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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/11/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di TRIESTE in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza, applicata da remoto ai sensi dell'art. 3
D.L. n. 117/2025 convertito nella Legge n. 148/2025, ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4659/2024 R.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Palmanova, via Loredan n. 6/b presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Giorgio Caruso che li rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
(c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, presso i cui uffici in Trieste, piazza Dalmazia n 3 è ope legis domiciliato, convenuto,
Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore pro tempore accreditato in
Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia con sede in Roma
(00185), Via San Martino della Battaglia n. 4 convenuta,
Oggeto: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione, a seguito della declaratoria di incompetenza del
Tribunale di Gorizia, e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2
Repubblica Federale di Germania e il per ottenere Controparte_1
l'accertamento della responsabilità della Repubblica Federale di Germania per i danni arrecati a padre e dante causa degli attori, a causa della deportazione dal 12 maggio Persona_1
1944 al 27 maggio 1945, nel campo di concentramento di Dachau, con conseguente condanna in solido della Repubblica Federale di Germania e del Controparte_1 al risarcimento dei danni nell'ammontare di 51.500,00 a titolo di danno non
[...] patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione.
Il , costituendosi, ha eccepito, in via preliminare, la Controparte_1 carenza di titolarità del versante passivo del rapporto controverso da parte della Repubblica
Federale di Germania, la prescrizione della pretesa risarcitoria di parte attrice o la decadenza ai sensi dell'art. 43, comma sesto, d.l. n. 36/2022, l'estinzione per rinuncia dei diritti azionati, la carenza di titolarità del versante attivo del rapporto controverso e, in via principale, la riduzione del danno risarcibile in forza dell'operatività della compensatio lucri cum damno e dell'art. 1227, comma II, c.c.
Con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 602/2025 dell'8 ottobre il presente giudzio è stato assegnato alla scrivente in forza di quanto previsto dall'art. 3 D.L. n.
117/2025.
Preliminarmente occorre ricostruire, sia pur sinteticamente, il quadro storico normativo di riferimento che ha coinvolto la materia relativa alla riparazione dei danni di guerra.
Dopo la Seconda guerra mondiale, si è avvertita l'esigenza di prevedere forme di ristoro per le vittime italiane dei crimini di guerra perpetrati dalle forze armate naziste.
I Trattati di pace di Parigi del 1947 e la normativa italiana (decreto luogotenenziale 31 agosto
1945, n. 532; legge 27 dicembre 1953, n. 968) introdussero i primi strumenti di riparazione.
Successivamente, con gli Accordi di Bonn del 2 giugno 1961 tra Italia e Germania, la
Germania si impegnò a versare alla Repubblica italiana 40 milioni di marchi a favore dei cittadini italiani vittime di persecuzioni nazionalsocialiste, mentre l'Italia rinunciava a ulteriori pretese patrimoniali verso la Germania.
La ratifica degli Accordi portò all'adozione del D.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043, che regolava la distribuzione delle somme versate dalla Germania a favore di cittadini italiani vittime della deportazione nei campi di concentramento nazionalsocialisti, garantendo il diritto al risarcimento solo agli ex internati detenuti nei campi e costretti ai lavori forzati, escludendo gli ex internati militari non deportati.
Anche la legislazione tedesca, con la legge che istituì la Fondazione EVZ del 12 agosto 2000, riconobbe forme riparatorie ai militari deportati, ma limitate ai soli costretti ai lavori forzati.
Alcuni Tribunali italiani hanno sostenuto che, in presenza di crimini internazionali, non si applica l'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri, anche se la Cassazione (Sez. Un. n.
8157/2002) aveva affermato che gli atti compiuti dallo Stato nella conduzione di ostilità belliche si sottraggono ad ogni sindacato giurisdizionale.
La svolta interpretativa è arrivata con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 5044/2004, che ha affermato il principio secondo cui la deportazione del popolo civile e l'assoggettamento ai lavori forzati sono crimini internazionali rispetto ai quali deve essere possibile esercitare la giurisdizione civile nei confronti dello Stato che li ha posti in essere, in applicazione del principio della giurisdizione universale, riducendo la portata del principio di immunità statale.
Diversi giudici di merito hanno dunque riconosciuto l'esistenza di crimini di tale gravità commessi iure imperii che non consentivano di accedere alla prerogativa dell'immunità giurisdizionale, pronunciando sentenze di condanna nei confronti della Germania per il risarcimento delle vittime.
Tuttavia, la Corte internazionale di Giustizia, con sentenza del 3 febbraio 2012 nella causa
“Germania
contro
Italia”, ha accolto il ricorso promosso dalla Germania, affermando che l'Italia aveva violato il suo obbligo di rispettare l'immunità della Germania e sollecitando l'Italia ad adottare una legislazione appropriata affinché le decisioni giudiziarie contrarie cessassero di avere effetto.
Il legislatore italiano si è conformato con la legge n. 5/2013, che imponeva ai giudici di rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, ma la Corte Costituzionale, con sentenza n.
238/2014, ha dichiarato incostituzionale tale obbligo, riaffermando la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali delle vittime.
La Cassazione ha poi riconosciuto la prevalenza del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto ma una prerogativa, e la giurisprudenza di merito si è uniformata pronunciando diverse sentenze di condanna della Germania (anche in solido con l'Italia) al risarcimento dei danni per gli atti criminosi commessi durante la guerra.
La Germania ha introdotto nel 2022 un nuovo ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia lamentando la mancata osservanza da parte dell'Italia della decisione del 2012 e contestando la violazione dell'immunità giurisdizionale rispetto alle azioni di cognizione e di esecuzione.
In risposta, il legislatore italiano ha adottato il decreto-legge n. 36/2022 (convertito dalla legge n. 79/2022), istituendo il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità” presso il , destinato alle Controparte_1 vittime dei crimini commessi dalle forze del Terzo Reich tra il 1939 e il 1945, con una dotazione finanziaria specifica per gli anni 2023-2026.
L'accesso al Fondo è riservato a chi abbia ottenuto una sentenza passata in giudicato che accerti e liquidi i danni, oppure abbia concluso una transazione con lo Stato italiano.
La Corte Costituzionale ha chiarito che il Fondo rappresenta un bilanciamento tra il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale e il rispetto degli obblighi internazionali di immunità statale. Ciò premesso, si osserva che la titolarità passiva del rapporto sostanziale e processuale si intesta in capo alla Repubblica Federale di Germania nell'ipotesi di azione risarcitoria per le condotte poste in essere da soggetti facenti parte dell'apparato militare del Terzo Reich, che hanno attuato un preciso piano criminale disposto dai vertici di comando: gli eccidi e le stragi compiute furono rese possibili proprio dalla sistematica accondiscendenza, quando non dalla sollecitazione, da parte dei vertici dell'esercito tedesco di tali atti di assassinio, sterminio, deportazione e violazione della vita privata ai danni della popolazione civile e con il dichiarato fine di contrastare qualsivoglia pericolo alla supremazia tedesca. Cont Non può dunque sostenersi che la titolarità passiva in capo alla difetti per effetto della citata normativa che nel 2022 ha introdotto il Fondo, posto che questa presuppone anzi che in sede di cognizione si addivenga ad una condanna dello Stato straniero: il Fondo italiano si Cont sostituisce alla con il pagamento di quanto da questa dovuto, impedendo (e rendendo superflua) la procedura esecutiva nei suoi confronti.
A tal proposito, appare necessario riportare le conclusioni alle quali di recente è giunta la
Suprema Corte nell'ordinanza n. 23669 del 21 agosto 2025, Terza Sezione Civile, che ha escluso la legittimazione passiva dello Stato italiano, in ogni sua articolazione.
Il primo aspetto messo a fuoco riguarda la persistenza della legittimazione passiva esclusiva della Germania, nonostante l'entrata in vigore dell'art. 43 del D.L. n. 36/2022. L'istituzione del Fondo Ristori, infatti, non ha inciso sul rapporto sostanziale su cui si fondano le domande di risarcimento: la responsabilità per i crimini di guerra rimane attribuita in via esclusiva allo
Stato tedesco, e il ruolo dello Stato italiano si colloca, coerentemente, soltanto nella fase successiva all'accertamento, a titolo di attuazione del giudicato.
Altro profilo chiarito dalla Corte è che l'accesso al Fondo è subordinato alla pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti della Germania, divenuta definitiva. Non è sufficiente l'accertamento sommario del danno, né sono configurabili responsabilità alternative, sussidiarie o solidali a carico dello Stato italiano.
Il legislatore ha optato per un sistema che affida la gestione patrimoniale del ristoro a una funzione pubblica amministrativa, ma non ha alterato i presupposti processuali per far valere il diritto al risarcimento.
Fondamentale è poi la qualificazione del come Controparte_1
Contr interventore adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105 c.p.c. Il può sì partecipare al processo, ma solo in quanto portatore di un interesse giuridico collegato alla potenziale attivazione del Fondo.
L'accesso di parte attrice al Fondo potrà semmai seguire al passaggio in giudicato della presente decisione, con le procedure frattanto dettate con decreto 28 giugno 2023 dal , mentre non risulta possibile la condanna dello Stato Controparte_4
Contr e nemmeno del al pagamento delle somme eventualmente liquidate
Va poi rilevata l'infondatezza dell'eccezione con la quale la difesa erariale ha rilevato il difetto di legittimazione passiva in capo alla dal momento che Controparte_5 nel presente giudizio sono stati evocati in giudizio esclusivamente la Repubblica Federale di
Germania e il . Controparte_1
Contr Parte attrice ha poi dimostrato, al contrario di quanto eccepito dal la propria qualità di erede di e, quindi, la titolarità iure hereditaris della pretesa azionata. Persona_1
In particolare, gli attori hanno fornito prova di essere figli del danneggiato e, in quanto tale, di essere destinatari della chiamata all'eredità in forza delle regole riguardanti la successione legittima. La delazione ereditaria in questione è stata accettata da parte attrice, ancorché tacitamente, in forza dell'art. 476 c.c., come risulta dall'esercizio, nel presente giudizio, dei diritti risarcitori originariamente spettanti al proprio de cuius, che gli odierni attori non potrebbe altrimenti azionare se non in qualità di erede del padre.
Parimenti infondata è poi l'eccezione di decadenza sollevata dal Controparte_1
.
[...]
Ed invero l'art. 43 D.L. n. 36/2022 prevede un termine di decadenza per le azioni di accertamento e liquidazione dei danni che, in forza di quanto previsto dal D.L. 29 dicembre
2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023,
n. 170, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2023.
Ne consegue che, al momento della notifica dell'atto di citazione davanti al Tribunale di
Gorizia, il termine di decadenza non era maturato.
Il ha poi eccepito la prescrizione della pretesa Controparte_1 risarcitoria.
Occorre premettere che il , subentrato nella posizione debitoria della Repubblica CP_1
Federale di Germania, può sollevare tutte le eccezioni non strettamente personali al debitore originario, inclusa quella relativa alla prescrizione, secondo quanto previsto dall'art. 1272, terzo comma, c.c.
L'eccezione è tuttavia infondata.
L'Amministrazione sostiene che la prescrizione si fonda sull'art. 43, comma 6, del decreto- legge 30 aprile 2022, n. 36, che “fa salva la decorrenza degli ordinari termini prescrizionali”
e richiama l'applicabilità della prescrizione come disciplinata dal codice civile.
Aggiunge che nel caso di illecito civile derivante da reato, come la riduzione in schiavitù per lavori forzati commessa dai militari del Terzo Reich (art. 600 c.p.), opererebbe il termine di prescrizione di quindici anni dalla cessazione della condotta, già ampiamente decorso al momento della domanda risarcitoria.
Secondo il , poi, non vi sarebbero ostacoli normativi all'applicazione della CP_1 prescrizione, né la sua eccezione sarebbe preclusa da una presunta norma internazionale consuetudinaria sull'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium. Ritiene che, anche ammettendo l'esistenza di tale norma, essa non sarebbe applicabile al caso in esame, poiché i reati furono commessi prima della sua formazione, e la sua applicazione sarebbe impedita dal principio di irretroattività delle norme penali di sfavore (art. 25, comma 2, Cost.), principio che si applica anche alle norme internazionali, come codificato in vari trattati e convenzioni.
Osserva il Tribunale che, nonostante un orientamento giurisprudenziale di merito abbia ritenuto prescritto ogni credito risarcitorio, esiste una norma internazionale generale consuetudinaria che sancisce l'imprescrittibilità dei reati e dei diritti risarcitori conseguenti a crimini di guerra o contro l'umanità.
Tale norma in particolare si è affermata a partire dagli anni '60, con la scadenza dei termini di prescrizione per i crimini nazisti e la necessità di evitare l'impunità.
Le Convenzioni ONU del 26 novembre 1968 e del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 hanno sancito la non prescrittibilità dei crimini contro l'umanità, riconoscendo tale principio come ius cogens.
