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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/10/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente relatore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 569 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv.ti Fabiana Vigna e Dalmazio Tarantino); Parte_1
appellante
e
(avv.ti Roberto Annovazzi, Francesco Muscari Tomaioli e Giacinto CP_1
Greco);
appellato
nonché
; Controparte_2
appellato contumace
FATTO E DIRITTO.
1. Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso con il quale , collaboratore amministrativo di ruolo del Parte_1 convenuto a decorrere dal 1\9\2007, Controparte_3
chiedeva il riconoscimento integrale sia ai fini giuridici che economici del servizio svolto preruolo con condanna dell'Amministrazione a collocarlo nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, nonché al pagamento delle relative differenze retributive,
2. Nella resistenza dell'amministrazione scolastica, il tribunale di Cosenza ha accolto la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato, nonché alla progressione stipendiale senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato,
condannando il convenuto al pagamento delle differenze retributive CP_2
conseguenti al riconoscimento dell'anzianità maturata ed alla correlata progressione stipendiale spettanti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di lite, previamente compensate
ùper ½ e liquidate nell'importo pari ad €.600,00, oltre rimborso forfettario IVA
e CPA.
3. La sentenza è appellata dal il quale ne chiede la parziale riforma Pt_1
nel solo capo concernente la condanna alle spese di lite, assumendone l'erronea quantificazione perché operata in violazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014,
così come modificato dal D.M. 37/2018. Criteri che, nel caso di specie,
imporrebbero la parametrazione della condanna alle spese di lite al valore di causa dichiarato dalla parte, che, nel caso di specie, ammontava ad € 1.544,15.
Con conseguente obbligo di applicare le tariffe legali riferibili alle cause di valore ricompreso nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00.
4. Contumace il appellato, la causa è decisa in data odierna, con CP_2
contestuale lettura del dispositivo.
5. L'appello merita accoglimento. 6. Non sussisteva, infatti, ragione alcuna per compensare parzialmente le spese di lite, così come statuito dal Tribunale, atteso che: il lavoratore ricorrente è
risultato interamente vittorioso in giudizio;
non sussisteva più alcun contrasto giurisprudenziale in materia, le pronunce della Corte di Giustizia e della Corte
di Cassazione che lo hanno risolto essendo state pubblicate già da diversi anni al momento del deposito del ricorso.
Ciò detto, la condanna delle spese, in base alle vigenti norme, dev'essere parametrata al valore della causa e, nel caso di condanna generica, a quello dichiarato dalla parte vincitrice. Che, nel caso di specie, risulta essere pari ad
€.
3.000. Valore non “manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione
agli interessi perseguiti dalle parti” (art.5, co.2 DM n.55 del 2014).
Così facendo, l'importo minimo computabile sarebbe pari ad €.1.278,00,
equamente rideterminabile in quello di €.1.300,00.
7. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e pertanto determinabili in €.1.458
8. Si compensano le spese di lite nei confronti dell' così come già statuito CP_1
in primo grado, l' essendosi limitato ad aderire alle conclusioni del CP_4
ricorrente quanto al versamento della maggiore contribuzione dovuta dal ministero.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 30\4\2024, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite del primo CP_2
grado, liquidate in € 1.300, oltre accessori. Con distrazione;
2) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite del presente CP_2
grado, liquidate in € 1.458, oltre accessori. Con distrazione;
3) Compensa le spese di lite nei confronti dell' CP_1 Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 26\9\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente relatore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 569 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv.ti Fabiana Vigna e Dalmazio Tarantino); Parte_1
appellante
e
(avv.ti Roberto Annovazzi, Francesco Muscari Tomaioli e Giacinto CP_1
Greco);
appellato
nonché
; Controparte_2
appellato contumace
FATTO E DIRITTO.
1. Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso con il quale , collaboratore amministrativo di ruolo del Parte_1 convenuto a decorrere dal 1\9\2007, Controparte_3
chiedeva il riconoscimento integrale sia ai fini giuridici che economici del servizio svolto preruolo con condanna dell'Amministrazione a collocarlo nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, nonché al pagamento delle relative differenze retributive,
2. Nella resistenza dell'amministrazione scolastica, il tribunale di Cosenza ha accolto la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato, nonché alla progressione stipendiale senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato,
condannando il convenuto al pagamento delle differenze retributive CP_2
conseguenti al riconoscimento dell'anzianità maturata ed alla correlata progressione stipendiale spettanti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di lite, previamente compensate
ùper ½ e liquidate nell'importo pari ad €.600,00, oltre rimborso forfettario IVA
e CPA.
3. La sentenza è appellata dal il quale ne chiede la parziale riforma Pt_1
nel solo capo concernente la condanna alle spese di lite, assumendone l'erronea quantificazione perché operata in violazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014,
così come modificato dal D.M. 37/2018. Criteri che, nel caso di specie,
imporrebbero la parametrazione della condanna alle spese di lite al valore di causa dichiarato dalla parte, che, nel caso di specie, ammontava ad € 1.544,15.
Con conseguente obbligo di applicare le tariffe legali riferibili alle cause di valore ricompreso nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00.
4. Contumace il appellato, la causa è decisa in data odierna, con CP_2
contestuale lettura del dispositivo.
5. L'appello merita accoglimento. 6. Non sussisteva, infatti, ragione alcuna per compensare parzialmente le spese di lite, così come statuito dal Tribunale, atteso che: il lavoratore ricorrente è
risultato interamente vittorioso in giudizio;
non sussisteva più alcun contrasto giurisprudenziale in materia, le pronunce della Corte di Giustizia e della Corte
di Cassazione che lo hanno risolto essendo state pubblicate già da diversi anni al momento del deposito del ricorso.
Ciò detto, la condanna delle spese, in base alle vigenti norme, dev'essere parametrata al valore della causa e, nel caso di condanna generica, a quello dichiarato dalla parte vincitrice. Che, nel caso di specie, risulta essere pari ad
€.
3.000. Valore non “manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione
agli interessi perseguiti dalle parti” (art.5, co.2 DM n.55 del 2014).
Così facendo, l'importo minimo computabile sarebbe pari ad €.1.278,00,
equamente rideterminabile in quello di €.1.300,00.
7. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e pertanto determinabili in €.1.458
8. Si compensano le spese di lite nei confronti dell' così come già statuito CP_1
in primo grado, l' essendosi limitato ad aderire alle conclusioni del CP_4
ricorrente quanto al versamento della maggiore contribuzione dovuta dal ministero.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 30\4\2024, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite del primo CP_2
grado, liquidate in € 1.300, oltre accessori. Con distrazione;
2) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite del presente CP_2
grado, liquidate in € 1.458, oltre accessori. Con distrazione;
3) Compensa le spese di lite nei confronti dell' CP_1 Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 26\9\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni