TAR Roma, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 4884
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Invalidità derivata per violazione del principio di certezza del diritto, irretroattività delle leggi, tutela del legittimo affidamento e ragionevolezza

    Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse, poiché l'atto impugnato (delibera CSM) fornisce mere indicazioni ai dirigenti degli uffici, i quali sono i soggetti che incidono direttamente sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti con i successivi provvedimenti di programmazione del lavoro. Inoltre, la legge n. 51/2025, introducendo un orario di lavoro rigidamente predeterminato, non incide sulle prerogative di tutela già esistenti.

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    Invalidità derivata per violazione del principio di certezza del diritto, irretroattività delle leggi, tutela del legittimo affidamento e ragionevolezza

    Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse, poiché l'atto impugnato (delibera CSM) fornisce mere indicazioni ai dirigenti degli uffici, i quali sono i soggetti che incidono direttamente sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti con i successivi provvedimenti di programmazione del lavoro. Inoltre, la legge n. 51/2025, introducendo un orario di lavoro rigidamente predeterminato, non incide sulle prerogative di tutela già esistenti.

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    Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse, poiché l'atto impugnato (delibera CSM) fornisce mere indicazioni ai dirigenti degli uffici, i quali sono i soggetti che incidono direttamente sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti con i successivi provvedimenti di programmazione del lavoro. Inoltre, la legge n. 51/2025, introducendo un orario di lavoro rigidamente predeterminato, non incide sulle prerogative di tutela già esistenti. La Corte Costituzionale considera la carenza d'interesse come limite preclusivo alla rimessione.

  • Inammissibile
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    Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse, poiché l'atto impugnato (delibera CSM) fornisce mere indicazioni ai dirigenti degli uffici, i quali sono i soggetti che incidono direttamente sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti con i successivi provvedimenti di programmazione del lavoro. Inoltre, la legge n. 51/2025, introducendo un orario di lavoro rigidamente predeterminato, non incide sulle prerogative di tutela già esistenti.

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    Invalidità derivata per violazione del principio di certezza del diritto, irretroattività delle leggi, tutela del legittimo affidamento e ragionevolezza

    Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse, poiché l'atto impugnato (delibera CSM) fornisce mere indicazioni ai dirigenti degli uffici, i quali sono i soggetti che incidono direttamente sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti con i successivi provvedimenti di programmazione del lavoro. Inoltre, la legge n. 51/2025, introducendo un orario di lavoro rigidamente predeterminato, non incide sulle prerogative di tutela già esistenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 4884
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4884
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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