Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 5236/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'udienza del 15.1.2025, all'esito della camera di consiglio, uditi i procuratori delle parti, come da verbale in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. n. 5236/2021 (cui è riunito il giudizio R.G. n. 6973/21)
tra rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Vincenzo Farina Parte_1
Ricorrente
e
, in persona del l.r.p.t. rapp.to e difeso Controparte_1
come in atti dall'avv. Antonio Pezone
Resistente
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.5.2021, inizialmente assegnato ad altro Giudice, parte ricorrente in epigrafe deduceva:
[..
- che in data 17.01.2002 veniva assunto dalla società “ (oggi “ Controparte_1
), con mansioni di Guardia Giurata armata Controparte_2
addetto ai sistemi di sorveglianza e sicurezza, Livello IV (C.C.N.L.: Vigilanza
Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari) fino al 03.07.2020, data in cui gli veniva comunicata la risoluzione del rapporto lavorativo, con effetto dal 05.07.2020;
1
servizio di vigilanza presso sedi bancarie o di Istituti di Credito;
servizio di vigilanza notturna, con postazione fissa, o di pattugliamento presso cantieri, opifici, ecc;
- che l'ambito territoriale ove operava si trovava, prevalentemente, nei comuni di
IV (NA), MO EV (NA), RA (NA), Pozzuoli, (NA), Casalnuovo di Napoli (NA), Arzano (NA), Capua (CE);
- di aver svolto compiti di guardia giurata armata e, segnatamente:
a) attività di capo scorta a furgone blindato, destinato a trasporti di valori, da e verso Centri commerciali, Banche ed Istituti di credito, caselli autostradali ecc.;
b) attività di vigilanza e piantonamento presso sedi di Banche ed Istituti di credito, all'interno delle garitte interne e/o all'esterno delle stesse;
c) attività di vigilanza e piantonamento, notturno, presso cantieri, aree, capannoni ecc.;
d) attività di pattugliamento notturno per vigilanza e controllo antintrusione di opifici, capannoni, esercizi commerciali, istituti di credito ecc.; ogni altra funzione disposta dal datore di lavoro e comunque connessa.
- che i turni di lavoro avevano durata ed articolazione in relazione al servizio assegnato: - dalle ore 01,00 alle ore 08,00 - dalle 08,00 alle ore 16,00, - dalle ore
14,00 alle ore 22,00; - dalle ore 15,00 alle ore 23,00, - dalle ore 16,00 alle ore
24,00, - dalle ore 23,00 alle ore 07,00; in particolare, che i turni di lavoro di scorta ai furgoni blindati o presso Banche ed Istituti di credito non prevedevano intervalli e/o pause e che i turni di lavoro erano articolati su cinque giorni a settimana, comprensivi delle domeniche e non prevedevano, successivamente ad un turno di lavoro notturno, alcun periodo di riposo.
- di aver ricevuto una retribuzione inferiore e svincolata dalle caratteristiche di tempo e luogo della prestazione di lavoro;
di aver percepito la sola tredicesima mensilità., di aver goduto delle ferie estive, per giorni 15 nel mese di agosto, retribuite.
- di non aver ricevuto alcuna retribuzione circa le festività soppresse, per i periodi di lavoro straordinario, per le ferie non godute, permessi ROL ecc.., né il t.f.r. maturato nel periodo gennaio 2001/luglio 2020.
Chiedeva pertanto di: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alle differenze economiche connesse e derivanti dal rapporto lavorativo e, segnatamente, indennità per
2 lavoro straordinario, indennità per lavoro notturno, indennità per ferie maturate e non godute, indennità per spostamenti, indennità trasporto valori e maneggio denaro, indennità sostitutiva di preavviso, R.O.L. ecc., negli importi analiticamente indicati nell'allegato prospetto riepilogativo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e, per l'effetto condannare la società resistente datrice di lavoro “ Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede in
[...]
Frattamaggiore (NA) alla Via V. Emanuele III n. 124, c.f.: , al pagamento in P.IVA_1
favore del ricorrente di tutte quelle somme dovute a titolo di differenze retributive per un importo di euro 64.991,18 – l'importo del t.f.r., pari ad euro 26.464,59, al momento del deposito del ricorso non corrisposto, è oggetto di procedimento monitorio - euro 836,64 quale indennità sostitutiva di preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, così come calcolato nei conteggi analitici in allegato al presente atto e che del presente costituiscono parte integrante e sostanziale, o di quella somma maggiore e/o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, anche con l'ausilio, se necessario di una c.t.u..; 3) accertare e dichiarare, sulla scorta dei conteggi allegati al presente ricorso, l'inadeguatezza e l'insufficienza della retribuzione percepita dal ricorrente e la mancata percezione di tutte le altre voci dovute per legge nel suddetto periodo;
- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alle differenze economiche connesse e derivanti dal rapporto lavorativo maturate nel suddetto periodo e, segnatamente, indennità per lavoro straordinario, indennità di preavviso, indennità per ferie maturate e non godute, t.f.r. ecc., negli importi analiticamente indicati nell'allegato prospetto riepilogativo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ferma restando la declaratoria preliminare di cui alle alinee che precedono, emettere medesima pronunzia di condanna – nelle ipotesi di avversa formulazione della eccezione di inapplicabilità della invocata fonte contrattuale - in applicazione dell'art. 36 Cost. 3 dell'art. 2099 c.c. ovvero statuire secondo equità ex art. 423
c.p.c.; 4) emettere, in caso di opposizione, ordinanza per il pagamento delle somme non contestate, ex art. 423 c.p.c.; condannare la società resistente al pagamento delle spese e compenso professionale, con attribuzione al procuratore costituito per averne fatto anticipo”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente, chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con decreto del 12.5.2022 la Presidente di Sezione assegnava il suindicato procedimento allo scrivente giudice, titolare del procedimento R.G. 6973/2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 266/2021 per la somma di euro 26.234,01 a titolo di TFR emesso dallo scrivente, e, disposta la riunione tra i procedimenti, attesa la connessione soggettiva e
3 parzialmente oggettiva tra gli stessi, tentata invano la conciliazione tra le parti, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale.
La causa veniva poi rinviata per la decisione, e all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, è decisa con la presente sentenza.
Su un piano generale, si osserva che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata,
l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Orbene, è incontestata tra le parti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal
17.1.2002 al 3.7.2020.
I punti controversi della vicenda riguardano: l'orario osservato, considerato che l'istante allega di aver lavorato per un maggior numero di ore, e la mancata corresponsione delle spettanze relative, la mancata corresponsione della indennità per ferie maturate e non godute, della indennità per spostamenti, della indennità trasporto valori e maneggio denaro, della indennità sostitutiva di preavviso, del R.O.L., nonché il mancato pagamento del TFR.
Pertanto, per la ricostruzione dell'intera vicenda sono fondamentali le dichiarazioni rese da tutti i testimoni.
In particolare, per parte ricorrente sono stati escussi i testi e . Testimone_1 Testimone_2
Il teste escusso per il ricorrente all'udienza del 14.2.2024, ha dichiarato: “indifferente; Tes_1
ho lavorato dal agosto 2014 sino al settembre 2020 per con le mansioni di CP_2
guardia particolare giurata;
ho avuto contenzioso con la resistente, in sede penale, conclusa con mia assoluzione in formula piena;
mi sono licenziato per giusta causa perchè non pagavano straordinari, ci mandavano a 60-70 km dalla sede dell'Istituto di vigilanza a nostre spese, e senza rimborsarci il viaggio, ho lavorato col ricorrente, anche sullo stesso furgone, lui come caposcorta, da gennaio 2015 ho iniziato a lavorare sui furgoni blindati fino a dicembre 2018, ci occupavamo come detto del servizio sui blindati, siccome poi l'istituto ha avuto più di 20-25 rapine abbiamo deciso di cambiare tipologia di servizio io e il ricorrente, io ho sventato 5 rapire, la centrale operativa era a IV, ma aveva cantieri ad RA,
Pozzuoli, Napoli, Casalnuovo. Adr era il che articolava il servizio giornaliero del Pt_1
furgone, cioè gli davano le liste delle banche e delle poste ove dovevamo consegnare il carico e lui decideva dove andare prima, lui caricava anche i bancomat, adr si occupava insieme a me di piantonamento anche notturno di capannoni, cantieri, ecc, in quel caso ci davamo il
4 cambio, uno faceva il turno di giorno dalle 7 alle 19 e l'altro dalle 19 alle 7. Adr preciso che i turni erano più lunghi delle 8 ore, sui servizi non inserivano tutta la turnazione effettiva che la guardia svolgeva, eravamo circa 200 guardie, i turni li decideva il Brigadiere e il Per_1 tenente , sulle buste paga però c'è un accumulo eccessiva di 70-80 in banca ore, ce li Per_2
tramutavano in riposi compensativi che però non sempre riuscivamo a fare;
avevamo permessi ma poi successe che nel dicembre 2014 chiuse l'azienda per evasione fiscale e dopo questa chiusura l'azienda iniziò a dirci che non riusciva più a pagarci, e quindi li hanno congelati per tre anni, se non ricordo male, mi pare dal 2016 al 2019, non ci pagavano più straordinari ma come ho detto li tramutavano in banca ore, quanto alle ferie avevamo 15 giorni solo nel periodo estivo, che però erano 13 o 14 giorni perchè avevamo pure il riposo infrasettimanale, per le restanti ferie non riuscivamo a consumarle, li accumulavano in busta paga. Non so dire del tfr del ricorrente, io ho smesso nel settembre 2020, non ricordo se all'epoca lui c'era ancora oppure no;
adr avv. Farina: quando lavoravamo insieme sul furgone io e il ricorrente l'orario dipendeva dalla zona nel senso che se andavamo verso
Latina l'uscita era alle 5-5.30 e lavoravamo sino alle 17.30 -18 perché dovevamo fare i ritiri da poste;
al rientro dovevamo aspettare la fila degli altri furgoni per lo scarico del nostro furgone perché scarica un furgone alla volta;
adr. non avevamo pausa, nemmeno per il pranzo;
lavoravamo 5 giorni e poi riposo a scalare, ferie permessi ecc. che non riuscivamo a utilizzare come detto non venivano retribuiti, c'è come detto una anomalia sulle buste paga, avevamo un badge ma solo per l'accesso, non era un marcatempo, non si firmava per la presenza, preciso che io ho denunciato il perchè gli dicevo che aveva 80 ore di Per_1
arretrato di straordinario e lui mi ha detto che la società non aveva soldi;
ho svolto anche funzioni di rappresentante sindacale”.
Il teste , escusso per il ricorrente all'udienza del 11.9.2024, ha dichiarato: Testimone_2
“ho contenzioso con la società, in fase esecutiva, il merito è finito;
conosco il ricorrente perché era mio collega di lavoro, ho lavorato per la resistente dal 1991 al 2020 con le mansioni di guardia giurata, adr 1 confermo;
adr 2 confermo;
adr 3 io lavoravo sempre di notte, dalle 19 alle 7, il ricorrente dalla fine del 2018 al 2020, mi pare giugno 2020, ha lavorato con me al cantiere stazione di RA, facevamo il turno di notte insieme, lavoravamo l'uno di fronte all'altro, erano due cantieri che stavano vicini, io avevo il 5+1, mi pare pure lui, cioè facevamo 5 giorni di lavoro, di notte sempre, e 1 di riposo, a scalare, io lavoravo di notte per scelta, poi siamo stati entrambi licenziati dal , nel giugno CP_2
2020, e siamo passati con un'altra azienda, la Prestige, siamo anche ora colleghi di lavoro per questa società, la Prestige, non avevamo pause durante il turno di notte, eravamo solo io e lui, c'era una persona per cantiere di notte, erano 2 cantieri vicini come detto, loro
5 dicevano che ci avrebbero dati permessi ma non ce li hanno mai dati, a volte ci facevano lavorare pure sui riposi, avevamo 15 gg di ferie ma la soci età alle volte per esigenze di servizio non ce le faceva proprio fare, ADR non so dire delle sue ferie, se sono state poi retribuite, né del tfr;
in passato che io sappia il ha fatto la vigilanza sui blindati, ci Pt_1
incontravamo e lo sapevo, il ha iniziato molti anni dopo di me, non so dire quanto, Pt_1
qdr avv, la società diceva che ci avrebbe pagato le ferie non godute ma non ce le hanno pagate, non a me almeno, credo pure a lui”.
Per parte resistente sono stati escussi i testi e . Testimone_3 Testimone_4
Il teste ha dichiarato: “indifferente; lavoro per il dal 1996 a tutt'oggi, da Per_2 CP_2
una decina di anni sono responsabile operativo, conosco perché ha lavorato con Pt_1 noi per un po' di tempo, per diversi anni, forse 10-15 anni, lui ha svolto un po' tutte le mansioni, dal trasporto valori al piantonamento, pattugliamento, anche notturno, come guardia giurata, era inquadrato come guardia giurata, negli ultimi anni in genere era sui cantieri Nacav, come guardia notturna, intendo gli ultimi due anni, non ricordo di preciso gli anni, comunque gli ultimi anni, noi abbiamo un sistema di lavoro che si sviluppa su 5 gg di lavoro con 1 di riposo, a scalare, cioè, di settimana in settimana cambia il giorno di riposo, appunto, a scalare, in genere i turni sono su 7-8 ore ma si può sempre verificare un evento che rende necessario lo straordinario, non so dire con quale frequenza si faceva lo straordinario, in genere massimo 12 h consecutive si lavorava nel casi di straordinario,
l'organico è variato negli anni, varia di anno in anno a seconda dei pensionamenti, ecc;
c'erano sia permessi sia ferie, in genere per l'estate si predispone un calendario per i turni estivi 3-4 mesi prima, anche per le ferie estive c'è una sorta di turnazione nel tempo a scalare cioè se un anno la guardia va in ferie nei primi 15 gg di agosto l'anno dopo andrà nella seconda metà, per es. in genere si fruiscono di 15 gg in estate e le ferie residue vengono poi concordate, cioè la guardia fa la richiesta che al 99% è accolta, credo abbia avuto il tfr ma non so dire con esattezza, non me ne occupo io;
adr avv. i turni possono CP_3
ruotare tra notturno e diurno, per es nel caso di quando faceva trasporto valori Pt_1 erano solo turni diurni perché il trasporto valori non può avvenire di notte, c'è divieto della
Questura, lo ha fatto per diversi anni il il trasporto valori, so che il suo rapporto è Pt_1 terminato perché c'è stato il passaggio di cantiere e le unità adibite a quel tipo di servizio sono state adibite ad altra società , mi pare la adr avv Farina: i permessi non CP_4
goduti in genere sono retribuiti a fine rapporto, idem per le ferie;
il Calemme faceva piantonamento sulla zona di RA, IV, nei cantieri NAcav, erano più o meno quelle le zone di competenze, adr avv Farina: la pausa per i servizi di piantonamento, trasporto, ecc. si fa sempre, soprattutto nel turno di notte per prendere un caffè la società autorizza con
6 la prescrizione di fermarsi in zone centrali e frequentate, per l'incolumità dei lavoratori;
per il piantonamento fisso dopo la sesta ora c'è la pausa di 10 min., se non è stato possibile fruirne è retribuita in busta paga. Non c'è orario fisso per fare la pausa”.
Il teste ha dichiarato: “ indifferente;
io sono dipendente della società resistente dal Tes_4
1998 a tutt'oggi, sono guardia particolareggiata, ricordo che all'inizio ho lavorato in centrale operativa e all'inizio il ricorrente si occupava di vigilanza notturna e quindi avevamo modo di interloquire, gli davo le chiavi della zona di competenza, dal settembre
1998 circa per qualche anno, per 7 anni, quanto alle ferie posso dire che esistono dei calendari delle ferie sulla base delle risorse umane, i primi 15 gg le gestisce l'istituto nel senso che organizzano un turno, le restanti ferie a discrezione dell'azienda, durante il periodo estivo le ferie vengono soppresse perché c'è il calendario estivo predisposto dall'azienda, quello di cui parlavo prima, non so dire se il ricorrente non ha goduto delle ferie, che io ricordi abbiamo goduto sempre delle ferie, per lo più lavoravamo su 3 turni sulle postazioni fisse, a meno che non mancava qualcuno all'ultimo istante e quindi si prorogavano i turni in mancanza di risorse umane, ricordo che il all'inizio ha lavorato di notte sulle Pt_1
pattuglie, poi, se ricordo bene passò sui blindati, sul trasporto valori, non ricordo quando, e alla fine è passato alla postazione fissa, non so che successe, ricordo che per un periodo fu rimosso dai blindati, adr 14 non so dire gli orari dei servizi esterni in quegli anni in cui era in servizio il ricorrente, ricordo che è stato su postazione fissa, ricordo che lui fu assunto poi da un istituto subentrante, ci fu la perdita di una commessa, ricordo che si diceva così, adr 15 non so dire adr 16 come detto, per lo più era prefissato, come detto, l'istituto cercava sempre di fare turnazione prestabilita, ma come detto poteva capitare che mancasse qualcuno all'improvviso e si prolungava il turno, adr non so dire dei festivi durante l'attività svolta dal ricorrente nei cantieri”.
Orbene, ritiene il Tribunale che dalla istruttoria espletata non è emersa prova sufficiente circa lo svolgimento da parte del ricorrente di un numero di ore di lavoro superiori rispetto a quelle previste dal contratto.
È noto infatti che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, infatti, la prova
è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve essere rigorosa sia per quanto riguarda l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla
7 equitativamente (cfr. tra le altre, Cass. sez. lav. nn. 1389 del 29.1.2003, 3714 del 16.2.2009,
19299 del 12.9.2014; Cass. n. 12434/2006).
Questi essendo gli oneri probatori, nel caso in esame alcuna prova coerente e rigorosa è stata fornita dai testi escussi per il ricorrente, entrambi con contenzioso con la società resistente, avendo un teste, il in sostanza smentito la tesi del ricorrente, affermando che Tes_2
lavoravano secondo la modalità del 5+1, e non sei giorni alla settimana, come dedotto in ricorso, ed il teste dichiarato di aver lavorato con il ricorrente secondo diverse Tes_1
modalità orarie.
Per quanto riguarda poi la prova del mancato godimento delle ferie e dei permessi (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), neppure si ritiene raggiunta una verosimile prova delle stesse, atteso non è stata fornito alcuna prova circa la presenza del ricorrente sul luogo di lavoro nelle giornate richieste, prova che, secondo la giurisprudenza della Corte consta della prova “..dell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (tra le altre: Cass. Cassazione civile sez. lav. sent.
27/04/2015 n. 8521, Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751).
In tal caso già in ricorso manca una specifica deduzione in tale senso, e, comunque, la prova orale acquisita non consente di ritenere provate le giornate di ferie o i permessi non goduti da parte del ricorrente.
Nulla è neppure dovuto a titolo di indennità di cassa, indennità invero neppure dedotta compiutamente in ricorso, mancando ivi anche i relativi riferimenti normativi e fattuali, e non avendo il ricorrente in ogni caso fornito alcuna prova, né documentale né per testi, circa lo svolgimento di mansioni per le quali venga corrisposta la suddetta indennità.
Per quanto riguarda infine la domanda di condanna al pagamento del T.F.R., come esposto in premessa veniva nel giudizio di opposizione a D.I. iscritto al n. R.G. 6973/2021 la società opponente contestava la debenza del TFR come riconosciuto al con D.I. n. 266 del Pt_1
2021, eccependo di aver provveduto in data 20 aprile 2021 ad anticipare al ricorrente la somma netta del TFR, pari ad euro 5.000,52; in data 13 maggio 2021 di aver effettuato un bonifico per la somma netta di euro 7.000,49 euro ed infine, in data 10.06.2021 un ulteriore bonifico per € 5.411,91, per cui – secondo la tesi della società - residuerebbe una differenza netta di € 5.000,00 in capo al ricorrente. Eccepiva infine la prescrizione quinquennale delle somme richieste.
8 Ciò posto, come noto, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis
Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Ebbene, nel caso di specie, parte resistente ha dato prova di aver corrisposto al ricorrente la somma di € 17.412,92 a titolo di TFR (v. all. 9 a, 9 b e 9 c alla memoria), pertanto risulta ancora dovuta la somma di € 8.821,09 a titolo di TFR.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, atteso l'accoglimento solo parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la società
[...]
, in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore Controparte_1
del ricorrente della somma di € 8.821,09 a titolo di differenza per TFR;
- rigetta per il resto;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 15.1.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
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