Il Trattato di Roma del 17 luglio 1998 (Statuto della Corte penale internazionale, art. 29) ha ribadito la regola dell'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, cristallizzando norme consuetudinarie e rappresentando l'opinio iuris di numerosi Stati (Tribunale penale per l'ex
Jugoslavia, sentenza Furundzija, 10 novembre 1998, p. 227).
La giurisprudenza internazionale (Tribunale penale per la ex Jugoslavia, sentenza Furundzija,
10 dicembre 1998, punti 153-155; sentenza 14 gennaio 2000, punto 520; Corte Per_2 europea dei diritti dell'uomo, sentenza AN c. Regno Unito, 21 novembre 2001, punto
61) e nazionale (Tribunale militare di Roma, sentenza del 22 luglio 1997, casi e Per_3
; Tribunale militare di La Spezia, sentenza del 12 febbraio 2007, caso;
Persona_4 Per_5
Cassazione n. 29951/2022; Cassazione n. 5044/2004) ha riconosciuto la dignità di ius cogens al principio dell'imprescrittibilità, che prevale su ogni altra norma, anche in tema di immunità.
Anche le decisioni dell'Unione Europea (posizione comune Consiglio 2001/443/PESC, decisioni 2002/494/GAI e 2003/335/GAI, risoluzione Parlamento Europeo 4 luglio 2017) confermano la volontà di combattere l'impunità per tali crimini.
La Corte di Cassazione (n. 5044/2004, n. 29951/2022, n. 3642/2024, n. 3246/2024, n.
14201/2008) ha affermato poi che dall'obbligo cogente di repressione dei crimini contro l'umanità discende la loro imprescrittibilità. La deportazione e l'assoggettamento ai lavori forzati sono considerati crimini contro l'umanità da vari strumenti giuridici internazionali:
Statuto delle Nazioni Unite, firmato a Londra l'8 agosto 1945, art. 6, lett. b;
Risoluzione n.
95 dell'11 dicembre 1946 dell'Assemblea Generale delle N.U.; Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., sub VI;
Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94; Convenzione istitutiva della Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998.
La Corte di Cassazione ha chiarito che i diritti risarcitori per crimini contro l'umanità non potevano essere esercitati finché il principio di immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri era vigente;
solo dal 2004, con l'esclusione di tale immunità (Cassazione n. 3642/2024), tali diritti sono divenuti legalmente esercitabili.
Ai fini civili, il principio di irretroattività penale non si estende al sistema risarcitorio, permettendo l'accertamento incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa (art. 2947, terzo comma, c.c.; Cassazione n. 3246/2024).
La norma sull'imprescrittibilità dei fatti illeciti correlati ai crimini di guerra ha avuto genesi prima che l'azione risarcitoria fosse legalmente esercitabile dagli ex militari internati, e la sua efficacia si esplica sui rapporti giuridici ancora pendenti e sui diritti di credito non estinti.
Nel sistema civilistico, la norma che dispone l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità non ha efficacia retroattiva rispetto alle pretese risarcitorie correlate ai crimini nazisti, ma solo una “limitata” portata retroattiva rispetto al fatto illecito generatore dell'obbligazione risarcitoria.
La regola consuetudinaria integra un principio dell'ordinamento italiano tramite l'art. 10 Cost.
(Corte Costituzionale n. 349/2007), e la sua applicazione non contrasta con altri principi di diritto internazionale o convenzionale. In ambito civile, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge ordinaria (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), derogabile da altra norma di pari rango (Corte Costituzionale n. 274/2006). La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini civili, l'art. 2947, terzo comma, c.c. permette l'accertamento incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa.
La disposizione contenuta nel comma 6 dell'art. 43 del D.L. 36/2022, che “fa salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”, non si pone in contrasto con la ricostruzione giuridica e i principi precedentemente esposti.
In realtà, la norma non è realmente incompatibile con il principio consuetudinario internazionale dell'imprescrittibilità, e non si configura alcun problema di legittimità costituzionale. Il riferimento del comma 6 richiama inevitabilmente le regole civilistiche del
Libro VI, Titolo V, Sezione IV del Codice civile, in particolare l'art. 2947 c.c. che disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento da fatto illecito. Quest'ultimo, al primo comma, stabilisce che il diritto si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è verificato il fatto, mentre il secondo comma prevede che, se il fatto è qualificato come reato e per esso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Ne consegue che, se per il reato astrattamente ipotizzato si applica la regola dell'imprescrittibilità, tale eccezione si estende anche alla domanda risarcitoria in sede civile.
L'interpretazione dell'art. 2947 c.c. porta quindi ad escludere che il richiamo ai termini di prescrizione contenuto nell'art. 43, comma 6, sia in conflitto con la norma internazionale consuetudinaria sull'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, la quale ha valore pari a quello costituzionale grazie al rinvio operato dall'art. 10 della Costituzione. In ogni caso, la norma interna deve essere letta in coerenza con la finalità dell'intervento legislativo che ha istituito il Fondo, volto a garantire agli ex internati militari un ristoro adeguato e definitivo per i danni subiti a causa di cattura, deportazione e lavori forzati, assicurando continuità agli Accordi di
Bonn del 1961 e secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata. È pertanto ragionevole ritenere che il legislatore, con il riferimento ai termini di prescrizione, abbia inteso richiamare l'intera disciplina, compreso il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra, come affermato dal Tribunale di Lecce nella sentenza n. 1725/2024 del 07.05.2024.
Non appare convincente, poi, l'eccezione di prescrizione sulla base dell'applicazione dell'art. 2947, comma 3, c.c., in ragione dell'estinzione del reato per morte del reo.
Il riferimento normativo proposto non è pertinente al caso di specie, essendo quest'ultimo incentrato sul crimine di guerra imputato alla Germania e non sulla ricostruzione della condotta delle persone fisiche che hanno concretamente agito, eseguendo gli ordini impartiti dal Terzo Reich.
Alla luce di tutte queste considerazioni, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata
Ciò posto in tema di prescrizione, deve escludersi che il diritto azionato si sia estinto per Contr rinuncia abdicativa, come pure eccepito da
In particolare, la difesa ministeriale ritiene di poter evincere la rinuncia in questione dall'inerzia serbata dal danneggiato per il lungo periodo di tempo dalla cessazione del crimine al proponimento della domanda giudiziale.
Tuttavia, la mera inerzia non è idonea a far emergere una volontà dispositiva del proprio patrimonio, se non inserita all'interno di un contesto più ampio nel quale il contegno meramente passivo possa assumere il significato sociale caratteristico degli atti abdicativi, al punto da ingenerare un affidamento meritevole di tutela della controparte.
Ebbene, nel caso di specie, non solo non ricorrono elementi di contesto da cui poter desumere il significato abdicativo della condotta inerte del de cuius, ma, al contrario, è possibile spiegare tale contegno in considerazione dei significativi ostacoli giuridici e materiali concernenti il proponimento di una domanda di risarcimento come quella proposta nel presente giudizio, rappresentati dagli accordi di Bonn e dal principio di immunità degli Stati.
Tanto esposto, mette conto osservare che gli attori ha offerto prova dei fatti costituivi della pretesa risarcitoria dedotta in giudizio. Vale osservare che le circostanze relative alla cattura del loro dante causa ad opera dei militari tedeschi delle SS e la prigionia dal 26 maggio 1944 al 27 maggio 1945, così come risultano dalla documentazione allegata dagli attori (certificato del Ministero del Tesoro che ha riconosciuto l'internamento, foglio di viaggio fascicolo personale a.n.p.i.), non risultano neanche contestate dal . CP_1
Manifestamente infondata è poi il rilievo del in ordine alla mancanza di prova in CP_1 ordine alle condizioni cui sarebbe stato sottoposto il de cuius durante la prigionia. Non può trascurarsi di considerare al riguardo che ai fini strettamente probatori costituiscono fatti notori ed acclarati, in tal senso rilevanti ex art. 115 secondo comma, c.p.c. per la formazione del convincimento del giudice, che i prigionieri di guerra deportati nei campi di lavoro o di concentramento all'interno della Germania nazionalsocialista o nei territori da essa occupati sono stati impiegati come forza lavoro in condizioni di assoluta disumanità e sofferenza, con privazione di ogni diritto e libertà.
Risultano provate dunque, nella specie, la cattura e la prigionia, elementi sufficienti a considerare dimostrato l'illecito ex artt. 2043 c.c. e di conseguenza la sussistenza di tutti i presupposti per accedere al Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022 da parte degli attori, tenuto conto anche che l'azione, per quanto già rilevato, è stata introdotta dopo l'istituzione del
Fondo ma nel pieno rispetto del termine decadenziale.
Per quanto concerne invece il profilo relativo alla prova del c.d. danno-conseguenza, premesso che dante causa degli attori, è sopravvissuto alla guerra, alla Persona_1 cattura tedesca nonché all'internamento, va evidenziato che ciò che va risarcito non è la lesione dell'interesse giuridicamente protetto (danno-evento o evento di danno) ma il danno- conseguenza, vale a dire i pregiudizi derivanti secondo nesso di causalità giuridica (artt. 1223
e 2056 cod. civ.) dalla lesione stessa, da allegare e provare da parte del danneggiato.
Nel caso del danno non patrimoniale da lesione dei diritti inviolabili della persona quel che rileva ai fini risarcitori non è la lesione in sé del diritto ma le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, nella «doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere,
e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza» (Cass. n. 901/2018).
La prova incombente sull'attore del pregiudizio sofferto ben può essere offerta anche a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Come è stato osservato (v. in motivazione Cass. n. 25164/2020), “esiste … nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione - sovente ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, mentre il riferimento più corretto ha riferimento alle massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all'onere di allegazione)
… La massima di esperienza, difatti, non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, volta che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante”.
Nel solco dei principi tracciati, ferma restando la non predicabilità di un danno in re ipsa, è indubbio che la cattura e la deportazione, così come la sottoposizione a lavori forzati in condizioni degradanti e disumane, senza riposo e senza compenso in un contesto di privazione di ogni forma minima di libertà, costituiscono azioni che per massima di comune esperienza sono tali da determinare una condizione di certa afflizione fisica e psicologica e perciò di gravità tale da compromettere gravemente l'equilibrio psicologico di una persona, ragion per cui il pregiudizio patito e lamentato dall'attore può considerarsi dimostrato in via presuntiva.
Quanto al danno, sicuramente al defunto è riconoscibile (e dunque il danno che parte attrice può vantare iure hereditatis) è quello subito per essere stato privato della propria libertà e costretto a un regime di detenzione, e, quale criterio in effetti opportunamente applicabile in via analogica, vi è il riconoscimento delle somme indicate nelle Tabelle adottate dal Tribunale di Milano per l'inabilità temporanea totale, che appunto prevede per ogni giorno la somma di € 115,00, importo che, moltiplicato per 380 (pari al numero di giorni di privazione della libertà subiti dall'internato), conduce a liquidare la somma finale € 43.700,00, comprensiva di interessi e rivalutazione, cui dovranno pertanto aggiungersi i soli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, al saldo.
Non può procedersi a un'ulteriore liquidazione per i danni morali, poiché trattasi di categoria di danno già ricompresa nei valori indicati nelle predette Tabelle di Milano. Secondo le
Sentenze di San Martino del 2008, che vengono considerate un riferimento giurisprudenziale per il risarcimento danni, il calcolo del danno non patrimoniale implica di dover tenere conto anche delle altre eventuali voci di danno. Tutte queste voci devono rientrare nel calcolo totale degli importi da liquidare. Le tabelle di Tribunale di Milano comprendono, quindi, sia il danno biologico, che quello morale ed esistenziale. Complessivamente, va riconosciuta all'attrice per le causali sopra indicate la somma di € 43.700,00, oltre interessi dal deposito della sentenza al pagamento.
Si osserva, infine, che, come correttamente eccepito dal Controparte_1
da tale somma, ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b) D.L. n. 36/2022, vanno detratte
[...] le somme già percepite dagli attori a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo
1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge
18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la complessità dell'accertamento e le molteplicità delle questioni.
p.q.m.
il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passiva dello Stato italiano;
accerta e dichiara la responsabilità delle Forze Armate tedesche del Terzo Reich, cui è succeduta la Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui è causa;
liquida in favore di parte attrice la somma di € 43.700,00, oltre interessi dal deposito della sentenza al pagamento;
dispone che da tale somma vanno detratte le somme già percepite dagli attori a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge
29 gennaio 1994, n. 94; dà atto che la presente decisione, una volta passata in giudicato, costituisce, ferma restando la detrazione delle somme già percepite dagli attori a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963,
n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, titolo per l'accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, ai sensi dell'art. 43, D.L.
n. 36/2022 come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79/2022; compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, il 12 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza