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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 30/09/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra
Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 250 /2022 R.G. vertente
[...]
, nato a [...] l'[...] e residente in [...]Parte_1
in via G. Pitrè, c.f.: , in proprio e quale titolare e legale C.F._1
rappresentante della P.IVA: Parte_2
, con sede in Gibellina Viale Belice n. 26, rappresentati e difesi P.IVA_1
dall'avv. Antonino CALCARA - ATTORE -
E
con sede in AR (Pa) cap 90044 Controparte_1
S.S. 113 Ovest, 197 P.Iva: in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore sig. nato a [...] il [...] C.F: Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe LI SACCHI C.F._2
- CONVENUTA –
1 Conclusioni delle parti:
conclusioni parte attrice “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
In via principale:
- Ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto verbale di vendita intervenuto
tra le parti per grave inadempimento del convenuto e per l'effetto ex art. 1493
c.c. ordinare la restituzione della somma di €.26.674,37, più gli interessi legali,
pagata dall'attore come prezzo della merce mai ricevuta, decorrenti dal
momento del pagamento alla data dell'effettiva restituzione;
- Ritenere e dichiarare che all'attore sono dovute ex art. 1218 c.c. le ulteriori
somme di €.10.000,00 e di €.7.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti, la
prima per il ritardo nell'apertura dell'attività commerciale con conseguente
perdita di guadagno e la seconda a causa dell'aumento dei prezzi degli stessi
attrezzi acquistati dopo tempo da altro fornitore, o in quelle maggiori o minori
somme che saranno ritenute eque del G.I. o provate in giudizio;
- Ritenere e dichiarare che il convenuto deve risarcire il danno morale subito
dall'attore in ragione della lesione conseguente al reato compiuto dal CP_1
a danno del che può qualificarsi sotto il profilo dell'appropriazione Pt_1
indebita ex 646 del c.p., da liquidarsi in via equitativa;
- Condannare il convenuto al pagamento di quanto sopra;
In via subordinata, qualora il G.I. decida di non accogliere le domande
principali:
- Ritenere e dichiarare, ex art. art. 2041 c.c., l'ingiustificato arricchimento del
convenuto che senza motivo ha ritenuto la somma di €.26.674,37 e per l'effetto
condannarlo alla restituzione della predetta somma più gli interessi
2 compensativi e legali come per legge.”
Conclusioni parte convenuta “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione,
domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
in via preliminare,
- dichiarare improcedibile la domanda avanzata da controparte per mancato
esperimento della procedura di negoziazione assistita e/o di mediazione
conseguente all'ampliamento operato da controparte della causa petendi e del
petitum nella domanda giudiziale avanzata in questa sede, rispetto all'originaria
istanza di negoziazione assistita inter partes;
nel merito, in via riconvenzionale
- Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un più ampio rapporto
Cont contrattuale avente ad oggetto l'incarico conferito dal sig. ad di Pt_1
procedere alla redazione del progetto
architettonico, rendering, computo metrico, progetto impianti di idraulica,
arredi e attrezzature dell'immobile sito a Gibellina in Viale Belice comparto
DD, lotto 1405 da adibire al primo terra a locale ristorante/pizzeria mentre al
secondo e terzo a civile abitazione.
- Accertare e dichiarare che in virtù dell'accertato superiore rapporto, la ditta
Cont di con sede in AR (Pa) cap 90044 S.S. 113 Ovest, Controparte_1
197 P.Iva: in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_2
nato a [...] il [...] C.F: , Controparte_1 CodiceFiscale_2
a sua volta è creditrice in virtù del suddetto contratto della complessiva somma
di € 39.737,00 o di quella maggiore che sarà ritenuta di giustizia, per l'effetto,
3 nell'ambito dei rapporti dare avere tra le parti,
- disporre la compensazione tra i rispettivi crediti con condanna del sig.
al pagamento in favore della convenuta per la differenza dovutale Pt_1
ovvero € 8.262,63 o quella maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- rigettare, per tutti i motivi espressi in premessa, le domande di risarcimento del
danno contrattuale, extra contrattuale e morale ex adverso proposte perché
infondate in fatto ed in diritto;
- Dichiarare inammissibile, per i motivi espressi in premessa la domanda di
ingiustificato arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c., ex adverso proposta.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi all'Intestato Tribunale, anche quale Controparte_1
Contr rapp.te legale della di per sentirlo condannare alla Controparte_1
risoluzione del contratto verbale di vendita per grave inadempimento del convenuto e per l'effetto ex art. 1493 c.c. ordinare la restituzione della somma di
€.26.674,37, oltre ex art. 1218 c.c. le ulteriori somme di €.10.000,00 e di
€.7.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti, la prima per il ritardo nell'apertura dell'attività commerciale con conseguente perdita di guadagno e la seconda a causa dell'aumento dei prezzi degli stessi attrezzi acquistati dopo tempo da altro fornitore, oltre il danno morale.
L'attore riferiva che, in proprio e quale titolare della ditta individuale
[...]
in data 15/07/2019, aveva pagato con bonifico Parte_2
bancario la cifra di €.26.674,37 a titolo di acconto per la fornitura di arredi e attrezzature varie per la ristorazione, dettagliatamente elencate nei preventivi
4 forniti dallo stesso e accettati espressamente dal sig. Controparte_1 Parte_2
, a perfezionamento del contratto verbale di vendita, beni mai
[...]
consegnati, tanto che in data 04.03.2020 il si faceva rilasciare dal Pt_1
una dichiarazione. CP_1
In data 21.12.2020 veniva richiesta ulteriormente la consegna dei beni, ma anche questa diffida rimaneva senza riscontro.
In data 18.05.2021, l'attore invitava, il convenuto a stipulare una proposta di negoziazione assistita, alla quale il convenuto dopo aver dichiarato di CP_1
aderire, per il tramite del proprio legale, e dopo due incontri in video conferenza,
non avanzava nessuna proposta conciliativa, si rifiutava di conciliare la vicenda e di restituire la superiore somma.
Precisava che si era dovuto rivolgere ad altra ditta per la fornitura dei beni, ciò
aveva determinato un aumento dei prezzi.
Esponeva i principi di diritto a supporto della domanda.
Si costituiva l' esplicando domanda riconvenzionale e Controparte_1
contestando ogni avversaria richiesta.
Eccepiva l'improcedibilità della domanda poiché la procedura di negoziazione assistita era limitata all'esclusivo adempimento dell'obbligazione pecuniaria di restituzione da parte del sig. del prezzo di € 26.674,37 per CP_1
l'inadempimento del contratto verbale di vendita inter partes.
Nel merito, sul dedotto asserito inadempimento del convenuto ex art. 1453 c.c.,
evidenziava che in realtà la fornitura di attrezzature per la ristorazione era compresa nel più ampio contratto inter partes con il quale il sig. poco Pt_1
Cont tempo prima del 2019 aveva conferito all' l'incarico di procedere alla
5 redazione del progetto architettonico, rendering, computo metrico, progetto impianti di idraulica arredi e attrezzature dell'immobile sito a Gibellina in Viale
Belice comparto DD, lotto 1405 da adibire al primo terra a locale ristorante/pizzeria mentre al secondo e terzo a civile abitazione.
Il tutto nella prospettiva di partecipare al PO FESR 2014/2020 – Azione 3.5.1.01
”Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza
– Aiuti alle imprese in fase di avviamento”
Cont Sicché in esecuzione di detto contratto, non solo l' si adoperava per redigere tutta la fase di progettazione e di rendering, ma acquisiva presso ditte esterne e professionisti preventivi, computi metrici in relazione alla parte idraulica,
elettrica, di raffrescamento, cucina e di arredo dell'immobile de quo.
Detta attività peraltro comportava più volte la modifica degli elaborati e dei prezzi acquisiti onde venire incontro, come ben noto a controparte, ai desiderata del sig. ed alle continue richieste di modifica dei progetti elaborati. Pt_1
Senonché, una volta realizzati i progetti e quantificato l'importo dell'operazione il sig. presentava, domanda di cui alla suddetta misura, che veniva Pt_1
accolta con l'erogazione del relativo finanziamento di € 600.000,00 (di cui l'80%
a fondo perduto) per la realizzazione del locale pizzeria ristorante.
Cont Successivamente, avviati i lavori che venivano seguiti pure da nel loro iter di esecuzione, accadeva che, nelle more del suddetto rapporto, nell'anno 2020 il sig. inspiegabilmente recedeva dal contratto non consentendo al sig. Pt_1
di proseguire la propria attività che veniva conclusa da altra ditta. CP_1
Cont Sicché grazie all'opera professionale di ed ai progetti da essa redatti, il sig.
6 ha potuto ottenere il relativo finanziamento e realizzare il proprio Pt_1
locale ivi compresi il piano primo e secondo destinati a civile abitazione.
Cont Il ha tratto vantaggio dall'attività espletata da ed a parte due meri Pt_1
acconti di € 2.500,00 il sig. non ha ricevuto alcunché. CP_1
Alla luce di ciò, il convenuto è a sua volta creditore nei confronti del sig.
per l'espletamento dell'attività commissionatagli dell'importo di € Pt_1
39.937,00 (giusta parcella che si produce) o di quella maggiore somma che sarà
ritenuta di giustizia nell'ambito di questo giudizio e per tale ragione oppone al sig. l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc ed ex art 1453 cc., Pt_1
risultando anzi debitore nei confronti del convenuto per la differenza tra quanto dovutogli (€ 39.937,00) e quanto ricevuto (€ 26.647,37 + € 5000,00 = €
31.647,37) ovvero € 8.262,63.
Contestava la domanda risarcitoria ex art. 1218 c.c., non supportata da alcuna prova, negando che il ritardo nell'apertura del locale, se mai vi fosse stato, è
imputabile esclusivamente a fatto e colpa del sig. il quale Pt_1
immotivatamente ed ingiustificatamente è retrocesso dal rapporto de quo non
Cont consentendo ad di portare a termine i lavori con la consegna dei relativi beni richiesti.
Inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento.
Concludeva nelle già riportate conclusioni.
Invitate le parti ad integrare le domande di negoziazione, la causa veniva istruita con l'escussione dei testi , Testimone_1 Testimone_2 [...]
, con produzioni documentali, indi rigettata la Tes_3 Testimone_4
richiesta di nomina di CTU, la causa all'udienza del 17 gennaio 2025 veniva
7 assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**********
La domanda appare fondata nei limiti appresso indicati.
Il ha agito in giudizio per ottenere la restituzione della somma di € Pt_1
26.674,37 dallo stesso versata all'ABS di per l'acquisto di beni mobili Pt_1
come indicati in un preventivo allegato, consegna che non vi è mai stata, come risulta dalla stessa documentazione e prove testimoniali escusse;
circostanze mai smentite da parte resistente.
Il ha dato prova di quanto dedotto attraverso la produzione: Pt_1
a) della scrittura privata tra il sig. e il sig. sottoscritta dalle CP_1 Pt_1
parti il 26.06.2017;
b) ricevuta di pagamento a firma del del 04.03.2020 di €.26.674,37 CP_1
indicante “per la fornitura di arredi e attrezzature per la ristorazione”;
d) bonifico bancario di €.26.674,37 a favore di del Controparte_1
15.07.2019.
Parte attrice ha prodotto la scrittura priva del 26.6.2017 per conferimento di incarico professionale, in cui è stabilito che il committente Controparte_2
Contr affida alla ditta di l'incarico di procedere alla redazione Controparte_1
del progetto architettonico, rendering, computo metrico, progetti impianti idraulica, arredi ed attrezzature, dell'immobile che verrà adibito a ristorante/pizzeria per quanto riguarda il piano terra, il giardino (dove verrà
realizzato un piano cantinato) ed il primo piano, mentre ad civile abitazione il piano secondo e terzo, l'importo della prestazione per quanto riguarda la ditta
8 Contr di sarà di € 5.000,00. Controparte_1
Ha anche prodotto l'offerta n.16 del 2017 avente ad oggetto attrezzature cucina-
lavaggio e la fattura di su contratto di vendita n°07 del 15-07-2019 rif. Pt_3
progetto n°05TP5610110493 cod. G76F17000070004 approvato con DDG n°
1649 del 28-09-2018.
I testi escussi all'udienza del 30 giugno 2023 hanno confermato che il compenso per l'incarico era fissato in € 5.000, in particolare il teste ha Testimone_5
precisato di avere assistito alla trattativa, di essere quasi sempre presente e per i preventivi perché li ho trasmessi alla sig.ra alla Regione, il progetto Tes_4
l'ho completato io raccogliendo tutto. Ha confermato che il sig.
[...]
si era obbligato a consegnare al i beni di cui al CP_1 Parte_2
preventivo di prima, in data 27.07.2020, che era termine per tutti di scadenza della presentazione del progetto, come risulta dal bando;
ha anche assistito alla sottoscrizione della scrittura privata che ha firmato anche lui;
soprattutto ha riferito che ha redatto alcune attività del punto n.4 in collaborazione con tecnici del suo ufficio, perché vi entrava un tecnico nello specifico un ingegnere ed un geologo e che la propria attività e quella del sig. si sono Controparte_1
limitate a quanto indicato nell'oggetto dell'incarico descritto nella scrittura privata del 26.06.2017 e che gli accordi per la fornitura delle attrezzature si riferiscono a due momenti diversi.
Ha confermato che dopo il pagamento dell'acconto il aveva sollecitato Pt_1
il per la consegna della merce, eravamo già in fase di divisione delle CP_1
strade e il cercava di recuperare i soldi o la merce, con l'invio di una Pt_1
raccomandata e di conservarne una fotocopia agli atti in suo possesso.
9 Il teste consulente di finanzia agevolata, ha confermato Testimone_4
che il che l'incarico di quello di realizzare il progetto e gli Parte_4
impianti per il ristorante e pizzeria, tutti i progetti venivano realizzati in team tra
Cont la ditta ed il Pt_1
Ha riferito che la variante è stata fatta dopo che i rapporti si sono interrotti.
Ciò detto bisogna evidenziare che la domanda riconvenzionale di parte convenuta è rimasta priva di alcun riscontro, sia sul presunto compenso che sul recesso colpevole del così come prive di riscontro sono rimaste le Pt_1
ulteriori domande proposte da . Parte_2
Ciò detto la domanda di può essere parzialmente accolta, va, invece, Pt_1
rigettata la domanda riconvenzionale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca in persona del giudice onorario dott.ssa Anna Sandra
Bandini pronunciando definitivamente sulla causa R.G. 250/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di e per l'effetto Parte_2
condanna l'ABS di a restituire la somma di € 26.674,37 oltre Controparte_1
interessi legali dalla data del pagamento fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta le ulteriori domande proposte da , Parte_2
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'ABS di Controparte_1
- condanna l'ABS di al pagamento delle spese di lite a favore Controparte_1
di che liquida in € 6.500,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Parte_2
CpA;
10 Sciacca, 30 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
11
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra
Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 250 /2022 R.G. vertente
[...]
, nato a [...] l'[...] e residente in [...]Parte_1
in via G. Pitrè, c.f.: , in proprio e quale titolare e legale C.F._1
rappresentante della P.IVA: Parte_2
, con sede in Gibellina Viale Belice n. 26, rappresentati e difesi P.IVA_1
dall'avv. Antonino CALCARA - ATTORE -
E
con sede in AR (Pa) cap 90044 Controparte_1
S.S. 113 Ovest, 197 P.Iva: in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore sig. nato a [...] il [...] C.F: Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe LI SACCHI C.F._2
- CONVENUTA –
1 Conclusioni delle parti:
conclusioni parte attrice “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
In via principale:
- Ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto verbale di vendita intervenuto
tra le parti per grave inadempimento del convenuto e per l'effetto ex art. 1493
c.c. ordinare la restituzione della somma di €.26.674,37, più gli interessi legali,
pagata dall'attore come prezzo della merce mai ricevuta, decorrenti dal
momento del pagamento alla data dell'effettiva restituzione;
- Ritenere e dichiarare che all'attore sono dovute ex art. 1218 c.c. le ulteriori
somme di €.10.000,00 e di €.7.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti, la
prima per il ritardo nell'apertura dell'attività commerciale con conseguente
perdita di guadagno e la seconda a causa dell'aumento dei prezzi degli stessi
attrezzi acquistati dopo tempo da altro fornitore, o in quelle maggiori o minori
somme che saranno ritenute eque del G.I. o provate in giudizio;
- Ritenere e dichiarare che il convenuto deve risarcire il danno morale subito
dall'attore in ragione della lesione conseguente al reato compiuto dal CP_1
a danno del che può qualificarsi sotto il profilo dell'appropriazione Pt_1
indebita ex 646 del c.p., da liquidarsi in via equitativa;
- Condannare il convenuto al pagamento di quanto sopra;
In via subordinata, qualora il G.I. decida di non accogliere le domande
principali:
- Ritenere e dichiarare, ex art. art. 2041 c.c., l'ingiustificato arricchimento del
convenuto che senza motivo ha ritenuto la somma di €.26.674,37 e per l'effetto
condannarlo alla restituzione della predetta somma più gli interessi
2 compensativi e legali come per legge.”
