TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/06/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 24.6.2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1399 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], C.F. , nella qualità di genitori
[...] C.F._2 esercenti la responsabilità sul figlio minore nato a [...] l'[...], C.F. Persona_1
, tutti residenti in [...], rappresentati C.F._3
e difesi dall' Avv. Marco Maccarrone (C.F. - Fax: 06/85356701 - PEC C.F._4
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Email_1
Roma, Via Ugo Ojetti n.350, giusta procura in atti
E
( CF ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma presso la sede
Filiale Metropolitana Roma Flaminio, Viale Giulio Romano n. 46, rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Dario PERIS CF= C.F._5
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 3.7.2024 parte ricorrente ha adito l'intestato tribunale chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del minore alla corresponsione della Persona_1 prestazione assistenziale di cui all'oggetto e, per l'effetto, condannare l' , in persona del CP_1
Presidente legale rappresentante pro tempore, all'erogazione in favore del minore dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di frequenza, di cui all'art. 1 della L. n. 289/1990, con decorrenza dal marzo 2021, oltre agli interessi legali sino al soddisfo.
A sostegno della domanda è stato dedotto:
- di ave presentato in data 12.03.2021 domanda amministrativa, al fine di veder accertato il grado di invalidità e di handicap del minore;
Persona_1
- che, in data 16.11.2021, il minore veniva sottoposto a visita dalla Commissione Medico
Legale che, con verbali definiti in pari data, riconosceva lo stesso non invalido e non CP_1 portatore di handicap;
- di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. avverso i verbali della Commissione Medico
Legale ,, innanzi al Tribunale Ordinario di Civitavecchia – Sezione Lavoro, iscritto a CP_1 ruolo in data 12.04.2022;
- che il suddetto ricorso assumeva il numero di Ruolo Generale 743/2022 e veniva definito con Decreto di omologa del 22.11.2023 con cui il tribunale omologava la sussistenza dei requisiti sanitari integranti il diritto all'indennità di frequenza, di cui all'art. 1 L. n. 289/1990, in capo al minore, a far data dal marzo 2021
- che il suddetto Decreto di omologa veniva notificato all'Istituto, a mezzo PEC, in data
29.11.2023, al fine di ottenere l'erogazione della prestazione di cui all'oggetto e dare esecuzione al provvedimento
- che, in data 13.12.2023, veniva inviato all' apposito modello AP70, utile alla verifica CP_1 della sussistenza dei requisiti socioeconomici, necessari per la liquidazione della summenzionata prestazione;
-che il minore possiede tutti i requisiti necessari per ottenere l'erogazione della suddetta prestazione, con decorrenza dal marzo 2021, in quanto frequenta corsi scolastici e non percepisce alcun reddito;
- che, tuttavia, sebbene siano decorsi centoventi giorni, di cui all'art. 14 del D.L n. 669 del
1996, modificato dall'art. 147 della L. n. 388 del 2000, per l'erogazione della prestazione per cui è causa, l' non ha, di fatto, provveduto al pagamento dei ratei maturati e maturandi CP_1 dalla suddetta prestazione, con la decorrenza prevista
2 SI è costituito chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere CP_1 avendo già versato l'intera prestazione richiesta in data 08 luglio 2024. La cui liquidazione era stata comunicata al ricorrente il 26.6.2024 .
Con note di udienza del 10.6.2025 parte ricorrente ha confermato l'intervenuto pagamento chiedendo la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere avendo la parte ricorrente dato atto di aver conseguito la prestazione richiesta ed essendo la circostanza riconosciuta da parte resistente.
Ed invero, per pacifica giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, intanto può essere dichiarata in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione della declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia
“ultra petita” possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti allegato ed eventualmente provato l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e/o il contradditore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza” (Cass.,
24 giugno 2000 n. 8607 in Fisco 2001, 1927).
La valutazione delle spese di lite deve pertanto essere effettuata sulla base del principio della soccombenza virtuale e del principio di causalità.
Nel caso di specie la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta dalla stessa resistente che ha provveduto spontaneamente ad adempiere.
Deve, inoltre, osservarsi che l' ha provveduto al pagamento solo dopo l'iscrizione al CP_1 ruolo del ricorso in data 8.7.2024 , ma prima della notifica dello stesso effettuata il
22.7.2024.
Il presente giudizio avrebbe pertanto potuto probabilmente essere evitato mediante una messa in mora di natura stragiudiziale nei confronti dell'Istituto, gravato da un elevato numero di domande di pagamento che rende oggettivamente difficoltosa la celere risposta.
Tali circostanze, unitamente alla peculiarità della materia, alla limitata attività difensiva svolta costituiscono gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte
3 Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione delle spese,
.
PQM
DICHIARA cessata la materia del contendere.
SPESE COMPESATE
Civitavecchia li 24.6.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
4