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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4966 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2392 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. / P.IVA Parte_1 P.IVA_1
), con sede legale in Bologna, alla Via Stalingrado n. 45, in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Parte_2
(doc. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Cicero (C.F.
) del Foro di Milano la quale dichiara di voler C.F._1
ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta certificata:
ovvero al seguente numero di fax Email_1
02.290052 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via
San Gregorio 53, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello in via telematica
APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA n. ), Controparte_1 P.IVA_3
con sede legale e Direzione Generale in Roma, Via Altiero Spinelli, 30 –
00157 Roma, iscritta all'Albo delle banche, capogruppo del Gruppo bancario r.g. n. 1 Contro
iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico
[...]
– in persona del suo Presidente pro – tempore, Controparte_3
elettivamente domiciliata in Roma, Via Val Gardena n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaia Domitilla De Angelis (C.F. ), C.F._2
giusta procura generale ad lites del 6.3.2008, autenticata per atto del Notaio di Roma, Repertorio numero 152827, Raccolta numero 33564 Persona_1
(doc. 1); la stessa Avv. Gaia Domitilla De Angelis dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi all'indirizzo di pec:
oppure al numero di fax Email_2
06.3311540
APPELLATA
OGGETTO: Titoli di credito - Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 19967/2018, pubblicata in data 18.10.2018
CONCLUSIONI: All'udienza del 29.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma così provvedeva:
Rigetta la domanda proposta da;
Parte_3
Condanna alla rifusione delle spese di giudizio Parte_3
sostenute da che liquida in Controparte_1
complessivi € 8.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
r.g. n. 2 Piaccia all'Ill.mo Giudice adito:
In via principale: accogliere lo spiegato appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 19967 del 2018 emessa dal Tribunale civile di Roma, per erronea valutazione delle risultanze probatorie e per l'effetto accertare che l'assegno bancario di traenza non trasferibile n. 8235368987- 01 è stato negoziato dalla in favore di persona Controparte_1
diversa dal legittimo beneficiario, in violazione degli artt. 43 della Legge sugli Assegni e 1218 c.c.; dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore per i motivi di cui sopra al pagamento in favore di Controparte_4
(già della somma pari ad € 12.974,97, oltre interessi Parte_3
legali dal giorno del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;
condannare altresì controparte a restituire alla quanto da Parte_1
quest'ultima corrisposto per le spese di lite liquidate in primo grado pari a €
8.000,00 oltre accessori di legge di cui si allega contabile attestante l'avvenuto pagamento;
con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari,
IVA, CPA, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Si costituiva per rassegnare le Controparte_1
seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma:
- rigettare integralmente l'appello e, all'uopo, confermare la sentenza n.
19967/2018 del Tribunale di Roma;
- nella denegata ipotesi di accoglimento di alcuno degli assunti dell'appellante escludere, comunque, qualsiasi risarcimento, in Parte_1
applicazione dell'art.1227, comma 2, cod.civ.;
- in ulteriore subordine, in ragione dell'assai cospicuo e causalmente assorbente concorso colposo di parte attrice, per non aver utilizzato doverose cautele nella consegna (al beneficiario) della somma dovuta, omettendo,
r.g. n. 3 altresì, le ulteriori assai agevoli cautele successive, che avrebbero impedito ogni fatto, ridurre il risarcimento in misura preponderante;
- condannare, in ogni caso, la parte attrice alle spese ed ai compensi professionali del presente giudizio di appello.
In data 03.01.2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza del 29.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha dedotto due motivi di gravame.
Con il primo ha lamentato l'erronea interpretazione da parte del
Tribunale delle prove documentali fornite da CP_5
Il Tribunale avrebbe dovuto valutare in modo più approfondito e coerente la documentazione prodotta dalle parti, ed in particolare le prove Contro offerte dalla relative all'identificazione del soggetto che aveva negoziato l'assegno oggetto del giudizio. Contro Ad avviso dell'appellante non si sarebbe potuto ritenere che avesse fornito una congrua prova liberatoria, come invece affermato in sentenza, ove si fosse dato il giusto rilievo alla circostanza
(documentalmente accertata) che l'apertura del conto corrente n. 601/243 e la richiesta della carta di credito da parte del sedicente sig. De AN non erano avvenute prima, ma in concomitanza con l'operazione di incasso dell'assegno n. 8235368987- 01.
In presenza di tale contestualità il Tribunale avrebbe dovuto rilevarne l'anomalia evidente, e tale da imporre agli operatori della un più CP_1
rigoroso controllo sull'identità del presentatore del titolo, anche in considerazione della possibilità, da parte dello stesso, di incassare il titolo presso la banca emittente o presso il proprio istituto di credito.
r.g. n. 4 Contro In tale contesto la avrebbe dovuto eseguire ulteriori verifiche, come previsto dalla circolare ABI LG/003005, che raccomanda la richiesta di un secondo documento identificativo munito di fotografia e, in generale,
l'adozione di prassi operative più rigorose in caso di incasso di titoli da parte Contro di soggetti non conosciuti;
ed ove la avesse agito secondo tali standard di diligenza, che costituiscono espressione della “diligenza qualificata” richiesta ai sensi dell'art.1176, secondo comma, c.c., avrebbe potuto, forse, escludere la propria responsabilità.
La documentazione prodotta dimostrerebbe che la si è limitata a CP_1
raccogliere copia della carta d'identità e della tessera sanitaria del soggetto, senza compiere ulteriori accertamenti, né tramite banche dati ufficiali, né attraverso il confronto con altri documenti, e se il Tribunale avesse controllato meglio i risultati delle verifiche che la banca ha sostenuto di aver effettuato presso le autorità competenti (Centro Allarme Interbancario,
Polizia Criminale, controllo antiterrorismo), avrebbe dovuto riconoscere che tali controlli, sebbene utili per altri fini, non erano idonei a confermare l'effettiva identità del presentatore del titolo, né ad escludere la Contro responsabilità contrattuale della
E se fosse stato effettuato un semplice controllo sul sito dell'Agenzia delle Entrate, inserendo il codice fiscale ed i dati anagrafici del sedicente sig.
De AN, sarebbe stato facile scoprire che il codice fiscale era inesistente, fatto che avrebbe dovuto indurre l'istituto di credito ad ulteriori accertamenti
(v. doc. allegato alla memoria n.3 della . CP_6
Ove poi si fosse tenuto conto della denuncia sporta dall'effettivo beneficiario presso i Carabinieri, (documento che non è stato preso in considerazione dal Giudice), sarebbero emerse ulteriori incongruenze derivanti dalla palese difformità tra le firme apposte sull'assegno e sulla denuncia, e dai dati identificativi divergenti tra i documenti presentati alla banca e quelli esibiti all'AG.
r.g. n. 5 Contro In base ai suddetti elementi si sarebbe dovuto concludere che la non solo non aveva assolto all'onere della prova liberatoria previsto dall'art. 43, secondo comma, Legge Assegni, ma che aveva dimostrato una condotta imprudente, inadeguata e non conforme agli obblighi derivanti dalla natura contrattuale del rapporto con il beneficiario legittimo del titolo.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità la responsabilità prevista dall'art. 43 della Legge Assegni sarebbe di natura contrattuale e graverebbe sull'istituto negoziatore, che potrebbe liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando che l'inadempimento è stato causato da una situazione oggettiva a lui non imputabile, e non dalla semplice buona fede soggettiva. Contro In tale contesto non sarebbe stato sufficiente per la dimostrare di aver agito senza dolo o colpa grave, poiché dovrebbe rispondere anche in caso di colpa lieve, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, c.c.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, ribadito dalle Sezioni Unite (v. sentenza S.U.
Cass. n. 12477/2018), la responsabilità della banca negoziatrice ex art. 43, comma 2, L. Assegni, per l'errata identificazione del presentatore di un assegno non trasferibile, è di natura contrattuale e può essere esclusa solo laddove l'istituto dimostri di aver agito con la diligenza qualificata richiesta dall'art.1176, secondo comma, c. c.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell' assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla
r.g. n. 6 propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2,
c.c.”
Sulla base di tale principio deve essere condivisa la valutazione effettuata dal Tribunale circa la sussistenza della necessaria diligenza in capo alla banca sulla base delle risultanze documentali acquisite in giudizio, che hanno evidenziato che il soggetto presentatosi allo sportello era stato identificato attraverso due documenti di riconoscimento (carta d' identità e tessera sanitaria), e che lo stesso aveva già avviato rapporti bancari con l'istituto, in epoca non contestuale rispetto alla negoziazione dell'assegno.
A fronte di tali emergenze processuali, la pretesa contestualità tra l'apertura del conto ed il versamento dell'assegno, pur evocata dall'appellante, non trova riscontro univoco negli atti di causa, e comunque anche ove si fosse verificata non può integrare un'anomalia tale da richiedere che da parte della banca venissero effettuati ulteriori controlli (vedi da ultimo
Cass. Civ. n. 26972/24). Contro Le allegazioni difensive della corroborate dai documenti nn. 11 e
12 della memoria ex art. 183 c.p.c., attestano un'istruttoria conforme alle prassi operative del settore e compatibile con i criteri di diligenza esigibili.
Rispetto alla circolare ABI LG/003005, se ne deve rilevare l'inidoneità
a fondare un obbligo giuridico cogente, trattandosi di mero atto interno di indirizzo, privo di efficacia vincolante sul piano normativo, e la sua inosservanza non può essere sufficiente a fondare un giudizio di colpa in capo all'istituto, se non accompagnata dalla violazione di obblighi specificamente individuabili nell'ordinamento positivo.
Inoltre, i controlli documentali effettuati dalla presso Cerved, CP_1
Centro Allarme Interbancario e Direzione Centrale della Polizia Criminale, anche se ritenuti “non risolutivi” dall'appellante, integrano comunque condotte sintomatiche di una diligenza professionale media e non risultano in alcun modo incompatibili con l'assolvimento dell'onere probatorio richiesto.
r.g. n. 7 Infine, la denuncia presentata dal reale beneficiario presso i Carabinieri non riveste, per consolidato orientamento giurisprudenziale, valore probatorio diretto, ma solo indiziario, non essendo stato oggetto di formale riscontro in sede dibattimentale o tramite perizia grafologica.
In conclusione, anche alla luce del principio di diritto enunciato dalle Contro Sezioni Unite della Suprema Corte, deve ritenersi che la abbia offerto la prova necessaria ad escludere l'imputabilità ad essa di qualsivoglia inadempimento, dimostrando di aver adottato procedure di identificazione adeguate ed in linea con la diligenza professionale richiesta.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'erronea interpretazione da parte del Tribunale in merito al danno patrimoniale subito.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda dell'appellante ritenendo che, in assenza di prova circa un secondo pagamento effettuato in favore del reale beneficiario dell'assegno trafugato non si poteva ritenere sussistente alcun danno.
Tuttavia, tale impostazione sarebbe insufficiente, dal momento che il danno patrimoniale dovrebbe essere individuato non nel pagamento successivo, ma nell'illegittimo utilizzo della provvista creata per il pagamento del titolo, che sarebbe stata sottratta a causa della negoziazione dell'assegno da parte di un soggetto non legittimato.
Sarebbe pacifico che la somma versata dall'appellante per coprire l'assegno era stata incassata da un terzo, diverso dal beneficiario legittimo, e tale circostanza sarebbe sufficiente a configurare un danno patrimoniale, consistente nella perdita della provvista, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (v. sentenza Cass. n. 16332/2016), che ha affermato che la banca che ha incassato il titolo in violazione dell'art. 43
r.g. n. 8 della Legge Assegni è tenuta al ripristino della provvista, indipendentemente dalla prova di un pregiudizio patrimoniale concreto.
L'appellante ha poi fatto riferimento ad altre pronunce per sostenere tale assunto, e che il pregiudizio patrimoniale sarebbe da ricondurre alla negoziazione erronea dell'assegno, e non all'eventuale secondo pagamento, in quanto la perdita si determinerebbe già nel momento in cui il titolo, trattandosi di assegno di traenza, viene emesso sulla base di una provvista creata ad hoc, ed incassato da un soggetto diverso dal legittimo beneficiario, lasciando intatta la situazione debitoria dell'emittente; quindi, anche in assenza di una ripetizione del pagamento sussisterebbe comunque un danno patrimoniale, legato al fatto che il rapporto obbligatorio tra le parti non sarebbe stato estinto.
Secondo la banca sulla base delle modalità di spedizione dell'assegno
(tramite posta ordinaria e non assicurata) la compagnia assicurativa sarebbe da ritenersi responsabile, ma tale affermazione non troverebbe fondamento nella giurisprudenza prevalente, in quanto secondo numerose pronunce l'invio per posta ordinaria di un assegno non trasferibile non costituirebbe comportamento negligente, né potrebbe integrare concorso di colpa ai sensi dell'art.1227 c.c., in quanto sarebbe da considerarsi modalità legittima di trasmissione, soprattutto alla luce della natura non trasferibile del titolo, che dovrebbe offrire una protezione sufficiente contro il rischio di appropriazione da parte di terzi.
In particolare, non sussisterebbe alcun nesso causale tra l'inoltro dell'assegno ed il danno lamentato, dovendo essere attribuita la responsabilità solo all'istituto bancario che ha incassato il titolo nonostante l'assenza di legittimazione.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che il Tribunale ha correttamente rilevato che l'istante non aveva fornito prova dell'effettivo pregiudizio patrimoniale subito a r.g. n. 9 seguito della negoziazione dell'assegno da parte di un soggetto non legittimato;
in particolare, il Tribunale ha evidenziato che l'attore non ha dimostrato di aver corrisposto nuovamente l'importo dell'assegno al reale beneficiario, né di essere stato costretto a farlo, e quindi manca qualsiasi elemento idoneo a configurare un danno effettivo ed attuale, secondo i principi generali in materia di responsabilità civile.
A nulla può rilevare, nel caso di specie, la mera circostanza che le somme siano state incassate da un soggetto non legittimato, in assenza della prova che ciò abbia determinato una duplicazione del pagamento o l'impossibilità di adempiere l'obbligazione verso il vero creditore.
Le pronunce di legittimità cui ha fatto riferimento l'appellante (Cass. n.
16332/2016; Cass. n. 20911/2018), infatti, trovano applicazione in contesti in cui è stata accertata la permanenza del debito verso il beneficiario legittimo ovvero l'effettuazione di un secondo pagamento, fattispecie non riscontrabile nel presente giudizio.
In difetto di prova di qualsiasi concreto pregiudizio, quindi, la domanda risarcitoria deve ritenersi infondata.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, quale introdotto dall'art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
r.g. n. 10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 19967/2018, pubblicata in data
18.10.2018, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna l'appellante a Parte_1
rifondere a le spese di lite del Controparte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in € 5.809,00 per compensi professionali oltre, IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura di legge;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art.13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De AN
r.g. n. 11