Conclusioni parte convenuta “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione,
domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
in via preliminare,
- dichiarare improcedibile la domanda avanzata da controparte per mancato
esperimento della procedura di negoziazione assistita e/o di mediazione
conseguente all'ampliamento operato da controparte della causa petendi e del
petitum nella domanda giudiziale avanzata in questa sede, rispetto all'originaria
istanza di negoziazione assistita inter partes;
nel merito, in via riconvenzionale
- Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un più ampio rapporto
Cont contrattuale avente ad oggetto l'incarico conferito dal sig. ad di Pt_1
procedere alla redazione del progetto
architettonico, rendering, computo metrico, progetto impianti di idraulica,
arredi e attrezzature dell'immobile sito a Gibellina in Viale Belice comparto
DD, lotto 1405 da adibire al primo terra a locale ristorante/pizzeria mentre al
secondo e terzo a civile abitazione.
- Accertare e dichiarare che in virtù dell'accertato superiore rapporto, la ditta
Cont di con sede in AR (Pa) cap 90044 S.S. 113 Ovest, Controparte_1
197 P.Iva: in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_2
nato a [...] il [...] C.F: , Controparte_1 CodiceFiscale_2
a sua volta è creditrice in virtù del suddetto contratto della complessiva somma
di € 39.737,00 o di quella maggiore che sarà ritenuta di giustizia, per l'effetto,
3 nell'ambito dei rapporti dare avere tra le parti,
- disporre la compensazione tra i rispettivi crediti con condanna del sig.
al pagamento in favore della convenuta per la differenza dovutale Pt_1
ovvero € 8.262,63 o quella maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- rigettare, per tutti i motivi espressi in premessa, le domande di risarcimento del
danno contrattuale, extra contrattuale e morale ex adverso proposte perché
infondate in fatto ed in diritto;
- Dichiarare inammissibile, per i motivi espressi in premessa la domanda di
ingiustificato arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c., ex adverso proposta.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi all'Intestato Tribunale, anche quale Controparte_1
Contr rapp.te legale della di per sentirlo condannare alla Controparte_1
risoluzione del contratto verbale di vendita per grave inadempimento del convenuto e per l'effetto ex art. 1493 c.c. ordinare la restituzione della somma di
€.26.674,37, oltre ex art. 1218 c.c. le ulteriori somme di €.10.000,00 e di
€.7.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti, la prima per il ritardo nell'apertura dell'attività commerciale con conseguente perdita di guadagno e la seconda a causa dell'aumento dei prezzi degli stessi attrezzi acquistati dopo tempo da altro fornitore, oltre il danno morale.
L'attore riferiva che, in proprio e quale titolare della ditta individuale
[...]
in data 15/07/2019, aveva pagato con bonifico Parte_2
bancario la cifra di €.26.674,37 a titolo di acconto per la fornitura di arredi e attrezzature varie per la ristorazione, dettagliatamente elencate nei preventivi
4 forniti dallo stesso e accettati espressamente dal sig. Controparte_1 Parte_2
, a perfezionamento del contratto verbale di vendita, beni mai
[...]
consegnati, tanto che in data 04.03.2020 il si faceva rilasciare dal Pt_1
una dichiarazione. CP_1
In data 21.12.2020 veniva richiesta ulteriormente la consegna dei beni, ma anche questa diffida rimaneva senza riscontro.
In data 18.05.2021, l'attore invitava, il convenuto a stipulare una proposta di negoziazione assistita, alla quale il convenuto dopo aver dichiarato di CP_1
aderire, per il tramite del proprio legale, e dopo due incontri in video conferenza,
non avanzava nessuna proposta conciliativa, si rifiutava di conciliare la vicenda e di restituire la superiore somma.
Precisava che si era dovuto rivolgere ad altra ditta per la fornitura dei beni, ciò
aveva determinato un aumento dei prezzi.
Esponeva i principi di diritto a supporto della domanda.
Si costituiva l' esplicando domanda riconvenzionale e Controparte_1
contestando ogni avversaria richiesta.
Eccepiva l'improcedibilità della domanda poiché la procedura di negoziazione assistita era limitata all'esclusivo adempimento dell'obbligazione pecuniaria di restituzione da parte del sig. del prezzo di € 26.674,37 per CP_1
l'inadempimento del contratto verbale di vendita inter partes.
Nel merito, sul dedotto asserito inadempimento del convenuto ex art. 1453 c.c.,
evidenziava che in realtà la fornitura di attrezzature per la ristorazione era compresa nel più ampio contratto inter partes con il quale il sig. poco Pt_1
Cont tempo prima del 2019 aveva conferito all' l'incarico di procedere alla
5 redazione del progetto architettonico, rendering, computo metrico, progetto impianti di idraulica arredi e attrezzature dell'immobile sito a Gibellina in Viale
Belice comparto DD, lotto 1405 da adibire al primo terra a locale ristorante/pizzeria mentre al secondo e terzo a civile abitazione.
Il tutto nella prospettiva di partecipare al PO FESR 2014/2020 – Azione 3.5.1.01
”Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza
– Aiuti alle imprese in fase di avviamento”
Cont Sicché in esecuzione di detto contratto, non solo l' si adoperava per redigere tutta la fase di progettazione e di rendering, ma acquisiva presso ditte esterne e professionisti preventivi, computi metrici in relazione alla parte idraulica,
elettrica, di raffrescamento, cucina e di arredo dell'immobile de quo.
Detta attività peraltro comportava più volte la modifica degli elaborati e dei prezzi acquisiti onde venire incontro, come ben noto a controparte, ai desiderata del sig. ed alle continue richieste di modifica dei progetti elaborati. Pt_1
Senonché, una volta realizzati i progetti e quantificato l'importo dell'operazione il sig. presentava, domanda di cui alla suddetta misura, che veniva Pt_1
accolta con l'erogazione del relativo finanziamento di € 600.000,00 (di cui l'80%
a fondo perduto) per la realizzazione del locale pizzeria ristorante.
Cont Successivamente, avviati i lavori che venivano seguiti pure da nel loro iter di esecuzione, accadeva che, nelle more del suddetto rapporto, nell'anno 2020 il sig. inspiegabilmente recedeva dal contratto non consentendo al sig. Pt_1
di proseguire la propria attività che veniva conclusa da altra ditta. CP_1
Cont Sicché grazie all'opera professionale di ed ai progetti da essa redatti, il sig.
6 ha potuto ottenere il relativo finanziamento e realizzare il proprio Pt_1
locale ivi compresi il piano primo e secondo destinati a civile abitazione.
Cont Il ha tratto vantaggio dall'attività espletata da ed a parte due meri Pt_1
acconti di € 2.500,00 il sig. non ha ricevuto alcunché. CP_1
Alla luce di ciò, il convenuto è a sua volta creditore nei confronti del sig.
per l'espletamento dell'attività commissionatagli dell'importo di € Pt_1
39.937,00 (giusta parcella che si produce) o di quella maggiore somma che sarà
ritenuta di giustizia nell'ambito di questo giudizio e per tale ragione oppone al sig. l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc ed ex art 1453 cc., Pt_1
risultando anzi debitore nei confronti del convenuto per la differenza tra quanto dovutogli (€ 39.937,00) e quanto ricevuto (€ 26.647,37 + € 5000,00 = €
31.647,37) ovvero € 8.262,63.
Contestava la domanda risarcitoria ex art. 1218 c.c., non supportata da alcuna prova, negando che il ritardo nell'apertura del locale, se mai vi fosse stato, è
imputabile esclusivamente a fatto e colpa del sig. il quale Pt_1
immotivatamente ed ingiustificatamente è retrocesso dal rapporto de quo non
Cont consentendo ad di portare a termine i lavori con la consegna dei relativi beni richiesti.
Inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento.
Concludeva nelle già riportate conclusioni.
Invitate le parti ad integrare le domande di negoziazione, la causa veniva istruita con l'escussione dei testi , Testimone_1 Testimone_2 [...]
, con produzioni documentali, indi rigettata la Tes_3 Testimone_4
richiesta di nomina di CTU, la causa all'udienza del 17 gennaio 2025 veniva
7 assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**********
La domanda appare fondata nei limiti appresso indicati.
Il ha agito in giudizio per ottenere la restituzione della somma di € Pt_1
26.674,37 dallo stesso versata all'ABS di per l'acquisto di beni mobili Pt_1
come indicati in un preventivo allegato, consegna che non vi è mai stata, come risulta dalla stessa documentazione e prove testimoniali escusse;
circostanze mai smentite da parte resistente.
