TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 3607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3607 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4410 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...] e, c.f./p.iva Parte_1
, elettivamente domiciliato in Firenze, Via Alfonso La Marmora n. C.F._1
38presso lo studio dell'avv.to SEGHI NICCOLÒ dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] , c.f./p.iva CP_1
, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv.to dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso;
CONVENUTO-CONTUMACE avente per OGGETTO: Donazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
Parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi e i titoli esposti in narrativa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, -pronunciare, anche in via costitutiva, ex artt. 800 e 803 c.c. la revoca dell'atto di donazione ai rogiti notaio Per_1
n San Giuliano Terme - fr. Ghezzano loc. La Fontina, rep. 47340 racc. 15311, del 11
[...] novembre 2022, registrato in Pisa il 14 novembre 2022 al numero 11588 serie 1T, con cui il sig. , trattenendo per sé la nuda proprietà, ha donato al sig. il Parte_1 CP_1 diritto di usufrutto sul bene immobile di proprietà del donante sito in Firenze, Via De Sanctis
n. 10, censito al catasto fabbricati del Comune di Firenze al foglio n. 106, particella n. 742, sub. 9, piano 2, z.c. 2, cat. A/3, cl. 4, consistenza vani 4,0, mq. 66, r.c. 702,38, meglio identificato nell'allegato atto di donazione, per la sopravvenuta nascita della figlia del TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
donante, ; -per l'effetto, ex art. 807 c.c., condanni il sig. alla CP_2 CP_1 restituzione del predetto bene in favore del sig. e, comunque, alla riimissione Parte_1
dello stesso nel possesso oltre alla restituzione e corresponsione al medesimo dei frutti maturati, dal dìel dovuto, almeno dalla notifica del presente atto, fino all'effettiva restituzione, stimati in una somma pari al valore locativo del bene stimate in € 547,80 mensili
(ad oggi pari ad € 4.382,40), o la diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione e interessi;
-con condanna del convenuto alle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla trascrizione della presente domanda, da distrarsi a favore del procuratore;
-con ordine al conservatore competente di disporre la trascrizione dell'emananda sentenza con effetti retroattivi alla trascrizione della presente domanda».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 02/04/2025 ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di ottenere una pronuncia di revoca dell'atto di donazione CP_1
ai rogiti notaio in San Giuliano Terme - fr. Ghezzano loc. La Fontina, rep. Persona_1
47340 racc. 15311, del 11 novembre 2022, registrato in Pisa il 14 novembre 2022 al numero
11588 serie 1T, con cui l'attore, trattenendo per sé la nuda proprietà, ha donato al convenuto il diritto di usufrutto sul bene immobile di proprietà del donante sito in Firenze, Via De Sanctis
n. 10, censito al catasto fabbricati del Comune di Firenze al foglio n. 106, particella n. 742, sub. 9, piano 2, z.c. 2, cat. A/3, cl. 4, consistenza vani 4,0, mq. 66, r.c. 702,38, meglio identificato nell'allegato atto di donazione, per la sopravvenuta nascita della figlia del donante, . CP_2
Svolte le verifiche preliminari, riscontrata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia del convenuto, la causa meramente documentale la stessa è stata chiamata per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale all'udienza del 11.11.2025 ove il giudice – esaurita la discussione orale riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Orbene nel presente procedimento l'attore ha provato la sopravvenienza di una figlia
( v. doc. 3). Tale fatto rappresenta ai sensi dell'art. 803 c.c. uno dei casi in cui è CP_2
ammissibile la revocazione della donazione.
Di fatti l'azione di revocazione della donazione risulta ammissibile essendo non decorsi i 3 anni dalla nascita della figlia ( nata il [...]) ai sensi dell'art. 804 c.c..
Non può invece essere accolta la domanda di restituzione dei frutti svolta in atti. L'art
806 c.c. infatti prevede che il donatario debba restituire al donante i frutti dal momento della domanda giudiziale.
Orbene detta norma va interpretata applicando analogicamente la disciplina dei frutti relativa al possessore di buona fede (Art. 1148 c.c.) essendo il donatario in possesso di un legittimo titolo per detenere la res (rappresentato appunto dalla donazione revocanda). Detta norma prevede appunto che il possessore debba restituire i frutti percipiendi con l'ordinaria buona fede dal giorno della domanda di restituzione.
Ora nel caso di specie data la natura del bene ed il tipo di rapporti tra donante e donatario il convenuto – in assenza di prova contraria non fornita dall'attore – è presumibile ritenere che abbia abitato l'immobile oggetto di donazione con ciò non ricavandone alcun frutto civile. Sicchè – dato l'uso presumibile, la natura del bene e i rapporti tra le parti – il donatario non avrebbe potuto percepire alcun frutto dal bene con la conseguenza che nessun frutto deve pertanto essere restituito.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico del convenuto, e avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore dell'attore €4.000,00, oltre esborsi, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e
C.P.A. come per legge che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la rituale dichiarazione nel corpo della citazione.
P.Q.M.
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
: Parte_1 CP_1
1. Accoglie parzialmente la domanda proposta da Parte_1
contro per le motivazioni esposte in parte narrativa;
CP_1
2. E per l'effetto revoca l'atto di donazione ai rogiti notaio Persona_1
in San Giuliano Terme - fr. Ghezzano loc. La Fontina, rep. 47340 racc. 15311, del 11 novembre 2022, registrato in Pisa il 14 novembre 2022 al numero 11588 serie 1T, con cui il. , trattenendo per sé la nuda proprietà, ha donato a. il Parte_1 CP_1
diritto di usufrutto sul bene immobile di proprietà del donante sito in Firenze, Via De
Sanctis n. 10, censito al catasto fabbricati del Comune di Firenze al foglio n. 106, particella n. 742, sub. 9, piano 2, z.c. 2, cat. A/3, cl. 4, consistenza vani 4,0, mq. 66,
r.c. 702,38, per la sopravvenuta nascita della figlia del donante, ; CP_2
3. Ordina al Competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della presente sentenza;
4. condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che quantifica in €4.000,00, oltre esborsi, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la rituale dichiarazione nel corpo della citazione.
5. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 12/11/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
4
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4410 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...] e, c.f./p.iva Parte_1
, elettivamente domiciliato in Firenze, Via Alfonso La Marmora n. C.F._1
38presso lo studio dell'avv.to SEGHI NICCOLÒ dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] , c.f./p.iva CP_1
, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv.to dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso;
CONVENUTO-CONTUMACE avente per OGGETTO: Donazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
Parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi e i titoli esposti in narrativa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, -pronunciare, anche in via costitutiva, ex artt. 800 e 803 c.c. la revoca dell'atto di donazione ai rogiti notaio Per_1
n San Giuliano Terme - fr. Ghezzano loc. La Fontina, rep. 47340 racc. 15311, del 11
[...] novembre 2022, registrato in Pisa il 14 novembre 2022 al numero 11588 serie 1T, con cui il sig. , trattenendo per sé la nuda proprietà, ha donato al sig. il Parte_1 CP_1 diritto di usufrutto sul bene immobile di proprietà del donante sito in Firenze, Via De Sanctis
n. 10, censito al catasto fabbricati del Comune di Firenze al foglio n. 106, particella n. 742, sub. 9, piano 2, z.c. 2, cat. A/3, cl. 4, consistenza vani 4,0, mq. 66, r.c. 702,38, meglio identificato nell'allegato atto di donazione, per la sopravvenuta nascita della figlia del TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
donante, ; -per l'effetto, ex art. 807 c.c., condanni il sig. alla CP_2 CP_1 restituzione del predetto bene in favore del sig. e, comunque, alla riimissione Parte_1
dello stesso nel possesso oltre alla restituzione e corresponsione al medesimo dei frutti maturati, dal dìel dovuto, almeno dalla notifica del presente atto, fino all'effettiva restituzione, stimati in una somma pari al valore locativo del bene stimate in € 547,80 mensili
(ad oggi pari ad € 4.382,40), o la diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione e interessi;
-con condanna del convenuto alle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla trascrizione della presente domanda, da distrarsi a favore del procuratore;
-con ordine al conservatore competente di disporre la trascrizione dell'emananda sentenza con effetti retroattivi alla trascrizione della presente domanda».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 02/04/2025 ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di ottenere una pronuncia di revoca dell'atto di donazione CP_1
ai rogiti notaio in San Giuliano Terme - fr. Ghezzano loc. La Fontina, rep. Persona_1
47340 racc. 15311, del 11 novembre 2022, registrato in Pisa il 14 novembre 2022 al numero
11588 serie 1T, con cui l'attore, trattenendo per sé la nuda proprietà, ha donato al convenuto il diritto di usufrutto sul bene immobile di proprietà del donante sito in Firenze, Via De Sanctis
n. 10, censito al catasto fabbricati del Comune di Firenze al foglio n. 106, particella n. 742, sub. 9, piano 2, z.c. 2, cat. A/3, cl. 4, consistenza vani 4,0, mq. 66, r.c. 702,38, meglio identificato nell'allegato atto di donazione, per la sopravvenuta nascita della figlia del donante, . CP_2
Svolte le verifiche preliminari, riscontrata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia del convenuto, la causa meramente documentale la stessa è stata chiamata per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale all'udienza del 11.11.2025 ove il giudice – esaurita la discussione orale riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Orbene nel presente procedimento l'attore ha provato la sopravvenienza di una figlia
( v. doc. 3). Tale fatto rappresenta ai sensi dell'art. 803 c.c. uno dei casi in cui è CP_2
ammissibile la revocazione della donazione.
Di fatti l'azione di revocazione della donazione risulta ammissibile essendo non decorsi i 3 anni dalla nascita della figlia ( nata il [...]) ai sensi dell'art. 804 c.c..
Non può invece essere accolta la domanda di restituzione dei frutti svolta in atti. L'art
806 c.c. infatti prevede che il donatario debba restituire al donante i frutti dal momento della domanda giudiziale.
Orbene detta norma va interpretata applicando analogicamente la disciplina dei frutti relativa al possessore di buona fede (Art. 1148 c.c.) essendo il donatario in possesso di un legittimo titolo per detenere la res (rappresentato appunto dalla donazione revocanda). Detta norma prevede appunto che il possessore debba restituire i frutti percipiendi con l'ordinaria buona fede dal giorno della domanda di restituzione.
Ora nel caso di specie data la natura del bene ed il tipo di rapporti tra donante e donatario il convenuto – in assenza di prova contraria non fornita dall'attore – è presumibile ritenere che abbia abitato l'immobile oggetto di donazione con ciò non ricavandone alcun frutto civile. Sicchè – dato l'uso presumibile, la natura del bene e i rapporti tra le parti – il donatario non avrebbe potuto percepire alcun frutto dal bene con la conseguenza che nessun frutto deve pertanto essere restituito.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico del convenuto, e avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore dell'attore €4.000,00, oltre esborsi, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e
C.P.A. come per legge che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la rituale dichiarazione nel corpo della citazione.
P.Q.M.
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
: Parte_1 CP_1
1. Accoglie parzialmente la domanda proposta da Parte_1
contro per le motivazioni esposte in parte narrativa;
CP_1
2. E per l'effetto revoca l'atto di donazione ai rogiti notaio Persona_1
in San Giuliano Terme - fr. Ghezzano loc. La Fontina, rep. 47340 racc. 15311, del 11 novembre 2022, registrato in Pisa il 14 novembre 2022 al numero 11588 serie 1T, con cui il. , trattenendo per sé la nuda proprietà, ha donato a. il Parte_1 CP_1
diritto di usufrutto sul bene immobile di proprietà del donante sito in Firenze, Via De
Sanctis n. 10, censito al catasto fabbricati del Comune di Firenze al foglio n. 106, particella n. 742, sub. 9, piano 2, z.c. 2, cat. A/3, cl. 4, consistenza vani 4,0, mq. 66,
r.c. 702,38, per la sopravvenuta nascita della figlia del donante, ; CP_2
3. Ordina al Competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della presente sentenza;
4. condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che quantifica in €4.000,00, oltre esborsi, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la rituale dichiarazione nel corpo della citazione.
5. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 12/11/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
4