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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/08/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 4761//2021 promossa da: (C.F. ), con l'Avv. Gianluca Toresani, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio sito in Casorate Primo (PV), via A. Santagostino, n. 35
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con l'Avv. Elena Corielli, elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio sito in Milano (MI), via G. Leopardi, n. 31
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero
In cui le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI Parte ricorrente: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così giudicare:
1. dichiarare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. affidare la figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre nella casa famigliare alla medesima assegnata;
3. porre in via definitiva a carico del padre l'obbligo di versamento alla madre di un assegno per il concorso al mantenimento della figlia minore dell'importo di € 300,00 da rivalutarsi Per_1 annualmente;
4. in forza delle condizioni reddituali sfavorevoli del padre, delle elevate spese di gestione scolastica della figlia, considerata altresì la disparità di reddito e patrimonio tra i genitori in favore della madre, disporre che il sig. contribuisca in ragione del 30%, o in quell'altra misura che il Tribunale Pt_1 riterrà equo, alle spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive e ricreative) sopportate nell'interesse della figlia minore, concordate tra i genitori e documentate, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia;
5. in ordine al diritto di visita del genitore non convivente, disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per due fine settimana al mese dal sabato alle 16,00 alla domenica alle Per_1 21,30 con pernottamento presso il padre, per un giorno infrasettimanale (martedì o altro giorno concordato tra i genitori o individuato dal Tribunale) dalle 18,30 con pernottamento presso la residenza del padre che accompagnerà la mattina seguente la figlia minore a scuola nella settimana
pagina 1 di 7 successiva al fine settimana di spettanza del padre, e due giorni infrasettimanali (martedì con pernottamento, come sopra, e venerdì dalle 18,30 alle 21,30, o altri diversi concordati tra i genitori o individuati dal Tribunale);
6. le vacanze estive verranno equamente suddivise in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori, i quali si regoleranno entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno per determinare il rispettivo periodo di competenza, indicativamente fissato per una settimana, anche non consecutiva, per ciascuno dei due genitori;
7. disporre la frequentazione alternata tra i genitori per le festività natalizie e pasquali e il giorno del compleanno della minore;
8. respingere ogni domanda formulata da controparte in ordine all'addebito della separazione e ogni altra che venisse formulata ex adverso;
9. con vittoria di competenze e spese di causa, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA».
Parte resistente: Piaccia al Tribunale Ill.mo, nel merito:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
- affidare in modo condiviso la figlia ai genitori con suo collo-camento prevalente e residenza Per_1 presso la madre;
- assegnare la casa coniugale, in Inverno e Monteleone, Via Roma, n.12, con quanto in essa contenuto alla SI.ra , che ne è proprie-taria, in quanto genitore collocatario della figlia minore , CP_1 Per_1 dan-do atto che il SI. l'ha già lasciata portando seco i propri beni ed effetti personali;
Pt_1
- stabilire, anche a modifica dei provvedimenti presidenziali, che il pa-dre possa vedere e tenere con sé
come segue: Per_1
a) a fine settimana alternati dal sabato alle 14 alla domenica alle 19;
b) nelle settimane in cui il padre non avrà nel week-end, il pomeriggio del venerdì dalle 18,45 Per_1 alle 21; c) tutti i martedì andandola a prendere a casa della madre alle 18 e ivi riportandola entro le ore 20,30; d) i tempi di cui sopra resteranno sospesi nei periodi in cui sarà in vacanza con l'uno o con Per_1 l'altro genitore;
e) per il resto confermare quanto previsto nei provvedimenti presi-denziali ai punti 2) e 3) per i restanti periodi festivi.
- stabilire che il padre contribuisca al mantenimento di come segue: Per_1 i) versando mensilmente alla madre l'importo di € 700,00 per 12 mensi-lità con rivalutazione ISTAT annuale;
ii) pagando il 50% delle spese scolastiche secondo le Linee Guida del Tribunale di Pavia, compresi gli arretrati, dichiarando che, fino alla fine dell'attuale ciclo di studi (scuola primaria/elementare)
– salvo diverso accordo tra i genitori - continuerà a frequentare la scuola privata cui è stata Per_1 iscritta dai genitori stessi in accordo tra loro e che frequenta sin dalla scuola materna;
iii) pagando il 50% di ogni altra spesa extra relativa a in appli-cazione delle Linee Guida Per_1 citate;
in via istruttoria (in quanto ritenuto necessario e/o opportuno):
- non disporre CTU non risultando la stessa necessaria attese le valutazioni dei Servizi incaricati;
- ammettere l'esponente a provare per testi le seguenti circostan-ze (come dedotte nelle memorie istruttorie e che qui si riproducono):
pagina 2 di 7 1) Vero che, dal 26.2.2020 a fine maggio 2020 il SI. vi-de la figlia solo per poche ore il Pt_1 28.2.2020 e non ne chiese mai notizie;
2) Vero che dai giorni immediatamente successivi alla nascita di fino al 26.2.2020 il SI. Per_1 è sempre uscito da casa la mat-tina prima che si svegliasse (salvo il periodo da Pt_1 Per_1 ottobre 2018 a gennaio 2020, quando la accompagnava al nido) ed è sempre rientrato tardi dal lavoro, anche durante i fine settimana, lasciando alla moglie ogni incombenza relativa a;
Per_1
3) Vero che l'inserimento di al nido è stato seguito solo dalla madre;
Per_1
4) Vero che la dichiarazione doc. 54) che mi si rammostra è stata da me resa e ne confermo il contenuto;
5) Vero che la dichiarazione doc. 55) che mi si rammostra è stata da me resa e ne confermo il contenuto;
6) Vero che la dichiarazione doc. 56) che mi si rammostra è stata da me resa e ne confermo il contenuto;
7) Vero che la dichiarazione doc. 57) che mi si rammostra è stata da me resa e ne confermo il contenuto;
8) Vero che la dichiarazione doc. 58) che mi si rammostra è stata da me resa e ne confermo il contenuto;
Indica quali testi con riserva di altri occorrendo i SInori:
- Sui capitoli da 1 a 4) la SI.ra Controparte_2 Parte_2
- sul cap. 5) la SI.ra in Inverno e Monteleone;
Testimone_1
- sul cap. 6) le SIg.re e presso Istituto Maria Ausiliatrice, in Pavia;
Testimone_2 Testimone_3
- sul cap. 7) la Dr.ssa presso Istituto Maria Ausiliatrice, in Pavia;
Testimone_4
- sul cap. 8) la SI.ra in Milano, Via Venezuela, n.10. Testimone_5
in ogni caso:
- condannare il SI. al pagamento delle spese del presente giudizio. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 27 settembre 2021, il SI. chiedeva la pronuncia della separazione Pt_1 personale dalla moglie, SI.ra , l'affidamento condiviso della figlia minore il CP_1 Per_1 collocamento di quest'ultima presso la madre a cui doveva essere assegnata la ex casa coniugale, l'obbligo paterno di concorrere al mantenimento della prole con un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% della spese straordinarie, nonché la possibilità di vedere e tenere con sé la figlia due giorni infrasettimanali e due domeniche al mese. In data 7 ottobre 2021 si costituiva in giudizio la SI.ra . Con la propria comparsa di CP_1 costituzione, la resistente si dichiarava d'accordo in ordine alla separazione, ma con addebito al marito, all'affido ed al collocamento prevalente della minore e all'assegnazione alla stessa della ex casa famigliare. Contestando, invece, le istanze di controparte in materia di contributi economici, la resistente concludeva per l'obbligo paterno di concorrere al mantenimento della figlia con un assegno mensile di € 1.000,00, oltre al 50% delle spese scolastiche e il 50% delle spese extra assegno. Infine, la resistente chiedeva che il ricorrente potesse vedere la figlia un giorno infrasettimanale, ma solo al mattino per accompagnarla a scuola e due domeniche al mese. All'udienza presidenziale le parti, trovato un accordo sulle modalità di frequentazione tra il padre e la figlia, insistevano nelle rispettive istanze. Con successiva ordinanza. Il Giudice istruttore disponeva l'affido condiviso della minore, il collocamento prevalente della stessa presso la madre alla quale assegnava la ex casa coniugale, l'obbligo paterno di concorrere al mantenimento di con un assegno mensile di € 300,00, oltre Per_1
pagina 3 di 7 al 50% delle spese straordinarie e la possibilità per il padre di tenere con sé la minore un giorno infrasettimanale dalle 18.00 alle 20.00/20.30 e nella giornata di domenica fino a sera a fine settimana alternati. Con memoria integrativa, il ricorrente, modificando in parte le richieste iniziali, chiedeva di essere obbligato a versare, a titolo di mantenimento della figlia, la somma mensile stabilita in via provvisoria dal Giudice istruttore e un ampliamento della frequentazione con la minore. Anche la resistente modificava in parte le proprie richieste iniziali e domandava come concorso paterno al mantenimento della bambina la somma mensile di € 700,00 e un leggero ampliamento dei tempi di frequentazione padre-figlia. Con ordinanza il Giudice istruttore disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti affinché questi relazionassero sulle migliori modalità di visita e frequentazione tra il padre e la figlia. I Servizi Sociali incaricati concludevano in modo esattamente opposto l'uno dall'altro. Infatti, mentre i Servizi competenti per il ricorrente ritenevano opportuno «sostenere l'ampliamento delle modalità di visita del padre», quelli competenti per la madre e la minore non ritenevano «necessario modificare la regolamentazione degli incontri, per il momento ( si rinvia alle varie relazioni succedutesi nel tempo e depositate in atti).Il g.i. riteneva di attendere ulteriori relazioni prima di intervenire con modifica delle frequentazioni. Successivamente con proprio provvedimento il Giudice istruttore, «per garantire un migliore accesso alla bigenitorialità della minore», disponeva l'ampliamento delle visite paterne introducendo due pernotti al mese ovvero dalla mattina del sabato alla sera della domenica a settimane alterne e un giorno in più durante la settimana nei fine settimana di spettanza materna. Venivano acquisite ulteriori relazioni ed all'udienza del 26.11.2024 svoltasi davanti al giudice dott.ssa Marina Bellegrandi a cui la causa, successivamente al trasferimento del dott. Sturiale, era stata infine assegnata, chiedevano che venisse fissata udienza di precisazione delle conclusioni e con successiva memoria part resistente dichiarava di rinunciare alla richiesta di addebito al fine di non mettere a rischio i migliorati rapporti tra le parti.. Le parti, su indicazione del Giudice istruttore, provvedevano ad integrare e aggiornare la rispettiva documentazione fiscale entro i termini loro assegnati. Con successiva ordinanza il Giudice tratteneva la causa per la decisione collegiale assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie finali. Preliminarmente il Collegio ritiene che anche la memoria di replica del ricorrente sia depositata nei termini, essendo il provvedimento del g.i. che assegna i termini per il deposito delle memorie finali datato 27.12.2024. Anche l'attività istruttoria riproposta dalla madre non appare influente ai fini della decisione.
Sulla separazione personale.
In merito alla domanda di separazione personale dei coniugi, va preliminarmente osservato come alla base di tale istanza vi sia il venire meno dell'affectio coniugalis, ovverosia della volontà, da parte dei coniugi, di porre in essere una comunione di vita che sia al tempo stesso, morale e materiale. Nel caso oggetto del presente giudizio, come emerge dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti, l'affectio coniugalis risulta ormai cessata. La domanda di separazione personale dei coniugi, peraltro presentata da entrambe le parti, va dunque accolta.
Sulla richiesta di addebito al ricorrente della separazione personale.
Come precisato parte resistente ha rinunciato alla domanda di addebito .
pagina 4 di 7 Sull'affidamento della figlia minore.
L'istanza di affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore (nata il 5 Persona_2 gennaio 2018) è stata formulata sia dal ricorrente che dalla resistente. Dal momento che tale forma di affidamento è prescritta come regola generale dalla legge (art. 337-ter, comma 2, secondo periodo c.c.) e che non sono emerse nel corso del procedimento ragioni tali da giustificare una forma diversa di affido della minore, questo Collegio ritiene di dover affidare in via condivisa la figlia ad Per_1 entrambi i genitori.
Sul collocamento della figlia.
Il Collegio, accogliendo la domanda comune delle parti e non ravvisando motivi per prevedere diversamente, ritiene di disporre il collocamento prevalente della minore presso la madre.
Sull'assegnazione della ex casa famigliare.
Essendo la madre prevalente collocataria e, vista la concorde domanda formulata sul punto dalle parti, il Collegio ritiene corretto assegnare alla resistente l'ex casa famigliare, peraltro di proprietà della resistente.
Sulle modalità di visita e di frequentazione tra padre e figlia.
Atteso che la SI.ra risulta essere il genitore collocatario della figlia occorre CP_1 Per_1 determinare i tempi e le modalità della permanenza della minore presso il padre. In merito alle modalità di frequentazione tra il padre e la figlia, le parti hanno richiesto modalità di frequentazione come da precisazione delle conclusioni. Nel corso del procedimento, il Giudice istruttore con provvedimento del 6 febbraio 2024, ritenendo di «dover ampliare il diritto di visita del paterno per garantire un maggiore accesso alla bigenitorialità della minore […] senza stravolgere l'organizzazione di vita né della madre né della bimba», facendo proprie le conclusioni dei Servizi territorialmente competenti per il padre contenute nella relazione di aggiornamento depositata il 30 gennaio 2024, aveva ampliato il diritto di visita del ricorrente presso la figlia. In particolare aveva disposto che il SI. potesse vedere la minore a fine settimana Pt_1 alternati dal sabato alla domenica con pernotti e un giorno o due giorni infrasettimanali a seconda che il fine settimana spetti al padre o alla madre. Il Collegio, preso atto che tale modalità di frequentazione padre-figlia che risulta essere in atto da circa un anno, dà attuazione sia al diritto alla bigenitorialità della minore che al diritto alla genitorialità del padre e che non sono emersi elementi pregiudizievoli a carico del ricorrente il quale ha un lavoro stabile a tempo indeterminato, un regolare contratto di affitto e può contare su una stabile e solida rete famigliare (rappresentata in particolare dalle figure dei nonni paterni), ritiene di dover confermare quanto deciso nel corso del procedimento regolando, come da dispositivo, il diritto di visita paterno presso la figlia invitando entrambi i genitori a seguire percorsi di sostegno alla genitorialità e Per_1 a valorizzare agli occhi della figlia la figura dell'altro genitore. Qualora le attività extrascolastiche della minore fossero eccessivamente stancanti (così come anche il fatto di dover prevedere che la figlia si alzi alle 6,30 del mattino per andare fino a Pavia alla scuola elementare) i genitori vanno invitati, nelle scelte educative e ludiche, a privilegiare un equilibrato e adeguato tempo di frequentazione con il genitore non collocatario.
