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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 19/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 507/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F: Parte_2 C.F._2 assistito dall'avv. MATTIOLI CLAUDIO;
elettivamente domiciliato in VIA NORMA COSSETTO 6/D FANO, presso il difensore nei confronti di
PROC. CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, C.F. Controparte_1
; P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. BINNI CARLO MARIA e dall'avv. BINNI MARIO, elettivamente domiciliato in VIA M. BATA' N. 31 MACERATA, presso i difensori;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo – contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Infondata, e quindi da respingersi, l'opposizione proposta da e Parte_1
(debitori principali) avverso il decreto ingiuntivo n. 1016/2023 del 29.12.2023, Parte_2
pagina 1 di 4 notificato il 17.01.2024 per l'importo di euro 85.586,15, oltre interessi ed accessori, reso dal
Tribunale di Macerata in favore della , quale residuo dovuto in forza del contratto CP_1 di mutuo fondiario stipulato il 19.11.2023 con la , originariamente di euro Controparte_2
135.000,00, credito ceduto in blocco ai sensi dell'art. 47 comma 8 del d.lgs n.180 del 16.11.2015, con provvedimento n. 1241108 della Banca d'Italia del 22.11.2015, all'ente ponte “Nuova Banche delle Marche”, e da quest'ultima ceduto in blocco con provvedimento della Banca d'Italia del
26.01.2016 (pubblicato in G.U. n.64 del 17/03/2016) e del 30.12.2016 (pubblicato in G.U. n. 46 del 24/02/2017) alla spa e da quest'ultimo ceduto in blocco il 15.06.2017 Parte_3
(pubblicato in G.U. parte seconda n. 73 del 22.06.2017) all'ingiungente , in giudizio CP_1
a mezzo della mandataria Cerved Credit Management spa.
2 - In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione in rito (difetto di legittimazione attiva della ) sollevata dagli opponenti. CP_3
2.1 - Con la sentenza n. 1321/2023 pubblicata il 14/09/2023 e notificata il 14/11/2023, incontestatamente passata in giudicato (14.12.2023), la Corte di Appello di Ancona (R.G.
711/2020) rigettava il gravame proposto dall'odierno opponente avverso la sentenza n. 239/2020 pubbl. il 09/03/2020 resa dal Tribunale di Macerata nel giudizio (R.G. 3106/2016) sulla domanda degli odierni opponenti (oltre che dal fideiussore ) nei confronti della Parte_4 [...]
quale era subentrata nel 2019 , affermando la propria titolarità Controparte_4 CP_1 del rapporto di mutuo contestato- concernente il medesimo rapporto contrattuale azionato in questa sede monitoria, individuato per data di sottoscrizione e importo mutuato;
in quella sede gli odierni opponenti contestavano l'omessa indicazione del Taeg, l'indeterminatezza delle clausole relative agli interessi, alle commissioni e alle spese e non invece il difetto di legittimazione della
; contestazioni tutte respinte in primo grado e in appello. CP_1
2.2 - Il difetto di legittimazione passiva non può essere dedotto in questa sede come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, ma avrebbe dovuto essere eccepito tempestivamente dagli opponenti al momento della costituzione di nel giudizio di primo grado sopramenzionato: CP_1 infatti, l'incontestato passaggio in giudicato della sentenza pronunciata in sede di appello copre non solo le questioni sollevate in quel giudizio ma anche quelle che avrebbero potuto essere sollevate in quella sede. Il giudicato copre sempre il c.d. dedotto e deducibile (art. 2909 c.c.).
2.3 - Sul punto “Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche
pagina 2 di 4 e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato
(ex multis: Cassazione civile sez. un., 15/07/2024, n.19456; Cassazione civile sez. III,
26/09/2023, n.27399; Cass. civ. n. 14535/2012).
3 - Non coperta dal giudicato, ma comunque infondata, l'eccezione svolta nel merito e relativa all'indeterminatezza-incertezza delle somme dovute. In particolare, affermano gli opponenti di aver ricevuto due diverse raccomandate da parte dell'ingiungente, entrambe datate
23.11.2023, intimanti il pagamento di un diverso importo: una di euro 54.472,16 e l'altra di euro
68.103,00. Inoltre, si dolgono della divergenza tra questi importi e quello intimato con il decreto ingiuntivo del 29.12.2023 di euro 85.586,15.
3.1- Come si evince dal contenuto delle missive e come dedotto dalla convenuta, le comunicazioni si riferiscono a due diversi rapporti contrattuali: quella dell'importo di euro
54.472,16 al mutuo sottoscritto dall'associazione Cibo e Benessere della quale gli opponenti sono fideiussori, rapporto individuato a mezzo del numero della posizione debitoria NDG 449592; rapporto che non viene in rilievo in questa sede;
quella dell'importo di euro 68.103,00 invece al mutuo fondiario azionato in sede monitoria, individuato a mezzo numero posizione debitoria NDG
457266, coincidente con quello indicato nel documento di “conteggio credito al 06.06.2023” allegato al fascicolo monitorio.
3.2 - Inoltre, l'ingiungente riporta la differenza ad un errore in sede di comunicazione a mezzo raccomandata, evidenziando che in quella sede (posizione debitoria NDG 457266) veniva fatto riferimento alle risultanze delle pregresse emergenze contabili e della certificazione ex art. 50 T.U.B. al 31.12.2016, mentre la somma odiernamente ingiunta si riferisce alle risultanze alla data del 6.6.23 (e quindi di quasi sette anni successiva): ammontare non contestato.
4 - Segue la conferma del decreto impugnato.
5 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio tra le parti, dichiara inammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ingiungente;
respinge nel resto l'opposizione avanzata da e avverso il decreto Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 4 ingiuntivo n. 1016/2023 del 29.12.2023, notificato il 17.01.2024 reso dal Tribunale di Macerata in favore della , che per l'effetto dichiara esecutorio;
DA e CP_1 Parte_1
, in solido, a sostenere le spese del giudizio che liquida in favore della Parte_2 CP_1 in giudizio a mezzo della Credit Cerved Managament spa, in euro 4.000,00 per
[...] compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 19 febbraio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 507/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F: Parte_2 C.F._2 assistito dall'avv. MATTIOLI CLAUDIO;
elettivamente domiciliato in VIA NORMA COSSETTO 6/D FANO, presso il difensore nei confronti di
PROC. CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, C.F. Controparte_1
; P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. BINNI CARLO MARIA e dall'avv. BINNI MARIO, elettivamente domiciliato in VIA M. BATA' N. 31 MACERATA, presso i difensori;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo – contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Infondata, e quindi da respingersi, l'opposizione proposta da e Parte_1
(debitori principali) avverso il decreto ingiuntivo n. 1016/2023 del 29.12.2023, Parte_2
pagina 1 di 4 notificato il 17.01.2024 per l'importo di euro 85.586,15, oltre interessi ed accessori, reso dal
Tribunale di Macerata in favore della , quale residuo dovuto in forza del contratto CP_1 di mutuo fondiario stipulato il 19.11.2023 con la , originariamente di euro Controparte_2
135.000,00, credito ceduto in blocco ai sensi dell'art. 47 comma 8 del d.lgs n.180 del 16.11.2015, con provvedimento n. 1241108 della Banca d'Italia del 22.11.2015, all'ente ponte “Nuova Banche delle Marche”, e da quest'ultima ceduto in blocco con provvedimento della Banca d'Italia del
26.01.2016 (pubblicato in G.U. n.64 del 17/03/2016) e del 30.12.2016 (pubblicato in G.U. n. 46 del 24/02/2017) alla spa e da quest'ultimo ceduto in blocco il 15.06.2017 Parte_3
(pubblicato in G.U. parte seconda n. 73 del 22.06.2017) all'ingiungente , in giudizio CP_1
a mezzo della mandataria Cerved Credit Management spa.
2 - In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione in rito (difetto di legittimazione attiva della ) sollevata dagli opponenti. CP_3
2.1 - Con la sentenza n. 1321/2023 pubblicata il 14/09/2023 e notificata il 14/11/2023, incontestatamente passata in giudicato (14.12.2023), la Corte di Appello di Ancona (R.G.
711/2020) rigettava il gravame proposto dall'odierno opponente avverso la sentenza n. 239/2020 pubbl. il 09/03/2020 resa dal Tribunale di Macerata nel giudizio (R.G. 3106/2016) sulla domanda degli odierni opponenti (oltre che dal fideiussore ) nei confronti della Parte_4 [...]
quale era subentrata nel 2019 , affermando la propria titolarità Controparte_4 CP_1 del rapporto di mutuo contestato- concernente il medesimo rapporto contrattuale azionato in questa sede monitoria, individuato per data di sottoscrizione e importo mutuato;
in quella sede gli odierni opponenti contestavano l'omessa indicazione del Taeg, l'indeterminatezza delle clausole relative agli interessi, alle commissioni e alle spese e non invece il difetto di legittimazione della
; contestazioni tutte respinte in primo grado e in appello. CP_1
2.2 - Il difetto di legittimazione passiva non può essere dedotto in questa sede come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, ma avrebbe dovuto essere eccepito tempestivamente dagli opponenti al momento della costituzione di nel giudizio di primo grado sopramenzionato: CP_1 infatti, l'incontestato passaggio in giudicato della sentenza pronunciata in sede di appello copre non solo le questioni sollevate in quel giudizio ma anche quelle che avrebbero potuto essere sollevate in quella sede. Il giudicato copre sempre il c.d. dedotto e deducibile (art. 2909 c.c.).
2.3 - Sul punto “Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche
pagina 2 di 4 e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato
(ex multis: Cassazione civile sez. un., 15/07/2024, n.19456; Cassazione civile sez. III,
26/09/2023, n.27399; Cass. civ. n. 14535/2012).
3 - Non coperta dal giudicato, ma comunque infondata, l'eccezione svolta nel merito e relativa all'indeterminatezza-incertezza delle somme dovute. In particolare, affermano gli opponenti di aver ricevuto due diverse raccomandate da parte dell'ingiungente, entrambe datate
23.11.2023, intimanti il pagamento di un diverso importo: una di euro 54.472,16 e l'altra di euro
68.103,00. Inoltre, si dolgono della divergenza tra questi importi e quello intimato con il decreto ingiuntivo del 29.12.2023 di euro 85.586,15.
3.1- Come si evince dal contenuto delle missive e come dedotto dalla convenuta, le comunicazioni si riferiscono a due diversi rapporti contrattuali: quella dell'importo di euro
54.472,16 al mutuo sottoscritto dall'associazione Cibo e Benessere della quale gli opponenti sono fideiussori, rapporto individuato a mezzo del numero della posizione debitoria NDG 449592; rapporto che non viene in rilievo in questa sede;
quella dell'importo di euro 68.103,00 invece al mutuo fondiario azionato in sede monitoria, individuato a mezzo numero posizione debitoria NDG
457266, coincidente con quello indicato nel documento di “conteggio credito al 06.06.2023” allegato al fascicolo monitorio.
3.2 - Inoltre, l'ingiungente riporta la differenza ad un errore in sede di comunicazione a mezzo raccomandata, evidenziando che in quella sede (posizione debitoria NDG 457266) veniva fatto riferimento alle risultanze delle pregresse emergenze contabili e della certificazione ex art. 50 T.U.B. al 31.12.2016, mentre la somma odiernamente ingiunta si riferisce alle risultanze alla data del 6.6.23 (e quindi di quasi sette anni successiva): ammontare non contestato.
4 - Segue la conferma del decreto impugnato.
5 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio tra le parti, dichiara inammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ingiungente;
respinge nel resto l'opposizione avanzata da e avverso il decreto Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 4 ingiuntivo n. 1016/2023 del 29.12.2023, notificato il 17.01.2024 reso dal Tribunale di Macerata in favore della , che per l'effetto dichiara esecutorio;
DA e CP_1 Parte_1
, in solido, a sostenere le spese del giudizio che liquida in favore della Parte_2 CP_1 in giudizio a mezzo della Credit Cerved Managament spa, in euro 4.000,00 per
[...] compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 19 febbraio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
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