TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/10/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa RO Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3999/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Gelsomina Scarpa, Parte_1 come in atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Giorgio CP_1
NA , come in atti
-resistente-
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 rapp.to e difeso, dall'avv. Giulia Alviggi, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 02.07.24 il ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento cartella di pagamento n. 071 2024 00756302 33 000, relativamente ai sottostanti contributi nni 2016- 2017-2018-2019 a mezzo pec CP_1 Parte_2 in data 29/05/2024 dal concessionario della riscossione – Controparte_2
.
[...] Nello specifico ha esposto: che in data 29.05.2024, Controparte_3
- concessionario della riscossione per la provincia di Napoli - aveva
[...] provveduto ad inoltrare al ricorrente, a mezzo Pec, cartella di pagamento n. 071 2024 00756302 33 000, con la quale veniva richiesto il pagamento, per conto dell Parte_3
, della somma di €. 52.938,57, da effettuare entro 60 giorni dalla
[...] notifica, con avviso che decorso inutilmente detto termine si sarebbe proceduto, come previsto dalla legge, ad esecuzione forzata;
tale presunto debito, traeva origine dall'omesso pagamento dei Contributi obbligatori anni 2016-2017-2018-2019 -2020 oltre interessi di mora e sanzioni;
che tali crediti contributivi erano abbondantemente prescritti, applicandosi il termine quinquennale di cui alla L. n. 335/1995. Si sono costituite le parti convenute ed hanno eccepito, con varie ed articolate argomentazioni, l'infondatezza del ricorso. L ha in particolare rilevato la carenza di legittimazione passiva dell' CP_4 [...]
in relazione alle eccezioni inerenti il merito della Controparte_5 pretesa. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa. L'opposizione è infondata e va rigettata per le argomentazioni dirimenti di seguito in sintesi esposte. La cartella opposta verte sui crediti previdenziali (il cui versamento è stato omesso dal ricorrente) per gli anni 2016,2017, 2018, 2019 e 2020. Invero, il ricorrente veniva iscritto ad a far data dall'1.11.2016 (come da pec CP_1 del 21.10.22); in data 21.10.22 comunicava all'odierno ricorrente la chiusura CP_1 della posizione contributiva per cessazione dell'attività libero professionale a far data dal 20/04/2020, ricordando la permanenza degli obblighi contributivi e dichiarativi per tutto il periodo di iscrizione all'Ente, quindi per gli anni suindicati;
la cartella impugnata è stata notificata in data 29.5.24 e si riferisce all'inadempimento al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori (oltre interessi e sanzioni) per gli anni dal 2016 al 2020 compresi. Il ricorrente nulla eccepisce con riferimento al merito della pretesa, rilevando unicamente il decorso del termine quinquennale di prescrizione. Ebbene, in punto di prescrizione, occorre ricordare che il debito contributivo sorge sulla base della produzione di un certo reddito, ma la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55 convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Pertanto, la diffida dell'24-11-2022, notificata all'ingiunto a mezzo racc.ta n. 61738716496- 2 in data 13.11.22, ha avuto pacificamente effetto interruttivo in relazione a tutta la contribuzione incorporata nella cartella esattoriale impugnata. Occorre difatti sottolineare che il termine dei cinque anni decorre dalla data di scadenza prevista per il versamento della contribuzione dovuta a saldo – ovvero dal 10 dicembre di ogni anno – e non dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione reddituale fissata invece al 10 settembre di ogni anno. Tuttavia, per l'anno 2016, per cui l'istante insiste per l'avvenuto decorso del termine di prescrizione va ricordata la sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtu' della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del dl 18/2020 e art. 12 d.lgs n. 159/2015). Difatti, prima il Decreto Cura Italia n. 182020 ha previsto la sospensione del conteggio per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020; successivamente il decreto Milleproroghe n. 183 2020 ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021. Inoltre, per quanto concerne l'annualità 2020 è agevole verificare dalla disamina delle voci indicate nella cartella impugnata che i contributi siano già stati determinati sino alla data di aprile 2020. Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti, in ragione della novità e peculiarità della specifica vicenda giuridica oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, così provvede: Rigetta l'opposizione e compensa tra le parti le spese di giudizio. Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, 28.10.25
Il Giudice del lavoro
.
dott.ssa RO Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa RO Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3999/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Gelsomina Scarpa, Parte_1 come in atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Giorgio CP_1
NA , come in atti
-resistente-
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 rapp.to e difeso, dall'avv. Giulia Alviggi, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 02.07.24 il ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento cartella di pagamento n. 071 2024 00756302 33 000, relativamente ai sottostanti contributi nni 2016- 2017-2018-2019 a mezzo pec CP_1 Parte_2 in data 29/05/2024 dal concessionario della riscossione – Controparte_2
.
[...] Nello specifico ha esposto: che in data 29.05.2024, Controparte_3
- concessionario della riscossione per la provincia di Napoli - aveva
[...] provveduto ad inoltrare al ricorrente, a mezzo Pec, cartella di pagamento n. 071 2024 00756302 33 000, con la quale veniva richiesto il pagamento, per conto dell Parte_3
, della somma di €. 52.938,57, da effettuare entro 60 giorni dalla
[...] notifica, con avviso che decorso inutilmente detto termine si sarebbe proceduto, come previsto dalla legge, ad esecuzione forzata;
tale presunto debito, traeva origine dall'omesso pagamento dei Contributi obbligatori anni 2016-2017-2018-2019 -2020 oltre interessi di mora e sanzioni;
che tali crediti contributivi erano abbondantemente prescritti, applicandosi il termine quinquennale di cui alla L. n. 335/1995. Si sono costituite le parti convenute ed hanno eccepito, con varie ed articolate argomentazioni, l'infondatezza del ricorso. L ha in particolare rilevato la carenza di legittimazione passiva dell' CP_4 [...]
in relazione alle eccezioni inerenti il merito della Controparte_5 pretesa. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa. L'opposizione è infondata e va rigettata per le argomentazioni dirimenti di seguito in sintesi esposte. La cartella opposta verte sui crediti previdenziali (il cui versamento è stato omesso dal ricorrente) per gli anni 2016,2017, 2018, 2019 e 2020. Invero, il ricorrente veniva iscritto ad a far data dall'1.11.2016 (come da pec CP_1 del 21.10.22); in data 21.10.22 comunicava all'odierno ricorrente la chiusura CP_1 della posizione contributiva per cessazione dell'attività libero professionale a far data dal 20/04/2020, ricordando la permanenza degli obblighi contributivi e dichiarativi per tutto il periodo di iscrizione all'Ente, quindi per gli anni suindicati;
la cartella impugnata è stata notificata in data 29.5.24 e si riferisce all'inadempimento al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori (oltre interessi e sanzioni) per gli anni dal 2016 al 2020 compresi. Il ricorrente nulla eccepisce con riferimento al merito della pretesa, rilevando unicamente il decorso del termine quinquennale di prescrizione. Ebbene, in punto di prescrizione, occorre ricordare che il debito contributivo sorge sulla base della produzione di un certo reddito, ma la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55 convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Pertanto, la diffida dell'24-11-2022, notificata all'ingiunto a mezzo racc.ta n. 61738716496- 2 in data 13.11.22, ha avuto pacificamente effetto interruttivo in relazione a tutta la contribuzione incorporata nella cartella esattoriale impugnata. Occorre difatti sottolineare che il termine dei cinque anni decorre dalla data di scadenza prevista per il versamento della contribuzione dovuta a saldo – ovvero dal 10 dicembre di ogni anno – e non dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione reddituale fissata invece al 10 settembre di ogni anno. Tuttavia, per l'anno 2016, per cui l'istante insiste per l'avvenuto decorso del termine di prescrizione va ricordata la sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtu' della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del dl 18/2020 e art. 12 d.lgs n. 159/2015). Difatti, prima il Decreto Cura Italia n. 182020 ha previsto la sospensione del conteggio per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020; successivamente il decreto Milleproroghe n. 183 2020 ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021. Inoltre, per quanto concerne l'annualità 2020 è agevole verificare dalla disamina delle voci indicate nella cartella impugnata che i contributi siano già stati determinati sino alla data di aprile 2020. Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti, in ragione della novità e peculiarità della specifica vicenda giuridica oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, così provvede: Rigetta l'opposizione e compensa tra le parti le spese di giudizio. Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, 28.10.25
Il Giudice del lavoro
.
dott.ssa RO Molè