Il ha dato prova di quanto dedotto attraverso la produzione: Pt_1
a) della scrittura privata tra il sig. e il sig. sottoscritta dalle CP_1 Pt_1
parti il 26.06.2017;
b) ricevuta di pagamento a firma del del 04.03.2020 di €.26.674,37 CP_1
indicante “per la fornitura di arredi e attrezzature per la ristorazione”;
d) bonifico bancario di €.26.674,37 a favore di del Controparte_1
15.07.2019.
Parte attrice ha prodotto la scrittura priva del 26.6.2017 per conferimento di incarico professionale, in cui è stabilito che il committente Controparte_2
Contr affida alla ditta di l'incarico di procedere alla redazione Controparte_1
del progetto architettonico, rendering, computo metrico, progetti impianti idraulica, arredi ed attrezzature, dell'immobile che verrà adibito a ristorante/pizzeria per quanto riguarda il piano terra, il giardino (dove verrà
realizzato un piano cantinato) ed il primo piano, mentre ad civile abitazione il piano secondo e terzo, l'importo della prestazione per quanto riguarda la ditta
8 Contr di sarà di € 5.000,00. Controparte_1
Ha anche prodotto l'offerta n.16 del 2017 avente ad oggetto attrezzature cucina-
lavaggio e la fattura di su contratto di vendita n°07 del 15-07-2019 rif. Pt_3
progetto n°05TP5610110493 cod. G76F17000070004 approvato con DDG n°
1649 del 28-09-2018.
I testi escussi all'udienza del 30 giugno 2023 hanno confermato che il compenso per l'incarico era fissato in € 5.000, in particolare il teste ha Testimone_5
precisato di avere assistito alla trattativa, di essere quasi sempre presente e per i preventivi perché li ho trasmessi alla sig.ra alla Regione, il progetto Tes_4
l'ho completato io raccogliendo tutto. Ha confermato che il sig.
[...]
si era obbligato a consegnare al i beni di cui al CP_1 Parte_2
preventivo di prima, in data 27.07.2020, che era termine per tutti di scadenza della presentazione del progetto, come risulta dal bando;
ha anche assistito alla sottoscrizione della scrittura privata che ha firmato anche lui;
soprattutto ha riferito che ha redatto alcune attività del punto n.4 in collaborazione con tecnici del suo ufficio, perché vi entrava un tecnico nello specifico un ingegnere ed un geologo e che la propria attività e quella del sig. si sono Controparte_1
limitate a quanto indicato nell'oggetto dell'incarico descritto nella scrittura privata del 26.06.2017 e che gli accordi per la fornitura delle attrezzature si riferiscono a due momenti diversi.
Ha confermato che dopo il pagamento dell'acconto il aveva sollecitato Pt_1
il per la consegna della merce, eravamo già in fase di divisione delle CP_1
strade e il cercava di recuperare i soldi o la merce, con l'invio di una Pt_1
raccomandata e di conservarne una fotocopia agli atti in suo possesso.
9 Il teste consulente di finanzia agevolata, ha confermato Testimone_4
che il che l'incarico di quello di realizzare il progetto e gli Parte_4
impianti per il ristorante e pizzeria, tutti i progetti venivano realizzati in team tra
Cont la ditta ed il Pt_1
Ha riferito che la variante è stata fatta dopo che i rapporti si sono interrotti.
Ciò detto bisogna evidenziare che la domanda riconvenzionale di parte convenuta è rimasta priva di alcun riscontro, sia sul presunto compenso che sul recesso colpevole del così come prive di riscontro sono rimaste le Pt_1
ulteriori domande proposte da . Parte_2
Ciò detto la domanda di può essere parzialmente accolta, va, invece, Pt_1
rigettata la domanda riconvenzionale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca in persona del giudice onorario dott.ssa Anna Sandra
Bandini pronunciando definitivamente sulla causa R.G. 250/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di e per l'effetto Parte_2
condanna l'ABS di a restituire la somma di € 26.674,37 oltre Controparte_1
interessi legali dalla data del pagamento fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta le ulteriori domande proposte da , Parte_2
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'ABS di Controparte_1
- condanna l'ABS di al pagamento delle spese di lite a favore Controparte_1
di che liquida in € 6.500,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Parte_2
CpA;
10 Sciacca, 30 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
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