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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/07/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 828 del R.G. 2017 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Giannicco e nel cui studio in Corigliano Rossano - au Rossano Scalo – alla Via
Torre Pisani n. 31, elettivamente domicilia;
- attore -
contro
(C.F.: ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ruffo e nel cui studio in Rossano alla Via F.
Cilea, n. 8, elettivamente domicilia;
- convenuto –
nonché
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Roberto Laghi e nel cui studio in Castrovillari alla Piazza Indipendenza n. 6, elettivamente domicilia;
- terzo chiamato -
Conclusioni e discussione: come da verbale d'udienza del 24.02.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. RG 828/2017 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009) nel quale non è più
indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio il Parte_1
Condominio in epigrafe identificato per “…accogliere la domanda attrice, e per l'effetto statuire e
dichiarare che l'occorso di cui è parola, si è verificato con le modalità descritte in narrativa e, pertanto,
condannare i convenuti in persona dell'amministratore l.r.p.t. e Controparte_1 CP_3
in persona del lrpt, a risarcire i danni subiti dall'esponente nella misura di € 100.000,00 o a quella
[...]
diversa somma maggiore o minore che emersa in corso di causa, col favore degli interessi e della
svalutazione dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo;
Condannare i convenuti al pagamento delle spese e
degli onorari del presente giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c …”.
Instaurato in contraddittorio regolarmente si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 19.06.2017 il , il Controparte_1
quale, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa dell' per essere dalla stessa manlevato;
nel merito contestava in fatto ed in diritto CP_2
l'avversa domanda di cui ne chiedeva l'integrale rigetto. Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Autorizzata la chiamata del terzo si costituiva con regolare comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 21.03.2018 la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda di cui ne chiedeva l'integrale rigetto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed espletamento di prova testimoniale;
all'udienza del 24.02.2025, la causa trattenuta in decisione con assegnazione
RG 828/2017 dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
Si dà atto che lo scrivente giudicante è intervenuto nella fase decisoria.
La domanda è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
La pretesa azionata dall'istante va ricondotta al paradigma dell'art. 2051 c.c., in relazione a tale fattispecie correttamente l'attore ha prospettato la domanda, richiamando espressamente tale norma.
Tanto precisato in punto di qualificazione giuridica, occorre in diritto rilevare che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass. n. 11526/2017). La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo,
essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili),
ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo
RG 828/2017 di essere della cosa, essendo essa di per sè statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva (Cass. 2660/2013).
Esaminando le risultanze istruttorie in atti, alla luce dei sopra richiamati principi, la pretesa azionata in giudizio dal danneggiato deve ritenersi infondata attesa l'inattendibilità dei testi escussi.
Infatti, il teste di parte attrice, , peraltro fidanzata dell'attore all'epoca dei Testimone_1
fatti, escussa all'udienza del 19.11.2021, ha dichiarato “…I gradini avevano colore di marmo
bianco….” Mentre il teste , escusso alla medesima udienza, ha dichiarato “….i Testimone_2
gradini della scale erano di un colore scuro….” Per poi precisare “…il colore dei pavimenti è scuro
tendente al nero….”. Sempre il teste dichiara dapprima “….Io con la coda dell'occhio ho Tes_2
avvertito, ma non ho visto la caduta precisa…” e poi invece afferma “..Posso dire che il era Parte_1
davanti a me;
davanti a me c'era anche l'attuale moglie del ” ed ancora ”.. Di preciso non so Parte_2
quale è stata la causa della caduta. Mi hanno fatto notare l'esistenza di qualcosa di viscido, ma io nel buio
non ho visto bene….”.
Tra le innumerevoli divergenze risulta altresì che il teste dichiara “..il era Tes_1 Parte_1
davanti a me…. Io ero tra il proprietario di casa e il .” mentre il riferisce “….Posso Parte_1 Tes_2
dire che il era davanti a me;
davanti a me c'era anche l'attuale moglie del . E Parte_1 Parte_1
era dietro….”. Per_1
Le dichiarazioni del tutto divergenti e contrastanti dei testi minano la loro attendibilità e rendono incerta la dinamica del sinistro con grave deficit di parte attrice che non ha dimostrato il nesso causale e che quindi la caduta dell'attore è avvenuta a causa di un
“liquido” presente sulla pavimentazione.
Ora, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva RG 828/2017 (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), ed anche uno solo di tali elementi, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n. 7623/2016).
A quanto finora esposto andrà, infine, aggiunto il dato relativamente alla documentazione medica dove il ha riferito “caduta accidentale mentre scendeva le scale di casa”, come Parte_1
da referto del pronto soccorso del 04.03.2015 che fa fede fino a querela di falso.
In definitiva, le prove testimoniali hanno consentito di accertare esclusivamente che il sia caduto, ma non hanno in alcun modo fornito elementi tali da Parte_1
ricollegare causalmente l'evento caduta all'insidia del liquido derivante da asserita cattiva manutenzione e pulizia del Condominio con conseguente responsabilità dello stesso ex art. 2051 c.c..
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Castrovillari- definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così
provvede:
- rigetta la domanda di Parte_1
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del suo l.r.p.t., nonché di , in persona del suo
[...] Controparte_2
l.rp.t., delle spese di lite che si liquidano in complessive € 2.540,00 ciascuno per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti;
RG 828/2017 Così deciso in Castrovillari, 24 luglio 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 828/2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 828 del R.G. 2017 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Giannicco e nel cui studio in Corigliano Rossano - au Rossano Scalo – alla Via
Torre Pisani n. 31, elettivamente domicilia;
- attore -
contro
(C.F.: ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ruffo e nel cui studio in Rossano alla Via F.
Cilea, n. 8, elettivamente domicilia;
- convenuto –
nonché
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Roberto Laghi e nel cui studio in Castrovillari alla Piazza Indipendenza n. 6, elettivamente domicilia;
- terzo chiamato -
Conclusioni e discussione: come da verbale d'udienza del 24.02.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. RG 828/2017 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009) nel quale non è più
indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio il Parte_1
Condominio in epigrafe identificato per “…accogliere la domanda attrice, e per l'effetto statuire e
dichiarare che l'occorso di cui è parola, si è verificato con le modalità descritte in narrativa e, pertanto,
condannare i convenuti in persona dell'amministratore l.r.p.t. e Controparte_1 CP_3
in persona del lrpt, a risarcire i danni subiti dall'esponente nella misura di € 100.000,00 o a quella
[...]
diversa somma maggiore o minore che emersa in corso di causa, col favore degli interessi e della
svalutazione dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo;
Condannare i convenuti al pagamento delle spese e
degli onorari del presente giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c …”.
Instaurato in contraddittorio regolarmente si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 19.06.2017 il , il Controparte_1
quale, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa dell' per essere dalla stessa manlevato;
nel merito contestava in fatto ed in diritto CP_2
l'avversa domanda di cui ne chiedeva l'integrale rigetto. Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Autorizzata la chiamata del terzo si costituiva con regolare comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 21.03.2018 la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda di cui ne chiedeva l'integrale rigetto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed espletamento di prova testimoniale;
all'udienza del 24.02.2025, la causa trattenuta in decisione con assegnazione
RG 828/2017 dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
Si dà atto che lo scrivente giudicante è intervenuto nella fase decisoria.
La domanda è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
La pretesa azionata dall'istante va ricondotta al paradigma dell'art. 2051 c.c., in relazione a tale fattispecie correttamente l'attore ha prospettato la domanda, richiamando espressamente tale norma.
Tanto precisato in punto di qualificazione giuridica, occorre in diritto rilevare che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass. n. 11526/2017). La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo,
essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili),
ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo
RG 828/2017 di essere della cosa, essendo essa di per sè statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva (Cass. 2660/2013).
Esaminando le risultanze istruttorie in atti, alla luce dei sopra richiamati principi, la pretesa azionata in giudizio dal danneggiato deve ritenersi infondata attesa l'inattendibilità dei testi escussi.
Infatti, il teste di parte attrice, , peraltro fidanzata dell'attore all'epoca dei Testimone_1
fatti, escussa all'udienza del 19.11.2021, ha dichiarato “…I gradini avevano colore di marmo
bianco….” Mentre il teste , escusso alla medesima udienza, ha dichiarato “….i Testimone_2
gradini della scale erano di un colore scuro….” Per poi precisare “…il colore dei pavimenti è scuro
tendente al nero….”. Sempre il teste dichiara dapprima “….Io con la coda dell'occhio ho Tes_2
avvertito, ma non ho visto la caduta precisa…” e poi invece afferma “..Posso dire che il era Parte_1
davanti a me;
davanti a me c'era anche l'attuale moglie del ” ed ancora ”.. Di preciso non so Parte_2
quale è stata la causa della caduta. Mi hanno fatto notare l'esistenza di qualcosa di viscido, ma io nel buio
non ho visto bene….”.
Tra le innumerevoli divergenze risulta altresì che il teste dichiara “..il era Tes_1 Parte_1
davanti a me…. Io ero tra il proprietario di casa e il .” mentre il riferisce “….Posso Parte_1 Tes_2
dire che il era davanti a me;
davanti a me c'era anche l'attuale moglie del . E Parte_1 Parte_1
era dietro….”. Per_1
Le dichiarazioni del tutto divergenti e contrastanti dei testi minano la loro attendibilità e rendono incerta la dinamica del sinistro con grave deficit di parte attrice che non ha dimostrato il nesso causale e che quindi la caduta dell'attore è avvenuta a causa di un
“liquido” presente sulla pavimentazione.
Ora, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva RG 828/2017 (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), ed anche uno solo di tali elementi, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n. 7623/2016).
A quanto finora esposto andrà, infine, aggiunto il dato relativamente alla documentazione medica dove il ha riferito “caduta accidentale mentre scendeva le scale di casa”, come Parte_1
da referto del pronto soccorso del 04.03.2015 che fa fede fino a querela di falso.
In definitiva, le prove testimoniali hanno consentito di accertare esclusivamente che il sia caduto, ma non hanno in alcun modo fornito elementi tali da Parte_1
ricollegare causalmente l'evento caduta all'insidia del liquido derivante da asserita cattiva manutenzione e pulizia del Condominio con conseguente responsabilità dello stesso ex art. 2051 c.c..
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Castrovillari- definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così
provvede:
- rigetta la domanda di Parte_1
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del suo l.r.p.t., nonché di , in persona del suo
[...] Controparte_2
l.rp.t., delle spese di lite che si liquidano in complessive € 2.540,00 ciascuno per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti;
RG 828/2017 Così deciso in Castrovillari, 24 luglio 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 828/2017