Sul contributo paterno al mantenimento della figlia.
pagina 5 di 7 In merito al mantenimento di minorenne prevalentemente collocata presso la madre, il Per_1 ricorrente, facendo proprio quanto stabilito in via provvisoria dal Giudice istruttore, ha domandato di essere obbligato a versare alla controparte la somma mensile di € 300,00. La resistente, invece, ha chiesto che il padre concorra al mantenimento della figlia con un assegno mensile di € 700,00. Valutata la documentazione reddituale e patrimoniale delle parti emerge quanto segue: il ricorrente è impiegato a tempo indeterminato presso un'azienda edile percependo uno stipendio di poco superiore a
€ 1.400,00 mensili (così, dalle buste paga e dalla movimentazione bancaria prodotta dal SI. Pt_1 risultano dallo stesso percepiti: € 1431,00 a agosto 2023; € 1463,00 a settembre 2023; € 1.462,00 a marzo 2024; € 1.431,00 ad aprile 2024; € 1.513 a maggio 2024; € 1.439,00 a settembre 2024). Il resistente ha depositato gli estratti di tre conti correnti uno dei quali relativo anche ad un investimento e dagli estratti prodotti risulta che effettua con una certa regolarità versamenti in contanti che ha dichiarato essere aiuti economici da parte dei genitori. La resistente, invece, è impiegata a tempo indeterminato e, come dalla stessa dichiarato in regime di part time presso un istituto di credito percependo uno stipendio mensile di circa € 2.100,00 mensili (come risulta dalla movimentazione bancaria dalla stessa depositata, la SI.ra ha percepito: € CP_1 2.122,35 ad agosto 2022; € 2.077, 78 a settembre 2022; € 2.149, 40 a febbraio 2023; € 2.309,09 a marzo 2024; € 2.311,23 a giugno 2024; € 4.817,35 a luglio 2024; € 2.222,83 a settembre 2024). La SI.ra è proprietaria della ex casa coniugale e di due appartamenti condotti in locazione, CP_1 dunque generatori di reddito (dalla movimentazione bancaria risulta come totale dei canoni mensili di affitto circa € 1.000,00). Inoltre, dalle dichiarazioni dei redditi (modello 730) la resistente risulta essere proprietaria anche di alcuni terreni. Il SI. non possiede né fabbricati né terreni e vive in affitto pagando, come risulta Pt_1 documentalmente provato, un canone mensile di € 500,00. A differenza del ricorrente, la resistente è gravata da un mutuo con rata mensile pari a circa € 942,22 come da prospetto dalla stessa depositato. Infine, sulla resistente gravano le spese relative al mantenimento ordinario della figlia, collocata prevalentemente presso la stessa resistente. Pertanto, alla luce della disparità reddituale e patrimoniale esistente tra le parti e delle spese mensili a carico della resistente, il Collegio ritiene debba essere confermato a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a € 300,00 mensili, annualmente rivalutabili sulla base degli Per_1 indici ISTAT.
Sulle spese straordinarie.
La disparità reddituale tra le parti viene già considerata nella determinazione del contributo al mantenimento e pertanto le spese extra assegno per come regolate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, ad avviso del Collegio vanno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuna, Va anche considerato che la madre percepirà per intero l'assegno unico per la minore, in quanto prevalente collocataria. Sulle spese processuali.
La resistente ha rinunciato alla domanda di addebito;
in ordine ad affido e collocamento le parti concordano;
in punto frequentazioni le decisioni del Collegio, come da dispositivo, comportano un parziale accoglimento delle richieste di entrambi i genitori;
in punto mantenimento la richiesta materna viene rigettata, ma in punto spese extra viene rigettata quella paterna. Pertanto le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita: pagina 6 di 7 -dichiara la separazione personale tra il SI. (C.F. ),) e la Parte_1 C.F._1 SI.ra (C.F. )), sposati in Alassio (SV), il 6 settembre 2014 (atto Controparte_1 C.F._2 di matrimonio trascritto nel registro degli atti civili del Comune di Inverno e Monteleone, Provincia di Pavia, N. 2, Parte II, S. B); dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile proceda alle annotazioni di legge;
-affida in via condivisa ad entrambi i genitori la figlia minore Persona_3
-colloca in via prevalente la figlia presso l'abitazione materna;
Per_1
-assegna alla SI.ra la ex casa famigliare sita in Inverno e Monteleone (PV), in via Roma, n. 12; CP_1
-dispone che il SI. possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente schema: a fine Pt_1 settimana alternati dal sabato alle 14 alla domenica alle 19; nelle settimane in cui il padre non avrà nel week-end, il pomeriggio del venerdì dalle 18,45 alle 21; tutti i martedì andandola a Per_1 prendere a casa della madre alle 18 e ivi riportandola entro le ore 20,30; le vacanze natalizie e pasquali verranno divise a metà e trascorse con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza ( il tutto salvo diverso accordo tra le parti) , il giorno del compleanno e i ponti verranno trascorsi con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza; le vacanze estive equamente suddivise in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori, i quali si regoleranno entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno per determinare il rispettivo periodo di competenza, indicativamente fissato per due settimane anche non consecutive per ciascun genitore.
-dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 CP_1 figlia la somma mensile di € 300,00, rivalutabili sulla base degli indici ISTAT;
Per_1
-pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie per la figlia Per_1 secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
-dispone che l'assegno unico per la minore venga interamente percepito dalla madre in quanto collocataria prevalente.
- Compensa le spese di lite.
Pavia, camera di consiglio del 21 luglio 2025
Presidente est. Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 7 di 7
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 4761//2021 promossa da: (C.F. ), con l'Avv. Gianluca Toresani, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio sito in Casorate Primo (PV), via A. Santagostino, n. 35
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con l'Avv. Elena Corielli, elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio sito in Milano (MI), via G. Leopardi, n. 31
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero
In cui le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI Parte ricorrente: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così giudicare:
1. dichiarare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. affidare la figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre nella casa famigliare alla medesima assegnata;
3. porre in via definitiva a carico del padre l'obbligo di versamento alla madre di un assegno per il concorso al mantenimento della figlia minore dell'importo di € 300,00 da rivalutarsi Per_1 annualmente;
4. in forza delle condizioni reddituali sfavorevoli del padre, delle elevate spese di gestione scolastica della figlia, considerata altresì la disparità di reddito e patrimonio tra i genitori in favore della madre, disporre che il sig. contribuisca in ragione del 30%, o in quell'altra misura che il Tribunale Pt_1 riterrà equo, alle spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive e ricreative) sopportate nell'interesse della figlia minore, concordate tra i genitori e documentate, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia;
5. in ordine al diritto di visita del genitore non convivente, disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per due fine settimana al mese dal sabato alle 16,00 alla domenica alle Per_1 21,30 con pernottamento presso il padre, per un giorno infrasettimanale (martedì o altro giorno concordato tra i genitori o individuato dal Tribunale) dalle 18,30 con pernottamento presso la residenza del padre che accompagnerà la mattina seguente la figlia minore a scuola nella settimana
pagina 1 di 7 successiva al fine settimana di spettanza del padre, e due giorni infrasettimanali (martedì con pernottamento, come sopra, e venerdì dalle 18,30 alle 21,30, o altri diversi concordati tra i genitori o individuati dal Tribunale);
6. le vacanze estive verranno equamente suddivise in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori, i quali si regoleranno entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno per determinare il rispettivo periodo di competenza, indicativamente fissato per una settimana, anche non consecutiva, per ciascuno dei due genitori;
7. disporre la frequentazione alternata tra i genitori per le festività natalizie e pasquali e il giorno del compleanno della minore;
8. respingere ogni domanda formulata da controparte in ordine all'addebito della separazione e ogni altra che venisse formulata ex adverso;
9. con vittoria di competenze e spese di causa, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA».
Parte resistente: Piaccia al Tribunale Ill.mo, nel merito:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
- affidare in modo condiviso la figlia ai genitori con suo collo-camento prevalente e residenza Per_1 presso la madre;
- assegnare la casa coniugale, in Inverno e Monteleone, Via Roma, n.12, con quanto in essa contenuto alla SI.ra , che ne è proprie-taria, in quanto genitore collocatario della figlia minore , CP_1 Per_1 dan-do atto che il SI. l'ha già lasciata portando seco i propri beni ed effetti personali;
Pt_1
- stabilire, anche a modifica dei provvedimenti presidenziali, che il pa-dre possa vedere e tenere con sé
come segue: Per_1
a) a fine settimana alternati dal sabato alle 14 alla domenica alle 19;
b) nelle settimane in cui il padre non avrà nel week-end, il pomeriggio del venerdì dalle 18,45 Per_1 alle 21; c) tutti i martedì andandola a prendere a casa della madre alle 18 e ivi riportandola entro le ore 20,30; d) i tempi di cui sopra resteranno sospesi nei periodi in cui sarà in vacanza con l'uno o con Per_1 l'altro genitore;
e) per il resto confermare quanto previsto nei provvedimenti presi-denziali ai punti 2) e 3) per i restanti periodi festivi.
- stabilire che il padre contribuisca al mantenimento di come segue: Per_1 i) versando mensilmente alla madre l'importo di € 700,00 per 12 mensi-lità con rivalutazione ISTAT annuale;
ii) pagando il 50% delle spese scolastiche secondo le Linee Guida del Tribunale di Pavia, compresi gli arretrati, dichiarando che, fino alla fine dell'attuale ciclo di studi (scuola primaria/elementare)
– salvo diverso accordo tra i genitori - continuerà a frequentare la scuola privata cui è stata Per_1 iscritta dai genitori stessi in accordo tra loro e che frequenta sin dalla scuola materna;
iii) pagando il 50% di ogni altra spesa extra relativa a in appli-cazione delle Linee Guida Per_1 citate;
in via istruttoria (in quanto ritenuto necessario e/o opportuno):
- non disporre CTU non risultando la stessa necessaria attese le valutazioni dei Servizi incaricati;
- ammettere l'esponente a provare per testi le seguenti circostan-ze (come dedotte nelle memorie istruttorie e che qui si riproducono):
pagina 2 di 7 1) Vero che, dal 26.2.2020 a fine maggio 2020 il SI. vi-de la figlia solo per poche ore il Pt_1 28.2.2020 e non ne chiese mai notizie;
2) Vero che dai giorni immediatamente successivi alla nascita di fino al 26.2.2020 il SI. Per_1 è sempre uscito da casa la mat-tina prima che si svegliasse (salvo il periodo da Pt_1 Per_1 ottobre 2018 a gennaio 2020, quando la accompagnava al nido) ed è sempre rientrato tardi dal lavoro, anche durante i fine settimana, lasciando alla moglie ogni incombenza relativa a;
Per_1
3) Vero che l'inserimento di al nido è stato seguito solo dalla madre;
Per_1
4) Vero che la dichiarazione doc. 54) che mi si rammostra è stata da me resa e ne confermo il contenuto;
5) Vero che la dichiarazione doc. 55) che mi si rammostra è stata da me resa e ne confermo il contenuto;
6) Vero che la dichiarazione doc. 56) che mi si rammostra è stata da me resa e ne confermo il contenuto;
7) Vero che la dichiarazione doc. 57) che mi si rammostra è stata da me resa e ne confermo il contenuto;
8) Vero che la dichiarazione doc. 58) che mi si rammostra è stata da me resa e ne confermo il contenuto;
Indica quali testi con riserva di altri occorrendo i SInori:
- Sui capitoli da 1 a 4) la SI.ra Controparte_2 Parte_2
- sul cap. 5) la SI.ra in Inverno e Monteleone;
Testimone_1
- sul cap. 6) le SIg.re e presso Istituto Maria Ausiliatrice, in Pavia;
Testimone_2 Testimone_3
- sul cap. 7) la Dr.ssa presso Istituto Maria Ausiliatrice, in Pavia;
Testimone_4
- sul cap. 8) la SI.ra in Milano, Via Venezuela, n.10. Testimone_5
in ogni caso:
- condannare il SI. al pagamento delle spese del presente giudizio. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 27 settembre 2021, il SI. chiedeva la pronuncia della separazione Pt_1 personale dalla moglie, SI.ra , l'affidamento condiviso della figlia minore il CP_1 Per_1 collocamento di quest'ultima presso la madre a cui doveva essere assegnata la ex casa coniugale, l'obbligo paterno di concorrere al mantenimento della prole con un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% della spese straordinarie, nonché la possibilità di vedere e tenere con sé la figlia due giorni infrasettimanali e due domeniche al mese. In data 7 ottobre 2021 si costituiva in giudizio la SI.ra . Con la propria comparsa di CP_1 costituzione, la resistente si dichiarava d'accordo in ordine alla separazione, ma con addebito al marito, all'affido ed al collocamento prevalente della minore e all'assegnazione alla stessa della ex casa famigliare. Contestando, invece, le istanze di controparte in materia di contributi economici, la resistente concludeva per l'obbligo paterno di concorrere al mantenimento della figlia con un assegno mensile di € 1.000,00, oltre al 50% delle spese scolastiche e il 50% delle spese extra assegno. Infine, la resistente chiedeva che il ricorrente potesse vedere la figlia un giorno infrasettimanale, ma solo al mattino per accompagnarla a scuola e due domeniche al mese. All'udienza presidenziale le parti, trovato un accordo sulle modalità di frequentazione tra il padre e la figlia, insistevano nelle rispettive istanze. Con successiva ordinanza. Il Giudice istruttore disponeva l'affido condiviso della minore, il collocamento prevalente della stessa presso la madre alla quale assegnava la ex casa coniugale, l'obbligo paterno di concorrere al mantenimento di con un assegno mensile di € 300,00, oltre Per_1
pagina 3 di 7 al 50% delle spese straordinarie e la possibilità per il padre di tenere con sé la minore un giorno infrasettimanale dalle 18.00 alle 20.00/20.30 e nella giornata di domenica fino a sera a fine settimana alternati. Con memoria integrativa, il ricorrente, modificando in parte le richieste iniziali, chiedeva di essere obbligato a versare, a titolo di mantenimento della figlia, la somma mensile stabilita in via provvisoria dal Giudice istruttore e un ampliamento della frequentazione con la minore. Anche la resistente modificava in parte le proprie richieste iniziali e domandava come concorso paterno al mantenimento della bambina la somma mensile di € 700,00 e un leggero ampliamento dei tempi di frequentazione padre-figlia. Con ordinanza il Giudice istruttore disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti affinché questi relazionassero sulle migliori modalità di visita e frequentazione tra il padre e la figlia. I Servizi Sociali incaricati concludevano in modo esattamente opposto l'uno dall'altro. Infatti, mentre i Servizi competenti per il ricorrente ritenevano opportuno «sostenere l'ampliamento delle modalità di visita del padre», quelli competenti per la madre e la minore non ritenevano «necessario modificare la regolamentazione degli incontri, per il momento ( si rinvia alle varie relazioni succedutesi nel tempo e depositate in atti).Il g.i. riteneva di attendere ulteriori relazioni prima di intervenire con modifica delle frequentazioni. Successivamente con proprio provvedimento il Giudice istruttore, «per garantire un migliore accesso alla bigenitorialità della minore», disponeva l'ampliamento delle visite paterne introducendo due pernotti al mese ovvero dalla mattina del sabato alla sera della domenica a settimane alterne e un giorno in più durante la settimana nei fine settimana di spettanza materna. Venivano acquisite ulteriori relazioni ed all'udienza del 26.11.2024 svoltasi davanti al giudice dott.ssa Marina Bellegrandi a cui la causa, successivamente al trasferimento del dott. Sturiale, era stata infine assegnata, chiedevano che venisse fissata udienza di precisazione delle conclusioni e con successiva memoria part resistente dichiarava di rinunciare alla richiesta di addebito al fine di non mettere a rischio i migliorati rapporti tra le parti.. Le parti, su indicazione del Giudice istruttore, provvedevano ad integrare e aggiornare la rispettiva documentazione fiscale entro i termini loro assegnati. Con successiva ordinanza il Giudice tratteneva la causa per la decisione collegiale assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie finali. Preliminarmente il Collegio ritiene che anche la memoria di replica del ricorrente sia depositata nei termini, essendo il provvedimento del g.i. che assegna i termini per il deposito delle memorie finali datato 27.12.2024. Anche l'attività istruttoria riproposta dalla madre non appare influente ai fini della decisione.
Sulla separazione personale.
In merito alla domanda di separazione personale dei coniugi, va preliminarmente osservato come alla base di tale istanza vi sia il venire meno dell'affectio coniugalis, ovverosia della volontà, da parte dei coniugi, di porre in essere una comunione di vita che sia al tempo stesso, morale e materiale. Nel caso oggetto del presente giudizio, come emerge dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti, l'affectio coniugalis risulta ormai cessata. La domanda di separazione personale dei coniugi, peraltro presentata da entrambe le parti, va dunque accolta.
Sulla richiesta di addebito al ricorrente della separazione personale.
Come precisato parte resistente ha rinunciato alla domanda di addebito .
pagina 4 di 7 Sull'affidamento della figlia minore.
L'istanza di affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore (nata il 5 Persona_2 gennaio 2018) è stata formulata sia dal ricorrente che dalla resistente. Dal momento che tale forma di affidamento è prescritta come regola generale dalla legge (art. 337-ter, comma 2, secondo periodo c.c.) e che non sono emerse nel corso del procedimento ragioni tali da giustificare una forma diversa di affido della minore, questo Collegio ritiene di dover affidare in via condivisa la figlia ad Per_1 entrambi i genitori.
Sul collocamento della figlia.
Il Collegio, accogliendo la domanda comune delle parti e non ravvisando motivi per prevedere diversamente, ritiene di disporre il collocamento prevalente della minore presso la madre.
Sull'assegnazione della ex casa famigliare.
Essendo la madre prevalente collocataria e, vista la concorde domanda formulata sul punto dalle parti, il Collegio ritiene corretto assegnare alla resistente l'ex casa famigliare, peraltro di proprietà della resistente.
Sulle modalità di visita e di frequentazione tra padre e figlia.
Atteso che la SI.ra risulta essere il genitore collocatario della figlia occorre CP_1 Per_1 determinare i tempi e le modalità della permanenza della minore presso il padre. In merito alle modalità di frequentazione tra il padre e la figlia, le parti hanno richiesto modalità di frequentazione come da precisazione delle conclusioni. Nel corso del procedimento, il Giudice istruttore con provvedimento del 6 febbraio 2024, ritenendo di «dover ampliare il diritto di visita del paterno per garantire un maggiore accesso alla bigenitorialità della minore […] senza stravolgere l'organizzazione di vita né della madre né della bimba», facendo proprie le conclusioni dei Servizi territorialmente competenti per il padre contenute nella relazione di aggiornamento depositata il 30 gennaio 2024, aveva ampliato il diritto di visita del ricorrente presso la figlia. In particolare aveva disposto che il SI. potesse vedere la minore a fine settimana Pt_1 alternati dal sabato alla domenica con pernotti e un giorno o due giorni infrasettimanali a seconda che il fine settimana spetti al padre o alla madre. Il Collegio, preso atto che tale modalità di frequentazione padre-figlia che risulta essere in atto da circa un anno, dà attuazione sia al diritto alla bigenitorialità della minore che al diritto alla genitorialità del padre e che non sono emersi elementi pregiudizievoli a carico del ricorrente il quale ha un lavoro stabile a tempo indeterminato, un regolare contratto di affitto e può contare su una stabile e solida rete famigliare (rappresentata in particolare dalle figure dei nonni paterni), ritiene di dover confermare quanto deciso nel corso del procedimento regolando, come da dispositivo, il diritto di visita paterno presso la figlia invitando entrambi i genitori a seguire percorsi di sostegno alla genitorialità e Per_1 a valorizzare agli occhi della figlia la figura dell'altro genitore. Qualora le attività extrascolastiche della minore fossero eccessivamente stancanti (così come anche il fatto di dover prevedere che la figlia si alzi alle 6,30 del mattino per andare fino a Pavia alla scuola elementare) i genitori vanno invitati, nelle scelte educative e ludiche, a privilegiare un equilibrato e adeguato tempo di frequentazione con il genitore non collocatario.
Sul contributo paterno al mantenimento della figlia.
pagina 5 di 7 In merito al mantenimento di minorenne prevalentemente collocata presso la madre, il Per_1 ricorrente, facendo proprio quanto stabilito in via provvisoria dal Giudice istruttore, ha domandato di essere obbligato a versare alla controparte la somma mensile di € 300,00. La resistente, invece, ha chiesto che il padre concorra al mantenimento della figlia con un assegno mensile di € 700,00. Valutata la documentazione reddituale e patrimoniale delle parti emerge quanto segue: il ricorrente è impiegato a tempo indeterminato presso un'azienda edile percependo uno stipendio di poco superiore a
€ 1.400,00 mensili (così, dalle buste paga e dalla movimentazione bancaria prodotta dal SI. Pt_1 risultano dallo stesso percepiti: € 1431,00 a agosto 2023; € 1463,00 a settembre 2023; € 1.462,00 a marzo 2024; € 1.431,00 ad aprile 2024; € 1.513 a maggio 2024; € 1.439,00 a settembre 2024). Il resistente ha depositato gli estratti di tre conti correnti uno dei quali relativo anche ad un investimento e dagli estratti prodotti risulta che effettua con una certa regolarità versamenti in contanti che ha dichiarato essere aiuti economici da parte dei genitori. La resistente, invece, è impiegata a tempo indeterminato e, come dalla stessa dichiarato in regime di part time presso un istituto di credito percependo uno stipendio mensile di circa € 2.100,00 mensili (come risulta dalla movimentazione bancaria dalla stessa depositata, la SI.ra ha percepito: € CP_1 2.122,35 ad agosto 2022; € 2.077, 78 a settembre 2022; € 2.149, 40 a febbraio 2023; € 2.309,09 a marzo 2024; € 2.311,23 a giugno 2024; € 4.817,35 a luglio 2024; € 2.222,83 a settembre 2024). La SI.ra è proprietaria della ex casa coniugale e di due appartamenti condotti in locazione, CP_1 dunque generatori di reddito (dalla movimentazione bancaria risulta come totale dei canoni mensili di affitto circa € 1.000,00). Inoltre, dalle dichiarazioni dei redditi (modello 730) la resistente risulta essere proprietaria anche di alcuni terreni. Il SI. non possiede né fabbricati né terreni e vive in affitto pagando, come risulta Pt_1 documentalmente provato, un canone mensile di € 500,00. A differenza del ricorrente, la resistente è gravata da un mutuo con rata mensile pari a circa € 942,22 come da prospetto dalla stessa depositato. Infine, sulla resistente gravano le spese relative al mantenimento ordinario della figlia, collocata prevalentemente presso la stessa resistente. Pertanto, alla luce della disparità reddituale e patrimoniale esistente tra le parti e delle spese mensili a carico della resistente, il Collegio ritiene debba essere confermato a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a € 300,00 mensili, annualmente rivalutabili sulla base degli Per_1 indici ISTAT.
Sulle spese straordinarie.
La disparità reddituale tra le parti viene già considerata nella determinazione del contributo al mantenimento e pertanto le spese extra assegno per come regolate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, ad avviso del Collegio vanno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuna, Va anche considerato che la madre percepirà per intero l'assegno unico per la minore, in quanto prevalente collocataria. Sulle spese processuali.
La resistente ha rinunciato alla domanda di addebito;
in ordine ad affido e collocamento le parti concordano;
in punto frequentazioni le decisioni del Collegio, come da dispositivo, comportano un parziale accoglimento delle richieste di entrambi i genitori;
in punto mantenimento la richiesta materna viene rigettata, ma in punto spese extra viene rigettata quella paterna. Pertanto le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita: pagina 6 di 7 -dichiara la separazione personale tra il SI. (C.F. ),) e la Parte_1 C.F._1 SI.ra (C.F. )), sposati in Alassio (SV), il 6 settembre 2014 (atto Controparte_1 C.F._2 di matrimonio trascritto nel registro degli atti civili del Comune di Inverno e Monteleone, Provincia di Pavia, N. 2, Parte II, S. B); dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile proceda alle annotazioni di legge;
-affida in via condivisa ad entrambi i genitori la figlia minore Persona_3
-colloca in via prevalente la figlia presso l'abitazione materna;
Per_1
-assegna alla SI.ra la ex casa famigliare sita in Inverno e Monteleone (PV), in via Roma, n. 12; CP_1
-dispone che il SI. possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente schema: a fine Pt_1 settimana alternati dal sabato alle 14 alla domenica alle 19; nelle settimane in cui il padre non avrà nel week-end, il pomeriggio del venerdì dalle 18,45 alle 21; tutti i martedì andandola a Per_1 prendere a casa della madre alle 18 e ivi riportandola entro le ore 20,30; le vacanze natalizie e pasquali verranno divise a metà e trascorse con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza ( il tutto salvo diverso accordo tra le parti) , il giorno del compleanno e i ponti verranno trascorsi con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza; le vacanze estive equamente suddivise in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori, i quali si regoleranno entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno per determinare il rispettivo periodo di competenza, indicativamente fissato per due settimane anche non consecutive per ciascun genitore.
-dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 CP_1 figlia la somma mensile di € 300,00, rivalutabili sulla base degli indici ISTAT;
Per_1
-pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie per la figlia Per_1 secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
-dispone che l'assegno unico per la minore venga interamente percepito dalla madre in quanto collocataria prevalente.
- Compensa le spese di lite.
Pavia, camera di consiglio del 21 luglio 2025
Presidente est. Dott.ssa Marina Bellegrandi
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