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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 26/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1003/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1003/2023
Oggi 26 marzo 2025 alle ore 11.04 innanzi al Giudice Francesca Riccardi, sono comparsi: per l'avv. BERTI LUCA Parte_1
per nessuno compare (già dichiarata Controparte_1
contumace).
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come foglio già depositato telematicamente e si riporta agli atti.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1003/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BERTI LUCA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. ha chiesto al Tribunale di Sondrio di accertare e Parte_1
dichiarare che lo stesso era divenuto proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione, della quota di proprietà indivisa di 8/72 catastalmente intestata al sig. , nato a [...] il [...], CP_1
dei seguenti immobili in Comune di Sondrio: Foglio 42, part. 56 sub. 7; Foglio, 42, part. 56 sub. 8;
Foglio 42, part. 206; Foglio 42, part. 209 sub. 2; Foglio 42, part. 58; Foglio 42, part. 210.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha allegato di aver esercitato sui suddetti beni, da almeno vent'anni, il possesso ininterrotto, comportandosi come esclusivo proprietario della quota dei medesimi catastalmente intestata al sig. . CP_1
Il ricorso veniva notificato per pubblici proclami alla convenuta (coniugata CP_1 Pt_1
nata a [...], Germania il 21 giugno 1929 e già residente al n. 17 Studley Road, Attadale, Western
Australia 6156, unica erede testamentaria del sig. , che risultava irreperibile. CP_1 pagina 2 di 4 All'udienza del 05.06.2024 il Giudice dichiarava la contumacia della convenuta e ammetteva le prove orali formulate dal ricorrente, che venivano assunte all'udienza del 17.09.2024.
All'esito, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex articolo 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine per note conclusive.
***
Occorre preliminarmente osservare che, al fine di acquistare per usucapione la proprietà di un bene, è necessaria la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus, inteso il primo come svolgimento di una attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale, ed il secondo quale intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio.
Grava pertanto su colui che invoca l'avvenuta usucapione l'onere di provare in giudizio la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sulla res attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Inoltre, quanto alla possibilità di invocare l'acquisto per usucapione soltanto di una quota relativa ad un bene indiviso, lasciando impregiudicate le quote degli altri comproprietari, la Corte di Cassazione, con orientamento che si ritiene di condividere, ha ammesso questa possibilità, purché la domanda sia sul punto sufficientemente specifica (cfr. Cassazione civile sez. II, 06/12/2011, n. 26241).
Ebbene, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, della documentazione prodotta, nonché dell'istruttoria orale espletata, ritiene il Tribunale che la domanda di usucapione svolta dal ricorrente debba essere accolta.
In particolare, i testi citati dal ricorrente hanno confermato le circostanze dedotte in sede di ricorso e pertanto risulta provato il possesso ultraventennale della quota dei beni oggetto di domanda di usucapione.
Conseguentemente, il Tribunale dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione in favore di Parte_1
della quota di proprietà indivisa di 8/72, catastalmente intestata al sig. , nato a
[...] CP_1
Sondrio il 26/12/1927, dei seguenti immobili in Comune di Sondrio: Foglio 42, part. 56 sub. 7; Foglio,
42, part. 56 sub. 8; Foglio 42, part. 206; Foglio 42, part. 209 sub. 2; Foglio 42, part. 58; Foglio 42, part. 210.
Dichiara altresì la presente sentenza soggetta a trascrizione presso il pubblico registro immobiliare tenuto presso l'Agenzia Territoriale competente.
pagina 3 di 4 Stante la natura della domanda svolta nonché la mancata costituzione da parte della convenuta, le spese di lite sostenute dal ricorrente per il presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
, così dispone: Parte_1
1. dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione in favore di della quota di proprietà Parte_1
indivisa di 8/72 catastalmente intestata al sig. , nato a [...] il [...] CP_1
(C.F. ), dei seguenti immobili in Comune di Sondrio: Foglio 42, part. 56 C.F._3
sub. 7; Foglio, 42, part. 56 sub. 8; Foglio 42, part. 206; Foglio 42, part. 209 sub. 2; Foglio 42, part. 58; Foglio 42, part. 210;
2. dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso i pubblici registri immobiliari tenuti presso l'Agenzia del Territorio competente;
3. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente per il presente giudizio.
Sondrio, 26 marzo 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1003/2023
Oggi 26 marzo 2025 alle ore 11.04 innanzi al Giudice Francesca Riccardi, sono comparsi: per l'avv. BERTI LUCA Parte_1
per nessuno compare (già dichiarata Controparte_1
contumace).
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come foglio già depositato telematicamente e si riporta agli atti.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1003/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BERTI LUCA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. ha chiesto al Tribunale di Sondrio di accertare e Parte_1
dichiarare che lo stesso era divenuto proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione, della quota di proprietà indivisa di 8/72 catastalmente intestata al sig. , nato a [...] il [...], CP_1
dei seguenti immobili in Comune di Sondrio: Foglio 42, part. 56 sub. 7; Foglio, 42, part. 56 sub. 8;
Foglio 42, part. 206; Foglio 42, part. 209 sub. 2; Foglio 42, part. 58; Foglio 42, part. 210.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha allegato di aver esercitato sui suddetti beni, da almeno vent'anni, il possesso ininterrotto, comportandosi come esclusivo proprietario della quota dei medesimi catastalmente intestata al sig. . CP_1
Il ricorso veniva notificato per pubblici proclami alla convenuta (coniugata CP_1 Pt_1
nata a [...], Germania il 21 giugno 1929 e già residente al n. 17 Studley Road, Attadale, Western
Australia 6156, unica erede testamentaria del sig. , che risultava irreperibile. CP_1 pagina 2 di 4 All'udienza del 05.06.2024 il Giudice dichiarava la contumacia della convenuta e ammetteva le prove orali formulate dal ricorrente, che venivano assunte all'udienza del 17.09.2024.
All'esito, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex articolo 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine per note conclusive.
***
Occorre preliminarmente osservare che, al fine di acquistare per usucapione la proprietà di un bene, è necessaria la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus, inteso il primo come svolgimento di una attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale, ed il secondo quale intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio.
Grava pertanto su colui che invoca l'avvenuta usucapione l'onere di provare in giudizio la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sulla res attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Inoltre, quanto alla possibilità di invocare l'acquisto per usucapione soltanto di una quota relativa ad un bene indiviso, lasciando impregiudicate le quote degli altri comproprietari, la Corte di Cassazione, con orientamento che si ritiene di condividere, ha ammesso questa possibilità, purché la domanda sia sul punto sufficientemente specifica (cfr. Cassazione civile sez. II, 06/12/2011, n. 26241).
Ebbene, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, della documentazione prodotta, nonché dell'istruttoria orale espletata, ritiene il Tribunale che la domanda di usucapione svolta dal ricorrente debba essere accolta.
In particolare, i testi citati dal ricorrente hanno confermato le circostanze dedotte in sede di ricorso e pertanto risulta provato il possesso ultraventennale della quota dei beni oggetto di domanda di usucapione.
Conseguentemente, il Tribunale dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione in favore di Parte_1
della quota di proprietà indivisa di 8/72, catastalmente intestata al sig. , nato a
[...] CP_1
Sondrio il 26/12/1927, dei seguenti immobili in Comune di Sondrio: Foglio 42, part. 56 sub. 7; Foglio,
42, part. 56 sub. 8; Foglio 42, part. 206; Foglio 42, part. 209 sub. 2; Foglio 42, part. 58; Foglio 42, part. 210.
Dichiara altresì la presente sentenza soggetta a trascrizione presso il pubblico registro immobiliare tenuto presso l'Agenzia Territoriale competente.
pagina 3 di 4 Stante la natura della domanda svolta nonché la mancata costituzione da parte della convenuta, le spese di lite sostenute dal ricorrente per il presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
, così dispone: Parte_1
1. dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione in favore di della quota di proprietà Parte_1
indivisa di 8/72 catastalmente intestata al sig. , nato a [...] il [...] CP_1
(C.F. ), dei seguenti immobili in Comune di Sondrio: Foglio 42, part. 56 C.F._3
sub. 7; Foglio, 42, part. 56 sub. 8; Foglio 42, part. 206; Foglio 42, part. 209 sub. 2; Foglio 42, part. 58; Foglio 42, part. 210;
2. dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso i pubblici registri immobiliari tenuti presso l'Agenzia del Territorio competente;
3. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente per il presente giudizio.
Sondrio, 26 marzo 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
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