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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 3998 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2023,
avente ad oggetto:
Altri istituti e leggi speciali
vertente
TRA
(C.F. _1
), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Napoli (NA), alla Via de Gasperi n. 55, presso lo studio dell'Avv. Maisto Roberto (C.F. ), che la C.F._1
rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per Notar
del 23/01/2023 (rep. n. 37590/7131); Persona_1
PARTE ATTRICE
E
(p. iva ), quale Impresa designata Controparte_1 P.IVA_2
per la Regione Campania alla gestione del Fondo Garanzia Vittime della
Strada, in persona del rapp.te legale p.t., elettivamente domiciliata in
Proc. n. 3998/2023 R.G – Sentenza Pagina 1 di 16 Caserta (CE), al Corso Trieste n. 98, presso lo studio dell'Avv. Esposito
Giuseppe (C.F. ), che la rappresenta e difende in C.F._2
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Marano (NA), alla Via F. Baracca Is/E,
presso lo studio dell'Avv. Pascale Aldo (C.F. , C.F._4
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 27/01/2025 le parti costituite concludevano con note ex
art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' esponeva: - che T_
, in data 15/01/2011, riportava lesioni personali in Controparte_2
conseguenza del sinistro occorso in Arzano, alla Via Luigi Rocco,
allorquando, mentre si trovava a bordo di una moto, veniva investito da un'auto pirata;
- che in data 26/01/2012, il presentava P_
all' domanda per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, T_
istanza che veniva accolta il 29/11/2012 e veniva ulteriormente confermata in sede di successive visite di revisione;
- che solo in data
12/06/2022, il danneggiato rendeva edotto l'Istituto del fatto che egli
Proc. n. 3998/2023 R.G – Sentenza Pagina 2 di 16 aveva promosso azione giudiziaria nei confronti della - Controparte_3
che, per effetto del risarcimento integrale corrisposto dalla al CP
, si è verificata una lesione del diritto vantato dall' di P_ T_
recuperare dal responsabile e dall'Assicuratrice le prestazioni erogate a titolo di assegno di invalidità civile;
- che la lesione è dipesa dalla condotta del , il quale non dichiarava nel giudizio n.R.G. P_
80838/12 di essere percettore dell'assegno di invalidità civile, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede;
- che ne è derivata la responsabilità contrattuale del alla luce degli artt. 142, co. P_
3, L. n. 209 /05 e 1916, co. 3, c.c.; - che, a sua volta, anche la CP
è contrattualmente responsabile per inadempimento degli obblighi procedurali previsti dall'art. 142, D. Lgs. n. 209/05, come si evince dalla quietanza compilata per il risarcimento, ove non è spuntata la dichiarazione relativa alla percezione di somme da parte di assicurazioni sociali obbligatorie;
il danno risarcibile è pari all'importo capitalizzato dell'assegno di invalidità civile, per la somma di € 233.414,25, oltre €
16.269 per interessi ed € 16.044,43 per rivalutazione, calcolati alla data del 20/10/22.
Ciò premesso, l'attrice ha così concluso: “Voglia codesto Ill.mo
Tribunale: - accertare la responsabilità contrattuale dei convenuti
e , per la lesione Controparte_4 Controparte_2
arrecata al diritto dell' a recuperare, ex art. 41 L 183/2010, T_
l'importo capitalizzato dell'assegno di invalidità civile, da esso Istituto erogato al sig. dall'1.02.2012; - per l'effetto Controparte_2
condannare i convenuti medesimi, in via solidale o ciascuno per quanto
Proc. n. 3998/2023 R.G – Sentenza Pagina 3 di 16 di ragione, al risarcimento dei danni in favore dell' per l'importo T_
di euro 233.414,25, corrispondente all'importo capitalizzato ex lege dell'assegno di invalidità civile, che avrebbe dovuto diffalcarsi dall'ammontare complessivo dei danni da lesione alla persona invece integralmente risarciti al sig. , oltre interessi legali ed P_
accessori ex lege, rispettivamente pari ad euro 16.269,99 ed euro
16.044,43 alla data del 20.10.2022, oltre interessi e rivalutazione
successive a tale data;
- in via gradata condannare i convenuti al risarcimento dei danni in favore dell per gli importi che saranno T_
ritenuti di giustizia. Vittoria di spese”.
Con comparsa del 20/11/2023, si costituiva tardivamente nel giudizio la
, la quale deduceva: - che il diritto azionato si è prescritto Controparte_1
per decorso del termine biennale ex art. 2947, co. 2, c.c.; - che, nel merito, la domanda è infondata nei confronti dell' , poiché Parte_3
il danneggiato, nella lettera di messa in mora, ha dichiarato di essere disoccupato e non percettore di reddito, quindi non fruitore di assicurazioni sociali, omettendo di comunicare di avere diritto a tali prestazioni anche quando gli è stata sottoposta la quietanza di pagamento, dovendosi interpretare il silenzio come risposta negativa;
-
che ne consegue che l' ha diritto ad ottenere il risarcimento solo T_
dal danneggiato, in ragione della malafede e delle dichiarazioni mendaci da questi rilasciate;
- che, in ogni caso, si eccepisce che il diritto di surroga potrà effettuarsi solo ove vi sia ancora capienza del massimale,
da calcolarsi in riferimento alla data dell'evento.
Chiedeva, pertanto, all'adito Giudice di: rigettare la domanda perché
Proc. n. 3998/2023 R.G – Sentenza Pagina 4 di 16 prescritta e infondata in fatto e in diritto;
in subordine, dichiarare la responsabilità del come evidenziata in atti e condannare lo P_
stesso senza vincolo di solidarietà con la al rimborso nei CP
confronti dell' ; sempre in via subordinata, rideterminare l'importo T_
per il quale è ammesso il diritto di surroga sulla base dei principi esposti,
tenuto conto del limite del massimale di legge dell'epoca del sinistro.
Con comparsa del 08/01/2024 si costituiva tardivamente nel giudizio
, deducendo: - che la richiesta di risarcimento è Controparte_2
stata ricevuta dalla in data 24/09/2011, quando il era CP P_
disoccupato e non aveva diritto ad alcuna prestazione assistenziale;
- che la domanda di invalidità è stata presentata solo in data 26/01/2012,
quando il giudizio dinanzi al Tribunale era già pendente;
- che, nel valutare tale domanda, l' ha acquisito la documentazione medica T_
da cui emerge che le lesioni conseguivano ad un sinistro stradale, per cui avrebbe dovuto attivare le procedure volte al recupero delle somme versate;
- che la quietanza versata in atti dalla Compagnia non è stata compilata né sottoscritta dal o dal suo procuratore, né è stata P_
mai inviata agli stessi;
- che, in ogni caso, gli importi riconosciuti in sentenza non comprendono le somme richieste dall' , che hanno T_
natura diversa e che dovranno essere rimborsate solo dall'Assicuratrice;
- che, infatti, le somme erogate dall'Ente Previdenziale hanno natura patrimoniale ed integrano la perdita economica che il ha P_
subìto e subirà a causa della menomazione fisica subita;
infine, le somme attualmente erogate al sono nettamente inferiori a P_
quelle indicate nell'atto introduttivo.
Proc. n. 3998/2023 R.G – Sentenza Pagina 5 di 16 Tanto premesso, chiedeva di: dichiarare preliminarmente l'inammissibilità della domanda dell'Ente previdenziale, non avendo il mai sottoscritto alcuna dichiarazione in sede di liquidazione P_
degli importi, rigettando conseguentemente ogni domanda;
in caso di accoglimento della domanda attorea, dichiarare l'esclusiva responsabilità di condannando quest'ultima a tenere indenne CP
il dal pagamento di qualsivoglia importo, con vittoria di spese P_
e compensi di lite.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 27/01/2025.
Va detto che, in corso di causa, parte attrice ha modificato la domanda inizialmente proposta riducendone l'ammontare.
***
1. In via preliminare, va rilevato che gli sia la che Controparte_1
hanno depositato tardivamente le rispettive Controparte_2
comparse di costituzione nel giudizio, ben oltre il termine fissato dall'art. 166 c.p.c., a mente del quale “il convenuto deve costituirsi (…) almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167”.
La data della prima udienza indicata nell'atto introduttivo era infatti fissata al 10/01/2024, sicché i convenuti avrebbero dovuto costituirsi in giudizio entro il 31/10/2023; per contro, la Compagnia si costituiva solo in data 20/11/2023 mentre il in data 08/01/2024. P_
Alla luce della tardiva costituzione, i convenuti sono incorsi nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., essendogli dunque preclusa la
Proc. n. 3998/2023 R.G – Sentenza Pagina 6 di 16 proposizione di domande riconvenzionali nonché eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Ciò posto, considerato che l'art. 2938 c.c. prescrive espressamente che
“il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione opposta”, la relativa eccezione, pur sollevata da entrambi i convenuti, va dichiarata inammissibile e non potrà essere esaminata.
1.1. Sempre in via preliminare, priva di pregio deve ritenersi l'eccezione di “tardività ed inammissibilità della modifica della domanda”, sollevata dal in ragione della riduzione del quantum P_
risarcitorio preteso dall'attrice operata in sede di comparsa conclusionale.
Come per pacifico orientamento giurisprudenziale, l'inammissibilità
della nuova domanda proposta si ravvisa solo nell'ipotesi di mutatio
libelli, quando cioè “si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da
quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più
ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non
prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente
differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e
si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la
difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo”; la mera riduzione della pretesa risarcitoria (che, nel caso di specie, trova la propria ragione in un semplice errore di calcolo commesso dall'attrice) integra la diversa ipotesi di emendatio libelli, cui non è connessa alcuna conseguenza sul piano processuale e che si verifica nel momento in cui la modifica “incida sulla causa petendi, in
Proc. n. 3998/2023 R.G – Sentenza Pagina 7 di 16 modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione
giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso
di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (cfr., tra le altre, Cass. n.
20870/19, già conforme a Cass. n. 20716/18; Cass. n. 1585/15; Cass. n.
12621/12; Cass. n. 17457/09).
La domanda deve dunque ritenersi ammissibile.
2. Venendo al merito, la richiesta avanzata dall' è infondata e deve T_
essere respinta per le motivazioni di seguito esposte.
2.1. L' agisce nel presente giudizio deducendo la responsabilità T_
contrattuale dei convenuti, i quali avrebbero, con le loro condotte omissive, pregiudicato all'Ente previdenziale il diritto al recupero, ex
art. 41, L. n. 183/10, dell'importo capitalizzato dell'assegno di invalidità
civile erogato (e da erogare) in favore di . Controparte_2
Quest'ultimo, secondo la ricostruzione attorea, avrebbe già beneficiato dell'indennizzo corrisposto dalla riconosciuto per Controparte_5
le medesime lesioni sulla scorta delle quali al è stato attribuito P_
l'assegno di invalidità civile. Dalle somme pagate dall'Assicuratrice,
dunque, dovevano essere scomputate quelle corrispondenti agli oneri sostenuti dall'Ente previdenziale.
La natura della pretesa azionata dall'odierna attrice rende necessaria una breve ricostruzione della normativa regolatrice della materia e degli orientamenti giurisprudenziali formatisi a riguardo.
2.2. Con l'art. 41, co. 1, L. n. 183/10, il legislatore ha previsto che le prestazioni assistenziali (“le pensioni, gli assegni e le indennità”)
Proc. n. 3998/2023 R.G – Sentenza Pagina 8 di 16 riconosciute in favore degli invalidi civili, qualora siano corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, sono recuperate dall' , quale T_
Ente erogatore delle stesse, nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.
Orbene, pur avendo l'attrice agito in giudizio “in dipendenza della
violazione degli obblighi di cui agli art.li 1916 cc e 142 del decreto legislativo 7.09.2005 n. 209”, va evidenziato che l'azione di recupero delle somme erogate a titolo di provvidenze di invalidità civile in conseguenza di un fatto illecito di terzi costituisce, in capo all' , un T_
diritto autonomo e distinto rispetto a quello dell'assistito, a differenza dell'azione di cui agli artt. 1916 c.c. e 142 Cod. Ass., i quali prevedono la surroga dell'Ente previdenziale nei medesimi diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili e, quindi, la successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio.
Con la L. n. 183/10, pertanto, in ragione dell'assenza del rapporto assicurativo tra l' e il soggetto danneggiato in favore del quale è T_
stata riconosciuta una prestazione assistenziale, il legislatore è
intervenuto al fine di attribuire all'Ente un diritto autonomo di recupero a carico del responsabile civile e del suo assicuratore, consentendo all' di agire, differentemente da come avviene per la surroga, T_
direttamente senza subentrare nei diritti del danneggiato.
Nonostante la diversità degli istituti richiamati, le finalità cui essi rispondono appaiono in parte sovrapponibili, essendo volti, da un lato,
ad evitare duplicazioni risarcitorie, impedendo all'assicurato di cumulare indennizzo assicurativo (anche di natura sociale o
Proc. n. 3998/2023 R.G – Sentenza Pagina 9 di 16 previdenziale) e risarcimento del terzo responsabile, e, dall'altro, a prevenire il vantaggio indiretto del responsabile civile, il quale altrimenti verrebbe a beneficiare della copertura assicurativa del danneggiato.
2.3. Così delineato il contesto normativo nel quale si colloca la domanda attorea, va chiarito che le prestazioni assistenziali erogate dall' T_
sono volte specificamente a coprire una riduzione della capacità
lavorativa e reddituale degli assistiti, calcolata su base presuntiva secondo coefficienti normativamente predeterminati, ed è solo su tale componente del danno che l' ha la facoltà di agire per il recupero T_
della somma eventualmente erogata.
Tale principio emerge con chiarezza dall'esame dei costanti orientamenti giurisprudenziali della Corte di legittimità, fondati sulla natura differenziata delle due categorie risarcitorie del danno patrimoniale e non patrimoniale, sicché il divieto di cumulo degli indennizzi rappresenta lo strumento attraverso il quale si garantisce un equilibrio tra tutela sociale e riparazione civile.
Tale impostazione prende le mosse dalla pronuncia della Suprema Corte
a Sezioni Unite n. 12564/2018, la quale ha ritenuto applicabile il principio della compensatio lucri damno a fattispecie analoghe a quella oggetto della presente controversia, cristallizzando il principio secondo cui “l'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta
dall' per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto CP_6
dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito”. Tale
Proc. n. 3998/2023 R.G – Sentenza Pagina 10 di 16 principio è stato ritenuto applicabile anche all'erogazione di una prestazione previdenziale da parte dell' in conseguenza di un T_
sinistro, dovendosi dunque detrarre dall'ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile civile quanto corrisposto al danneggiato per il medesimo titolo da parte di un ente gestore di assicurazione sociale,
trattandosi di una prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione della copertura del pregiudizio occorso che soddisfa,
neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile il sinistro, salvo il diritto del danneggiato di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato (cfr. Cass. n. 16580/2019).
Tuttavia, come si evince dal disposto del comma quarto dell'art. 142
Cod Ass., “in ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non
può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto
dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti”.
In proposito, difatti, la Cassazione ha statuito che “il calcolo del danno
differenziale, residuato all'intervento dell'assicuratore sociale, deve
avvenire per “poste omogenee”. Ciò vuol dire che non è possibile
sottrarre l'indennizzo, pagato dall'assicuratore sociale a titolo di
ristoro del danno patrimoniale, dal credito risarcitorio vantato dalla
vittima per danno biologico (art. 142 cod. ass., così come interpretato
costantemente da questa Corte: da ultimo, Sez. L -, Sentenza n. 9112 del
02/04/2019, Rv. 653452 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25327 del
Proc. n. 3998/2023 R.G – Sentenza Pagina 11 di 16 12/12/2016, Rv. 642318 - 02; Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016,
Rv. 641425 - 01)”.
Circa la definizione di “poste omogenee”, con la sentenza della
Cassazione n. 9112/2019 è stato precisato che il raffronto tra il risarcimento del danno civilistico e l'indennizzo erogato dall'assicuratore sociale va effettuato, dapprima, distinguendo le due categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale) e,
successivamente, detraendo dall'ammontare di tali voci calcolate secondo i criteri civilistici quanto erogato dall'ente per il medesimo titolo (e, dunque, in ristoro del danno patrimoniale o non patrimoniale patito dall'assistito).
Orbene, come si è già avuto modo di accennare, l' eroga alle T_
vittime di lesioni personali le seguenti prestazioni:
a) la “pensione ordinaria di inabilità”, spettante ai lavoratori che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2, comma 1,1. 12.6.1984, n. 222);
b) l'“assegno ordinario di invalidità”, ai lavoratori la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità
o difetto fisico o mentale a meno di un terzo (art. 1, comma
1,1. 12.6.1984, n. 222);
c) la “pensione di inabilità” agli invalidi civili se maggiorenni e totalmente inabili al lavoro (art. 12, comma 1,1. 30.3.1971, n.
118);
Proc. n. 3998/2023 R.G – Sentenza Pagina 12 di 16 d) ) l'“assegno mensile”, spettante alle persone di età compresa tra 18 e 64 anni, ed affetti da incapacità lavorativa superiore al 74% (art. 13, comma 1, 1. 30.3.1971, n. 118, come modificato dagli artt. 1 e 8 d. lgs. 23.11.1988, n. 509);
e) l'“indennità di accompagnamento”, spettante alle persone che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua (art. 1, comma 1,1. 11.2.1980, n. 18).
Come agevolmente si desume dall'elenco appena riportato - e come d'altronde pacifico in giurisprudenza - “le prestazioni dell' in favore T_
degli invalidi civili si fondano tutte sul presupposto dell'esistenza d'un pregiudizio patrimoniale (che è presunto juris et de jure) rappresentato
dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno. Per contro,
l' in nessun caso indennizza gli invalidi civili il danno non T_
patrimoniale alla salute” (così Cass. n. 11657/2022, la quale, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame, concludeva che
“pertanto l'indennizzo erogato dall' quale che ne fosse il T_
fondamento - non chiarito dalla sentenza, né dal ricorso - non poteva essere detratto dal risarcimento dovuto a titolo di danno biologico”).
Può ritenersi pertanto pacifico il principio secondo cui “l' non T_
eroga nessuna indennità destinata a ristorare il danno non patrimoniale
agli invalidi civili (L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1 e 2): e poiché nel
caso di specie il solo danno non patrimoniale avrebbe verosimilmente
assorbito l'intero massimale, nessuna surrogazione sarebbe stata
Proc. n. 3998/2023 R.G – Sentenza Pagina 13 di 16 possibile, e nessun onere di accantonamento aveva l'assicuratore”
(Cass., n. 4668/2022)
3. Ciò chiarito in punto di diritto, venendo alla fattispecie de qua, il ha pacificamente ricevuto dalla - come P_ Controparte_1
documentato dalla quietanza versata in atti e mai contestato dal convenuto - la somma di € 270.500,48, in forza della sentenza n.
15814/14.
Esaminando la parte motiva del provvedimento in questione, non è
revocabile in dubbio che tale somma sia stata liquidata in base ai criteri fissati nelle note Tabelle di Milano a titolo di “danno biologico” e
“danno da invalidità temporanea” (cfr. p. 3 della sentenza), senza che sul punto l potesse contestare alcunché. T_
Appare chiaro, dunque, che quanto liquidato dall'assicuratrice sia stato corrisposto per il solo danno alla salute, di natura non patrimoniale,
laddove invece l'indennizzo erogato dall'Ente afferisce in via esclusiva al danno da lucro cessante, di natura patrimoniale, connesso alla perdita della capacità lavorativa e di guadagno del beneficiario.
Benché anche tale perdita della capacità lavorativa sia comunque derivata dal fatto illecito di un terzo, in applicazione del richiamato principio della separazione delle “poste omogenee” deve concludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale sia intangibile per l' T_
e che gli importi da quest'ultima erogati non siano detraibili dal credito per danno biologico, essendo le due voci eterogenee per natura e finalità.
Di qui il rigetto della domanda, con conseguente assorbimento di ogni altra questione prospettata dalle parti nella presente decisione.
Proc. n. 3998/2023 R.G – Sentenza Pagina 14 di 16 4. Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate in T_
dispositivo secondo il disputatum (a seguito della riduzione della pretesa in corso di causa), facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i.,
secondo lo scaglione sino ad euro 260.000,00, assegnando i parametri minimi per tutte le fasi processuali (esclusa, quindi, quella istruttoria),
tenuto conto della natura e della complessità delle questioni trattate nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da
[...]
contro _1 [...]
e , così provvede: CP_5 Controparte_2
1) rigetta la domanda proposta da _1
;
[...]
2) condanna l' _1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento
[...]
delle spese di lite in favore di che qui Controparte_5
si liquidano in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge;
3) condanna l' _1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento delle spese di lite in favore di P_
, che qui si liquidano in € 4.217,00 per compensi
[...]
professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA
se dovute come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore
Proc. n. 3998/2023 R.G – Sentenza Pagina 15 di 16 dell'Avv. Pascale Aldo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa il 14/02/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 3998/2023 R.G – Sentenza Pagina 16 di 16