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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/12/2025, n. 6240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6240 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4516/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile nella persona del dott. Elio Di Molfetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4516/2022 di R.G.
tra rappresentato e difeso dagli avv.ti V. Parte_1
SA e M. IS
Attore
e
, con l'avv. S. Rossi Controparte_1
Convenuto
e
, con l'avv. S. Trivellato CP_2
Terzo chiamato in causa
All'udienza del 18.12.2025 la causa era riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per le lesioni subite a seguito del sinistro verificatosi in data 16.01.2016 alle ore 9,00 circa in
NO di MI (VE), lungo la via Caltana all'altezza del numero civico 40. Il convenuto contestava la avversa prospettazione e chiamava in causa il CP_2
Quest'ultimo contestava la prospettazione attorea.
La domanda pare priva di pregio.
2. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva,
necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Sennonchè di tale nesso eziologico occorre che l'istante fornisca prova. Il che è mancato nel presente giudizio. L'attore,
infatti, ha inteso dimostrare i fatti di causa a mezzo di prova testimoniale. Ora, il teste Testimone_1
ha dichiarato di non ricordare nulla del fatto e di non essere neppure in grado di confermare di avere o meno visto cadere il . Ha confermato che dopo la Parte_1
caduta molto probabilmente ha portato una sedia per far sedere l'attore e che quest'ultimo si trovava nella porzione di marciapiede prima dei tombini nella parte destra delle foto esibite al medesimo teste. Per il
2 resto questi nulla ha saputo dire o precisare,
affermando che solo dopo aver preso visione di copia della dichiarazione che gli è stata esibita ha compreso di che cosa si trattasse ma di non poter riferire nulla in merito ai fatti. Anche la teste nulla ha Tes_2
saputo riferire in quanto teste non oculare, che ha riportato de relato affermazioni fatte dall'attore e che avrebbe avuto una fugace visione dello stato di fatto dei luoghi passando in automobile e senza fermarsi,
molto dopo l'accaduto, ossia quando già l'attore era già
stato condotto in ospedale dal signor La teste CP_1
risulta, tra l'altro, poco attendibile in quanto dapprima ha confermato senza nulla precisare tutte le circostanze capitolate anche in relazione alla dinamica del sinistro sui capitoli di parte attrice, salvo poi a domanda precisa aver riferito di essere venuta a conoscenza de relato di tali circostanze per non essere stata presente al momento della caduta. In definitiva,
non risulta fornita la prova dell'effettiva verificazione del sinistro con le modalità descritte in citazione.
3. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, come determinate in dispositivo tenendo conto dell'esiguità della fase istruttoria e delle questioni
3 trattate e pertanto determinate in base ai valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al d.m. n.
55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile,
pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
del , così provvede: CP_2
1)rigetta ogni domanda;
2)condanna l'attore a rifondere al convenuto e al terzo chiamato le spese di giudizio liquidate, per ciascuna di tali parti, in complessivi € 7.052,00, oltre r.s.g.,
CAP ed IVA come per legge.
27.12.2025. Il G.U. Elio Di Molfetta
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile nella persona del dott. Elio Di Molfetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4516/2022 di R.G.
tra rappresentato e difeso dagli avv.ti V. Parte_1
SA e M. IS
Attore
e
, con l'avv. S. Rossi Controparte_1
Convenuto
e
, con l'avv. S. Trivellato CP_2
Terzo chiamato in causa
All'udienza del 18.12.2025 la causa era riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per le lesioni subite a seguito del sinistro verificatosi in data 16.01.2016 alle ore 9,00 circa in
NO di MI (VE), lungo la via Caltana all'altezza del numero civico 40. Il convenuto contestava la avversa prospettazione e chiamava in causa il CP_2
Quest'ultimo contestava la prospettazione attorea.
La domanda pare priva di pregio.
2. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva,
necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Sennonchè di tale nesso eziologico occorre che l'istante fornisca prova. Il che è mancato nel presente giudizio. L'attore,
infatti, ha inteso dimostrare i fatti di causa a mezzo di prova testimoniale. Ora, il teste Testimone_1
ha dichiarato di non ricordare nulla del fatto e di non essere neppure in grado di confermare di avere o meno visto cadere il . Ha confermato che dopo la Parte_1
caduta molto probabilmente ha portato una sedia per far sedere l'attore e che quest'ultimo si trovava nella porzione di marciapiede prima dei tombini nella parte destra delle foto esibite al medesimo teste. Per il
2 resto questi nulla ha saputo dire o precisare,
affermando che solo dopo aver preso visione di copia della dichiarazione che gli è stata esibita ha compreso di che cosa si trattasse ma di non poter riferire nulla in merito ai fatti. Anche la teste nulla ha Tes_2
saputo riferire in quanto teste non oculare, che ha riportato de relato affermazioni fatte dall'attore e che avrebbe avuto una fugace visione dello stato di fatto dei luoghi passando in automobile e senza fermarsi,
molto dopo l'accaduto, ossia quando già l'attore era già
stato condotto in ospedale dal signor La teste CP_1
risulta, tra l'altro, poco attendibile in quanto dapprima ha confermato senza nulla precisare tutte le circostanze capitolate anche in relazione alla dinamica del sinistro sui capitoli di parte attrice, salvo poi a domanda precisa aver riferito di essere venuta a conoscenza de relato di tali circostanze per non essere stata presente al momento della caduta. In definitiva,
non risulta fornita la prova dell'effettiva verificazione del sinistro con le modalità descritte in citazione.
3. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, come determinate in dispositivo tenendo conto dell'esiguità della fase istruttoria e delle questioni
3 trattate e pertanto determinate in base ai valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al d.m. n.
55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile,
pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
del , così provvede: CP_2
1)rigetta ogni domanda;
2)condanna l'attore a rifondere al convenuto e al terzo chiamato le spese di giudizio liquidate, per ciascuna di tali parti, in complessivi € 7.052,00, oltre r.s.g.,
CAP ed IVA come per legge.
27.12.2025. Il G.U. Elio Di Molfetta
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