Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/03/2026, n. 2515
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  • Rigettato
    Asserita illegittimità del decreto di prelazione del 1926

    Il decreto di prelazione del 1926 è efficace e non più sindacabile, avendo prodotto l'effetto ablativo a danno dei privati e acquisitivo in favore dello Stato. L'occupazione è quindi assistita da titolo valido.

  • Rigettato
    Asserita inesistenza di un atto di trasferimento dell'immobile allo Stato

    La violazione del divieto di denuntiatio ha comportato la nullità di pieno diritto del contratto di compravendita del 1911, rendendo inopponibile alla P.A. l'acquisto da parte della BS. Il decreto di prelazione ha quindi validamente trasferito la proprietà allo Stato.

  • Rigettato
    Asserita occupazione sine titulo

    L'occupazione è assistita da titolo efficace in virtù del consolidamento del decreto di prelazione. Inoltre, la società ha concorso al pregiudizio con le proprie scelte processuali (rinuncia ai ricorsi) e con la dichiarazione di riconoscimento della validità della prelazione nella transazione del 1927.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha esaminato l'appello proposto dalla società URBS S.r.l. avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile, tardivo e infondato il ricorso della URBS volto a ottenere la declaratoria di abusività dell'occupazione di Palazzo Giustiniani da parte del Senato della Repubblica, la condanna al rilascio dell'immobile e il risarcimento del danno. La società appellante contestava la qualificazione della sua domanda come azione di annullamento di un provvedimento amministrativo, sostenendo che si trattasse di una domanda di tutela del diritto di proprietà e di restituzione, e che le motivazioni del TAR sull'inammissibilità e tardività fossero errate. In particolare, la URBS lamentava che il TAR avesse erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso per riproposizione di una domanda già vagliata, per tardività e per consolidamento del provvedimento amministrativo di prelazione del 1926, nonché infondate le doglianze nel merito relative all'inefficacia retroattiva del regio decreto legge n. 2192/1925 e all'inesistenza di un atto di trasferimento dell'immobile allo Stato. Si costituivano in giudizio il Senato della Repubblica e i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, dell'Istruzione e del Merito e dell'Università e della Ricerca, resistendo all'appello.

Il Consiglio di Stato, pur riformando parzialmente la motivazione del TAR, ha respinto l'appello, ritenendo infondate le doglianze della URBS. Il Collegio ha innanzitutto chiarito la natura del potere di prelazione artistica come potere autoritativo e ablatorio, distinto dalla prelazione ordinaria, e ha sottolineato come il decreto ministeriale del 1926, esercitando tale prelazione, abbia prodotto un effetto ablativo a danno dei privati e acquisitivo in favore dello Stato, rendendo l'occupazione dell'immobile assistita da titolo e, pertanto, non sine titulo. Ha altresì confermato che il decreto di prelazione si è consolidato e non è più sindacabile, anche alla luce delle precedenti vicende giudiziarie che hanno visto la URBS decadere dall'azione di annullamento e rinunciare ai relativi giudizi, nonché della transazione del 1927 in cui la società aveva riconosciuto la validità dell'esercizio del diritto di prelazione. Di conseguenza, le domande restitutoria e risarcitoria sono state ritenute infondate nel merito, poiché basate sul presupposto errato di un'occupazione illecita. Riguardo al secondo motivo di appello, il Consiglio ha rigettato le argomentazioni sulla retroattività del r.d.l. n. 2192/1925 e sull'inesistenza di un atto di trasferimento allo Stato, affermando che la violazione del divieto di alienazione senza denuncia, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 364/1909, ha comportato la "nullità di pieno diritto" del contratto di compravendita del 1911, rendendo il diritto della URBS non opponibile alla Pubblica Amministrazione. Infine, il Collegio ha ritenuto irrilevante l'eventuale usucapione maturata dalla società, poiché il diritto di proprietà recede di fronte all'ablazione operata dallo Stato. Le spese del giudizio di appello sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/03/2026, n. 2515
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2515
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo