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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/04/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1561/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1561/2024, avente come oggetto “divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a RZ (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Catia Toninelli, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , elettivamente domiciliata a AR (BS), Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Andrea Bruschi, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito
In via principale
- rigettare le richieste di controparte relative all'introduzione di un assegno divorzile per la sig.ra
e di conferma del contributo al mantenimento e 50% delle spese straordinarie per la GL, CP_1
in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
Persona_1
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in RE (BS) in data 03.09.1994 tra i coniugi e ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 Controparte_1 stato civile competente l'annotazione della relativa sentenza;
- modificare le condizioni del verbale di separazione personale dei coniugi, relative al versamento da parte del sig. el contributo al mantenimento per la GL , nella somma mensile di Pt_1 Per_1
€. 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, e, per l'effetto accertare e dichiarare il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di e, dichiarare la cessazione Persona_1 dell'obbligo in capo al sig. da ogni contributo al mantenimento disposto a favore della Pt_1
medesima a far data dal deposito del ricorso di divorzio;
- Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio.
In via istruttoria
- disporre a carico della sig.ra la produzione in giudizio delle proprie dichiarazioni dei redditi CP_1
e dei propri estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, della documentazione attestante la sua situazione economico-patrimoniale nonché delle fatture e/o ricevute emesse da
Marzo 2024 e di tutti gli altri eventuali introiti percepiti e, qualora ritenuto necessario dal giudicante, indagini patrimoniali a carico della Polizia Tributaria e/o Guardia di Finanza;
- disporre a carico della sig.ra la produzione in giudizio delle buste paga della GL CP_1 Per_1
nonché degli importi percepiti dalla medesima a titolo di NASPI;
- qualora non vi provvedesse la sig.ra ordinare alla medesima o agli enti competenti, ai sensi CP_1 dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi e degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, della documentazione attestante la sua situazione economico-patrimoniale, delle fatture e/o ricevute emesse da Marzo 2024 e di tutti gli altri eventuali introiti percepiti, nonché delle buste paga e degli importi percepiti a titolo di NASPI dalla GL
; Per_1
- Si indica quale testimone sui seguenti capitoli di prova la sig.ra Persona_1
1) Vero che la sig.ra oggi e da due anni a questa parte intrattiene una relazione Controparte_1
Per_ more uxorio con il sig.
2) Vero che la sig.ra dal lunedì al mercoledì di ogni settimana vive e pernotta presso Persona_1 il proprio fidanzato”; Per parte resistente: “Ci si oppone alla richiesta di condanna contenuta nelle note d'udienza del
07.10.2024 per soccombenza favore del sig. n quanto la resistente non si è mai opposta alla Pt_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta da parte avversa e non è stata effettuata alcuna attività istruttoria che ha gravato parte ricorrente da ulteriore attività processuale.
Per tutto quanto esposto si insiste per l'accoglimento della sola domanda di mantenimento in capo al padre dell'assegno per della GL con rinuncia all'assegno divorzile a favore della moglie”. Per_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.2.2024 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con a RE (BS) il 3.9.1994, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune al n. 37, parte II, serie A, anno 1994, unione dalla quale era nata, il
22.5.2002, la GL , maggiorenne e, secondo il padre, ormai economicamente autosufficiente. Per_1
Il ricorrente aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 13.6.2018 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 20322/2017, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data 28.5.2018, decreto che aveva posto a suo carico un contributo al mantenimento della GL pari ad € 300,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie, ma nessun assegno di mantenimento in favore della moglie. deduceva l'intervenuta autosufficienza economica della GL , che aveva Parte_1 Per_1
interrotto ogni percorso di studio ed era stabilmente entrata nel mondo del lavoro, arrivando anche a percepire una retribuzione di € 1.500,00 mensili, e chiedeva, oltre alla pronuncia del divorzio, la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della GL posto a suo carico in sede di separazione.
All'esito della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 3.7.2024, si costituiva la resistente per aderire alla pronuncia del divorzio, opponendosi, tuttavia, alla revoca Controparte_1
del contributo paterno al mantenimento della GL, in quanto quest'ultima non lavorava, non si preoccupava di conservare alcuna occupazione, e non partecipava alle spese di casa e affitto, risultando di fatto totalmente a carico della madre. La resistente, inoltre, chiedeva l'attribuzione di un assegno divorzile in proprio favore (domanda poi oggetto di rinuncia).
All'esito della prima udienza, in via temporanea ed urgente, veniva revocato il contributo al mantenimento di posto a carico del padre in sede di separazione a far data dal deposito del Per_1
ricorso di divorzio, e non veniva riconosciuto alcun contributo di mantenimento separativo a favore della resistente. All'udienza del 9.10.2024, celebrata in modalità cartolare, il Giudice delegato, dopo un'istruttoria esclusivamente documentale e concessi i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., si riservava di riferire la causa al Collegio ai fini della decisione.
***
1) Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché
“è stata omologata la separazione consensuale…” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla data dell'udienza presidenziale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che i coniugi si sono separati con decreto di omologa pronunciato all'esito della camera di consiglio del 13.6.2018, dopo la comparizione personale degli stessi dinanzi al Presidente delegato in data 28.5.2018, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (8.2.2024), erano già trascorsi ben più di sei mesi da quest'ultimo momento.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da quasi sette anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita, tanto che le parti concordano sulla pronuncia del divorzio.
Ciò basta per accogliere la suddetta domanda.
2) Sulla revoca del contributo al mantenimento della GL a carico del padre Per_1
Deve essere revocato il contributo al mantenimento della GL posto a carico del padre in sede Per_1
di separazione a far data dal deposito del ricorso di divorzio (8.2.2024), così come già disposto in via provvisoria ed urgente: ella, infatti, come confermato dalla resistente, ha interrotto il proprio percorso di studi da molti anni, avendo ottenuto solo il diploma di terza media e poi avendo iniziato un corso di estetista che, tuttavia, non ha portato a termine perché non le piaceva, e, da allora, ha sempre lavorato, pur se con una certa pigrizia (“ non si cura di mantenersi un lavoro e non partecipa Per_1 alle spese di casa ed affitto”, cfr. comparsa di costituzione della resistente, pag. 2; “ha fatto tre mesi al bingo, si è licenziata perché aveva problemi con le colleghe e non voleva lavorare il sabato e la domenica, le avevo trovato un lavoro all'ipermercato Rossetto, ma non è mai andata a lavorarci, poi le ho trovato un lavoro a Botticino, ma è durato solo una settimana perché diceva che le faceva male la schiena”, cfr. verbale dell'udienza del 3.7.2024, pag. 1). , inoltre, anche se attualmente priva Per_1 di occupazione, ha indubbiamente una capacità lavorativa da mettere a frutto, che le ha consentito di percepire in passato una retribuzione netta mensile superiore ad € 1.500,00, sostanzialmente simile a quella paterna: non vi è, dunque, alcun presupposto per conservare un contributo al suo mantenimento a carico del padre, e nessun dovere di mantenimento può ritenersi persistente nemmeno a carico della madre, il cui permesso alla GL di continuare a vivere presso di sé senza pretendere da lei alcun contributo economico deve intendersi spontaneo ma non obbligatorio né coercibile da un punto di vista giuridico;
per il principio di autoresponsabilità, in conclusione, è dovere di mettere a frutto Per_1
la propria capacità lavorativa per mantenersi da sola, senza poter legittimamente fare affidamento sul dovere di mantenimento dei genitori, non più sussistente.
Del resto, “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass. civ. n. 26875/2023).
3) Sulle ulteriori richieste della parte resistente
Nulla deve essere disposto con riferimento all'assegno divorzile in favore della resistente, inizialmente richiesto ma poi oggetto di rinuncia nel corso del giudizio.
4) Sulle richieste istruttorie del ricorrente
Le richieste istruttorie avanzate dal ricorrente, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, debbono essere rigettate in quanto relative a circostanze superflue ai fini del decidere alla luce della condotta processuale della controparte e dei documenti già versati in atti.
5) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. in quanto la resistente ha continuato a insistere, anche in sede di precisazione delle conclusioni, nella conservazione di un contributo al mantenimento della GL, domanda rivelatasi infondata anche in base alle sue stesse allegazioni. Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, e con esclusione della fase istruttoria/di trattazione, di fatto non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra e a RE (BS) il 3.9.1994, trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 37, parte II, serie A, anno 1994;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Revoca il contributo al mantenimento della GL posto a carico del padre, Per_1 Parte_1
a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (8.2.2024);
[...]
4) Condanna la resistente, a rimborsare al ricorrente, le Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 24.4.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1561/2024, avente come oggetto “divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a RZ (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Catia Toninelli, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , elettivamente domiciliata a AR (BS), Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Andrea Bruschi, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito
In via principale
- rigettare le richieste di controparte relative all'introduzione di un assegno divorzile per la sig.ra
e di conferma del contributo al mantenimento e 50% delle spese straordinarie per la GL, CP_1
in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
Persona_1
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in RE (BS) in data 03.09.1994 tra i coniugi e ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 Controparte_1 stato civile competente l'annotazione della relativa sentenza;
- modificare le condizioni del verbale di separazione personale dei coniugi, relative al versamento da parte del sig. el contributo al mantenimento per la GL , nella somma mensile di Pt_1 Per_1
€. 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, e, per l'effetto accertare e dichiarare il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di e, dichiarare la cessazione Persona_1 dell'obbligo in capo al sig. da ogni contributo al mantenimento disposto a favore della Pt_1
medesima a far data dal deposito del ricorso di divorzio;
- Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio.
In via istruttoria
- disporre a carico della sig.ra la produzione in giudizio delle proprie dichiarazioni dei redditi CP_1
e dei propri estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, della documentazione attestante la sua situazione economico-patrimoniale nonché delle fatture e/o ricevute emesse da
Marzo 2024 e di tutti gli altri eventuali introiti percepiti e, qualora ritenuto necessario dal giudicante, indagini patrimoniali a carico della Polizia Tributaria e/o Guardia di Finanza;
- disporre a carico della sig.ra la produzione in giudizio delle buste paga della GL CP_1 Per_1
nonché degli importi percepiti dalla medesima a titolo di NASPI;
- qualora non vi provvedesse la sig.ra ordinare alla medesima o agli enti competenti, ai sensi CP_1 dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi e degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, della documentazione attestante la sua situazione economico-patrimoniale, delle fatture e/o ricevute emesse da Marzo 2024 e di tutti gli altri eventuali introiti percepiti, nonché delle buste paga e degli importi percepiti a titolo di NASPI dalla GL
; Per_1
- Si indica quale testimone sui seguenti capitoli di prova la sig.ra Persona_1
1) Vero che la sig.ra oggi e da due anni a questa parte intrattiene una relazione Controparte_1
Per_ more uxorio con il sig.
2) Vero che la sig.ra dal lunedì al mercoledì di ogni settimana vive e pernotta presso Persona_1 il proprio fidanzato”; Per parte resistente: “Ci si oppone alla richiesta di condanna contenuta nelle note d'udienza del
07.10.2024 per soccombenza favore del sig. n quanto la resistente non si è mai opposta alla Pt_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta da parte avversa e non è stata effettuata alcuna attività istruttoria che ha gravato parte ricorrente da ulteriore attività processuale.
Per tutto quanto esposto si insiste per l'accoglimento della sola domanda di mantenimento in capo al padre dell'assegno per della GL con rinuncia all'assegno divorzile a favore della moglie”. Per_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.2.2024 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con a RE (BS) il 3.9.1994, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune al n. 37, parte II, serie A, anno 1994, unione dalla quale era nata, il
22.5.2002, la GL , maggiorenne e, secondo il padre, ormai economicamente autosufficiente. Per_1
Il ricorrente aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 13.6.2018 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 20322/2017, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data 28.5.2018, decreto che aveva posto a suo carico un contributo al mantenimento della GL pari ad € 300,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie, ma nessun assegno di mantenimento in favore della moglie. deduceva l'intervenuta autosufficienza economica della GL , che aveva Parte_1 Per_1
interrotto ogni percorso di studio ed era stabilmente entrata nel mondo del lavoro, arrivando anche a percepire una retribuzione di € 1.500,00 mensili, e chiedeva, oltre alla pronuncia del divorzio, la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della GL posto a suo carico in sede di separazione.
All'esito della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 3.7.2024, si costituiva la resistente per aderire alla pronuncia del divorzio, opponendosi, tuttavia, alla revoca Controparte_1
del contributo paterno al mantenimento della GL, in quanto quest'ultima non lavorava, non si preoccupava di conservare alcuna occupazione, e non partecipava alle spese di casa e affitto, risultando di fatto totalmente a carico della madre. La resistente, inoltre, chiedeva l'attribuzione di un assegno divorzile in proprio favore (domanda poi oggetto di rinuncia).
All'esito della prima udienza, in via temporanea ed urgente, veniva revocato il contributo al mantenimento di posto a carico del padre in sede di separazione a far data dal deposito del Per_1
ricorso di divorzio, e non veniva riconosciuto alcun contributo di mantenimento separativo a favore della resistente. All'udienza del 9.10.2024, celebrata in modalità cartolare, il Giudice delegato, dopo un'istruttoria esclusivamente documentale e concessi i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., si riservava di riferire la causa al Collegio ai fini della decisione.
***
1) Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché
“è stata omologata la separazione consensuale…” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla data dell'udienza presidenziale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che i coniugi si sono separati con decreto di omologa pronunciato all'esito della camera di consiglio del 13.6.2018, dopo la comparizione personale degli stessi dinanzi al Presidente delegato in data 28.5.2018, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (8.2.2024), erano già trascorsi ben più di sei mesi da quest'ultimo momento.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da quasi sette anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita, tanto che le parti concordano sulla pronuncia del divorzio.
Ciò basta per accogliere la suddetta domanda.
2) Sulla revoca del contributo al mantenimento della GL a carico del padre Per_1
Deve essere revocato il contributo al mantenimento della GL posto a carico del padre in sede Per_1
di separazione a far data dal deposito del ricorso di divorzio (8.2.2024), così come già disposto in via provvisoria ed urgente: ella, infatti, come confermato dalla resistente, ha interrotto il proprio percorso di studi da molti anni, avendo ottenuto solo il diploma di terza media e poi avendo iniziato un corso di estetista che, tuttavia, non ha portato a termine perché non le piaceva, e, da allora, ha sempre lavorato, pur se con una certa pigrizia (“ non si cura di mantenersi un lavoro e non partecipa Per_1 alle spese di casa ed affitto”, cfr. comparsa di costituzione della resistente, pag. 2; “ha fatto tre mesi al bingo, si è licenziata perché aveva problemi con le colleghe e non voleva lavorare il sabato e la domenica, le avevo trovato un lavoro all'ipermercato Rossetto, ma non è mai andata a lavorarci, poi le ho trovato un lavoro a Botticino, ma è durato solo una settimana perché diceva che le faceva male la schiena”, cfr. verbale dell'udienza del 3.7.2024, pag. 1). , inoltre, anche se attualmente priva Per_1 di occupazione, ha indubbiamente una capacità lavorativa da mettere a frutto, che le ha consentito di percepire in passato una retribuzione netta mensile superiore ad € 1.500,00, sostanzialmente simile a quella paterna: non vi è, dunque, alcun presupposto per conservare un contributo al suo mantenimento a carico del padre, e nessun dovere di mantenimento può ritenersi persistente nemmeno a carico della madre, il cui permesso alla GL di continuare a vivere presso di sé senza pretendere da lei alcun contributo economico deve intendersi spontaneo ma non obbligatorio né coercibile da un punto di vista giuridico;
per il principio di autoresponsabilità, in conclusione, è dovere di mettere a frutto Per_1
la propria capacità lavorativa per mantenersi da sola, senza poter legittimamente fare affidamento sul dovere di mantenimento dei genitori, non più sussistente.
Del resto, “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass. civ. n. 26875/2023).
3) Sulle ulteriori richieste della parte resistente
Nulla deve essere disposto con riferimento all'assegno divorzile in favore della resistente, inizialmente richiesto ma poi oggetto di rinuncia nel corso del giudizio.
4) Sulle richieste istruttorie del ricorrente
Le richieste istruttorie avanzate dal ricorrente, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, debbono essere rigettate in quanto relative a circostanze superflue ai fini del decidere alla luce della condotta processuale della controparte e dei documenti già versati in atti.
5) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. in quanto la resistente ha continuato a insistere, anche in sede di precisazione delle conclusioni, nella conservazione di un contributo al mantenimento della GL, domanda rivelatasi infondata anche in base alle sue stesse allegazioni. Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, e con esclusione della fase istruttoria/di trattazione, di fatto non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra e a RE (BS) il 3.9.1994, trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 37, parte II, serie A, anno 1994;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Revoca il contributo al mantenimento della GL posto a carico del padre, Per_1 Parte_1
a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (8.2.2024);
[...]
4) Condanna la resistente, a rimborsare al ricorrente, le Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 24.4.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni