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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4225/2023 R.G.; sul ricorso depositato il 07/09/2023; proposto da , in proprio e nella qualità di rappresentante legale della società Parte_1 [...]
(difeso dagli avv.ti Natale Polimeni e Gianni Toscano); Controparte_1 nei confronti di , in persona del direttore e Controparte_2 legale rappresentante p.t. (difeso dai funzionari delegati ex art. 6 co. 9 d.lgs 150/2011); che è stata disposta la trattazione scritta della causa, sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
così definitivamente provvede:
“Rigetta l'opposizione.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 4500,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfettario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
“1) In via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione nr. 187/2023, prot. n. 6188 del 13 marzo 2023 o, in subordine, previa fissazione dell'udienza per la decisione sull'istanza cautelare, sussistendo – nel caso di specie – i requisiti di legge per la sua concessione.
2) Nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, per i motivi sopra esposti e, conseguentemente, annullare e/o disapplicare e/o dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione de qua, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
1 3) In subordine, nella non temuta ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito ritenga legittimo il provvedimento impugnato, disporre la riduzione delle sanzioni al minimo edittale ovvero nella misura che si riterrà di giustizia, con compensazione delle spese”.
Parte ricorrente deduceva che:
- a seguito di accesso ispettivo del 10.09.2021, gli veniva notificato in data 16.03.2022, il verbale unico di accertamento e notificazione RC00000/2022-150-01 del 28.02.2022, con il quale veniva contestata la sussistenza di due appalti di servizi non genuini tra la e le CP_1 Controparte_1 appaltatrici e con ogni conseguente Controparte_3 Controparte_4
(illegittimo) effetto sanzionatorio in relazione al rapporto di lavoro con la dipendente ivi indicata;
- in data 30.08.2023, l' notificava l'ordinanza Controparte_5 ingiunzione n. 187/2023, prot. n. 6188 del 13.03.2023, con la quale, ritenuto fondato l'accertamento effettuato dal servizio ispettivo, individuava l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di €. 27.581,60;
- sussisteva illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione per violazione dell'art. 14
L. n 689/1981, essendo stato violato il termine di novanta giorni intercorrente tra il primo accesso ispettivo e la notifica del verbale unico di accertamento;
- sussisteva l'illegittimità del verbale unico di accertamento e, conseguentemente degli atti opposti, per carenza di motivazione ex art. 3 della L. n. 241/1990 e di fonti di prova in violazione dell'art. 13, comma 4, d.lgs. 124/04;
- che i due appalti di servizi conclusi tra la società (committente) e le Controparte_1 società e (appaltatore), rispettivamente in data Controparte_3 Controparte_4
31.12.2017 e 28.05.2020, erano genuini, avendo appaltato alle predette società il servizio di segreteria, da svolgersi presso i locali della committente;
- contrariamente a quanto sostenuto dal personale ispettivo ed in linea con le previsioni di legge in materia di appalti, le società che hanno eseguito gli appalti hanno reso il servizio tramite organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio e a regola d'arte, nel rispetto degli standard di qualità richiesti dal servizio svolto, senza subire alcuna ingerenza da parte del committente, neppure indiretta, sull'attività e/o sulla gestione dei rapporti di lavoro.
Si costituiva il resistente come in epigrafe, Controparte_2 contestando, in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di presunta violazione dell'art. 14, L.
689/81, in quanto il termine di novanta giorni decorre dal momento della conclusione delle indagini ispettive.
2 Nel merito, contestava le doglianze afferenti al profilo motivazionale della sanzione e rilevava che gli appalti realizzati dalle e nella sua concreta Controparte_3 Controparte_4 modalità di espletamento, si erano configurati come una mera somministrazione di manodopera priva dei requisiti della somministrazione autorizzata, in violazione dell'art. 29, comma 1, d.lgs., n.
276/2003.
In particolare, a seguito delle indagini ispettive era stata riscontrata, infatti, la totale assenza degli elementi caratterizzanti l'appalto “genuino”, essendo emerso che la dipendente Parte_2 era stata solo formalmente assunte dalle predette società e che, di fatto, continuava a lavorare presso l' ricevendo direttive da , titolare dell'omonima Controparte_1 Parte_1 società opponente, reale datore di lavoro, il quale organizzava di fatto le relative prestazioni, esercitando periodicamente un personale controllo sull'andamento dell'attività.
Rilevava, altresì, come l'attività fosse stata espletata dalle società appaltatrici senza mezzi propri, ovvero in assenza di una vera e propria organizzazione funzionale del servizio.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
***
Istruita tramite prova testimoniale e rimessa la causa in decisione, il ricorso in opposizione non merita accoglimento.
Come anticipato, l'oggetto del giudizio, in estrema sintesi, attiene alla genuinità o meno degli appalti conclusi tra la società e le società e Controparte_1 Controparte_3
per il servizio di segreteria, con riferimento alla posizione della lavoratrice Controparte_4
Parte_2
L'ordinanza ingiunzione sanziona i periodi di pseudo appalto dal 1.1.2018 al 31.5.2020
[...]
e dal 1.6.2020 al 10.9. 2021 con la Controparte_3 Controparte_4
I motivi dell'opposizione saranno analizzati distintamente come di seguito.
1. Violazione art. 14 L. n. 689/1981.
In primo luogo, occorre analizzare l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14, L. 689/81.
Il ricorrente lamenta la violazione del termine perentorio di 90 giorni, dal momento che il primo accesso ispettivo è avvenuto in data 10.09.2021 ed il relativo verbale è stato notificato solo in data
16.03.2022 e, dunque, ben oltre il prescritto termine.
Orbene, il motivo è infondato.
3 In tema, è noto l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Questa Corte ha ripetutamente affermato che il termine dei 90 giorni di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981 comincia a decorrere non dalla violazione – dalla quale decorre solo il termine di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981 – ma dal momento in cui il quadro complessivo sia apprezzabile in termini di illecito all'esito degli accertamenti compiuti (cfr. da ultimo, Cass. nn.
8459 e 15703 del 2024) e che tale valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata (Cass. n. 27702 del 2019 citata dalla sentenza impugnata, nonché, fra le tante, Cass. n. 27405 del 2019, Cass. nn. 8459 e 11111 del 2024)” (cfr. Cass. Sez. L.,
Ordinanza n. 23252 del 2024).
Ne discende come alcuna violazione del termine di cui all'art. 14, comma 2, l. 689/1981 si sia consumata nel caso di specie, posto che il termine di 90 giorni per la contestazione dell'illecito è stato rispettato mediante la notifica del VUAN al trasgressore in data 16.03.2022 e all'obbligato in solido in data 14.03.2022, ovvero in maniera tempestiva rispetto alla data di conclusione degli ultimi accertamenti (v. doc resistente), tenuto conto che solo in data 20.12.2021 la società appaltatrice ha fornito riscontro, tramite pec, alla precedente richiesta Controparte_3 documentale da parte dell' del 14.09.2021. CP_2
Inoltre, ad avviso del decidente è del tutto evidente come l'accertamento sia stato complesso, abbia richiesto plurima attività di acquisizione e riscontro delle due società, analisi dei documenti acquisiti e, quindi, giustifichi il tempo trascorso senza rilevarsi alcuna ingiustificata inerzia da parte dell'Amministrazione pubblica.
2. Natura dell'accertamento ispettivo e sulla carenza di motivazione.
Vanno altresì rigettate le doglianze relative sia alla asserita carenza di potere qualificatorio dell' sulle fattispecie contrattuali oggetto di analisi, sia alla carenza di Controparte_5 motivazione dell'ordinanza impugnata.
In primo luogo, il giudizio di opposizione va condotto sul rapporto e non sul procedimento né sui profili formali degli atti.
Il potere ispettivo può ricomprendere anche la qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro per giungere ad applicare le sanzioni previste.
Considerato che, sotto il profilo logico, l'attività di vigilanza richiesta agli disciplinata CP_2 alla lett. b), art. 7, d.lgs. 124/04, risulterebbe svuotata di contenuto se fosse privata del potere di qualificare la fattispecie concreta, è lo stesso impianto normativo a investire l'organo ispettivo di poteri di identificazione dell'illecito accertato atteso che l'art. 13, comma 2, d.lgs. 124/04, dispone che “In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di
4 lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.”
Il diritto di difesa, inoltre, può svolgersi dopo la notifica del verbale di accertamento e notificazione e in giudizio.
In secondo luogo, nel caso di specie, la motivazione della ordinanza ingiunzione è sufficiente a tratteggiare le ragioni della sanzione anche con il richiamo, ai fini di integrazione, del verbale di accertamento parimenti notificato, all'interno del quale non solo è illustrato il percorso logico seguito per la contestazione dell'esistenza di un appalto non genuino, ma – soprattutto – sono indicati i criteri utilizzati ai fini dell'individuazione dei tratti sintomatici della fattispecie negoziale illecita.
3. Merito - carattere genuino o meno dell'appalto.
Ciò premesso, passando al merito della vicenda, e dunque alla contestata genuinità degli appalti conclusi, riguardanti il servizio di segreteria e con riferimento all'unica lavoratrice coinvolta – sig.ra –, giova osservare che a mente dell'art. 1655 c.c., l'appalto è il contratto Parte_2 con cui una parte – appaltatore – assume l'obbligo, verso un corrispettivo in danaro, di realizzare un'opera o un servizio commissionati da un'altra parte – committente –, attraverso un'organizzazione di mezzi e di risorse umane con assunzione, a proprio carico, del rischio imprenditoriale.
Con particolare riferimento all'appalto di servizi, l'art. 29, d.lgs. 276/2003, operando una distinzione rispetto alla somministrazione di lavoro, qualifica l'appalto “per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”
Il compimento, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro, costituisce la cifra qualificante l'appalto, sulla scia dello schema dell'obbligazione di risultato.
Di contro, con il contratto di somministrazione di manodopera, nel cui novero rientrerebbe l'appalto di servizi non genuino, è l'impresa datrice di lavoro a fornire i lavoratori che svolgono la propria
5 attività nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, in base allo schema dell'obbligazione di mezzi.
In sintesi, se nel contratto di appalto i lavoratori devono restare nella disponibilità della società appaltatrice destinata a curarne la direzione e il controllo, nella somministrazione è l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive da eseguire.
Orbene la giurisprudenza di legittimità ha specificato gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come appalto, ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi: la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;
la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività; l'organizzazione da parte del committente dell'attività.
In concreto, fermo restando che un appalto possa connotarsi per l'esecuzione di un servizio, in tutto o in parte, dematerializzato, nel quale la prestazione effettiva di manodopera risulta essere predominante rispetto all'impiego dei mezzi da parte dall'appaltatore, si configura un fittizio contratto di appalto, idoneo ad occultare un'interposizione illecita di manodopera, nell'ipotesi in cui l'appaltatore si limiti a mettere a disposizione del committente esclusivamente mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti i quali, quindi, si ritrovano alle dipendenze dello pseudo committente che esercita su di essi i tipici poteri datoriali.
L'orientamento ormai costante e consolidato della giurisprudenza è nel senso che nei c.d. “appalti leggeri”, intendendosi per tali quelli “in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro” (cfr. Cass. n. 14371/2020), è sufficiente, ai fini della liceità, che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (cfr. Cass. n. 21413/2019), e che il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore”, previsto dal citato articolo 29, possa individuarsi, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto
(cfr. Cass. n. 30694/2018).
Pertanto, nell'ambito della messa a disposizione della propria capacità gestionale e organizzativa dei dipendenti, è requisito imprescindibile per la configurabilità di un appalto lecito che sia l'appaltatore medesimo a organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria ed esercitando sui propri lavoratori un potere direttivo effettivo e non meramente formale.
Al contrario sono integrati gli estremi di una intermediazione illecita “ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo
a lui, datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione,
6 pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (cfr. Cass.
n. 7898/2011; Cass. n. 27213/2018; Cass. n. 27105/2018).
Quanto esposto evidenzia come l'elemento della direzione non possa esprimersi esclusivamente sotto il mero profilo amministrativo (retribuzione, ferie, permessi, ecc.), ma debba concretizzarsi nel senso dell'organizzazione dell'intero processo produttivo attraverso un apporto autonomo rispetto a quello del committente, caratterizzato dall'utilizzo di manodopera, quantomeno in parte, propria.
Ciò posto, applicando le regole dettate in tema di ripartizione dell'onere della prova, grava sull'Amministrazione opposta quello di dimostrare il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria azionata.
Ebbene, esaminando tutto quanto allegato da entrambe le parti costituite, si osserva come -con riferimento ai contratti di appalto de quibus ed alla posizione della lavoratrice interessata- all'atto dell'accertamento ispettivo siano emersi plurimi elementi che inducono a ritenere la illegittimità e la non genuinità degli appalti.
Nel caso di specie, in primo luogo, l'inserimento stabile dell'unica lavoratrice sig.ra Parte_2
tra l'altro indicata come “preposta” nel secondo appalto , nel ciclo produttivo della
[...] [...]
è dimostrato dal fatto che non emergono altre unità lavorative per cui l'intera Controparte_1 attività aziendale della committente appare essere stata eseguita da quest'unica lavoratrice, che si occupava del lavoro di segreteria e contabilità; lavoratrice d'altronde già dipendente della società committente nel 2017 e formalmente assunta dalla in data 01.01.2018. Controparte_3
Il servizio di segretaria è solo documentato con il secondo appalto mentre per il primo neppure vi è un allegato che lo specifichi.
Nessun controllo di personale appartenente alle appaltatrici è emerso da parte della Parte_2 pur essendo contemplato dal secondo contratto di appalto( la agli ispettori ha dichiarato Parte_2 di lavorare solo lei) .
Nessuna fornitura di materiale e attrezzatura delle appaltatrici ma è emersa ma inserimento della nella organizzazione produttiva della società . Parte_2 CP_1
Nessun segno netto di distinzione tra le attività di committente e quelle delle appaltatrici è dato evincere , emergendo quindi una prestazione lavorativa che ricadeva all'interno dei locali della senza alcun profilo di autonomia( la è stata sentita dagli ispettori presso la CP_1 Parte_2 ditta RT AR e design )
7 A prescindere dal fatto che appare di incerta configurazione e realizzazione una mansione di segretaria di azienda che però non operi a contatto e senza collaborazione operativa rispetto alle disposizioni del titolare dell'impresa committente , nel caso di specie rimasto del tutto priva di individuazione e dimostrazione in qual modo la svolgesse la sua prestazione per un Parte_2 risultato finale e autonomo distinto quindi dal giornaliero apporto all'azienda committente .
In secondo luogo, ma non di minor importanza, circostanze del tutto contrastanti con i criteri sopra individuati emergono dalle dichiarazioni rese dinanzi agli ispettori del lavoro dalla già citata lavoratrice (cfr. all. 5 resistente).
Premesso che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. 09.11.2010, n. 22743; Cass. 02.10.2008, n.
24416; Cass. 14.04.2008, n. 9812; Cass. 06.06.2008, n. 15073), dallo stesso verbale di SIT viene in rilievo come ad impartire le direttive alla predetta lavoratrice fosse il sig. legale Parte_1 rappresentante della a dispetto del rapporto di dipendenza instaurato Controparte_1 solo formalmente prima con la e poi con la Controparte_3 Controparte_4
Nel verbale, la stessa riferisce: Parte_2
Dunque nelle SIT la dichiara di lavorare presso la OVER AR e prendere le Parte_2 disposizioni di lavoro dal , legale rappresentante della committente e con lo Controparte_6 stesso si accorda sulle assenze .
In sede di giudizio la ( teste ) ha poi affermato di aver preso, durante solo alcuni Parte_2 periodi in contestazione, direttive genericamente dai sig.ri e dipendenti della Tes_1 Tes_2
8 Contro
senza specificare neppure il cognome , né il ruolo di tali figure, né la tipologia di direttive né sul periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2019 (dichiarando solo di aver lavorato per la , durante il CP_1 quale, in base alla documentazione in atti, risultava già assunta dalla Controparte_3 con la mansione di segretaria, livello 5, CCNL commercio
In particolare, la , escussa all'udienza del 19.02.2025, ha riferito testualmente: “[…] ho Parte_2 lavorato presso la Overt Arredo e Design fino al 2019 come segretaria. Rispetto a tale esperienza lavorativa posso riferire che, quando ero assunta da erano i miei titolari e CP_1 Parte_1
Contro
ad impartirmi le direttive, successivamente -nel 2020- sono stata assunta da Persona_1
Contro sempre come impiegata di segreteria ed in quel caso le direttive mi erano impartite da ossia dalla sig.ra o dal sig. di cui non ho mai conosciuto il cognome. In questo caso, Tes_1 Tes_2 anche le richieste di permessi o ferie dovevo rivolgerle alla sig.ra o al sig. i Tes_1 Tes_2
Contro
Contro quali erano dipendenti della Era sempre la nel periodo in cui io ero assunta da loro,
a stabilire i turni di lavoro. ADR: mi vengono sottoposte le dichiarazioni rese agli ispettori il Contro 10.09.2021 rispetto alle quali posso riferire che, anche quando sono stata assunta dalla avevo comunque rapporti lavorativi con in quanto dovevo prendere Parte_1
Testi appuntamenti per conto della visto che c'era l'appalto tra ed il sig. CP_1 CP_1 CP_3
e la sig.ra , di cui ho riferito prima, non sono mai stati presenti in azienda, ma Tes_2 Tes_1 con loro ho avuto sempre contatti telefonici e via mail.”.
In questo caso, esaminando l'intero compendio documentale e probatorio raccolto, ad avviso del decidente appaiono anzitutto più attendibili le informazioni rilasciate agli ispettori, ovvero, nel momento di massima genuinità e spontaneità, con le quali la lavoratrice dichiara di aver effettivamente svolto l'attività lavorativa nei periodi sanzionati, pur essendo formalmente assunta dalle due citate società, sotto le direttive del committente, ovvero del sig. . Parte_1
Inidonee a smentire il descritto quadro probatorio sono comunque le ulteriori dichiarazioni del testimone , fratello del ricorrente, posto che lo stesso si è limitato soltanto Persona_1
Contro genericamente ad affermare che la sig.ra aveva rapporti lavorativi con la senza Parte_2 mai nominare figure di vertice della società appaltatrice e i periodi interessati né in cosa consistessero tali rapporti .
Infine, volgendo l'attenzione anche al profilo dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dell'appalto, non si riscontrano deduzioni attoree idonee a superare la contestazione di controparte afferente all'assenza di mezzi propri dell'appaltatrice.
In definitiva le esposte circostanze, nel loro insieme, si atteggiano ad indici sintomatici dell'assenza di una reale autonomia organizzativa della due società appaltatrici nei contratti di appalto qui in
9 esame , del tutto sprovviste di un apparato organizzativo-produttivo in grado di gestire il servizio appaltato in modo autonomo e riconducibile ad una reale operatività delle società appaltatrici distinto da quella della Over ove in realtà si inseriva giornalmente l'operato della dando Parte_2 luogo a reale utilizzazione della lavoratrice
Appare dunque evidente, la natura fittizia e non genuina degli appalti e la fondatezza della tesi dell' del lavoro che qualificato come pseudo appalti quelli oggetto di esame nella CP_2 presente vicenda
4. Importo della sanzione.
Infine, in ordine al quantum della sanzione, alla luce delle giornate di operatività dei due appalti non genuini contestati, non si ravvisano gli estremi per una riduzione della sanzione inflitta, stante la gravità della condotta, la lunga durata e la volontarietà della stessa.
L'opposizione va , pertanto, respinta
5. Spese del giudizio.
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del
D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali( tutte svoltesi ) , con riduzione del 20 % ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 149/2015.
Reggio Calabria, 08.10.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
10
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4225/2023 R.G.; sul ricorso depositato il 07/09/2023; proposto da , in proprio e nella qualità di rappresentante legale della società Parte_1 [...]
(difeso dagli avv.ti Natale Polimeni e Gianni Toscano); Controparte_1 nei confronti di , in persona del direttore e Controparte_2 legale rappresentante p.t. (difeso dai funzionari delegati ex art. 6 co. 9 d.lgs 150/2011); che è stata disposta la trattazione scritta della causa, sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
così definitivamente provvede:
“Rigetta l'opposizione.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 4500,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfettario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
“1) In via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione nr. 187/2023, prot. n. 6188 del 13 marzo 2023 o, in subordine, previa fissazione dell'udienza per la decisione sull'istanza cautelare, sussistendo – nel caso di specie – i requisiti di legge per la sua concessione.
2) Nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, per i motivi sopra esposti e, conseguentemente, annullare e/o disapplicare e/o dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione de qua, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
1 3) In subordine, nella non temuta ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito ritenga legittimo il provvedimento impugnato, disporre la riduzione delle sanzioni al minimo edittale ovvero nella misura che si riterrà di giustizia, con compensazione delle spese”.
Parte ricorrente deduceva che:
- a seguito di accesso ispettivo del 10.09.2021, gli veniva notificato in data 16.03.2022, il verbale unico di accertamento e notificazione RC00000/2022-150-01 del 28.02.2022, con il quale veniva contestata la sussistenza di due appalti di servizi non genuini tra la e le CP_1 Controparte_1 appaltatrici e con ogni conseguente Controparte_3 Controparte_4
(illegittimo) effetto sanzionatorio in relazione al rapporto di lavoro con la dipendente ivi indicata;
- in data 30.08.2023, l' notificava l'ordinanza Controparte_5 ingiunzione n. 187/2023, prot. n. 6188 del 13.03.2023, con la quale, ritenuto fondato l'accertamento effettuato dal servizio ispettivo, individuava l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di €. 27.581,60;
- sussisteva illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione per violazione dell'art. 14
L. n 689/1981, essendo stato violato il termine di novanta giorni intercorrente tra il primo accesso ispettivo e la notifica del verbale unico di accertamento;
- sussisteva l'illegittimità del verbale unico di accertamento e, conseguentemente degli atti opposti, per carenza di motivazione ex art. 3 della L. n. 241/1990 e di fonti di prova in violazione dell'art. 13, comma 4, d.lgs. 124/04;
- che i due appalti di servizi conclusi tra la società (committente) e le Controparte_1 società e (appaltatore), rispettivamente in data Controparte_3 Controparte_4
31.12.2017 e 28.05.2020, erano genuini, avendo appaltato alle predette società il servizio di segreteria, da svolgersi presso i locali della committente;
- contrariamente a quanto sostenuto dal personale ispettivo ed in linea con le previsioni di legge in materia di appalti, le società che hanno eseguito gli appalti hanno reso il servizio tramite organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio e a regola d'arte, nel rispetto degli standard di qualità richiesti dal servizio svolto, senza subire alcuna ingerenza da parte del committente, neppure indiretta, sull'attività e/o sulla gestione dei rapporti di lavoro.
Si costituiva il resistente come in epigrafe, Controparte_2 contestando, in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di presunta violazione dell'art. 14, L.
689/81, in quanto il termine di novanta giorni decorre dal momento della conclusione delle indagini ispettive.
2 Nel merito, contestava le doglianze afferenti al profilo motivazionale della sanzione e rilevava che gli appalti realizzati dalle e nella sua concreta Controparte_3 Controparte_4 modalità di espletamento, si erano configurati come una mera somministrazione di manodopera priva dei requisiti della somministrazione autorizzata, in violazione dell'art. 29, comma 1, d.lgs., n.
276/2003.
In particolare, a seguito delle indagini ispettive era stata riscontrata, infatti, la totale assenza degli elementi caratterizzanti l'appalto “genuino”, essendo emerso che la dipendente Parte_2 era stata solo formalmente assunte dalle predette società e che, di fatto, continuava a lavorare presso l' ricevendo direttive da , titolare dell'omonima Controparte_1 Parte_1 società opponente, reale datore di lavoro, il quale organizzava di fatto le relative prestazioni, esercitando periodicamente un personale controllo sull'andamento dell'attività.
Rilevava, altresì, come l'attività fosse stata espletata dalle società appaltatrici senza mezzi propri, ovvero in assenza di una vera e propria organizzazione funzionale del servizio.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
***
Istruita tramite prova testimoniale e rimessa la causa in decisione, il ricorso in opposizione non merita accoglimento.
Come anticipato, l'oggetto del giudizio, in estrema sintesi, attiene alla genuinità o meno degli appalti conclusi tra la società e le società e Controparte_1 Controparte_3
per il servizio di segreteria, con riferimento alla posizione della lavoratrice Controparte_4
Parte_2
L'ordinanza ingiunzione sanziona i periodi di pseudo appalto dal 1.1.2018 al 31.5.2020
[...]
e dal 1.6.2020 al 10.9. 2021 con la Controparte_3 Controparte_4
I motivi dell'opposizione saranno analizzati distintamente come di seguito.
1. Violazione art. 14 L. n. 689/1981.
In primo luogo, occorre analizzare l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14, L. 689/81.
Il ricorrente lamenta la violazione del termine perentorio di 90 giorni, dal momento che il primo accesso ispettivo è avvenuto in data 10.09.2021 ed il relativo verbale è stato notificato solo in data
16.03.2022 e, dunque, ben oltre il prescritto termine.
Orbene, il motivo è infondato.
3 In tema, è noto l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Questa Corte ha ripetutamente affermato che il termine dei 90 giorni di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981 comincia a decorrere non dalla violazione – dalla quale decorre solo il termine di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981 – ma dal momento in cui il quadro complessivo sia apprezzabile in termini di illecito all'esito degli accertamenti compiuti (cfr. da ultimo, Cass. nn.
8459 e 15703 del 2024) e che tale valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata (Cass. n. 27702 del 2019 citata dalla sentenza impugnata, nonché, fra le tante, Cass. n. 27405 del 2019, Cass. nn. 8459 e 11111 del 2024)” (cfr. Cass. Sez. L.,
Ordinanza n. 23252 del 2024).
Ne discende come alcuna violazione del termine di cui all'art. 14, comma 2, l. 689/1981 si sia consumata nel caso di specie, posto che il termine di 90 giorni per la contestazione dell'illecito è stato rispettato mediante la notifica del VUAN al trasgressore in data 16.03.2022 e all'obbligato in solido in data 14.03.2022, ovvero in maniera tempestiva rispetto alla data di conclusione degli ultimi accertamenti (v. doc resistente), tenuto conto che solo in data 20.12.2021 la società appaltatrice ha fornito riscontro, tramite pec, alla precedente richiesta Controparte_3 documentale da parte dell' del 14.09.2021. CP_2
Inoltre, ad avviso del decidente è del tutto evidente come l'accertamento sia stato complesso, abbia richiesto plurima attività di acquisizione e riscontro delle due società, analisi dei documenti acquisiti e, quindi, giustifichi il tempo trascorso senza rilevarsi alcuna ingiustificata inerzia da parte dell'Amministrazione pubblica.
2. Natura dell'accertamento ispettivo e sulla carenza di motivazione.
Vanno altresì rigettate le doglianze relative sia alla asserita carenza di potere qualificatorio dell' sulle fattispecie contrattuali oggetto di analisi, sia alla carenza di Controparte_5 motivazione dell'ordinanza impugnata.
In primo luogo, il giudizio di opposizione va condotto sul rapporto e non sul procedimento né sui profili formali degli atti.
Il potere ispettivo può ricomprendere anche la qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro per giungere ad applicare le sanzioni previste.
Considerato che, sotto il profilo logico, l'attività di vigilanza richiesta agli disciplinata CP_2 alla lett. b), art. 7, d.lgs. 124/04, risulterebbe svuotata di contenuto se fosse privata del potere di qualificare la fattispecie concreta, è lo stesso impianto normativo a investire l'organo ispettivo di poteri di identificazione dell'illecito accertato atteso che l'art. 13, comma 2, d.lgs. 124/04, dispone che “In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di
4 lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.”
Il diritto di difesa, inoltre, può svolgersi dopo la notifica del verbale di accertamento e notificazione e in giudizio.
In secondo luogo, nel caso di specie, la motivazione della ordinanza ingiunzione è sufficiente a tratteggiare le ragioni della sanzione anche con il richiamo, ai fini di integrazione, del verbale di accertamento parimenti notificato, all'interno del quale non solo è illustrato il percorso logico seguito per la contestazione dell'esistenza di un appalto non genuino, ma – soprattutto – sono indicati i criteri utilizzati ai fini dell'individuazione dei tratti sintomatici della fattispecie negoziale illecita.
3. Merito - carattere genuino o meno dell'appalto.
Ciò premesso, passando al merito della vicenda, e dunque alla contestata genuinità degli appalti conclusi, riguardanti il servizio di segreteria e con riferimento all'unica lavoratrice coinvolta – sig.ra –, giova osservare che a mente dell'art. 1655 c.c., l'appalto è il contratto Parte_2 con cui una parte – appaltatore – assume l'obbligo, verso un corrispettivo in danaro, di realizzare un'opera o un servizio commissionati da un'altra parte – committente –, attraverso un'organizzazione di mezzi e di risorse umane con assunzione, a proprio carico, del rischio imprenditoriale.
Con particolare riferimento all'appalto di servizi, l'art. 29, d.lgs. 276/2003, operando una distinzione rispetto alla somministrazione di lavoro, qualifica l'appalto “per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”
Il compimento, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro, costituisce la cifra qualificante l'appalto, sulla scia dello schema dell'obbligazione di risultato.
Di contro, con il contratto di somministrazione di manodopera, nel cui novero rientrerebbe l'appalto di servizi non genuino, è l'impresa datrice di lavoro a fornire i lavoratori che svolgono la propria
5 attività nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, in base allo schema dell'obbligazione di mezzi.
In sintesi, se nel contratto di appalto i lavoratori devono restare nella disponibilità della società appaltatrice destinata a curarne la direzione e il controllo, nella somministrazione è l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive da eseguire.
Orbene la giurisprudenza di legittimità ha specificato gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come appalto, ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi: la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;
la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività; l'organizzazione da parte del committente dell'attività.
In concreto, fermo restando che un appalto possa connotarsi per l'esecuzione di un servizio, in tutto o in parte, dematerializzato, nel quale la prestazione effettiva di manodopera risulta essere predominante rispetto all'impiego dei mezzi da parte dall'appaltatore, si configura un fittizio contratto di appalto, idoneo ad occultare un'interposizione illecita di manodopera, nell'ipotesi in cui l'appaltatore si limiti a mettere a disposizione del committente esclusivamente mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti i quali, quindi, si ritrovano alle dipendenze dello pseudo committente che esercita su di essi i tipici poteri datoriali.
L'orientamento ormai costante e consolidato della giurisprudenza è nel senso che nei c.d. “appalti leggeri”, intendendosi per tali quelli “in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro” (cfr. Cass. n. 14371/2020), è sufficiente, ai fini della liceità, che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (cfr. Cass. n. 21413/2019), e che il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore”, previsto dal citato articolo 29, possa individuarsi, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto
(cfr. Cass. n. 30694/2018).
Pertanto, nell'ambito della messa a disposizione della propria capacità gestionale e organizzativa dei dipendenti, è requisito imprescindibile per la configurabilità di un appalto lecito che sia l'appaltatore medesimo a organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria ed esercitando sui propri lavoratori un potere direttivo effettivo e non meramente formale.
Al contrario sono integrati gli estremi di una intermediazione illecita “ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo
a lui, datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione,
6 pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (cfr. Cass.
n. 7898/2011; Cass. n. 27213/2018; Cass. n. 27105/2018).
Quanto esposto evidenzia come l'elemento della direzione non possa esprimersi esclusivamente sotto il mero profilo amministrativo (retribuzione, ferie, permessi, ecc.), ma debba concretizzarsi nel senso dell'organizzazione dell'intero processo produttivo attraverso un apporto autonomo rispetto a quello del committente, caratterizzato dall'utilizzo di manodopera, quantomeno in parte, propria.
Ciò posto, applicando le regole dettate in tema di ripartizione dell'onere della prova, grava sull'Amministrazione opposta quello di dimostrare il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria azionata.
Ebbene, esaminando tutto quanto allegato da entrambe le parti costituite, si osserva come -con riferimento ai contratti di appalto de quibus ed alla posizione della lavoratrice interessata- all'atto dell'accertamento ispettivo siano emersi plurimi elementi che inducono a ritenere la illegittimità e la non genuinità degli appalti.
Nel caso di specie, in primo luogo, l'inserimento stabile dell'unica lavoratrice sig.ra Parte_2
tra l'altro indicata come “preposta” nel secondo appalto , nel ciclo produttivo della
[...] [...]
è dimostrato dal fatto che non emergono altre unità lavorative per cui l'intera Controparte_1 attività aziendale della committente appare essere stata eseguita da quest'unica lavoratrice, che si occupava del lavoro di segreteria e contabilità; lavoratrice d'altronde già dipendente della società committente nel 2017 e formalmente assunta dalla in data 01.01.2018. Controparte_3
Il servizio di segretaria è solo documentato con il secondo appalto mentre per il primo neppure vi è un allegato che lo specifichi.
Nessun controllo di personale appartenente alle appaltatrici è emerso da parte della Parte_2 pur essendo contemplato dal secondo contratto di appalto( la agli ispettori ha dichiarato Parte_2 di lavorare solo lei) .
Nessuna fornitura di materiale e attrezzatura delle appaltatrici ma è emersa ma inserimento della nella organizzazione produttiva della società . Parte_2 CP_1
Nessun segno netto di distinzione tra le attività di committente e quelle delle appaltatrici è dato evincere , emergendo quindi una prestazione lavorativa che ricadeva all'interno dei locali della senza alcun profilo di autonomia( la è stata sentita dagli ispettori presso la CP_1 Parte_2 ditta RT AR e design )
7 A prescindere dal fatto che appare di incerta configurazione e realizzazione una mansione di segretaria di azienda che però non operi a contatto e senza collaborazione operativa rispetto alle disposizioni del titolare dell'impresa committente , nel caso di specie rimasto del tutto priva di individuazione e dimostrazione in qual modo la svolgesse la sua prestazione per un Parte_2 risultato finale e autonomo distinto quindi dal giornaliero apporto all'azienda committente .
In secondo luogo, ma non di minor importanza, circostanze del tutto contrastanti con i criteri sopra individuati emergono dalle dichiarazioni rese dinanzi agli ispettori del lavoro dalla già citata lavoratrice (cfr. all. 5 resistente).
Premesso che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. 09.11.2010, n. 22743; Cass. 02.10.2008, n.
24416; Cass. 14.04.2008, n. 9812; Cass. 06.06.2008, n. 15073), dallo stesso verbale di SIT viene in rilievo come ad impartire le direttive alla predetta lavoratrice fosse il sig. legale Parte_1 rappresentante della a dispetto del rapporto di dipendenza instaurato Controparte_1 solo formalmente prima con la e poi con la Controparte_3 Controparte_4
Nel verbale, la stessa riferisce: Parte_2
Dunque nelle SIT la dichiara di lavorare presso la OVER AR e prendere le Parte_2 disposizioni di lavoro dal , legale rappresentante della committente e con lo Controparte_6 stesso si accorda sulle assenze .
In sede di giudizio la ( teste ) ha poi affermato di aver preso, durante solo alcuni Parte_2 periodi in contestazione, direttive genericamente dai sig.ri e dipendenti della Tes_1 Tes_2
8 Contro
senza specificare neppure il cognome , né il ruolo di tali figure, né la tipologia di direttive né sul periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2019 (dichiarando solo di aver lavorato per la , durante il CP_1 quale, in base alla documentazione in atti, risultava già assunta dalla Controparte_3 con la mansione di segretaria, livello 5, CCNL commercio
In particolare, la , escussa all'udienza del 19.02.2025, ha riferito testualmente: “[…] ho Parte_2 lavorato presso la Overt Arredo e Design fino al 2019 come segretaria. Rispetto a tale esperienza lavorativa posso riferire che, quando ero assunta da erano i miei titolari e CP_1 Parte_1
Contro
ad impartirmi le direttive, successivamente -nel 2020- sono stata assunta da Persona_1
Contro sempre come impiegata di segreteria ed in quel caso le direttive mi erano impartite da ossia dalla sig.ra o dal sig. di cui non ho mai conosciuto il cognome. In questo caso, Tes_1 Tes_2 anche le richieste di permessi o ferie dovevo rivolgerle alla sig.ra o al sig. i Tes_1 Tes_2
Contro
Contro quali erano dipendenti della Era sempre la nel periodo in cui io ero assunta da loro,
a stabilire i turni di lavoro. ADR: mi vengono sottoposte le dichiarazioni rese agli ispettori il Contro 10.09.2021 rispetto alle quali posso riferire che, anche quando sono stata assunta dalla avevo comunque rapporti lavorativi con in quanto dovevo prendere Parte_1
Testi appuntamenti per conto della visto che c'era l'appalto tra ed il sig. CP_1 CP_1 CP_3
e la sig.ra , di cui ho riferito prima, non sono mai stati presenti in azienda, ma Tes_2 Tes_1 con loro ho avuto sempre contatti telefonici e via mail.”.
In questo caso, esaminando l'intero compendio documentale e probatorio raccolto, ad avviso del decidente appaiono anzitutto più attendibili le informazioni rilasciate agli ispettori, ovvero, nel momento di massima genuinità e spontaneità, con le quali la lavoratrice dichiara di aver effettivamente svolto l'attività lavorativa nei periodi sanzionati, pur essendo formalmente assunta dalle due citate società, sotto le direttive del committente, ovvero del sig. . Parte_1
Inidonee a smentire il descritto quadro probatorio sono comunque le ulteriori dichiarazioni del testimone , fratello del ricorrente, posto che lo stesso si è limitato soltanto Persona_1
Contro genericamente ad affermare che la sig.ra aveva rapporti lavorativi con la senza Parte_2 mai nominare figure di vertice della società appaltatrice e i periodi interessati né in cosa consistessero tali rapporti .
Infine, volgendo l'attenzione anche al profilo dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dell'appalto, non si riscontrano deduzioni attoree idonee a superare la contestazione di controparte afferente all'assenza di mezzi propri dell'appaltatrice.
In definitiva le esposte circostanze, nel loro insieme, si atteggiano ad indici sintomatici dell'assenza di una reale autonomia organizzativa della due società appaltatrici nei contratti di appalto qui in
9 esame , del tutto sprovviste di un apparato organizzativo-produttivo in grado di gestire il servizio appaltato in modo autonomo e riconducibile ad una reale operatività delle società appaltatrici distinto da quella della Over ove in realtà si inseriva giornalmente l'operato della dando Parte_2 luogo a reale utilizzazione della lavoratrice
Appare dunque evidente, la natura fittizia e non genuina degli appalti e la fondatezza della tesi dell' del lavoro che qualificato come pseudo appalti quelli oggetto di esame nella CP_2 presente vicenda
4. Importo della sanzione.
Infine, in ordine al quantum della sanzione, alla luce delle giornate di operatività dei due appalti non genuini contestati, non si ravvisano gli estremi per una riduzione della sanzione inflitta, stante la gravità della condotta, la lunga durata e la volontarietà della stessa.
L'opposizione va , pertanto, respinta
5. Spese del giudizio.
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del
D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali( tutte svoltesi ) , con riduzione del 20 % ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 149/2015.
Reggio Calabria, 08.10.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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