Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 5
- Legge 31 dicembre 1996, n. 667
Articolo 6 della Legge 31 dicembre 1996, n. 667
Versione
1 gennaio 1997
1 gennaio 1997
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2017, n. 22249
- Cass. pen., sez. feriale, sentenza 09/08/2007, n. 32899
- Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2005, n. 4495
- TAR Milano, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 405
- Trib. Salerno, sentenza 12/12/2025, n. 5090
- Articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche
- Articolo 1 della Legge 30 settembre 1993, n. 388