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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 19/12/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024 1774
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. MI VO Presidente rel. dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1774/2024, promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CRIMI SALVATORE, ricorrente
CONTRO
, C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. GIUSTINIANO MARIA, resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da accordo depositato in data 9/12/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dalla parte ricorrente in data 12/12/2024, la parte Parte_1 deduceva che il Tribunale di Trapani con sentenza n. 771/2022, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti il 6/7/05, statuendo l'obbligo, in capo al padre, di versare mensilmente l'importo di euro 150,00 in favore di ciascun figlio, ovvero di Per_1 nato ad [...] il [...] e di nata il [...]. Persona_2 Rappresentava che medio tempore, erano intervenute rilevanti variazioni delle condizioni economiche e personali delle parti che rendevano necessaria la modifica delle statuizioni adottate in sede di divorzio, essendo la ricorrente rimasta disoccupata.
Chiedeva: “che il Tribunale adito, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, effettuate le opportune indagini patrimoniali ed accertati i fatti di cui in premessa, voglia accogliere la presente istanza di revisione delle condizioni di divorzio e disporre un aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di ogni spesa di lite”.
Si costituiva che rassegnava le seguenti conclusioni: “• rigettare la Controparte_1 domanda di aumento dell'assegno di mantenimento proposta nei confronti della Sig. Controparte_1 per le motivazioni esposte e per l'effetto condannare la signora al pagamento Parte_1 delle spese, competenze e onorari di causa;
• a parziale modifica delle condizioni di divorzio, previo affidamento dei figli ad entrambi i genitori, disporre la collocazione prevalente dei figli presso il domicilio paterno, conseguentemente disporre l'obbligo della signora di versare la somma Pt_1 di euro 150,00 euro per ogni figlio, entro il giorno 5 di ogni mese quale contributo al mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
*****
All'udienza del 25/6/2025 le parti venivano invitate a valutare la percorribilità della seguente proposta conciliativa ex art. 185 - bis c.p.c.:
“ritenuto di dover formulare alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. con effetti sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c.:
1) aumento dell'assegno a carico di per il mantenimento di ciascun figlio ad euro Controparte_1
250,00, ciascuno da pagare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2) rinunzia ad opera delle parti ad ogni domanda eccezione e difesa di cui al presente giudizio;
2) compensazione totale delle spese di lite tra le parti;
”.
All'udienza dell'8/10/2025 veniva ascoltata la minore Persona_2
Con note depositate in data 9/12/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la pronuncia della modifica delle condizioni di divorzio.
***** Tanto premesso, ritenuto l'accordo tra le parti pienamente conforme alla legge e non contrario a norma imperative, si dispone la modifica del precedente regolamento in conformità alle condizioni di cui all'accordo in atti, depositato in data 9/12/2025 (“Accordo Mazzeo RAVAZZA”).
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- modifica le condizioni statuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
771/2022 pronunciata dal Tribunale di Trapani alle condizioni di cui all'accordo depositato dalle parti in data 9/12/2025 ( ”); Parte_2
- spese di lite compensate.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente rel.
MI VO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. MI VO Presidente rel. dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1774/2024, promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CRIMI SALVATORE, ricorrente
CONTRO
, C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. GIUSTINIANO MARIA, resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da accordo depositato in data 9/12/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dalla parte ricorrente in data 12/12/2024, la parte Parte_1 deduceva che il Tribunale di Trapani con sentenza n. 771/2022, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti il 6/7/05, statuendo l'obbligo, in capo al padre, di versare mensilmente l'importo di euro 150,00 in favore di ciascun figlio, ovvero di Per_1 nato ad [...] il [...] e di nata il [...]. Persona_2 Rappresentava che medio tempore, erano intervenute rilevanti variazioni delle condizioni economiche e personali delle parti che rendevano necessaria la modifica delle statuizioni adottate in sede di divorzio, essendo la ricorrente rimasta disoccupata.
Chiedeva: “che il Tribunale adito, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, effettuate le opportune indagini patrimoniali ed accertati i fatti di cui in premessa, voglia accogliere la presente istanza di revisione delle condizioni di divorzio e disporre un aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di ogni spesa di lite”.
Si costituiva che rassegnava le seguenti conclusioni: “• rigettare la Controparte_1 domanda di aumento dell'assegno di mantenimento proposta nei confronti della Sig. Controparte_1 per le motivazioni esposte e per l'effetto condannare la signora al pagamento Parte_1 delle spese, competenze e onorari di causa;
• a parziale modifica delle condizioni di divorzio, previo affidamento dei figli ad entrambi i genitori, disporre la collocazione prevalente dei figli presso il domicilio paterno, conseguentemente disporre l'obbligo della signora di versare la somma Pt_1 di euro 150,00 euro per ogni figlio, entro il giorno 5 di ogni mese quale contributo al mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
*****
All'udienza del 25/6/2025 le parti venivano invitate a valutare la percorribilità della seguente proposta conciliativa ex art. 185 - bis c.p.c.:
“ritenuto di dover formulare alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. con effetti sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c.:
1) aumento dell'assegno a carico di per il mantenimento di ciascun figlio ad euro Controparte_1
250,00, ciascuno da pagare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2) rinunzia ad opera delle parti ad ogni domanda eccezione e difesa di cui al presente giudizio;
2) compensazione totale delle spese di lite tra le parti;
”.
All'udienza dell'8/10/2025 veniva ascoltata la minore Persona_2
Con note depositate in data 9/12/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la pronuncia della modifica delle condizioni di divorzio.
***** Tanto premesso, ritenuto l'accordo tra le parti pienamente conforme alla legge e non contrario a norma imperative, si dispone la modifica del precedente regolamento in conformità alle condizioni di cui all'accordo in atti, depositato in data 9/12/2025 (“Accordo Mazzeo RAVAZZA”).
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- modifica le condizioni statuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
771/2022 pronunciata dal Tribunale di Trapani alle condizioni di cui all'accordo depositato dalle parti in data 9/12/2025 ( ”); Parte_2
- spese di lite compensate.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente rel.
MI VO