TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 06/11/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1309 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2023,
promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. ALESSANDRO FONTANA DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTI ATTRICI contro (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. LORENZO GALLINI DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE CONVENUTA
Oggetto: impugnazione delibera assemblea condominiale.
* * * * * * * * * * * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 26/06/2025, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, assunta riserva in data 27/06/2025, all'esito di tale udienza, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 09/07/2025 con cui ha assegnato alle parti i termini di 40 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, della suddetta ordinanza, per il deposito
1 di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica. In data 18/09/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 08/10/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica. In data 10/10/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * * RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: «La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004). La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
Si precisa unicamente che il presente fascicolo è stato assegnato in data 21.10.2024 allo scrivente, quale processo proveniente dal ruolo di altro magistrato, trasferitosi, a sua domanda, presso altro Ufficio.
* * *
2 Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrici, Avv. , premettendo di Parte_1 Parte_2 essere proprietari di due unità immobiliari ne impugnavano le Controparte_1 delibere assunte dall'assemblea condominiale assunte nelle date 09/03/2021, 09/04/2021,
29/09/2021, per i seguenti motivi. Le delibere, assunte col voto sfavorevole degli attori, avrebbero illegittimamente modificato le parti comuni, autorizzando al condomino Medicina dello Sport di utilizzare, come sala d'attesa, spazi comuni posti al terzo piano. Tali delibere sarebbero nulle, in quanto violerebbero l'art. 1120 c.c., che vieterebbe le innovazioni che rendano inservibile il godimento di un bene anche ad un solo condominio.
Chiedevano: in via principale, “Dichiararsi illegittime nulle o quantomeno annullarsi le delibere 05.03.2021 09.04.2021 e 29.09.2022”; in via subordinata, “Dichiararsi illegittima nulla o quantomeno annullarsi la delibera 29.09.2022”. Con vittoria di spese di lite.
Parte convenuta, si costituiva eccependo quanto segue. Controparte_1
Con le delibere del 05/03/2021 e del 09/04/2021 non sarebbe stata concessa l'occupazione di spazi al terzo piano, non essendo stata effettuata alcuna votazione sul punto.
Con riferimento alla delibera del 29/09/2022, essa non conterrebbe alcun avvallo alla richiesta di modifica delle parti comuni, né avrebbe autorizzato l'uso esclusivo di parti comuni. Era stata proposta solo l'installazione di porte a vetri che avrebbero comunque lasciato impregiudicato il libero utilizzo delle parti comuni, che comunque non sarebbe stata posta ai voti.
L'installazione di monitor non violerebbe l'art. 1120 c.c., rientrando nell'utilizzo delle cose comuni di cui all'art. 1102 c.c.
Inoltre, il monitor sarebbe stato installato su spazi condominiali su cui insisterebbero solo le unità immobiliari di proprietà di Medicina dello Sport.
Chiedeva: il rigetto delle domande attrici. Con vittoria di spese di giudizio.
***
3 OSSERVA
Ai fini della decisione della presente causa è necessario osservare preliminarmente che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite: “È vietato all'autonomia privata costituire un diritto reale di uso esclusivo su di una parte comune dell'edificio in favore di un condomino in quanto tale pattuizione — oltre a violare i principi della tipicità del contenuto e del numerus clausus dei diritti reali — riserva agli altri condomini un diritto di comproprietà svuotato del suo nucleo fondamentale, essendo il godimento un aspetto intrinseco della comproprietà. L'uso della cosa comune può pattiziamente assumere caratteri differenziati rispetto alla regola del 'parimenti uso' di cui all'art. 1102 c.c., ma la paritarietà dev'essere comunque mantenuta ferma tramite adeguati congegni di reciprocità quali l'uso frazionato o l'uso turnario”
(Cassazione civile sez. un., 17/12/2020, n.28972).
Da questo principio di diritto si ricava come ogni delibera dell'assemblea condominiale che attribuisca l'uso esclusivo di un bene condominiale, escludendo gli altri condomini, debba essere considerata nulla.
Nel caso di specie nell'assemblea del 04/03/2021 (doc. 3 allegato all'atto di citazione), al punto n. 05 il rappresentante di Gardenia proponeva di valutare
“l'attribuzione di alcune aree condominiali in esclusiva ai condomini che vi si affacciano escludendone di fatto alla gestione condominiale generale, si tratterebbe in particolare dei corridoi su cui si affacciano gli immobili delle parti laterali”. La discussione veniva rinviata alla nuova assemblea.
All'assemblea successiva, tenutasi il 09/04/2021 (doc. n. 4 allegato all'atto di citazione) l'Avv. rappresentava che non era stato verbalizzato il suo Pt_1 dissenso da tale proposta, mentre il rappresentante di Gardenia, GE. , Pt_3 dichiarava che tali aree erano “di competenza esclusiva dei subalterni che si affacciano sul rispettivo corridoio quindi si ritiene che previo accordo con i soggetti strettamente interessati nulla osti ad un utilizzo esclusivo di tali porzioni a tale riguardo”. L'avv. ribadiva il proprio dissenso e proponeva che fosse Pt_1 disposto un canone di locazione in favore del condominio per l'utilizzo della parte comune da parte dell'inquilino Medicina dello Sport. L'assemblea rigettava tale proposta, di fatto approvando quella di Gardenia.
Nell'assemblea del 29/09/2022, veniva approvata, col dissenso degli attori,
l'installazione di “tamponature (porte a vetri) nei piani che rimarranno sempre
4 accessibili ed aperte per il libero utilizzo delle parti comuni, come da precedente assemblea del 21.07.22: presentazione progetti per l'approvazione definitiva;
L'avv.
esprime voto contrario […]. Gli altri condomini presenti votano favorevoli a Pt_1 tale installazione con 726,97/1000”.
Dalla documentazione fotografica prodotta dagli attori (doc. n. 5 allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 03/01/2024) si può vedere chiaramente che nella parte comune prospicente l'unità utilizzata da Medicina dello Sport, inquilina di
Gardenia, siano posizionate delle sedie, uno schermo e dei cartelli, tali da far desumere un utilizzo quale sala di attesa. Le fotografie di cui al doc. n. 6 allegato alla citazione mostrano che il punto su cui dovrebbe essere posizionata la porta a vetri andrebbe a delimitare tale l'area. Il contenuto di tale documentazione fotografica non è stato contestato dal . CP_1
Da quanto emerso nell'istruttoria documentale si evince come le delibere assembleari siano rivolte ad autorizzare l'attribuzione di parti comuni dell'edificio all'uso esclusivo di alcuni condomini, a titolo gratuito e senza garantire alcuna reciprocità. Di conseguenza, in applicazione del summenzionato principio di diritto, tali delibere devono considerarsi nulle e le domande attrici debbano essere accolte.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale. Da questa articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase
è denominata "Fase istruttoria e/o di trattazione". La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a
5 contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte” (Cassazione civile sez. II, 19/09/2025, n.25711, Cass. n. 28627 del 2023; Cass.
n. 8561 del 2023; Cass. n. 20993 del 2020; Cass. n. 4698 del 2019).
Le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia
10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, relativi ai giudizi di cognizione innanzi al tribunale, valore indeterminabile di complessità bassa, nei valori minimi per tutte le fasi di giudizio, considerata la non particolare complessità delle questioni e lo svolgimento dell'istruttoria prettamente documentale.
I compensi sono maggiorati del 30%, ex art.
4.2 D.M. 55/2014, posto che il medesimo avvocato ha difeso entrambe le parti attrici.
Il Contributo Unificato (C.U.) non costituisce oggetto di liquidazione giudiziale, ma ciò non esclude che la rifusione dello stesso sia dovuta dalle parti soccombenti e che il provvedimento giurisdizionale costituisca titolo esecutivo anche per tale spesa, trattandosi di obbligazione ex lege, in quanto tale: gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese;
avente un ammontare predeterminato per legge;
incontestabilmente documentata, quanto all'effettivo avvenuto esborso, all'interno del fascicolo stesso (Cass. Ordinanza n. 18828/2015, conforme a Ordinanza n. 21207/2013).
I medesimi principi trovano applicazione estensiva alle spese sostenute per marche.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. in accoglimento della domanda giudiziale formulata dalle parti attrici, DICHIARA
NULLE:
a. la delibera condominiale del 04/03/2021 limitatamente al punto n. 5;
6 b. la delibera condominiale del 09/04/2021 limitatamente al primo punto ove assegnava ai condomini l'uso in via esclusiva delle porzioni delle aree comuni prospicenti alle proprie unità immobiliari;
c. la delibera condominiale del 29/09/2022 limitatamente al punto n. 6 che stabiliva l'installazione di porte a vetri ai piani;
2. DICHIARA TENUTO e, per l'effetto, CONDANNA nella Controparte_1 persona del suo amministratore pro tempore, a rifondere ad e Parte_1
con solidarietà attiva, le spese processuali del presente giudizio che Parte_2 liquida in Euro 4.951,70, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Massa, in data 06.11.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO Dr. Alessandro PELLEGRI
7
Settore civile
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1309 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2023,
promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. ALESSANDRO FONTANA DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTI ATTRICI contro (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. LORENZO GALLINI DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE CONVENUTA
Oggetto: impugnazione delibera assemblea condominiale.
* * * * * * * * * * * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 26/06/2025, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, assunta riserva in data 27/06/2025, all'esito di tale udienza, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 09/07/2025 con cui ha assegnato alle parti i termini di 40 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, della suddetta ordinanza, per il deposito
1 di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica. In data 18/09/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 08/10/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica. In data 10/10/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * * RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: «La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004). La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
Si precisa unicamente che il presente fascicolo è stato assegnato in data 21.10.2024 allo scrivente, quale processo proveniente dal ruolo di altro magistrato, trasferitosi, a sua domanda, presso altro Ufficio.
* * *
2 Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrici, Avv. , premettendo di Parte_1 Parte_2 essere proprietari di due unità immobiliari ne impugnavano le Controparte_1 delibere assunte dall'assemblea condominiale assunte nelle date 09/03/2021, 09/04/2021,
29/09/2021, per i seguenti motivi. Le delibere, assunte col voto sfavorevole degli attori, avrebbero illegittimamente modificato le parti comuni, autorizzando al condomino Medicina dello Sport di utilizzare, come sala d'attesa, spazi comuni posti al terzo piano. Tali delibere sarebbero nulle, in quanto violerebbero l'art. 1120 c.c., che vieterebbe le innovazioni che rendano inservibile il godimento di un bene anche ad un solo condominio.
Chiedevano: in via principale, “Dichiararsi illegittime nulle o quantomeno annullarsi le delibere 05.03.2021 09.04.2021 e 29.09.2022”; in via subordinata, “Dichiararsi illegittima nulla o quantomeno annullarsi la delibera 29.09.2022”. Con vittoria di spese di lite.
Parte convenuta, si costituiva eccependo quanto segue. Controparte_1
Con le delibere del 05/03/2021 e del 09/04/2021 non sarebbe stata concessa l'occupazione di spazi al terzo piano, non essendo stata effettuata alcuna votazione sul punto.
Con riferimento alla delibera del 29/09/2022, essa non conterrebbe alcun avvallo alla richiesta di modifica delle parti comuni, né avrebbe autorizzato l'uso esclusivo di parti comuni. Era stata proposta solo l'installazione di porte a vetri che avrebbero comunque lasciato impregiudicato il libero utilizzo delle parti comuni, che comunque non sarebbe stata posta ai voti.
L'installazione di monitor non violerebbe l'art. 1120 c.c., rientrando nell'utilizzo delle cose comuni di cui all'art. 1102 c.c.
Inoltre, il monitor sarebbe stato installato su spazi condominiali su cui insisterebbero solo le unità immobiliari di proprietà di Medicina dello Sport.
Chiedeva: il rigetto delle domande attrici. Con vittoria di spese di giudizio.
***
3 OSSERVA
Ai fini della decisione della presente causa è necessario osservare preliminarmente che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite: “È vietato all'autonomia privata costituire un diritto reale di uso esclusivo su di una parte comune dell'edificio in favore di un condomino in quanto tale pattuizione — oltre a violare i principi della tipicità del contenuto e del numerus clausus dei diritti reali — riserva agli altri condomini un diritto di comproprietà svuotato del suo nucleo fondamentale, essendo il godimento un aspetto intrinseco della comproprietà. L'uso della cosa comune può pattiziamente assumere caratteri differenziati rispetto alla regola del 'parimenti uso' di cui all'art. 1102 c.c., ma la paritarietà dev'essere comunque mantenuta ferma tramite adeguati congegni di reciprocità quali l'uso frazionato o l'uso turnario”
(Cassazione civile sez. un., 17/12/2020, n.28972).
Da questo principio di diritto si ricava come ogni delibera dell'assemblea condominiale che attribuisca l'uso esclusivo di un bene condominiale, escludendo gli altri condomini, debba essere considerata nulla.
Nel caso di specie nell'assemblea del 04/03/2021 (doc. 3 allegato all'atto di citazione), al punto n. 05 il rappresentante di Gardenia proponeva di valutare
“l'attribuzione di alcune aree condominiali in esclusiva ai condomini che vi si affacciano escludendone di fatto alla gestione condominiale generale, si tratterebbe in particolare dei corridoi su cui si affacciano gli immobili delle parti laterali”. La discussione veniva rinviata alla nuova assemblea.
All'assemblea successiva, tenutasi il 09/04/2021 (doc. n. 4 allegato all'atto di citazione) l'Avv. rappresentava che non era stato verbalizzato il suo Pt_1 dissenso da tale proposta, mentre il rappresentante di Gardenia, GE. , Pt_3 dichiarava che tali aree erano “di competenza esclusiva dei subalterni che si affacciano sul rispettivo corridoio quindi si ritiene che previo accordo con i soggetti strettamente interessati nulla osti ad un utilizzo esclusivo di tali porzioni a tale riguardo”. L'avv. ribadiva il proprio dissenso e proponeva che fosse Pt_1 disposto un canone di locazione in favore del condominio per l'utilizzo della parte comune da parte dell'inquilino Medicina dello Sport. L'assemblea rigettava tale proposta, di fatto approvando quella di Gardenia.
Nell'assemblea del 29/09/2022, veniva approvata, col dissenso degli attori,
l'installazione di “tamponature (porte a vetri) nei piani che rimarranno sempre
4 accessibili ed aperte per il libero utilizzo delle parti comuni, come da precedente assemblea del 21.07.22: presentazione progetti per l'approvazione definitiva;
L'avv.
esprime voto contrario […]. Gli altri condomini presenti votano favorevoli a Pt_1 tale installazione con 726,97/1000”.
Dalla documentazione fotografica prodotta dagli attori (doc. n. 5 allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 03/01/2024) si può vedere chiaramente che nella parte comune prospicente l'unità utilizzata da Medicina dello Sport, inquilina di
Gardenia, siano posizionate delle sedie, uno schermo e dei cartelli, tali da far desumere un utilizzo quale sala di attesa. Le fotografie di cui al doc. n. 6 allegato alla citazione mostrano che il punto su cui dovrebbe essere posizionata la porta a vetri andrebbe a delimitare tale l'area. Il contenuto di tale documentazione fotografica non è stato contestato dal . CP_1
Da quanto emerso nell'istruttoria documentale si evince come le delibere assembleari siano rivolte ad autorizzare l'attribuzione di parti comuni dell'edificio all'uso esclusivo di alcuni condomini, a titolo gratuito e senza garantire alcuna reciprocità. Di conseguenza, in applicazione del summenzionato principio di diritto, tali delibere devono considerarsi nulle e le domande attrici debbano essere accolte.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale. Da questa articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase
è denominata "Fase istruttoria e/o di trattazione". La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a
5 contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte” (Cassazione civile sez. II, 19/09/2025, n.25711, Cass. n. 28627 del 2023; Cass.
n. 8561 del 2023; Cass. n. 20993 del 2020; Cass. n. 4698 del 2019).
Le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia
10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, relativi ai giudizi di cognizione innanzi al tribunale, valore indeterminabile di complessità bassa, nei valori minimi per tutte le fasi di giudizio, considerata la non particolare complessità delle questioni e lo svolgimento dell'istruttoria prettamente documentale.
I compensi sono maggiorati del 30%, ex art.
4.2 D.M. 55/2014, posto che il medesimo avvocato ha difeso entrambe le parti attrici.
Il Contributo Unificato (C.U.) non costituisce oggetto di liquidazione giudiziale, ma ciò non esclude che la rifusione dello stesso sia dovuta dalle parti soccombenti e che il provvedimento giurisdizionale costituisca titolo esecutivo anche per tale spesa, trattandosi di obbligazione ex lege, in quanto tale: gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese;
avente un ammontare predeterminato per legge;
incontestabilmente documentata, quanto all'effettivo avvenuto esborso, all'interno del fascicolo stesso (Cass. Ordinanza n. 18828/2015, conforme a Ordinanza n. 21207/2013).
I medesimi principi trovano applicazione estensiva alle spese sostenute per marche.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. in accoglimento della domanda giudiziale formulata dalle parti attrici, DICHIARA
NULLE:
a. la delibera condominiale del 04/03/2021 limitatamente al punto n. 5;
6 b. la delibera condominiale del 09/04/2021 limitatamente al primo punto ove assegnava ai condomini l'uso in via esclusiva delle porzioni delle aree comuni prospicenti alle proprie unità immobiliari;
c. la delibera condominiale del 29/09/2022 limitatamente al punto n. 6 che stabiliva l'installazione di porte a vetri ai piani;
2. DICHIARA TENUTO e, per l'effetto, CONDANNA nella Controparte_1 persona del suo amministratore pro tempore, a rifondere ad e Parte_1
con solidarietà attiva, le spese processuali del presente giudizio che Parte_2 liquida in Euro 4.951,70, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Massa, in data 06.11.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO Dr. Alessandro PELLEGRI
7