 985.210,00
(novecentottantacinquemiladuecentodieci,00) con due disposizioni di pagamento eseguite in data 3 febbraio 2023 (per l'importo di euro 981.750,00) e 13 febbraio 2023
(per l'importo di € 3.460,00) oltre al pagamento di € 35.459,82 a titolo di compensi direttamente in favore dell'Avv. Galizia;
- Tuttavia, secondo i conteggi eseguiti da controparte, tra l'altro non riportati nell'atto di precetto, avrebbe errato per difetto nel corrispondere l'importo Parte_1
complessivo di 1.020.669,82 in luogo della somma di € 1.024.244,04 (a dire di controparte così suddivisa: € 980.101,11 per sorte capitale;
€ 6.243,11 per interessi legali dalla sentenza all'intervenuto parziale saldo;
€ 2.440,00 a titolo di ctu ed €
35.459,82 per spese di procuratore) residuando in capo ai pretesi creditori un credito pari ad € 3.574,22; - A tale credito asseritamente residuo gli intimanti aggiungevano interessi
2 legali decorrenti dalla sentenza alla data di notifica del precetto, ma prendendo quale parametro di calcolo non il credito asseritamente residuo bensì tutto l'importo liquidato in sentenza non decurtando dal calcolo l'importo già corrisposto con la conseguenza che in
16 mesi il preteso credito residuo quantificato dagli stessi intimanti in € 3.574,22 avrebbe determinato, non si sa in base a quale calcolo, la maturazione di interessi legali pari ad €
62.565,36
Parte opponente argomentava quindi sui seguenti specifici motivi:
A)SULL'ERRONEITA' DEI CALCOLI ESEGUITI DA CONTROPARTE E
CONSEGUENTE NON DEBENZA DELLE SOMME PRECETTATE PER ESTINZIONE
DEL DEBITO1INESATTEZZA DELL'INTERVALLO DI TEMPO POSTO A BASE DEL
CALCOLO
B) NON DEBENZA DELLE SOMME RICHIESTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE CTU
C) SULLA TEMERARIETA' DELLA LITE PER AVER POSTO A BASE DEL CALCOLO
DEGLI INTERESSI NON L'ASSERITO CREDITO RESIDUO MA L'INTERO IMPORTO
LIQUIDATO IN SENTENZA
Rassegnava poi le seguenti conclusioni
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A) preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo notificato in data 16 luglio
2024 ad istanza dei signori , ; ; Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
e per i motivi indicati in parte narrativa, B) nel merito accertare l'illegittimità Parte_4
ed inefficacia del precetto notificato il 16 luglio 2024 dichiarando che , Controparte_1
, , e non Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierna opponente essendo il credito estinto per le ragioni esposte in narrativa;
C) Nel merito accertare e dichiarare,
per i fatti di cui alla narrativa del presente atto, l'inesigibilità, da parte dei signori
3 , , , e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
delle somme portate dal precetto per loro conto notificato Parte_4
all'opponente e per l'effetto accertare l'illegittimità ed inefficacia Parte_1
del precetto notificato il 16 luglio 2024 dichiarando che , Controparte_1 CP_2
, , e non hanno
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierna opponente e che la odierna opponente nulla deve ai predetti signori in forza del titolo azionato;
D) Condannare
, , , e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
al risarcimento del danno ex art. 96 cpc per temerarietà della lite.Si Parte_4
costituivano gli opposti mediante comparsa di costituzione al fine di contestare in fatto ed in diritto tutto quanto rendicontato dalla controparte. Argomentavano in risposta in merito ai conteggi effettuati e rassegnavano le seguenti conclusioni:
Voglia L'Onorevole Tribunale adito, rigettando qualsivoglia contraria eccezione,
deduzione, domanda, nel merito, ed in via principale, rigettare l'opposizione come formulata confermando la validità del precetto notificato, nonché accertare la correttezza dei conteggi effettuati anche sulla base dei coefficienti vigenti al momento della pubblicazione della sentenza;
Parte In subordine dichiarare la Compagnia di Assicurazioni a corrispondere la minor somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di eventuale CTU contabile della quale si avanza, sin d'ora, richiesta. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
4 Veniva fissata ad hoc udienza per la trattazione della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ma si riteneva l'opportunità di provvedere alla domanda di sospensione, unitamente alla trattazione del merito. La domanda sommaria risulta a questo punto assorbita dalla presente decisione.
La causa di natura documentale veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
Andiamo per ordine.
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione.
Nel caso in questione l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c
Trattasi di opposizione preventiva.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617
cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7
marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti. Partendo dalla fine risulta per tabulas, che le somme richieste a titolo di rimborso per le spese di CTU non sono dovute.
5 Sul punto va comunque dato atto che parte opposta ha riconosciuto la erroneità del calcolo dai medesimi effettuato comprensivo del rimborso del saldo della ctu invero corrisposto dalla compagnia scrivente Compagnia.
Passando al calcolo degli interessi ed ai conteggi effettuati.
Non è stata ammessa alcuna CTU (cosi come richiesta da parte opposta in quanto non necessaria.
Visionato il titolo esecutivo (La sentenza del Tribunale civile di Teramo n. sentenza 1338
del 2022 in vitù del quale è stato notificato l'atto di precetto).
Si ritiene che quanto disposto nella sentenza sia chiaro ed evidente e non opinabile e che quindi la causa sia di natura documentale.
Con il deposito dei conteggi effettuati parte opponente ha dato prova della correttezza del criterio utilizzato.
Infatti, le somme liquidate sono state moltiplicate per il coefficiente di devalutazione e a tali somme, rivalutate di anno in anno secondo il coefficiente di rivalutazione, sono stati aggiunti di anno in anno gli interessi maturati. Non vi è pertanto alcun errore di calcolo e non rimane alcun credito residuo in capo agli attori a titolo di sorte. Si ribadisce che le somme liquidate seguono quanto disposto espressamente in sentenza.
Per quanto riguarda la domanda di lite temeraria, invocata dalla compagnia di assicurazione la stessa appare eccessiva.
Fermo restando, che qualora la compagnia fosse stata puntuale nel riscontro alle missive di controparte per il pagamento degli interessi, probabilmente anche tale contenzioso non avrebbe avuto modo di essere.
Fermo restando che la specifica degli importi da rifondere all'opposta non veniva
Parte specificamente contestata dalla infatti comunicazione intervenuta nel tempo è
restata priva di riscontro da parte della stessa.
6 Fermo restando quanto sopra appena dedotto è inopportuna ed infondata la richiesta di danno temerario avendo l'opposto confidato nei propri calcoli contestati solo con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
L'opposizione va accolta e le spese di lite seguono il regime della soccombenza.
Si applica lo scaglione di valore del precetto opposto. Non viene liquidata la fase istruttoria in quanto non espletata.
Quanto dedotto come motivazione per il rigetto della domanda temeraria giustifica anche una liquidazione ai minimi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1)Accertato che il credito è stato estinto dichiara la nullità dell'atto di precetto ed accoglie l'opposizione.
2)Condanna le parti opposte anche in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4217,00 oltre iva e cassa avvocati e spese generali
Roma 17.10.2025
Il Giudice on
Dott. Raffaele Russo
7
Numero R.G. _________________
Numero Cron. ________________
Numero Rep. _________________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 34472 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
P.I. , rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 P.IVA_1
OL LL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via Carlo
Poma n. 4, giusta procura alle liti da intendersi apposta in calce all'atto di opposizione.
OPPONENTE
E
(c.f.: ); (c.f.: ); Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
(c.f.: ; (c.f.: Parte_2 C.F._3 Parte_3
) e (c.f. rappresentati e difesi C.F._4 Parte_4 C.F._5
dall'Avvocato Antonella Galizia (C.F.: ) del foro di Teramo, in CodiceFiscale_6
virtù di procura, da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax
1 0861.240320 o di indirizzo di posta elettronica o posta Email_1
elettronica certificata Email_2
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa .
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sostiene l'opponente che in data 16 luglio 2024 veniva notificato ad Parte_1
ad istanza dell'Avv. Antonella Galizia nell'interesse dei signori ,
[...] Controparte_1 CP_2
, , e atto di precetto per il pagamento
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
dell'importo di euro 63.299,71 in forza della sentenza del n. 1338 del 2022 del Tribunale
civile di Teramo;
- Nel ridetto atto di precetto gli intimanti davano atto che aveva Parte_1
assolto spontaneamente al pagamento della somma pari ad € 985.210,00
(novecentottantacinquemiladuecentodieci,00) con due disposizioni di pagamento eseguite in data 3 febbraio 2023 (per l'importo di euro 981.750,00) e 13 febbraio 2023
(per l'importo di € 3.460,00) oltre al pagamento di € 35.459,82 a titolo di compensi direttamente in favore dell'Avv. Galizia;
- Tuttavia, secondo i conteggi eseguiti da controparte, tra l'altro non riportati nell'atto di precetto, avrebbe errato per difetto nel corrispondere l'importo Parte_1
complessivo di 1.020.669,82 in luogo della somma di € 1.024.244,04 (a dire di controparte così suddivisa: € 980.101,11 per sorte capitale;
€ 6.243,11 per interessi legali dalla sentenza all'intervenuto parziale saldo;
€ 2.440,00 a titolo di ctu ed €
35.459,82 per spese di procuratore) residuando in capo ai pretesi creditori un credito pari ad € 3.574,22; - A tale credito asseritamente residuo gli intimanti aggiungevano interessi
2 legali decorrenti dalla sentenza alla data di notifica del precetto, ma prendendo quale parametro di calcolo non il credito asseritamente residuo bensì tutto l'importo liquidato in sentenza non decurtando dal calcolo l'importo già corrisposto con la conseguenza che in
16 mesi il preteso credito residuo quantificato dagli stessi intimanti in € 3.574,22 avrebbe determinato, non si sa in base a quale calcolo, la maturazione di interessi legali pari ad €
62.565,36
Parte opponente argomentava quindi sui seguenti specifici motivi:
A)SULL'ERRONEITA' DEI CALCOLI ESEGUITI DA CONTROPARTE E
CONSEGUENTE NON DEBENZA DELLE SOMME PRECETTATE PER ESTINZIONE
DEL DEBITO1INESATTEZZA DELL'INTERVALLO DI TEMPO POSTO A BASE DEL
CALCOLO
B) NON DEBENZA DELLE SOMME RICHIESTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE CTU
C) SULLA TEMERARIETA' DELLA LITE PER AVER POSTO A BASE DEL CALCOLO
DEGLI INTERESSI NON L'ASSERITO CREDITO RESIDUO MA L'INTERO IMPORTO
LIQUIDATO IN SENTENZA
Rassegnava poi le seguenti conclusioni
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A) preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo notificato in data 16 luglio
2024 ad istanza dei signori , ; ; Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
e per i motivi indicati in parte narrativa, B) nel merito accertare l'illegittimità Parte_4
ed inefficacia del precetto notificato il 16 luglio 2024 dichiarando che , Controparte_1
, , e non Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierna opponente essendo il credito estinto per le ragioni esposte in narrativa;
C) Nel merito accertare e dichiarare,
per i fatti di cui alla narrativa del presente atto, l'inesigibilità, da parte dei signori
3 , , , e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
delle somme portate dal precetto per loro conto notificato Parte_4
all'opponente e per l'effetto accertare l'illegittimità ed inefficacia Parte_1
del precetto notificato il 16 luglio 2024 dichiarando che , Controparte_1 CP_2
, , e non hanno
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierna opponente e che la odierna opponente nulla deve ai predetti signori in forza del titolo azionato;
D) Condannare
, , , e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
al risarcimento del danno ex art. 96 cpc per temerarietà della lite.Si Parte_4
costituivano gli opposti mediante comparsa di costituzione al fine di contestare in fatto ed in diritto tutto quanto rendicontato dalla controparte. Argomentavano in risposta in merito ai conteggi effettuati e rassegnavano le seguenti conclusioni:
Voglia L'Onorevole Tribunale adito, rigettando qualsivoglia contraria eccezione,
deduzione, domanda, nel merito, ed in via principale, rigettare l'opposizione come formulata confermando la validità del precetto notificato, nonché accertare la correttezza dei conteggi effettuati anche sulla base dei coefficienti vigenti al momento della pubblicazione della sentenza;
Parte In subordine dichiarare la Compagnia di Assicurazioni a corrispondere la minor somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di eventuale CTU contabile della quale si avanza, sin d'ora, richiesta. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
4 Veniva fissata ad hoc udienza per la trattazione della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ma si riteneva l'opportunità di provvedere alla domanda di sospensione, unitamente alla trattazione del merito. La domanda sommaria risulta a questo punto assorbita dalla presente decisione.
La causa di natura documentale veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
Andiamo per ordine.
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione.
Nel caso in questione l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c
Trattasi di opposizione preventiva.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617
cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7
marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti. Partendo dalla fine risulta per tabulas, che le somme richieste a titolo di rimborso per le spese di CTU non sono dovute.
5 Sul punto va comunque dato atto che parte opposta ha riconosciuto la erroneità del calcolo dai medesimi effettuato comprensivo del rimborso del saldo della ctu invero corrisposto dalla compagnia scrivente Compagnia.
Passando al calcolo degli interessi ed ai conteggi effettuati.
Non è stata ammessa alcuna CTU (cosi come richiesta da parte opposta in quanto non necessaria.
Visionato il titolo esecutivo (La sentenza del Tribunale civile di Teramo n. sentenza 1338
del 2022 in vitù del quale è stato notificato l'atto di precetto).
Si ritiene che quanto disposto nella sentenza sia chiaro ed evidente e non opinabile e che quindi la causa sia di natura documentale.
Con il deposito dei conteggi effettuati parte opponente ha dato prova della correttezza del criterio utilizzato.
Infatti, le somme liquidate sono state moltiplicate per il coefficiente di devalutazione e a tali somme, rivalutate di anno in anno secondo il coefficiente di rivalutazione, sono stati aggiunti di anno in anno gli interessi maturati. Non vi è pertanto alcun errore di calcolo e non rimane alcun credito residuo in capo agli attori a titolo di sorte. Si ribadisce che le somme liquidate seguono quanto disposto espressamente in sentenza.
Per quanto riguarda la domanda di lite temeraria, invocata dalla compagnia di assicurazione la stessa appare eccessiva.
Fermo restando, che qualora la compagnia fosse stata puntuale nel riscontro alle missive di controparte per il pagamento degli interessi, probabilmente anche tale contenzioso non avrebbe avuto modo di essere.
Fermo restando che la specifica degli importi da rifondere all'opposta non veniva
Parte specificamente contestata dalla infatti comunicazione intervenuta nel tempo è
restata priva di riscontro da parte della stessa.
6 Fermo restando quanto sopra appena dedotto è inopportuna ed infondata la richiesta di danno temerario avendo l'opposto confidato nei propri calcoli contestati solo con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
L'opposizione va accolta e le spese di lite seguono il regime della soccombenza.
Si applica lo scaglione di valore del precetto opposto. Non viene liquidata la fase istruttoria in quanto non espletata.
Quanto dedotto come motivazione per il rigetto della domanda temeraria giustifica anche una liquidazione ai minimi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1)Accertato che il credito è stato estinto dichiara la nullità dell'atto di precetto ed accoglie l'opposizione.
2)Condanna le parti opposte anche in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4217,00 oltre iva e cassa avvocati e spese generali
Roma 17.10.2025
Il Giudice on
Dott. Raffaele Russo
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