Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 6 della Legge 31 dicembre 1996, n. 667
Articolo 5
- Legge 31 dicembre 1996, n. 667
Articolo 6 della Legge 31 dicembre 1996, n. 667
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1 gennaio 1997
1 gennaio 1997