Sentenza breve 10 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 10/09/2021, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 01066/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00777/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 777 del 2021, proposto da
Iliad Italia S.p.A. a Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi, Paola Iatì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torri del Benaco (Vr), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Rigobello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa adozione delle più opportune misure cautelari, della ordinanza contingibile ed urgente n. 79 del 28 maggio 2021, con la quale il Sindaco del Comune di Torri del Benaco, in relazione alla SCIA presentata da Iliad Italia Spa ai sensi dell'art. 87-bis del d.lgs 259/2003, per l'installazione di una stazione radio base (denominata “VR37010_008_Torri del Benaco”) in Via Rossini, n. 8, ha disposto, ai sensi dell'art. 54, commi 4 e 4-bis del d.lgs 267/2000, “la sospensione con decorrenza immediata di qualsiasi lavoro all'interno ed all'esterno del cantiere”; di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torri del Benaco (Vr) e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente, con ricorso depositato in data 26 luglio 2021, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i motivi indicati nell’atto introduttivo del presente giudizio.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno eccependo il difetto di legittimazione passiva e l’infondatezza del ricorso, chiedendone comunque il rigetto.
Si è costituito in giudizio il Comune resistente dando conto del fatto che <<a seguito della notificazione del ricorso il Sindaco ha proceduto ad un approfondimento giuridico all’esito del quale ha proceduto il 6 agosto 2021 all’adozione dell’ordinanza n. 104 di “Annullamento dell’ordinanza n. 79 del 28.05.2021”; …. Il Sindaco ha proceduto all’annullamento pur ritenendo che, nella situazione di assoluta urgenza in cui si era trovato a dover agire, l’adozione dell’ordinanza n. 79 avesse costituito, pur sempre, lo strumento più immediato per evitare un pericolo imminente per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei cittadini>>.
All’esito dell’udienza del 8 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti, effettuato l’avviso come da verbale di udienza;
Con memoria depositata in data 3 settembre 2021 la società ricorrente ha confermato che, con successiva ordinanza n. 104 del 6 agosto 2021, il Sindaco del Comune resistente ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato, così dando atto della cessazione della materia del contendere, chiedendo che il ricorso sia dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.
Alla luce di quanto sopra esposto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere;
spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO