Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2005, n. 34340
CASS
Sentenza 8 giugno 2005

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In tema di notificazioni, la elezione di domicilio pone, a carico di chi la effettui, l'onere di verificare che il soggetto indicato come domiciliatario sia effettivamente reperibile nel luogo indicato e di comunicare non solo ogni variazione del domicilio ma anche la sua invalidità sopravvenuta. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto regolarmente effettuata la notificazione mediante consegna a persona dichiaratasi convivente con quella indicata dall'imputato come domiciliatario, il quale invece,"ab origine", risiedeva altrove senza che di ciò fosse stata data comunicazione all'Ufficio).

La copia fotostatica a colori di un permesso di parcheggio per invalidi, se priva di qualsiasi attestazione di autenticità, non integra il reato di falsità materiale commessa da privato, nè altre ipotesi di falso documentale, (fattispecie nella quale era stato accertato che l'imputato era titolare del permesso orginale, mentre non era risultato in possesso di una sola autovettura).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2005, n. 34340
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34340
    Data del deposito : 8 giugno 2005

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