Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 645
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Legittimità detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti

    La Corte ritiene che l'Amministrazione finanziaria abbia assolto il proprio onere probatorio dimostrando l'oggettiva fittizietà dei fornitori (Società_2 Srl e Società_3 Srl) e la consapevolezza del destinatario (TE - P.IVA_1) che l'operazione si inseriva in una evasione d'imposta, data la mancanza di struttura organizzativa e personale idoneo da parte dei fornitori, nonché la coincidenza dei soggetti coinvolti e il passaggio di fatturazione tra le società. Di conseguenza, il contribuente non ha dimostrato di aver agito con la massima diligenza esigibile.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 645
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 645
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo