Sentenza 8 giugno 2005
Massime • 2
In tema di notificazioni, la elezione di domicilio pone, a carico di chi la effettui, l'onere di verificare che il soggetto indicato come domiciliatario sia effettivamente reperibile nel luogo indicato e di comunicare non solo ogni variazione del domicilio ma anche la sua invalidità sopravvenuta. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto regolarmente effettuata la notificazione mediante consegna a persona dichiaratasi convivente con quella indicata dall'imputato come domiciliatario, il quale invece,"ab origine", risiedeva altrove senza che di ciò fosse stata data comunicazione all'Ufficio).
La copia fotostatica a colori di un permesso di parcheggio per invalidi, se priva di qualsiasi attestazione di autenticità, non integra il reato di falsità materiale commessa da privato, nè altre ipotesi di falso documentale, (fattispecie nella quale era stato accertato che l'imputato era titolare del permesso orginale, mentre non era risultato in possesso di una sola autovettura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2005, n. 34340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34340 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 08/06/2005
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1361
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo TO - Consigliere - N. 017873/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO UG AN N. IL 16/05/1951;
avverso SENTENZA del 13/01/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. V. Martusciello che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso:
OSSERVA
NE GO TO è stato condannato dal Tribunale di Milano per aver formato un'autorizzazione amministrativa contraffatta (artt. 477- 482 c.p.) cioè la concessione per il parcheggio invalidi a lui rilasciata dal comune di Milano e in particolare per aver eseguito una fotocopia a colori del contrassegno originale da lui legittimamente detenuto. La Corte di appello ha confermato. Ricorre per Cassazione il difensore e deduce violazione di legge e carenze motivazionali, argomentando: 1) NE elesse domicilio presso l'avv. Spada, il quale però si era trasferito a Roma. Le notifiche "a mani del collega (di studio? Di professione?) Frigerio" sono invalide, atteso che nella elezione di domicilio, a differenza che nella dichiarazione, è sottinteso il rapporto fiduciario tra domiciliante e domiciliatario che, nel caso in esame, non si è mai instaurato, 2) dalle dichiarazioni degli operanti, si rileva la grossolanità del falso;
ne' può farsi riferimento, come fa la Corte di appello a un mercato dei falsi, posto che NE era titolare del permesso (che esibì in originale) e che non è stato provato che egli avesse la disponibilità di più vetture (sulle quali, in ipotesi di accusa, avrebbe esposto più copie del permesso), 3) i giudici del merito non motivano affatto in ordine alla richiesta concessione di attenuanti generiche e/o riduzione di pena. La prima censura è inammissibile per manifesta infondatezza. È onere di chi elegge domicilio verificare che il soggetto presso il quale si intende effettuare l'elezione sia effettivamente reperibile nel luogo indicato. Tanto premesso, se la notifica si manifesta impossibile, essa andrà ripetuta ai sensi del 4^ comma dell'art. 161 c.p.p., ma, se essa avviene a mani di persona che si dichiari) quale convivente con quella indicata, non può certo porsi a carico di chi ha eseguito la notifica il fatto che l'elezione era stata effettuata presso soggetto che ab origine risiedeva altrove. Sta di fatto che l'imputato ha l'onere di comunicare ogni variazione o modificazione del domicilio eletto e, a maggior ragione, la sua invalidità. La seconda censura è fondata.
La fotocopia di un documento originale, se priva di qualsiasi attestazione che ne confermi la sua originalità, non integra alcun falso documentale (da ultimo ASN 199904406 - RV 213125, a proposito di fotocopia di ricetta medica), potendo rimanere integrato il solo delitto di truffa ove si riscontrasse l'attitudine della fotocopia a trarre in inganno terzi;
ma, nel caso in esame, il delitto ex art. 640 c.p., non solo non è contestato, ma, a quanto è dato di comprendere, nemmeno è stato ipotizzato in fase di indagini, atteso che NE era effettivamente titolare del permesso di parcheggio, che egli esibì in originale, ne' gli è stato addebitato (in quanto non risulta dalle sentenze di merito), come osserva il difensore ricorrente, che egli abbia voluto "donare" il documento per applicarne copia sul parabrezza di più autovetture. Data dunque la insussistenza del fatto come contestato, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2005