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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 5199/2022 R.G. emessa dal Tribunale di Napoli in data 25.5.2022, iscritto al n. 5726/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
, (c.f. ), con sede legale in Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n. 13/A, in persona del Direttore generale, ing. , rappresentata Parte_2
e difesa, in virtù di procura notarile allegata, dagli avv.ti Ornella Giaculli (c.f. C.F._1
e Isabella Selvaggi (c.f. ), elettivamente domiciliate presso il Servizio
[...] CodiceFiscale_2
Affari Legali presso la sede dell' CP_1
appellante nei confronti di
(p. NTroparte_2
iva ), in persona del suo legale rapp.te, dott.ssa rappresentata e difesa, P.IVA_2 CP_3 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Nicola Zammiello (c.f.
), per quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la cancelleria della CodiceFiscale_3
Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio in Pt_1
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 23.12.2022, l' ha impugnato davanti a questa Parte_3
Corte la sentenza n. 5199/2022 del 25.5.2022, con cui il Tribunale di Napoli l'aveva condannata al pagamento, in favore del NTroparte_2
dell'importo di 26.537,51 €, oltre interessi contrattuali e spese, a titolo di residuo
[...]
corrispettivo di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti dal SSN nei mesi di marzo e giugno
2017.
NT Il Tribunale aveva infatti affermato che era onere dell' fornire la prova del superamento dei tetti trimestrali di spesa di branca;
che le note del direttore del distretto sanitario di comunicazione del superamento dei tetti di spesa erano postume ai detti superamenti, erano di parte e non presupponevano né facevano riferimento alla regressione tariffaria unica, in violazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del contratto, applicabile alla fattispecie;
che i dati relativi al consumo dei tetti di spesa nei primi due trimestri non emergevano neanche dalla lettura dei verbali di riunione
NT del tavolo tecnico;
che nemmeno era stata prodotta la delibera del Direttore generale dell' che NT avrebbe attestato lo sforamento del tetto e la data in cui si era verificato;
che pertanto l' non poteva rifiutare la remunerazione delle prestazioni rese oltre il budget ma doveva applicare la regressione tariffaria, in misura proporzionale al contributo reso da ciascun Centro al superamento del tetto di spesa;
che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto non era applicabile alla fattispecie considerata. NT Con il primo motivo di appello, l' riproponeva l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla controversia, essendo sindacato l'operato dell' in ordine alla CP_1
applicazione o meno della regressione tariffaria ed essendo quindi messa in discussione la validità ed efficacia di provvedimenti amministrativi.
Come secondo motivo l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva affermato NT essere a carico dell' l'onere probatorio in ordine al superamento del tetto di spesa.
Con un terzo motivo censurava la sentenza per aver ritenuto sussistente un suo inadempimento contrattuale, per mancato tempestivo invio delle comunicazioni relative alle date presunte di superamento dei tetti di spesa e per mancata applicazione della regressione tariffaria, con ciò attribuendo maggior rilievo alla mancata comunicazione anziché all'ineludibile obbligo di contenimento della spesa sanitaria e non considerando che comunque il contratto prevedeva che
“nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa” e ciò, in ogni caso, anche nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 3, lett. a) del contratto, in atti. Evidenziava poi che la documentazione prodotta era idonea a comprovare il superamento del tetto di spesa, peraltro indirettamente affermato anche dal Tribunale, che infatti si era soffermato sulla mancata applicazione della regressione tariffaria;
che per il primo trimestre del 2017 ricorreva l'ipotesi di cui alla lettera b) e non a) dell'art. 5, comma 3, del contratto, essendosi l'esaurimento del tetto di spesa verificato a consuntivo in data successiva a quella comunicata di previsione di esaurimento;
che per il secondo trimestre 2017, essendo mancata la comunicazione, avrebbe dovuto
NT il Centro sanitario sollecitare l' ad indicare la data presumibile di sforamento invece di porre in essere le prestazioni e richiedere il pagamento.
Deduceva ancora che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto prevedeva espressamente l'accettazione da parte del Centro di tutti i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, determinanti il contenuto del contratto per l'anno 2017, e quindi anche la non remunerabilità delle prestazioni rese oltre i tetti di spesa e di cui i Centri erano stati portati a conoscenza.
Un ultimo motivo di impugnazione ineriva il riconoscimento degli interessi di cui al d. lgs.
231/2002 che, per quanto convenuti in contratto, non potevano essere riconosciuti, essendo le prestazioni in oggetto da inquadrarsi nell'ambito di una concessione di pubblico servizio;
e che comunque il contratto prevedeva il pagamento degli interessi a seguito di emissione di regolare fattura, che non risultava essere stata emessa.
Concludeva pertanto per la declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito per il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'appellata, evidenziando essere la giurisdizione del giudice ordinario, non essendo coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali della P.A.; essere infondato nel merito l'appello, poiché, in mancanza delle comunicazioni inerenti la data presuntiva del superamento del tetto di spesa, non poteva darsi luogo al mancato pagamento delle prestazioni eseguite ma solo alla eventuale regressione tariffaria, della cui procedura di determinazione non era stata resa alcuna prova;
che l'art. 11 del contratto era inapplicabile in quanto il superamento dei tetti di spesa e la regressione tariffaria erano eventi non conoscibili ad essa appellata, essendone solo l' conoscenza tramite CP_1
il monitoraggio mensile dei volumi di prestazione erogati da tutte le strutture di branca, e non era ammissibile una rinuncia preventiva alla giurisdizione;
che in subordine il pagamento era dovuto a titolo di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Concludeva pertanto per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Alla udienza collegiale del 5.2.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo essere respinto il primo motivo di appello, inerente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla
Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
Parimenti va respinto il secondo motivo di appello, incentrato sul riparto dell'onere NT probatorio, correttamente posto dal primo giudice a carico dell' come ormai da orientamento consolidato della Suprema Corte, che ha individuato il superamento del tetto di spesa come elemento impeditivo della pretesa creditoria del (da ultimo cfr. Cass. n. 29474/2024). Parte_4
Sono infondati anche gli ulteriori motivi. Le affermazioni svolte dal primo giudice appaiono infatti condivisibili in relazione alla necessità che, in assenza di tempestiva comunicazione dei tetti di spesa presunti, l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria e quindi ridurre le CP_1
remunerazioni delle singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca, e non quindi procedere al mancato pagamento integrale delle prestazioni (ipotesi invero prevista nel caso in cui a consuntivo si rilevi che le prestazioni sono state svolte successivamente alla data presunta di superamento del tetto di spesa comunicato alla struttura). Deve pertanto ritenersi operante nella fattispecie l'istituto della regressione tariffaria, del cui espletamento non è stata fornita prova.
Nessuna prova peraltro è stata fornita neanche dell'avvenuto effettivo superamento dei limiti di spesa, come evidenziato dal primo giudice, e sul punto il motivo di appello si appalesa inammissibile per la sua genericità, svolgendo astratte considerazioni in diritto ma senza indicare in fatto quali documenti comproverebbero tale superamento, limitandosi a produrre in un unico file di oltre 70 pagine e senza specifico indice una serie di atti e documenti in gran parte relativi ad annualità diverse ed inconferenti (cfr. anche Cass. n. 3022/2018, secondo cui “gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con
l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo”).
Nemmeno è invocabile la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti (art. 11), al fine di ritenere non remunerabili le prestazioni rese in eccesso, pur in assenza di preventiva comunicazione della data di esaurimento del tetto di spesa. Anche in tal caso, come già affermato, deve ritenersi che “La clausola di salvaguardia riguarda infatti solo quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto
(“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti. In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa. Per la stessa ragione non si può altresì affermare che la sottoscrizione del contratto, contenente la clausola di salvaguardia, successiva all'emissione delle note di credito sugli importi richiesti, sarebbe indice di implicita rinuncia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget”.
Appare infine infondato anche l'ultimo motivo di appello, inerente il riconoscimento degli interessi commerciali, alla luce dell'ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema
Corte (cfr. Cass. n. 17665/2019, secondo cui “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n.
231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra
l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità
(sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”).
La mancata emissione di apposita e regolare fattura, cui l'art. 7 del contratto subordina il pagamento degli interessi moratori, non è di ostacolo alla statuizione giudiziale, atteso il mancato riconoscimento della debenza dell'importo capitale richiesto e degli interessi correlati.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi. Sono sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5199/2022, in contraddittorio con il Parte_3 così NTroparte_2
provvede:
1) Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 4.500,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Nicola
Zammiello.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, 19.3.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo