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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/07/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
3326/2025 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da , nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
e , nato a [...] il [...] C.F. C.F._1 Parte_2
, entrambi assistiti dall' avv. Tasca Ylenia. C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto scioglimento del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto per il P.M.: ““visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dai documenti prodotti, i coniugi si sono separati con le seguenti modalità:
- in data 25/3/2021 è stata svolta l'udienza di prima comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale, con modalità cartolari. In pari data veniva pronunciata dal
Tribunale la separazione personale con decreto di omologa;
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione. Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge dalla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Peraltro ben possono trovare accoglimento le condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie alla legge.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo: pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Preganziol il 9/2/2011 fra Parte_1
, nata a [...] il [...], C.F. e , nato
[...] C.F._1 Parte_2
a Venezia il 20/5/1963 C.F. ; C.F._2
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Preganziol di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Nulla sulle spese.
Treviso, 8/7/2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Carli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da , nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
e , nato a [...] il [...] C.F. C.F._1 Parte_2
, entrambi assistiti dall' avv. Tasca Ylenia. C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto scioglimento del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto per il P.M.: ““visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dai documenti prodotti, i coniugi si sono separati con le seguenti modalità:
- in data 25/3/2021 è stata svolta l'udienza di prima comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale, con modalità cartolari. In pari data veniva pronunciata dal
Tribunale la separazione personale con decreto di omologa;
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione. Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge dalla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Peraltro ben possono trovare accoglimento le condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie alla legge.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo: pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Preganziol il 9/2/2011 fra Parte_1
, nata a [...] il [...], C.F. e , nato
[...] C.F._1 Parte_2
a Venezia il 20/5/1963 C.F. ; C.F._2
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Preganziol di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Nulla sulle spese.
Treviso, 8/7/2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Carli