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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 16/02/2026, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2597/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
CIMMINO STEFANO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16851/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500002158 TARSU/TIA 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2742/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato e depositato il 7/10/2025, Ricorrente_1 ha impugnato contro la PUBLISERVIZI S.R.L. la intimazione di pagamento n.55622500002158, notificatagli in data 04.07.2025, con la quale gli era stato chiesto il versamento dell'importo complessivo di euro 11.298,25.
Ha esposto che la richiesta si fonda sul presunto mancato pagamento di n. 14 ingiunzioni fiscali/avvisi di accertamento per un importo complessivo di euro 11.298,25 relativi a tasse e tributi.
Ha indicato che oggetto dell'impugnazione, unitamente alla intimazione di pagamento n. 55622500002158, sono le sole ingiunzioni fiscali/avvisi di accertamento aventi quali titoli sottesi tasse e tributi, cosi come di seguito elencate:
Ingiunzione fiscale N. 5501201000000507, Ingiunzione fiscale N. 5501201100002572, Ingiunzione fiscale
N. 5501201300000316, Ingiunzione fiscale N. 5501201400002099, Ingiunzione fiscale N.
5501201500000958, Ingiunzione fiscale N. 5501201600002154, Ingiunzione fiscale N. 5501201700001341,
Ingiunzione fiscale N. 55871900001180, Avviso di accertamento TARI N. 19332100003973, Avviso di accertamento TARI N. 19332100004471, Avviso di accertamento TARI N. 19332100005581, Avviso di accertamento TARI N. 19332100000604, Avviso di accertamento TARI N. 19332100000907, Ingiunzione fiscale N. 55912300000187.
Il ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
1. NULLITA'-INESISTENZA-ILLEGITTIMITA'-INEFFICACIA DELLE INGIUNZIONI FISCALI/AVVISI DI
ACCERTAMENTO E CONSEGUENTE NULLITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO.
L'impugnata intimazione è nulla/illegittima poiché le sottese richieste di pagamento non sono mai state notificate e, pertanto, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta non solo la nullità dell'atto prodromico ma anche la nullità dell'atto consequenziale notificato.
2. NULLITA' DELLA PROCEDURA DI NOTIFICA DELLE SOTTESE INGIUNZIONI FISCALI/AVVISI DI
ACCERTAMENTO.
Il ricorrente reitera l'eccezione di mancata notifica delle suindicate ingiunzioni fiscali/avvisi di accertamento ed eccepisce, sin d'ora, la nullità della procedura di notifica delle stesse.
3. INTERVENUTA PRESCRIZIONE E DECADENZA DI TUTTI I DIRITTI DI CREDITO PORTATI DALLE
SUINDICATE CARTELLE DI PAGAMENTO.
Il credito portato dalle suindicate cartelle di pagamento, risulta -in ogni caso- prescritto.
4. INESISTENZA DELLA PRETESA E CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELL'ISCRIZIONE A RUOLO.
5. ILLEGITTIMITA' DEGLI IMPORTI RICHIESTI A TITOLO DI SANZIONI ED INTERESSI NELLE CARTELLE
DI PAGAMENTO SOTTESE ALL'IMPUGNATO PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER AVVENUTA
PRESCRIZIONE QUINQUENNALE.
6. NULLITA' DELL'IMPUGNATA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATA NOTIFICA DELLE
CARTELLE DI PAGAMENTO SOTTESE.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita la Publiservizi S.R.L., in via preliminare eccependo l'inammissibilità del ricorso, proposto in data 07/10/25 oltre il termine di 60 gg. dalla notifica dell'avviso del 04/07/25, e nel merito resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso introduttivo è stato notificato il 61° giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato.
Esso è, quindi, inammissibile.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali alla resistente, liquidandole in 1.200,00 € per compensi e 180,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 12/2/2026.
Il Presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
CIMMINO STEFANO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16851/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500002158 TARSU/TIA 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2742/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato e depositato il 7/10/2025, Ricorrente_1 ha impugnato contro la PUBLISERVIZI S.R.L. la intimazione di pagamento n.55622500002158, notificatagli in data 04.07.2025, con la quale gli era stato chiesto il versamento dell'importo complessivo di euro 11.298,25.
Ha esposto che la richiesta si fonda sul presunto mancato pagamento di n. 14 ingiunzioni fiscali/avvisi di accertamento per un importo complessivo di euro 11.298,25 relativi a tasse e tributi.
Ha indicato che oggetto dell'impugnazione, unitamente alla intimazione di pagamento n. 55622500002158, sono le sole ingiunzioni fiscali/avvisi di accertamento aventi quali titoli sottesi tasse e tributi, cosi come di seguito elencate:
Ingiunzione fiscale N. 5501201000000507, Ingiunzione fiscale N. 5501201100002572, Ingiunzione fiscale
N. 5501201300000316, Ingiunzione fiscale N. 5501201400002099, Ingiunzione fiscale N.
5501201500000958, Ingiunzione fiscale N. 5501201600002154, Ingiunzione fiscale N. 5501201700001341,
Ingiunzione fiscale N. 55871900001180, Avviso di accertamento TARI N. 19332100003973, Avviso di accertamento TARI N. 19332100004471, Avviso di accertamento TARI N. 19332100005581, Avviso di accertamento TARI N. 19332100000604, Avviso di accertamento TARI N. 19332100000907, Ingiunzione fiscale N. 55912300000187.
Il ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
1. NULLITA'-INESISTENZA-ILLEGITTIMITA'-INEFFICACIA DELLE INGIUNZIONI FISCALI/AVVISI DI
ACCERTAMENTO E CONSEGUENTE NULLITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO.
L'impugnata intimazione è nulla/illegittima poiché le sottese richieste di pagamento non sono mai state notificate e, pertanto, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta non solo la nullità dell'atto prodromico ma anche la nullità dell'atto consequenziale notificato.
2. NULLITA' DELLA PROCEDURA DI NOTIFICA DELLE SOTTESE INGIUNZIONI FISCALI/AVVISI DI
ACCERTAMENTO.
Il ricorrente reitera l'eccezione di mancata notifica delle suindicate ingiunzioni fiscali/avvisi di accertamento ed eccepisce, sin d'ora, la nullità della procedura di notifica delle stesse.
3. INTERVENUTA PRESCRIZIONE E DECADENZA DI TUTTI I DIRITTI DI CREDITO PORTATI DALLE
SUINDICATE CARTELLE DI PAGAMENTO.
Il credito portato dalle suindicate cartelle di pagamento, risulta -in ogni caso- prescritto.
4. INESISTENZA DELLA PRETESA E CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELL'ISCRIZIONE A RUOLO.
5. ILLEGITTIMITA' DEGLI IMPORTI RICHIESTI A TITOLO DI SANZIONI ED INTERESSI NELLE CARTELLE
DI PAGAMENTO SOTTESE ALL'IMPUGNATO PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER AVVENUTA
PRESCRIZIONE QUINQUENNALE.
6. NULLITA' DELL'IMPUGNATA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATA NOTIFICA DELLE
CARTELLE DI PAGAMENTO SOTTESE.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita la Publiservizi S.R.L., in via preliminare eccependo l'inammissibilità del ricorso, proposto in data 07/10/25 oltre il termine di 60 gg. dalla notifica dell'avviso del 04/07/25, e nel merito resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso introduttivo è stato notificato il 61° giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato.
Esso è, quindi, inammissibile.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali alla resistente, liquidandole in 1.200,00 € per compensi e 180,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 12/2/2026.
Il Presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello