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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/10/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7527/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Luca Bennati;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 23.10.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 18.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso congiunto depositato il 7.11.2024 i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo
Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale e avanzando altresì domanda di divorzio (in ciò avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta
1 dalla normativa vigente);
- con sentenza n. 146/2025, pubblicata il 14.2.2025, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i ricorrenti, recependo l'accordo dai medesimi raggiunto, e, con contestuale ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
- all'udienza del 23.10.2025 i coniugi hanno rinnovato la richiesta di divorzio alle condizioni come ivi precisate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Bargagli (GE) il 11.9.2021, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza del
14.2.2025, sopra evocata;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta riconciliazione tra loro;
preso atto che risultano maturate le condizioni cui la legge subordina la procedibilità della spiegata domanda di divorzio;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai ricorrenti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Parte_2
2 contratto a Bargagli (GE) il 11.9.2021;
omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1) la casa coniugale sita in Genova, Via Bottini n. 14n/4 di proprietà della sig.ra
[...]
rimane a quest'ultima. Parte_3
Il sig. a già provveduto a trasferire la sua residenza altrove. Pt_1
CP_ 2) Il gatto meticcio di nome viene gestito in modo esclusivo dal sig. rimane Pt_1
collocato presso di lui;
il sig. inoltre sta provvedendo e provvederà al suo Pt_1
mantenimento e alle sue spese straordinarie in via esclusiva.
3) L'autovettura VW Golf tg. EN 501 TX e il motoveicolo Honda Forza ES tg. ES 49993 di proprietà del sig. rimangono a quest'ultimo, mentre lo scooter Parte_1 [...]
tg. ER 70397 di proprietà della sig.ra rimane a quest'ultima. CP_2 Parte_3
4) I coniugi dichiarano di percepire ciascuno un proprio reddito e di essere, pertanto, economicamente autosufficienti non avendo nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento o assegno divorzile.
5) Con l'esecuzione del presente accordo, i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo o ragione rinunciando, comunque, a qualsiasi ulteriore richiesta”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 2, parte II, serie A, anno 2021), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Luca Bennati;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 23.10.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 18.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso congiunto depositato il 7.11.2024 i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo
Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale e avanzando altresì domanda di divorzio (in ciò avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta
1 dalla normativa vigente);
- con sentenza n. 146/2025, pubblicata il 14.2.2025, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i ricorrenti, recependo l'accordo dai medesimi raggiunto, e, con contestuale ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
- all'udienza del 23.10.2025 i coniugi hanno rinnovato la richiesta di divorzio alle condizioni come ivi precisate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Bargagli (GE) il 11.9.2021, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza del
14.2.2025, sopra evocata;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta riconciliazione tra loro;
preso atto che risultano maturate le condizioni cui la legge subordina la procedibilità della spiegata domanda di divorzio;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai ricorrenti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Parte_2
2 contratto a Bargagli (GE) il 11.9.2021;
omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1) la casa coniugale sita in Genova, Via Bottini n. 14n/4 di proprietà della sig.ra
[...]
rimane a quest'ultima. Parte_3
Il sig. a già provveduto a trasferire la sua residenza altrove. Pt_1
CP_ 2) Il gatto meticcio di nome viene gestito in modo esclusivo dal sig. rimane Pt_1
collocato presso di lui;
il sig. inoltre sta provvedendo e provvederà al suo Pt_1
mantenimento e alle sue spese straordinarie in via esclusiva.
3) L'autovettura VW Golf tg. EN 501 TX e il motoveicolo Honda Forza ES tg. ES 49993 di proprietà del sig. rimangono a quest'ultimo, mentre lo scooter Parte_1 [...]
tg. ER 70397 di proprietà della sig.ra rimane a quest'ultima. CP_2 Parte_3
4) I coniugi dichiarano di percepire ciascuno un proprio reddito e di essere, pertanto, economicamente autosufficienti non avendo nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento o assegno divorzile.
5) Con l'esecuzione del presente accordo, i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo o ragione rinunciando, comunque, a qualsiasi ulteriore richiesta”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 2, parte II, serie A, anno 2021), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
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