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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/10/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLÌ
Il Tribunale di Forlì, sezione civile, in persona del Giudice Dott.ssa ON AE, all'esito delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2737/2023 R.G. di questo Tribunale, promossa
DA
e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. PierPaolo Lelli,
PEC Email_1
Parte opponente contro
n persona del l.r.p.t. Controparte_1
in persona del l.r.p.t. Controparte_2 rappresentate e difese dall' Avv. Tito Monterosso
PEC Email_2 parte opposta
Conclusioni per l'opponente:
In via preliminare - in rito: a) accertare che la presente opposizione è fondata su prova scritta
e/o di pronta soluzione per le causali esposte in narrativa;
b) per l'effetto dichiarare, ove richiesta dalla controparte, il rigetto dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. II In via preliminare – nel merito: a) accertare la carenza in capo alla CP_2
dei requisiti di cui all'art. 2, III comma lett. c) e VI comma L. 130/1999 richiesti dal
[...] nostro ordinamento per poter effettuare servizi di riscossione di crediti ceduti e di pagamento delle operazioni di cartolarizzazione, per le causali esposte in narrativa;
b) per l'effetto dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo opposto per difetto di rappresentanza/legittimazione attiva della mandataria nel procedimento monitorio. III. In via
1 principale – nel merito: a) accertare la carenza di legittimazione attiva della
[...]
per la mancanza di idonea prova della titolarità del credito azionato, per tutte le CP_1 causali esposte in narrativa;
b) per l'effetto, dichiarare la nullità, invalidità ed in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo n. 450/2023 D.I. emesso dal Tribunale di Forlì - Giudice
Unico Dott.ssa Barbara Vacca - in data 19/04/2023, con ogni conseguente statuizione di legge. IV. In via principale – nel merito, in aggiunta o in alternativa: a) accertare che il credito azionato non risulta né certo né liquido né esigibile e/o che il relativo decreto ingiuntivo difetta dei presupposti di legge per la sua emissione e/o che il credito azionato risulta di entità incerta ed aleatoria, per tutte le causali esposte in narrativa;
b) per l'effetto, dichiarare la nullità, invalidità ed in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo n. 450/2023
D.I. emesso dal Tribunale di Forlì - Giudice Unico Dott.ssa Barbara Vacca - in data
19/04/2023, con ogni conseguente statuizione di legge. V. In via principale – nel merito, in aggiunta o in alternativa: a) accertare la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione ex adverso azionata in quanto conformi allo “schema ABI” e pertanto apposte (rectius imposte) in violazione della normativa antitrust, per tutte le motivazioni esposte in narrativa
e per l'effetto dichiarare la nullità/inefficacia/decadenza della fideiussione omnibus sottoscritta dai sig.ri e b) in particolare, accertare e Parte_1 Parte_2
dichiarare la nullità della clausola n. 6 della fideiussione omnibus del 12/12/2007 per identità con quella n. 6 dello “schema ABI” 2003, finalizzata a derogare al termine perentorio di cui all'art. 1957 cod. civ.; c) accertare, che la controparte non ha tempestivamente agito nei confronti della debitrice principale in violazione del combinato disposto degli artt. 1956 e
1957 cod. civ. d) per l'effetto, dichiarare l'avvenuta liberazione ex artt. 1956 e 1957 cod. civ. degli odierni Opponenti dalle obbligazioni di garanzia all'epoca assunte;
e) conseguentemente, dichiarare la nullità, l'invalidità e in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo n. 450/2023 D.I. emesso dal Tribunale di Forlì - Giudice Unico Dott.ssa Barbara
Vacca- in data 19/04/2023, con ogni conseguente statuizione di legge. VI. In via principale – nel merito, in subordine: a) accertare e dichiarare la nullità delle clausole abusive e/o vessatorie ai sensi del Codice del Consumo e/o della Direttiva CEE n. 93/13 presenti nella fideiussione ex adverso azionata e/o nel contratto di conto corrente garantito, per tutte le causali esposte in narrativa;
b) conseguentemente, dichiarare la nullità, l'invalidità e in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo n. 450/2023 D.I. emesso dal Tribunale di Forlì - Giudice
2 Unico Dott.ssa Barbara Vacca - in data 19/04/2023, con ogni conseguente statuizione di legge. VII. In ogni caso: a) condannare la controparte, ex art. 91 cod. proc. civ., a rifondere le spese ed il compenso di lite del presente giudizio, determinato ex D.M. Giustizia n.
147/2022 (valori medi), oltre accessori di legge, ovvero in quella misura che il Giudice Unico riterrà di liquidare»
Conclusioni per le società opposte:
All'Ill.mo Signor Giudice Unico adito reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1)
Rigettare in toto l'opposizione a D.I. avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto. 2)
Confermare in ogni sua parte il D.I. n. 450/2023 emesso dal Giudice del Tribunale di Forlì in data 19/04/2023 e, per l'effetto, confermare la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo ingiunto. 3) Subordinatamente, confermare la condanna degli opponenti al pagamento di quell'altra diversa eventuale somma che, occorrendo, dovesse essere accertata in favore di e, per essa, nell'ambito del presente Controparte_1 Controparte_2 giudizio, per come esposto e comprovato in atti. 4) Condannare parte opponente alle spese e compensi di giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 450/2023 reso il 18 aprile 2023, questo Tribunale ha ingiunto a e , odierni opponenti, nonché a Parte_1 Parte_3
e , il pagamento solidale di € 119.673,04, oltre Parte_4 Parte_5 accessori, a titolo di saldo debitorio del rapporto di conto corrente n. 010741, intrattenuto presso l'agenzia Forlì Cesena della NC OL DI NA S. NI e
(poi fusa nella dalla CP_3 Controparte_4 [...]
rispetto al quale gli ingiunti erano stati costituiti garanti a mezzo di una Controparte_5
fideiussione omnibus, rilasciata il 12 dicembre 2007 (N.D.G. 7748034).
2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo, hanno proposto opposizione Parte_1
eccependo preliminarmente la carenza dei requisiti
[...] Parte_2 di cui all'art. 2, c. 6, lett. l), L. n. 130/1999 in capo alla nonché la sua Controparte_2
carenza di legittimazione, sia perché la aveva conferito alla Controparte_1 CP_6
facoltà di sub delega limitata a singoli atti e categorie di atti - cosicché la successiva
[...]
3 procura generale con cui aveva conferito a l'incarico di compiere CP_6 CP_2
tutti gli atti relativi alla miglior gestione del credito doveva ritenersi nulla -, sia perché non aveva provato la titolarità del credito azionato, né sotto il profilo della inclusione del credito per cui è causa tra quelli del blocco ceduto, né, più a monte, sotto il profilo dell'esistenza stessa dei contratti di cessione del credito.
Nel merito, gli opponenti hanno inoltre eccepito l'insussistenza del credito sotto il profilo dell'an debeatur, contestandone altresì il quantum e chiedendo al riguardo l'ammissione di
CTU contabile, nonché la nullità delle clausole della fideiussione omnibus per identità con quelle dello schema ABI e, in ultimo, la contrarietà delle clausole abusive della fideiussione e del contratto di conto corrente alla disciplina a tutela del consumatore, quale doveva ritenersi appunto Parte_1
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avversa opposizione, depositata il 5 febbraio 2024, si è costituita la e per Controparte_1 essa la capogruppo del gruppo bancario Controparte_7 Controparte_8
incorporante la la quale agisce per il
[...] Controparte_9
tramite della mandataria e sub servicer concludendo come in epigrafe. Controparte_2
4. Assegnati i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 23 ottobre 2024, la causa è stata rinviata ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 20 ottobre 2025, della quale è stata successivamente disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esposte.
6. Riguardo l'eccezione di incapacità di a svolgere i servizi di cui Controparte_10
all'art. 2, c. 6 lett. L) L. n. 130 /1999, in quanto non iscritta nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B., giova ricordare il più recente insegnamento della S.C. secondo cui il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo in parola e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, non avendo invero la disposizione di cui all'art. 2 T.U.B. cit. “immediata valenza civilistica”, cosicché l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza bancaria o per eventuali profili penalistici.
4 7. È invece fondata l'eccezione, sollevata dagli opponenti, di difetto di legittimazione attiva non essendo, invero, stata fornita dal creditore ricorrente in monitorio la prova della titolarità del credito per cui è causa, ossia della relativa vicenda traslativa.
Detta eccezione è rilevante in quanto potenzialmente assorbente rispetto a ogni altro profilo, dovendosi considerare che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cassazione civile sez. I
13/12/2021 n. 39528) e integra mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, dunque rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Sul tema, va innanzitutto richiamato il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto di cessione in blocco o l'inclusione del credito nell'operazione di cessione è diversamente modulato a seconda del tenore della contestazione del debitore, di modo che tale prova “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.” (Cass. 22/3/2024 n. 7866).
Occorre dunque distinguere, da un lato, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto che, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito e, dall'altro, quest'ultima fattispecie che, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (come appunto nel caso di specie), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni (“Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo
5 comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.
Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio”, Cass. civ. 5/4/2023 n. 9412; cfr. altresì Cass. civ. 29/2/2024 n. 5478).
8. Tanto premesso, nel caso di specie, a fronte di specifica contestazione da parte degli opponenti, la società opposta non ha fornito puntale prova della titolarità Controparte_2
del credito e, quindi, della propria legittimazione attiva nel giudizio per cui è causa.
Come anticipato, il credito oggetto di ingiunzione trae origine da una fideiussione omnibus rilasciata nel dicembre 2007, N.D.G. 7748034, dagli opponenti relativamente al contratto di conto corrente bancario n. 10741 aperto nel settembre 2007 presso il CP_11
(nel quale era stata incorporata la
[...] Controparte_12
) dalla società
[...] Controparte_13
[...]
9. ha dedotto che, inizialmente, il Controparte_2 Controparte_11 aveva ceduto ex art. 1 e 4, L. n. 130/1999 e 58 “una parte dei suoi crediti” a Pt_6 [...]
(G.U. n. 126 del 22 ottobre 2016, doc. 5 fasc. monitorio) e, quindi, CP_14 CP_14 aveva ceduto a sua volta, “una parte dei suoi crediti”, a (G.U.
[...] Controparte_1
n. 141 del 30 novembre 2019), tra cui appunto quello vantato nei confronti della
[...] doc. 8 fasc. monitorio). Controparte_13
Al fine di comprovare le suddette circostanze, l'opposta ha versato in atti, con la memoria di costituzione, copia del contratto di cessione di crediti in blocco stipulato il 13 ottobre 2016, col quale la Banca aveva ceduto una parte dei suoi rapporti creditizi alla Controparte_14
(all. n. 24) e il successivo contratto di cessione dei crediti da quest'ultima alla CP_1
, datato 22 novembre 2019 (all. n. 25).
[...]
10. E tuttavia, come correttamente rilevato dall'opponente, mentre il documento n. 24 non prova il perfezionamento del contratto essendo piuttosto una proposta di vendita priva di accettazione, oltre che di data certa, il documento n. 25, parimenti privo di data certa, non è sottoscritto e reca soltanto una sigla illeggibile. In entrambi i documenti, peraltro, non è indicato il credito per cui è causa, né specificamente né per categoria di appartenenza.
6 Nel documento n. 24, datato 13 ottobre 2016, sottoscritto dal solo procuratore del
[...]
si premette che i “crediti sono individuabili in blocco ai sensi e per gli Controparte_11 effetti degli articoli 58 del TUB e 1 e 4 della L. n. 130/1999, sulla base dei criteri oggettivi e di comuni caratteristiche distintive, specificati nell'allegato 1 (“criteri”) che ne assicurano l'omogeneità giuridico finanziaria”. E tuttavia tale allegato n. 1 non è stato prodotto.
Anche il documento n. 25, datato 22 novembre 2019, richiama l'allegato n. 1, “criteri”, non presente in atti. Neppure è stato versato in atti il “documento di identificazione dei crediti” che, a mente del punto 2.3 del predetto documento del 22 novembre 2019, dovrebbe contenere l'elenco dei crediti ceduti, con specificazione, per ciascuno, del numero di pratica;
del codice identificativo del debitore ceduto e indicazione delle caratteristiche del relativo contratto di credito, oltre che del codice fiscale o del numero di partita IVA, unitamente ad altri dati tecnici.
11. In difetto di prova della titolarità del credito azionato in capo al creditore ricorrente in monitorio, l'opposizione non può che trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso.
12.Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì, sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in accoglimento della opposizione proposta da e Parte_1 ei confronti di e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 revoca il decreto ingiuntivo n. 450/2023, reso dal Tribunale di Forlì il 18 aprile 2023.
Condanna le società opposte al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 7.100,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Forlì, 23 ottobre 2025
Il Giudice
ON AE
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLÌ
Il Tribunale di Forlì, sezione civile, in persona del Giudice Dott.ssa ON AE, all'esito delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2737/2023 R.G. di questo Tribunale, promossa
DA
e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. PierPaolo Lelli,
PEC Email_1
Parte opponente contro
n persona del l.r.p.t. Controparte_1
in persona del l.r.p.t. Controparte_2 rappresentate e difese dall' Avv. Tito Monterosso
PEC Email_2 parte opposta
Conclusioni per l'opponente:
In via preliminare - in rito: a) accertare che la presente opposizione è fondata su prova scritta
e/o di pronta soluzione per le causali esposte in narrativa;
b) per l'effetto dichiarare, ove richiesta dalla controparte, il rigetto dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. II In via preliminare – nel merito: a) accertare la carenza in capo alla CP_2
dei requisiti di cui all'art. 2, III comma lett. c) e VI comma L. 130/1999 richiesti dal
[...] nostro ordinamento per poter effettuare servizi di riscossione di crediti ceduti e di pagamento delle operazioni di cartolarizzazione, per le causali esposte in narrativa;
b) per l'effetto dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo opposto per difetto di rappresentanza/legittimazione attiva della mandataria nel procedimento monitorio. III. In via
1 principale – nel merito: a) accertare la carenza di legittimazione attiva della
[...]
per la mancanza di idonea prova della titolarità del credito azionato, per tutte le CP_1 causali esposte in narrativa;
b) per l'effetto, dichiarare la nullità, invalidità ed in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo n. 450/2023 D.I. emesso dal Tribunale di Forlì - Giudice
Unico Dott.ssa Barbara Vacca - in data 19/04/2023, con ogni conseguente statuizione di legge. IV. In via principale – nel merito, in aggiunta o in alternativa: a) accertare che il credito azionato non risulta né certo né liquido né esigibile e/o che il relativo decreto ingiuntivo difetta dei presupposti di legge per la sua emissione e/o che il credito azionato risulta di entità incerta ed aleatoria, per tutte le causali esposte in narrativa;
b) per l'effetto, dichiarare la nullità, invalidità ed in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo n. 450/2023
D.I. emesso dal Tribunale di Forlì - Giudice Unico Dott.ssa Barbara Vacca - in data
19/04/2023, con ogni conseguente statuizione di legge. V. In via principale – nel merito, in aggiunta o in alternativa: a) accertare la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione ex adverso azionata in quanto conformi allo “schema ABI” e pertanto apposte (rectius imposte) in violazione della normativa antitrust, per tutte le motivazioni esposte in narrativa
e per l'effetto dichiarare la nullità/inefficacia/decadenza della fideiussione omnibus sottoscritta dai sig.ri e b) in particolare, accertare e Parte_1 Parte_2
dichiarare la nullità della clausola n. 6 della fideiussione omnibus del 12/12/2007 per identità con quella n. 6 dello “schema ABI” 2003, finalizzata a derogare al termine perentorio di cui all'art. 1957 cod. civ.; c) accertare, che la controparte non ha tempestivamente agito nei confronti della debitrice principale in violazione del combinato disposto degli artt. 1956 e
1957 cod. civ. d) per l'effetto, dichiarare l'avvenuta liberazione ex artt. 1956 e 1957 cod. civ. degli odierni Opponenti dalle obbligazioni di garanzia all'epoca assunte;
e) conseguentemente, dichiarare la nullità, l'invalidità e in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo n. 450/2023 D.I. emesso dal Tribunale di Forlì - Giudice Unico Dott.ssa Barbara
Vacca- in data 19/04/2023, con ogni conseguente statuizione di legge. VI. In via principale – nel merito, in subordine: a) accertare e dichiarare la nullità delle clausole abusive e/o vessatorie ai sensi del Codice del Consumo e/o della Direttiva CEE n. 93/13 presenti nella fideiussione ex adverso azionata e/o nel contratto di conto corrente garantito, per tutte le causali esposte in narrativa;
b) conseguentemente, dichiarare la nullità, l'invalidità e in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo n. 450/2023 D.I. emesso dal Tribunale di Forlì - Giudice
2 Unico Dott.ssa Barbara Vacca - in data 19/04/2023, con ogni conseguente statuizione di legge. VII. In ogni caso: a) condannare la controparte, ex art. 91 cod. proc. civ., a rifondere le spese ed il compenso di lite del presente giudizio, determinato ex D.M. Giustizia n.
147/2022 (valori medi), oltre accessori di legge, ovvero in quella misura che il Giudice Unico riterrà di liquidare»
Conclusioni per le società opposte:
All'Ill.mo Signor Giudice Unico adito reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1)
Rigettare in toto l'opposizione a D.I. avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto. 2)
Confermare in ogni sua parte il D.I. n. 450/2023 emesso dal Giudice del Tribunale di Forlì in data 19/04/2023 e, per l'effetto, confermare la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo ingiunto. 3) Subordinatamente, confermare la condanna degli opponenti al pagamento di quell'altra diversa eventuale somma che, occorrendo, dovesse essere accertata in favore di e, per essa, nell'ambito del presente Controparte_1 Controparte_2 giudizio, per come esposto e comprovato in atti. 4) Condannare parte opponente alle spese e compensi di giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 450/2023 reso il 18 aprile 2023, questo Tribunale ha ingiunto a e , odierni opponenti, nonché a Parte_1 Parte_3
e , il pagamento solidale di € 119.673,04, oltre Parte_4 Parte_5 accessori, a titolo di saldo debitorio del rapporto di conto corrente n. 010741, intrattenuto presso l'agenzia Forlì Cesena della NC OL DI NA S. NI e
(poi fusa nella dalla CP_3 Controparte_4 [...]
rispetto al quale gli ingiunti erano stati costituiti garanti a mezzo di una Controparte_5
fideiussione omnibus, rilasciata il 12 dicembre 2007 (N.D.G. 7748034).
2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo, hanno proposto opposizione Parte_1
eccependo preliminarmente la carenza dei requisiti
[...] Parte_2 di cui all'art. 2, c. 6, lett. l), L. n. 130/1999 in capo alla nonché la sua Controparte_2
carenza di legittimazione, sia perché la aveva conferito alla Controparte_1 CP_6
facoltà di sub delega limitata a singoli atti e categorie di atti - cosicché la successiva
[...]
3 procura generale con cui aveva conferito a l'incarico di compiere CP_6 CP_2
tutti gli atti relativi alla miglior gestione del credito doveva ritenersi nulla -, sia perché non aveva provato la titolarità del credito azionato, né sotto il profilo della inclusione del credito per cui è causa tra quelli del blocco ceduto, né, più a monte, sotto il profilo dell'esistenza stessa dei contratti di cessione del credito.
Nel merito, gli opponenti hanno inoltre eccepito l'insussistenza del credito sotto il profilo dell'an debeatur, contestandone altresì il quantum e chiedendo al riguardo l'ammissione di
CTU contabile, nonché la nullità delle clausole della fideiussione omnibus per identità con quelle dello schema ABI e, in ultimo, la contrarietà delle clausole abusive della fideiussione e del contratto di conto corrente alla disciplina a tutela del consumatore, quale doveva ritenersi appunto Parte_1
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avversa opposizione, depositata il 5 febbraio 2024, si è costituita la e per Controparte_1 essa la capogruppo del gruppo bancario Controparte_7 Controparte_8
incorporante la la quale agisce per il
[...] Controparte_9
tramite della mandataria e sub servicer concludendo come in epigrafe. Controparte_2
4. Assegnati i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 23 ottobre 2024, la causa è stata rinviata ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 20 ottobre 2025, della quale è stata successivamente disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esposte.
6. Riguardo l'eccezione di incapacità di a svolgere i servizi di cui Controparte_10
all'art. 2, c. 6 lett. L) L. n. 130 /1999, in quanto non iscritta nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B., giova ricordare il più recente insegnamento della S.C. secondo cui il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo in parola e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, non avendo invero la disposizione di cui all'art. 2 T.U.B. cit. “immediata valenza civilistica”, cosicché l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza bancaria o per eventuali profili penalistici.
4 7. È invece fondata l'eccezione, sollevata dagli opponenti, di difetto di legittimazione attiva non essendo, invero, stata fornita dal creditore ricorrente in monitorio la prova della titolarità del credito per cui è causa, ossia della relativa vicenda traslativa.
Detta eccezione è rilevante in quanto potenzialmente assorbente rispetto a ogni altro profilo, dovendosi considerare che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cassazione civile sez. I
13/12/2021 n. 39528) e integra mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, dunque rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Sul tema, va innanzitutto richiamato il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto di cessione in blocco o l'inclusione del credito nell'operazione di cessione è diversamente modulato a seconda del tenore della contestazione del debitore, di modo che tale prova “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.” (Cass. 22/3/2024 n. 7866).
Occorre dunque distinguere, da un lato, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto che, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito e, dall'altro, quest'ultima fattispecie che, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (come appunto nel caso di specie), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni (“Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo
5 comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.
Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio”, Cass. civ. 5/4/2023 n. 9412; cfr. altresì Cass. civ. 29/2/2024 n. 5478).
8. Tanto premesso, nel caso di specie, a fronte di specifica contestazione da parte degli opponenti, la società opposta non ha fornito puntale prova della titolarità Controparte_2
del credito e, quindi, della propria legittimazione attiva nel giudizio per cui è causa.
Come anticipato, il credito oggetto di ingiunzione trae origine da una fideiussione omnibus rilasciata nel dicembre 2007, N.D.G. 7748034, dagli opponenti relativamente al contratto di conto corrente bancario n. 10741 aperto nel settembre 2007 presso il CP_11
(nel quale era stata incorporata la
[...] Controparte_12
) dalla società
[...] Controparte_13
[...]
9. ha dedotto che, inizialmente, il Controparte_2 Controparte_11 aveva ceduto ex art. 1 e 4, L. n. 130/1999 e 58 “una parte dei suoi crediti” a Pt_6 [...]
(G.U. n. 126 del 22 ottobre 2016, doc. 5 fasc. monitorio) e, quindi, CP_14 CP_14 aveva ceduto a sua volta, “una parte dei suoi crediti”, a (G.U.
[...] Controparte_1
n. 141 del 30 novembre 2019), tra cui appunto quello vantato nei confronti della
[...] doc. 8 fasc. monitorio). Controparte_13
Al fine di comprovare le suddette circostanze, l'opposta ha versato in atti, con la memoria di costituzione, copia del contratto di cessione di crediti in blocco stipulato il 13 ottobre 2016, col quale la Banca aveva ceduto una parte dei suoi rapporti creditizi alla Controparte_14
(all. n. 24) e il successivo contratto di cessione dei crediti da quest'ultima alla CP_1
, datato 22 novembre 2019 (all. n. 25).
[...]
10. E tuttavia, come correttamente rilevato dall'opponente, mentre il documento n. 24 non prova il perfezionamento del contratto essendo piuttosto una proposta di vendita priva di accettazione, oltre che di data certa, il documento n. 25, parimenti privo di data certa, non è sottoscritto e reca soltanto una sigla illeggibile. In entrambi i documenti, peraltro, non è indicato il credito per cui è causa, né specificamente né per categoria di appartenenza.
6 Nel documento n. 24, datato 13 ottobre 2016, sottoscritto dal solo procuratore del
[...]
si premette che i “crediti sono individuabili in blocco ai sensi e per gli Controparte_11 effetti degli articoli 58 del TUB e 1 e 4 della L. n. 130/1999, sulla base dei criteri oggettivi e di comuni caratteristiche distintive, specificati nell'allegato 1 (“criteri”) che ne assicurano l'omogeneità giuridico finanziaria”. E tuttavia tale allegato n. 1 non è stato prodotto.
Anche il documento n. 25, datato 22 novembre 2019, richiama l'allegato n. 1, “criteri”, non presente in atti. Neppure è stato versato in atti il “documento di identificazione dei crediti” che, a mente del punto 2.3 del predetto documento del 22 novembre 2019, dovrebbe contenere l'elenco dei crediti ceduti, con specificazione, per ciascuno, del numero di pratica;
del codice identificativo del debitore ceduto e indicazione delle caratteristiche del relativo contratto di credito, oltre che del codice fiscale o del numero di partita IVA, unitamente ad altri dati tecnici.
11. In difetto di prova della titolarità del credito azionato in capo al creditore ricorrente in monitorio, l'opposizione non può che trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso.
12.Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì, sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in accoglimento della opposizione proposta da e Parte_1 ei confronti di e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 revoca il decreto ingiuntivo n. 450/2023, reso dal Tribunale di Forlì il 18 aprile 2023.
Condanna le società opposte al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 7.100,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Forlì, 23 ottobre 2025
Il Giudice
ON AE
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