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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 31/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Angela Casalini Giudice
dott. Andrea Fiaschi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2156/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Martina Parte_1
Noleggi e dall'Avv. Tiziana Zanelli, entrambe del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il primo difensore ricorrente
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Raffaele Merangolo del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore resistente
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: scioglimento del matrimonio. conclusioni: all'udienza del 18 marzo 2025 parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio e parte resistente non si è opposta.
* * *
Con ricorso depositato il 9 luglio 2024 ha chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza Parte_1 di scioglimento del matrimonio contratto con il 23 luglio 2005, in località Compiano Controparte_1
(PR), ad un tempo invocando l'adozione di provvedimenti indifferibili e formulando domande nel merito afferenti all'affidamento dei figli minorenni e alle loro frequentazioni genitoriali e al loro Per_1 Per_2
mantenimento.
Per quanto di primario rilievo ai fini della pronuncia sul vincolo matrimoniale, il ricorrente ha allegato che il procedimento di separazione giudiziale era culminato nel decreto di omologa n. 6509/2023, emesso da questo Tribunale il 4 luglio 2023, precisando non avere avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione con la moglie.
Celebrato il subprocedimento ex art. 473 bis.15 c.p.c. e intervenuto il Pubblico Ministero, con comparsa depositata il 15 febbraio 2025 si costituiva tempestivamente e ritualmente in giudizio Controparte_1 aderendo alla domanda di estinzione del vincolo matrimoniale e tuttavia articolando domande di diverso tenore in ordine alla determinazione dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore e alla commisurazione delle contribuzioni destinate al loro mantenimento.
Depositate memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione celebrata il 18 marzo 2025 le parti escludevano personalmente eventuali volontà di riconciliazione.
All'esito della stessa udienza parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio e parte resistente non si è opposta.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine a tale domanda di estinzione del vincolo coniugale.
* * *
La domanda è fondata.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre
1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto del decreto di omologa n. 6509/2023, emesso da questo Tribunale il 4 luglio 2023, e sono rimasti poi ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto, non essendosi riappacificati, né avendo ripreso la convivenza coniugale, come comprovato dalle loro univoche allegazioni e dichiarazioni.
E' evidente quindi, anche per il tempo trascorso e per il contegno processuale serbato da entrambe le parti, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Compiano (PR), il 23 luglio
2005, tra e come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del Comune di Compiano al n. 4, parte II, serie C, anno 2005.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione processuale.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Compiano (PR), il 23 luglio 2005, tra Parte_1
e come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...] Controparte_1
Comune di Compiano al n. 4, parte II, serie C, anno 2005.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 21 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Angela Casalini Giudice
dott. Andrea Fiaschi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2156/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Martina Parte_1
Noleggi e dall'Avv. Tiziana Zanelli, entrambe del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il primo difensore ricorrente
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Raffaele Merangolo del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore resistente
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: scioglimento del matrimonio. conclusioni: all'udienza del 18 marzo 2025 parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio e parte resistente non si è opposta.
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Con ricorso depositato il 9 luglio 2024 ha chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza Parte_1 di scioglimento del matrimonio contratto con il 23 luglio 2005, in località Compiano Controparte_1
(PR), ad un tempo invocando l'adozione di provvedimenti indifferibili e formulando domande nel merito afferenti all'affidamento dei figli minorenni e alle loro frequentazioni genitoriali e al loro Per_1 Per_2
mantenimento.
Per quanto di primario rilievo ai fini della pronuncia sul vincolo matrimoniale, il ricorrente ha allegato che il procedimento di separazione giudiziale era culminato nel decreto di omologa n. 6509/2023, emesso da questo Tribunale il 4 luglio 2023, precisando non avere avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione con la moglie.
Celebrato il subprocedimento ex art. 473 bis.15 c.p.c. e intervenuto il Pubblico Ministero, con comparsa depositata il 15 febbraio 2025 si costituiva tempestivamente e ritualmente in giudizio Controparte_1 aderendo alla domanda di estinzione del vincolo matrimoniale e tuttavia articolando domande di diverso tenore in ordine alla determinazione dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore e alla commisurazione delle contribuzioni destinate al loro mantenimento.
Depositate memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione celebrata il 18 marzo 2025 le parti escludevano personalmente eventuali volontà di riconciliazione.
All'esito della stessa udienza parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio e parte resistente non si è opposta.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine a tale domanda di estinzione del vincolo coniugale.
* * *
La domanda è fondata.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre
1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto del decreto di omologa n. 6509/2023, emesso da questo Tribunale il 4 luglio 2023, e sono rimasti poi ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto, non essendosi riappacificati, né avendo ripreso la convivenza coniugale, come comprovato dalle loro univoche allegazioni e dichiarazioni.
E' evidente quindi, anche per il tempo trascorso e per il contegno processuale serbato da entrambe le parti, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Compiano (PR), il 23 luglio
2005, tra e come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del Comune di Compiano al n. 4, parte II, serie C, anno 2005.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione processuale.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Compiano (PR), il 23 luglio 2005, tra Parte_1
e come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...] Controparte_1
Comune di Compiano al n. 4, parte II, serie C, anno 2005.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 21 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto