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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/11/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 166/25 R.G. di appello avverso la sentenza n. 34/25 del Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 17/1/25 a conclusione del giudizio vertente tra
, nato a [...] il [...], residente a [...]alla Località Cucciolone 19, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato a Bojano (CB) presso lo studio dell'avv.to Alfonso C.F._1
Mainelli che la rappresenta difende;
pec.: Email_1
[...]
e
della provincia di Campobasso (P.I. ), con sede a Controparte_1 P.IVA_1
Campobasso alla via Monte Grappa, n°23, in persona del suo Commissario liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliato a Campobasso alla via Monte Grappa 23, unitamente al difensore avv. Mauro
AL (cod.fisc. ; pec: dal quale è rappresentato C.F._2 Email_2
e difeso
-APPELLATO –
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente. Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata decisa con sentenza, munita di motivazione contestuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 34/25 il Tribunale di Campobasso ha dichiarato risolto per morosità il contratto di locazione, stipulato in data 16/5/07 tra e l della provincia di Parte_1 Controparte_1
Campobasso. Ha conseguentemente condannato il conduttore al rilascio dell'immobile ed al pagamento delle spese processuali.
censura la sentenza sotto due profili. Pt_1
1. Nullità degli atti per violazione dell'art. 102 c.p.c.
Sostiene il ricorrente che il giudice avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti di , CP_2 coniuge del conduttore . Afferma che, nonostante la separazione in via di fatto dei coniugi ed Parte_1 il trasferimento della residenza da parte di in altro immobile, la donna ha continuato a vivere Pt_1 nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Rileva che, a norma dell'art. 25 comma 3 della legge regionale n. 12/98, i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato. Pertanto, a giudizio dell'appellante, la responsabilità solidale di in ordine al versamento dei canoni di locazione, avrebbe imposto l'estensione del CP_2 contraddittorio al coniuge non assegnatario.
Il motivo di censura è palesemente infondato.
Nella vicenda in esame si controverte in merito alla risoluzione del contratto di locazione, per inadempimento contrattuale, derivante dal mancato versamento dei canoni di locazione. L'istituto ha Controparte_1 agito in primo grado per ottenere la risoluzione del contratto e non già il versamento dei canoni dovuti.
In ogni caso, come chiarito in giurisprudenza, “è altresì principio di diritto che in tema di obbligazioni solidali…. ai sensi dell'art. 1306 c.c., la solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale” (Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 4065/24; Cass. 34899/ 2022; Cass. 20860/ 2018).
Ne deriva che nessun litisconsorzio necessario era sostenibile nella fattispecie in esame.
2. Contestazione del quantum dei canoni dovuti
L'appellante contesta l'ammontare dei canoni di locazione pretesi dall' Sostiene infatti che CP_3 erroneamente l'ente avrebbe parametrato il canone ai redditi prodotti dal conduttore assegnatario, nonostante questi avesse di fatto lasciato l'abitazione a partire dall'anno 2005. I canoni pretesi (e non corrisposti dal conduttore) non sarebbero quindi dovuti, in quanto non rispondenti ai parametri legali.
Il motivo di impugnazione è infondato. Deve innanzitutto richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale in materia di onere della prova dell'inadempimento contrattuale. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 30/10/01 n. 13533), il creditore, il quale domandi la risoluzione del contratto, è tenuto a provare esclusivamente la fonte del proprio diritto (ossia il contratto), mentre spetta al debitore l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa del creditore (vale a dire di avere adempiuto).
L' ha prodotto il contratto di locazione, stipulato in data 16/5/07 con , che contemplava il CP_3 Pt_1 pagamento di un canone mensile determinato nella misura di euro 213,73, da aggiornare annualmente ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 4/00. Ha altresì prodotto un estratto conto, redatto dal funzionario responsabile dell' che evidenzia la morosità del conduttore in maniera analitica. Emerge il mancato versamento dei CP_3 canoni di locazione relativi ai mesi compresi tra febbraio e dicembre 2023. Il canone relativo a gennaio 2023 risulta pagato in misura sensibilmente inferiore al dovuto.
L'omesso versamento di qualsiasi somma di denaro a titolo di canone di locazione è ampiamente sufficiente a ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 1455 c.c. Il conduttore infatti non ha neanche dimostrato di avere versato il (minor) canone, ritenuto dovuto in base alla condizione reddituale del nucleo familiare.
Ne deriva che è ampiamente acclarato l'inadempimento del conduttore, da ritenersi grave in ragione dell'elevato numero di mensilità rimaste insolute (ben 11) e del loro complessivo importo.
Peraltro del tutto infondate si rivelano poi le contestazioni mosse dall'appellante sulla quantificazione del canone. Sostiene che l' non avrebbe potuto prendere in considerazione, ai fini della Pt_1 CP_3 quantificazione del canone, i redditi prodotti dall'assegnatario, in quanto trasferitosi altrove.
Osserva la Corte che è di tutta evidenza che, a norma degli artt. 11 e 26 della legge regionale n. 12/98, il canone
è parametrato ai redditi del nucleo familiare dell'assegnatario. Vanno perciò necessariamente ricompresi innanzitutto i redditi prodotti dall'assegnatario dell'alloggio, a prescindere dall'utilizzo o meno dell'abitazione
(che rileverà eventualmente solo ai fini della revoca dell'assegnazione, ai sensi dell'art. 17 D.p.r. 1035/72 e dell'art. 22 della richiamata legge regionale). Non va ignorato che “In tema di edilizia residenziale pubblica,
l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22341 del 2/8/2025, secondo cui, anche in caso di morte dell'assegnatario, “si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R.
n. 1035 del 1972 che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia”). Non trova infatti applicazione l'art. 6 L. 392/78, stante il disposto di cui all'art. 26 primo comma lett. b).
Alla stregua di tali considerazioni, va rigettato l'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.
166/25 R.G., sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 2/5/25, avverso la Parte_1 sentenza n. 34/25 del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado in favore della parte appellata, che determina in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 6/11/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 166/25 R.G. di appello avverso la sentenza n. 34/25 del Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 17/1/25 a conclusione del giudizio vertente tra
, nato a [...] il [...], residente a [...]alla Località Cucciolone 19, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato a Bojano (CB) presso lo studio dell'avv.to Alfonso C.F._1
Mainelli che la rappresenta difende;
pec.: Email_1
[...]
e
della provincia di Campobasso (P.I. ), con sede a Controparte_1 P.IVA_1
Campobasso alla via Monte Grappa, n°23, in persona del suo Commissario liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliato a Campobasso alla via Monte Grappa 23, unitamente al difensore avv. Mauro
AL (cod.fisc. ; pec: dal quale è rappresentato C.F._2 Email_2
e difeso
-APPELLATO –
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente. Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata decisa con sentenza, munita di motivazione contestuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 34/25 il Tribunale di Campobasso ha dichiarato risolto per morosità il contratto di locazione, stipulato in data 16/5/07 tra e l della provincia di Parte_1 Controparte_1
Campobasso. Ha conseguentemente condannato il conduttore al rilascio dell'immobile ed al pagamento delle spese processuali.
censura la sentenza sotto due profili. Pt_1
1. Nullità degli atti per violazione dell'art. 102 c.p.c.
Sostiene il ricorrente che il giudice avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti di , CP_2 coniuge del conduttore . Afferma che, nonostante la separazione in via di fatto dei coniugi ed Parte_1 il trasferimento della residenza da parte di in altro immobile, la donna ha continuato a vivere Pt_1 nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Rileva che, a norma dell'art. 25 comma 3 della legge regionale n. 12/98, i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato. Pertanto, a giudizio dell'appellante, la responsabilità solidale di in ordine al versamento dei canoni di locazione, avrebbe imposto l'estensione del CP_2 contraddittorio al coniuge non assegnatario.
Il motivo di censura è palesemente infondato.
Nella vicenda in esame si controverte in merito alla risoluzione del contratto di locazione, per inadempimento contrattuale, derivante dal mancato versamento dei canoni di locazione. L'istituto ha Controparte_1 agito in primo grado per ottenere la risoluzione del contratto e non già il versamento dei canoni dovuti.
In ogni caso, come chiarito in giurisprudenza, “è altresì principio di diritto che in tema di obbligazioni solidali…. ai sensi dell'art. 1306 c.c., la solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale” (Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 4065/24; Cass. 34899/ 2022; Cass. 20860/ 2018).
Ne deriva che nessun litisconsorzio necessario era sostenibile nella fattispecie in esame.
2. Contestazione del quantum dei canoni dovuti
L'appellante contesta l'ammontare dei canoni di locazione pretesi dall' Sostiene infatti che CP_3 erroneamente l'ente avrebbe parametrato il canone ai redditi prodotti dal conduttore assegnatario, nonostante questi avesse di fatto lasciato l'abitazione a partire dall'anno 2005. I canoni pretesi (e non corrisposti dal conduttore) non sarebbero quindi dovuti, in quanto non rispondenti ai parametri legali.
Il motivo di impugnazione è infondato. Deve innanzitutto richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale in materia di onere della prova dell'inadempimento contrattuale. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 30/10/01 n. 13533), il creditore, il quale domandi la risoluzione del contratto, è tenuto a provare esclusivamente la fonte del proprio diritto (ossia il contratto), mentre spetta al debitore l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa del creditore (vale a dire di avere adempiuto).
L' ha prodotto il contratto di locazione, stipulato in data 16/5/07 con , che contemplava il CP_3 Pt_1 pagamento di un canone mensile determinato nella misura di euro 213,73, da aggiornare annualmente ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 4/00. Ha altresì prodotto un estratto conto, redatto dal funzionario responsabile dell' che evidenzia la morosità del conduttore in maniera analitica. Emerge il mancato versamento dei CP_3 canoni di locazione relativi ai mesi compresi tra febbraio e dicembre 2023. Il canone relativo a gennaio 2023 risulta pagato in misura sensibilmente inferiore al dovuto.
L'omesso versamento di qualsiasi somma di denaro a titolo di canone di locazione è ampiamente sufficiente a ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 1455 c.c. Il conduttore infatti non ha neanche dimostrato di avere versato il (minor) canone, ritenuto dovuto in base alla condizione reddituale del nucleo familiare.
Ne deriva che è ampiamente acclarato l'inadempimento del conduttore, da ritenersi grave in ragione dell'elevato numero di mensilità rimaste insolute (ben 11) e del loro complessivo importo.
Peraltro del tutto infondate si rivelano poi le contestazioni mosse dall'appellante sulla quantificazione del canone. Sostiene che l' non avrebbe potuto prendere in considerazione, ai fini della Pt_1 CP_3 quantificazione del canone, i redditi prodotti dall'assegnatario, in quanto trasferitosi altrove.
Osserva la Corte che è di tutta evidenza che, a norma degli artt. 11 e 26 della legge regionale n. 12/98, il canone
è parametrato ai redditi del nucleo familiare dell'assegnatario. Vanno perciò necessariamente ricompresi innanzitutto i redditi prodotti dall'assegnatario dell'alloggio, a prescindere dall'utilizzo o meno dell'abitazione
(che rileverà eventualmente solo ai fini della revoca dell'assegnazione, ai sensi dell'art. 17 D.p.r. 1035/72 e dell'art. 22 della richiamata legge regionale). Non va ignorato che “In tema di edilizia residenziale pubblica,
l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22341 del 2/8/2025, secondo cui, anche in caso di morte dell'assegnatario, “si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R.
n. 1035 del 1972 che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia”). Non trova infatti applicazione l'art. 6 L. 392/78, stante il disposto di cui all'art. 26 primo comma lett. b).
Alla stregua di tali considerazioni, va rigettato l'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.
166/25 R.G., sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 2/5/25, avverso la Parte_1 sentenza n. 34/25 del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado in favore della parte appellata, che determina in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 6/11/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)