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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/11/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. NC ON, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2880/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Rinaldo Sementa;
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ), difeso, ai sensi dell'art. 417 bis
[...] P.IVA_1
c.p.c., dal dott. Davide Serrao;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, premesso: di essere inserito nelle graduatorie di Istituto per il personale ATA,
III” fascia, dell' per il triennio 2021/2024; che, a seguito Controparte_1 di rettifica operata dal DS dell'IC di Petronà (CZ), il 20.10.2024, per mancato riconoscimento del servizio prestato per i lavori socialmente utili, il suo punteggio si riduceva a punti 8,55; che detta circostanza, che ridimensionava gravemente la sua capacità competitiva nel mercato del lavoro scolastico, derivava dalla mancata piena valutazione del servizio militare che aveva svolto dal
12.06.1986 al 22.05.1987; che il comportamento del era Controparte_2 lesivo della sua posizione poiché in violazione dell'art. 485, co. 7, D. Lgs. n. 297/1994 e degli artt. 3 e 97 Cost.; tanto premesso, ha chiesto: “accertare e dichiarare ad ottenere il riconoscimento di punti
6 per singolo anno e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o superiore a 15 gg. per il servizio militare e civile svolto non in pendenza di rapporto di lavoro in ambito scolastico;
per l'effetto, condannare il convenuto ad operare una rettifica delle graduatorie d'istituto di CP_1 competenza, riconoscendo il punteggio aggiuntivo relativo al servizio civile svolto;
condannare parte resistente al risarcimento dei danni subiti da parte ricorrente per il ritardo nell'aggiornamento della graduatoria, da liquidarsi nella misura di € 5.000,00 o della maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa”.
Si è ritualmente costituito il , resistendo alla domanda. Controparte_1
Il ricorso va respinto.
L'allegato A) al D.M. n. 50/2021 prevede l'attribuzione di un punteggio di 0,60 per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina scolastica, mentre il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con conseguente attribuzione di punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ogni anno scolastico.
Parte ricorrente, censurando l'illegittimità della suddetta normativa, invoca l'equiparazione, quanto all'attribuzione del punteggio utile in seno alle graduatorie di circolo e di istituto per il personale
ATA di III^ fascia, del trattamento riservato a coloro che hanno prestato il servizio militare/civile, senza che rilevi il fatto che lo abbiano reso in costanza di rapporto di impiego, oppure no.
Mutando opinione rispetto all'orientamento inizialmente seguito da questo giudice sulla questione, si ritiene di aderire al diverso, preferibile, orientamento sancito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11602/2022 del 29.12.2022, che ha negato la valutazione del servizio militare ai fini del riconoscimento del punteggio non in costanza di nomina nelle graduatorie del personale ATA.
Con la suddetta pronuncia, il massimo organo amministrativo, ai fini del riconoscimento del punteggio, ha sostanzialmente distinto il servizio di leva prestato da coloro che sono titolari di un rapporto di lavoro con il (dunque in costanza di nomina), da coloro che Controparte_1 ancora non hanno ricevuto un incarico, sostenendo che, se è corretto assegnare il punteggio a quanti hanno svolto attività di supplenza o incarico con il ed hanno lasciato Controparte_1
l'incarico per svolgere il servizio di leva, non è altrettanto corretto assegnarlo a quanti non avevano incarichi in concomitanza con la chiamata alla leva solo per controbilanciare un presunto
“svantaggio”. Ed ha concluso che “sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice di idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha alcuna attinenza”.
Le motivazioni che hanno portato lo scrivente a seguire l'orientamento del Consiglio di Stato sono state bene illustrate nella pronuncia emessa, in data 24.03.2023, dal dott. Leuzzi, giudice della
Sezione Lavoro di questo Tribunale (proc. R.G. n. 2-1/2023, promosso da
contro
Parte_2
), che ha, tra l'altro, recepito i principi enucleati nella citata pronuncia del Controparte_1 giudice amministrativo, con motivazione che si condivide pienamente e che, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene riportata testualmente quale precedente conforme:
“…
L'allegato A del D.M. 50/2021 - di cui l'odierno ricorrente ha chiesto la disapplicazione - riprendendo quanto già precisato nei precedenti decreti ministeriali (D.M. 59/2008 e seguenti), nel disciplinare le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, attribuisce i seguenti punteggi:
- per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati: per ogni anno punti 6, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) punti 0,50;
- per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno punti 0,60, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) punti 0,05.
Il medesimo allegato A precisa, quanto al servizio militare, che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Ai sensi della disciplina ora richiamata, dunque, per il servizio militare obbligatorio reso in costanza di rapporto di impiego è attribuito il punteggio di 6 punti per anno / 0,5 punti per mese;
per il servizio militare obbligatorio reso non in costanza di rapporto di impiego, invece, è attribuito il minor punteggio di 0,60 punti per anno / 0,05 punti per mese.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, ai fini della valutazione del servizio militare -dallo stesso svolto dal 1990 al 1991) - è sufficiente che questo sia stato prestato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso alle graduatorie, indipendentemente dalla pendenza del rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica.
A sostegno della tesi sostenuta, il ricorrente cita l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994 (speculare al disposto dell'art. 569), secondo cui “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, nonché l'art. 52 Cost. a norma del quale “l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino”.
Richiamando diverse pronunce della giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha ritenuto che il D.M.
n. 50/2021 sia lesivo dell'art. 2050 del D. Lgs. 66/2010 che disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici.
Orbene, ritiene questo giudice di non condividere la prospettazione attorea.
Si osserva, in particolare, che l'art. 2050 del D. Lgs. 66/2010, rubricato “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, espressamente prevede:
“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello
Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 5679/2020), deve accogliersi un'interpretazione estensiva del citato art. 2050, nel senso di ritenere lo stesso applicabile non solo ai concorsi pubblici strictu sensu intesi, ma anche alle graduatorie provinciali, in quanto le stesse rappresenterebbero selezioni latu sensu concorsuali, essendo aperte ad una pluralità di candidati tra loro in competizione.
Pertanto, anche con riferimento alle graduatorie selettive, il servizio militare di leva deve essere valutato “a tutti gli effetti” solo se prestato in pendenza di rapporto di lavoro.
In secondo luogo, come si approfondirà meglio nel prosieguo, la norma non deve essere intesa nel senso di escludere una valutazione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto:
“piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma
2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52
Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
9. è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)”. (cfr. Cass., sez. lav., ord. 3.6.2021, n. 15467).
Si precisa che il ragionamento sotteso alla sentenza in commento, sebbene richiami l'art. 485 co.7
D. Lgs, avendo ad oggetto la valutazione dei titoli per il personale docente, può trovare piena applicazione anche nel caso di specie, con riferimento al personale ATA, grazie al disposto dell'art. 569 D. Lgs, speculare all'art. 485 co.7 cit.
Ebbene, la stessa ratio interpretativa si ritrova nella recente sentenza della Suprema Corte, n.
33151/2021 (che riprende le argomentazioni contenute nell'ordinanza n. 5679/2020 citata dal ricorrente), che ha proceduto alla disapplicazione dell'art. 2 co.6 del DM n. 44/2001 solo in quanto, in tale regolamento, veniva esclusa radicalmente la valutabilità del servizio militare o civile prestato non in costanza di nomina;
la Corte, per l'appunto, ha precisato che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli…..in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.
Orbene, conformemente all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, il principio di diritto che deve essere seguito è che il servizio militare e quello civile ad esso equiparato debbano sempre essere valutati - sia nei concorsi che nelle graduatorie selettive - in misura non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Ciò detto, si ritiene che la disciplina relativa alla valutazione del servizio militare nelle Graduatorie di Istituto per il personale ATA, posta dal D.M. n. 50/2021, sia conforme ai principi normativi e giurisprudenziali appena descritti. Difatti, il D.M. n. 55/2021 ha specificamente previsto, per il servizio militare prestato negli anni precedenti all'assunzione in ruolo, l'assegnazione di un punteggio pari a 0.60 punti per anno, ossia pari a quello attribuibile al servizio reso presso altra pubblica amministrazione – superando quindi il disposto del DM 44/2001 che escludeva radicalmente la valutabilità del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina.
Né a parere di questo giudice il DM 50/2021 realizza un'illegittima disparità di trattamento tra agli aspiranti che hanno svolto il servizio militare in costanza di nomina (o, comunque, di prestazione di servizio nella scuola) rispetto a quanti non abbiano soddisfatto tale requisito.
Invero, il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego, costituiscono due situazioni non comparabili tra di loro: coloro che sono stati obbligati a svolgere il servizio di leva in pendenza di un rapporto di lavoro presso l'amministrazione scolastica hanno dovuto assentarsi, con diritto alla conservazione del posto, per assolvere un dovere a difesa della Nazione;
per cui è del tutto logico che tale periodo di assenza obbligata dalla scuola venga loro computato a “tutti gli effetti” (da intendersi giuridici ed economici) ai fini della determinazione del punteggio da attribuire per l'accesso alle graduatorie di riferimento ovvero come titolo per i concorsi pubblici. E tanto anche per evitare una discriminazione di genere, con riferimento alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute.
Siffatto favor praestatoris, invece, non troverebbe giustificazione nel caso di servizio di leva prestato non in costanza di nomina, atteso che, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa (sebbene in relazione all'attività di docenza, ma con considerazioni del tutto applicabili al personale ATA) - cfr. ex multis Tar Lazio n. 8576/21 - tale circostanza “non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento” (siano questi ultimi a tempo determinato o indeterminato).
Nessuna norma primaria impone del resto che il servizio militare prestato in costanza di rapporto debba essere valutato in modo identico a quello prestato anteriormente all'instaurazione del rapporto, prescrivendo piuttosto che tale servizio debba comunque essere valutato.
La diversa valorizzazione del servizio militare prestato in costanza o anteriormente all'instaurazione del rapporto non appare dunque illogica e/o irrazionale, tenuto conto della non assimilabilità e sovrapponibilità delle due situazioni (cfr. Tribunale di Roma, sent. n. 946/2023).
Né osta ad una simile interpretazione il disposto dell'art. 569 co. 3 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 rubricato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”.
Tale disposizione, che riguarda la ricostruzione di carriera del personale ATA immesso in ruolo e disciplina i casi e criteri di valutabilità del servizio pregresso svolto ai fini della anzianità, stabilisce: -“1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”;
-“2. il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”;
-“3. il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
La circostanza che il legislatore inserisca, al comma 3 dell'art. 569, anche il servizio di leva obbligatorio, ha senso unicamente nella misura in cui quest'ultimo sia stato prestato in costanza di nomina (indifferentemente se con contratto a tempo determinato o indeterminato) e, quindi, per assolvere a tale obbligo, sia stato interrotto il servizio preruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali;
valutare il servizio militare al di fuori di tali casi, al pari di un titolo di merito, non avrebbe alcun senso, atteso che tale servizio non ha alcuna attinenza con il settore scolastico.
Ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza amministrativa, secondo cui “In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla
“posizione di lavoro” (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate… In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone un contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio” (Cons. Stato n. 11602 del 29.12.2022) …”.
Va aggiunto che, da ultimo, si è pronunciata sulla questione anche la Corte Suprema che, con sentenza n. 22429 del 08.08.2024, ha confermato l'orientamento dei giudici amministrativi, formulando il seguente principio di diritto: “In tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
Applicando alla fattispecie per cui è causa i principi sopra enucleati, si ritiene che soltanto per il servizio militare/civile prestato in costanza di nomina appare giustificata l'adozione di una misura di compensazione diretta a tutelare l'effettivo pregiudizio della posizione di lavoro, essendo detto servizio causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore.
Pertanto, va respinta la pretesa del ricorrente, appartenente al personale precario ATA, diretta al riconoscimento, nella misura piena di sei punti aggiuntivi per singolo anno, del servizio militare che ha prestato dal 12.06.1986 al 22.05.1987, non in costanza di nomina scolastica, ai fini della immissione nelle graduatorie del personale ATA di circolo e di istituto di terza fascia per la Provincia di , per il triennio scolastico 2021/2024. CP_1
Le spese di lite vanno compensate in ragione della esistenza di pronunce contrastanti in materia.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 07.11.2025
Il Giudice del Lavoro
NC ON
PRIMA SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. NC ON, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2880/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Rinaldo Sementa;
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ), difeso, ai sensi dell'art. 417 bis
[...] P.IVA_1
c.p.c., dal dott. Davide Serrao;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, premesso: di essere inserito nelle graduatorie di Istituto per il personale ATA,
III” fascia, dell' per il triennio 2021/2024; che, a seguito Controparte_1 di rettifica operata dal DS dell'IC di Petronà (CZ), il 20.10.2024, per mancato riconoscimento del servizio prestato per i lavori socialmente utili, il suo punteggio si riduceva a punti 8,55; che detta circostanza, che ridimensionava gravemente la sua capacità competitiva nel mercato del lavoro scolastico, derivava dalla mancata piena valutazione del servizio militare che aveva svolto dal
12.06.1986 al 22.05.1987; che il comportamento del era Controparte_2 lesivo della sua posizione poiché in violazione dell'art. 485, co. 7, D. Lgs. n. 297/1994 e degli artt. 3 e 97 Cost.; tanto premesso, ha chiesto: “accertare e dichiarare ad ottenere il riconoscimento di punti
6 per singolo anno e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o superiore a 15 gg. per il servizio militare e civile svolto non in pendenza di rapporto di lavoro in ambito scolastico;
per l'effetto, condannare il convenuto ad operare una rettifica delle graduatorie d'istituto di CP_1 competenza, riconoscendo il punteggio aggiuntivo relativo al servizio civile svolto;
condannare parte resistente al risarcimento dei danni subiti da parte ricorrente per il ritardo nell'aggiornamento della graduatoria, da liquidarsi nella misura di € 5.000,00 o della maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa”.
Si è ritualmente costituito il , resistendo alla domanda. Controparte_1
Il ricorso va respinto.
L'allegato A) al D.M. n. 50/2021 prevede l'attribuzione di un punteggio di 0,60 per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina scolastica, mentre il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con conseguente attribuzione di punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ogni anno scolastico.
Parte ricorrente, censurando l'illegittimità della suddetta normativa, invoca l'equiparazione, quanto all'attribuzione del punteggio utile in seno alle graduatorie di circolo e di istituto per il personale
ATA di III^ fascia, del trattamento riservato a coloro che hanno prestato il servizio militare/civile, senza che rilevi il fatto che lo abbiano reso in costanza di rapporto di impiego, oppure no.
Mutando opinione rispetto all'orientamento inizialmente seguito da questo giudice sulla questione, si ritiene di aderire al diverso, preferibile, orientamento sancito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11602/2022 del 29.12.2022, che ha negato la valutazione del servizio militare ai fini del riconoscimento del punteggio non in costanza di nomina nelle graduatorie del personale ATA.
Con la suddetta pronuncia, il massimo organo amministrativo, ai fini del riconoscimento del punteggio, ha sostanzialmente distinto il servizio di leva prestato da coloro che sono titolari di un rapporto di lavoro con il (dunque in costanza di nomina), da coloro che Controparte_1 ancora non hanno ricevuto un incarico, sostenendo che, se è corretto assegnare il punteggio a quanti hanno svolto attività di supplenza o incarico con il ed hanno lasciato Controparte_1
l'incarico per svolgere il servizio di leva, non è altrettanto corretto assegnarlo a quanti non avevano incarichi in concomitanza con la chiamata alla leva solo per controbilanciare un presunto
“svantaggio”. Ed ha concluso che “sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice di idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha alcuna attinenza”.
Le motivazioni che hanno portato lo scrivente a seguire l'orientamento del Consiglio di Stato sono state bene illustrate nella pronuncia emessa, in data 24.03.2023, dal dott. Leuzzi, giudice della
Sezione Lavoro di questo Tribunale (proc. R.G. n. 2-1/2023, promosso da
contro
Parte_2
), che ha, tra l'altro, recepito i principi enucleati nella citata pronuncia del Controparte_1 giudice amministrativo, con motivazione che si condivide pienamente e che, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene riportata testualmente quale precedente conforme:
“…
L'allegato A del D.M. 50/2021 - di cui l'odierno ricorrente ha chiesto la disapplicazione - riprendendo quanto già precisato nei precedenti decreti ministeriali (D.M. 59/2008 e seguenti), nel disciplinare le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, attribuisce i seguenti punteggi:
- per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati: per ogni anno punti 6, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) punti 0,50;
- per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno punti 0,60, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) punti 0,05.
Il medesimo allegato A precisa, quanto al servizio militare, che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Ai sensi della disciplina ora richiamata, dunque, per il servizio militare obbligatorio reso in costanza di rapporto di impiego è attribuito il punteggio di 6 punti per anno / 0,5 punti per mese;
per il servizio militare obbligatorio reso non in costanza di rapporto di impiego, invece, è attribuito il minor punteggio di 0,60 punti per anno / 0,05 punti per mese.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, ai fini della valutazione del servizio militare -dallo stesso svolto dal 1990 al 1991) - è sufficiente che questo sia stato prestato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso alle graduatorie, indipendentemente dalla pendenza del rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica.
A sostegno della tesi sostenuta, il ricorrente cita l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994 (speculare al disposto dell'art. 569), secondo cui “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, nonché l'art. 52 Cost. a norma del quale “l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino”.
Richiamando diverse pronunce della giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha ritenuto che il D.M.
n. 50/2021 sia lesivo dell'art. 2050 del D. Lgs. 66/2010 che disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici.
Orbene, ritiene questo giudice di non condividere la prospettazione attorea.
Si osserva, in particolare, che l'art. 2050 del D. Lgs. 66/2010, rubricato “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, espressamente prevede:
“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello
Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 5679/2020), deve accogliersi un'interpretazione estensiva del citato art. 2050, nel senso di ritenere lo stesso applicabile non solo ai concorsi pubblici strictu sensu intesi, ma anche alle graduatorie provinciali, in quanto le stesse rappresenterebbero selezioni latu sensu concorsuali, essendo aperte ad una pluralità di candidati tra loro in competizione.
Pertanto, anche con riferimento alle graduatorie selettive, il servizio militare di leva deve essere valutato “a tutti gli effetti” solo se prestato in pendenza di rapporto di lavoro.
In secondo luogo, come si approfondirà meglio nel prosieguo, la norma non deve essere intesa nel senso di escludere una valutazione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto:
“piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma
2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52
Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
9. è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)”. (cfr. Cass., sez. lav., ord. 3.6.2021, n. 15467).
Si precisa che il ragionamento sotteso alla sentenza in commento, sebbene richiami l'art. 485 co.7
D. Lgs, avendo ad oggetto la valutazione dei titoli per il personale docente, può trovare piena applicazione anche nel caso di specie, con riferimento al personale ATA, grazie al disposto dell'art. 569 D. Lgs, speculare all'art. 485 co.7 cit.
Ebbene, la stessa ratio interpretativa si ritrova nella recente sentenza della Suprema Corte, n.
33151/2021 (che riprende le argomentazioni contenute nell'ordinanza n. 5679/2020 citata dal ricorrente), che ha proceduto alla disapplicazione dell'art. 2 co.6 del DM n. 44/2001 solo in quanto, in tale regolamento, veniva esclusa radicalmente la valutabilità del servizio militare o civile prestato non in costanza di nomina;
la Corte, per l'appunto, ha precisato che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli…..in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.
Orbene, conformemente all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, il principio di diritto che deve essere seguito è che il servizio militare e quello civile ad esso equiparato debbano sempre essere valutati - sia nei concorsi che nelle graduatorie selettive - in misura non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Ciò detto, si ritiene che la disciplina relativa alla valutazione del servizio militare nelle Graduatorie di Istituto per il personale ATA, posta dal D.M. n. 50/2021, sia conforme ai principi normativi e giurisprudenziali appena descritti. Difatti, il D.M. n. 55/2021 ha specificamente previsto, per il servizio militare prestato negli anni precedenti all'assunzione in ruolo, l'assegnazione di un punteggio pari a 0.60 punti per anno, ossia pari a quello attribuibile al servizio reso presso altra pubblica amministrazione – superando quindi il disposto del DM 44/2001 che escludeva radicalmente la valutabilità del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina.
Né a parere di questo giudice il DM 50/2021 realizza un'illegittima disparità di trattamento tra agli aspiranti che hanno svolto il servizio militare in costanza di nomina (o, comunque, di prestazione di servizio nella scuola) rispetto a quanti non abbiano soddisfatto tale requisito.
Invero, il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego, costituiscono due situazioni non comparabili tra di loro: coloro che sono stati obbligati a svolgere il servizio di leva in pendenza di un rapporto di lavoro presso l'amministrazione scolastica hanno dovuto assentarsi, con diritto alla conservazione del posto, per assolvere un dovere a difesa della Nazione;
per cui è del tutto logico che tale periodo di assenza obbligata dalla scuola venga loro computato a “tutti gli effetti” (da intendersi giuridici ed economici) ai fini della determinazione del punteggio da attribuire per l'accesso alle graduatorie di riferimento ovvero come titolo per i concorsi pubblici. E tanto anche per evitare una discriminazione di genere, con riferimento alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute.
Siffatto favor praestatoris, invece, non troverebbe giustificazione nel caso di servizio di leva prestato non in costanza di nomina, atteso che, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa (sebbene in relazione all'attività di docenza, ma con considerazioni del tutto applicabili al personale ATA) - cfr. ex multis Tar Lazio n. 8576/21 - tale circostanza “non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento” (siano questi ultimi a tempo determinato o indeterminato).
Nessuna norma primaria impone del resto che il servizio militare prestato in costanza di rapporto debba essere valutato in modo identico a quello prestato anteriormente all'instaurazione del rapporto, prescrivendo piuttosto che tale servizio debba comunque essere valutato.
La diversa valorizzazione del servizio militare prestato in costanza o anteriormente all'instaurazione del rapporto non appare dunque illogica e/o irrazionale, tenuto conto della non assimilabilità e sovrapponibilità delle due situazioni (cfr. Tribunale di Roma, sent. n. 946/2023).
Né osta ad una simile interpretazione il disposto dell'art. 569 co. 3 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 rubricato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”.
Tale disposizione, che riguarda la ricostruzione di carriera del personale ATA immesso in ruolo e disciplina i casi e criteri di valutabilità del servizio pregresso svolto ai fini della anzianità, stabilisce: -“1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”;
-“2. il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”;
-“3. il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
La circostanza che il legislatore inserisca, al comma 3 dell'art. 569, anche il servizio di leva obbligatorio, ha senso unicamente nella misura in cui quest'ultimo sia stato prestato in costanza di nomina (indifferentemente se con contratto a tempo determinato o indeterminato) e, quindi, per assolvere a tale obbligo, sia stato interrotto il servizio preruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali;
valutare il servizio militare al di fuori di tali casi, al pari di un titolo di merito, non avrebbe alcun senso, atteso che tale servizio non ha alcuna attinenza con il settore scolastico.
Ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza amministrativa, secondo cui “In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla
“posizione di lavoro” (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate… In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone un contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio” (Cons. Stato n. 11602 del 29.12.2022) …”.
Va aggiunto che, da ultimo, si è pronunciata sulla questione anche la Corte Suprema che, con sentenza n. 22429 del 08.08.2024, ha confermato l'orientamento dei giudici amministrativi, formulando il seguente principio di diritto: “In tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
Applicando alla fattispecie per cui è causa i principi sopra enucleati, si ritiene che soltanto per il servizio militare/civile prestato in costanza di nomina appare giustificata l'adozione di una misura di compensazione diretta a tutelare l'effettivo pregiudizio della posizione di lavoro, essendo detto servizio causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore.
Pertanto, va respinta la pretesa del ricorrente, appartenente al personale precario ATA, diretta al riconoscimento, nella misura piena di sei punti aggiuntivi per singolo anno, del servizio militare che ha prestato dal 12.06.1986 al 22.05.1987, non in costanza di nomina scolastica, ai fini della immissione nelle graduatorie del personale ATA di circolo e di istituto di terza fascia per la Provincia di , per il triennio scolastico 2021/2024. CP_1
Le spese di lite vanno compensate in ragione della esistenza di pronunce contrastanti in materia.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 07.11.2025
Il Giudice del Lavoro
NC ON