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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 5708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5708 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6099/2020
All'udienza collegiale del giorno 08/10/2025 ore 12:10
Presidente Dott. AN LL Relatore Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CELANO ANNAMARIA avv. Di Mattei sost.
Appellato/i
CP_1
Avv. PESCE GIUSEPPE
***
La Corte invita la parte presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
La parte presente discute riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
Verbale chiuso alle ore 12,25.
IL PRESIDENTE
DR AN LL
AE DR
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. AN LL - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza dell'8 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6099 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dall'Avv. AR LA (C.F.: – PEC: C.F._2
e dall'Avv. Roberta Donti (C.F.: Email_1
– PEC: ed elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliato presso il loro studio sito in Civitavecchia, al Largo Cavour n. 6, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pesce CP_1 C.F._4
(C.F.: – PEC: ed elettivamente domiciliato C.F._5 Email_3 presso lo studio dell'Avv. Angela Carmela Donataccio sito in Roma, alla via G.B. Ferraris, giusta procura in atti;
- APPELLATO- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 19.11.2020 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Latina n. 396/2020, pubblicata in data 17.02.2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 7880/2014, promosso dall'odierno appellante nei confronti di CP_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Latina l'avv. per sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 1930 CP_1 del 2014 emesso a suo carico per l'importo di euro 11.112,40 oltre interessi e spese. Sosteneva, in ordine alle somme così richieste quali residuo dovuto a titolo di compensi all'avv. per l'attività CP_1 professionale svolta nel giudizio che vedeva parte il a seguito di un sinistro stradale, che era Pt_1 illegittima ed infondata la richiesta poiché era stato proprio l'avv. oltre un mese dopo il CP_1 deposito della sentenza che aveva concluso il giudizio suddetto, a far sottoscrivere all'assistito
– dicendogli che tale atto era presupposto necessario per la riscossione delle somme di cui Pt_1 al risarcimento - il riconoscimento di debito per complessivi euro 17.000,00, mentre il difensore avrebbe solo dovuto rimettergli la notula con le somme come liquidate dalla stessa sentenza, da inviare all'assicurazione per la liquidazione del sinistro;
che, pertanto, era stato violato l'art. 13, co.
4 della l. n. 247 del 2012. Si costituiva l'Avv. contestando ed impugnando tutto quanto CP_1 ex adverso dedotto, argomentato e richiesto poiché infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato. In particolare, sottolineava di aver patrocinato il sig. in una causa avente ad Pt_1 oggetto il risarcimento dei danni da sinistro stradale e che, all'esito dello stesso, il responsabile e la sua compagnia assicuratrice erano stati condannati a versare in favore del la somma di euro Pt_1
92.464,48 oltre lucro cessante, interessi e spese di lite;
che dopo la pubblicazione della sentenza il veniva convocato a studio, gli veniva illustrata la stessa e l'avv. inviava alla Pt_1 CP_1 compagnia assicuratrice il conteggio delle somme dovute;
che la compagnia versava direttamente al euro 107.386,95 ed euro 5.887,60 direttamente al suo difensore;
che essendo il compenso Pt_1 pattuito per iscritto superiore, la differenza veniva chiesta direttamente al che, pertanto, Pt_1 alcuna violazione dell'art. 13 legge 247 del 2012 si era configurata”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1930 del 2014 e, per l'effetto, dichiara Parte_1 quest'ultimo definitivamente esecutivo;
- condanna a rimborsare in favore di Parte_1 [...] le spese di lite, che si liquidano in € 2.901,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali CP_1 come per legge”. § 4. — La sentenza è così motivata : “Nel caso di specie, è risultato dall'istruttoria orale svolta che, se da un lato la somma richiesta dal al cliente era parametrata a quella CP_1 riconosciuta a quest'ultimo nel giudizio in cui lo aveva assistito (cfr. dichiarazione della teste
, madre dell'attore, che lo aveva accompagnato all'incontro e che ha affermato che fu Testimone_1 detto esplicitamente che si trattava del 15% di quanto il aveva conseguito a titolo di Pt_1 risarcimento del danno;
così anche in sede di interrogatorio formale dell'attore opponente), dall'altro i testi di parte convenuta opposta, all'epoca collaboratori di studio dell'avv. hanno CP_1 confermato che il fu convocato a studio dopo la pubblicazione della sentenza che lo Pt_1 riguardava, che essa gli fu spiegata e che, alla luce della quasi totalità dell'accoglimento dell'originaria domanda, il cliente dichiarò di non voler fare appello (circostanza confermata dallo stesso in sede di interpello) e sottoscrisse la scrittura privata di cui si discute, predisposta Pt_1 proprio dagli stessi collaboratori del Ciò a riprova dell'assenza di qualunque imposizione o CP_1 condizionamento;
si aggiunga che sulla base delle tariffe di cui al D.M. 10.03.2014, per una causa innanzi al Tribunale ordinario rientrante nell'arco di valore tra euro 52.000,00 e 260.000,00, i compensi sono pari in media ad euro 13.430,00 esclusi IVA e CAP: la somma pattuita di euro
17.000,00 onnicomprensiva, pertanto, non è sproporzionata ed irragionevole rispetto al valore (sia originariamente configurato, che effettivamente riconosciuto in sentenza) della causa nell'ambito della quale è stata prestata l'attività difensiva. Dunque, anche a volere ammettere che il compenso pattuito sia stato in definitiva calcolato quale percentuale sulle somme riconosciute al nella Pt_1 causa nella quale era risultato vincitore, tuttavia non si ravvisa alcun profilo di illiceità alla luce del fatto che in alcun modo il difensore ha “approfittato” dell'alea nella quale ha prestato attività, né le somme richieste – a prescindere da quanto liquidato nella sentenza n. 2432 del 2013 per compensi pari ad euro 4.500,00 oltre IVA e CPA per spese (che è pacifico e documentale che sono state scomputate da quanto richiesto in via monitoria, essendo già state percepite dal direttamente CP_1 dalla parte soccombente) – appaiono ragionevoli”.
§ 5. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello di Roma disattesa ogni diversa istanza, in accoglimento dell'appello proposto e in parziale/totale riforma della sentenza n. 396/2020 pubblicata dal Tribunale di Latina il 17/02/2020: - sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 396/2020 pubblicata dal Tribunale di Latina il 17/02/2020 e conseguentemente sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1930/2014- rg. 2937/2014, emesso dal Tribunale di Latina in data
15.10.2014 in via preliminare: - dichiarare la nullità della sentenza n. 396/2020 emessa nella causa civile di primo grado iscritta al n. di r.g. 7880/2014 e pubblicata dal Tribunale di Latina in data
17.02.2020, per violazione degli articoli 101, 134, 136 e 176 del c.p.c. per omessa comunicazione al procuratore costituito dell'anticipazione d'ufficio dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
nel merito: - riformare la sentenza n. 396/2020 pubblicata dal Tribunale di Latina il 17/02/2020 e per l'effetto revocare e dichiarare nullo, nonché privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
1930/2014- rg. 2937/2014, emesso dal Tribunale di Latina in data 15.10.2014 per tutti i motivi già spiegati in primo grado e di cui al presente appello, e conseguentemente accogliere integralmente l'opposizione proposta dal Sig. avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 1930/14, Parte_1 emesso dal Tribunale di Latina in data 16.10.2014 in favore dell'Avv. - riformare la CP_1 sentenza n. 396/2020 pubblicata dal Tribunale di Latina il 17/02/2020 e per l'effetto annullare la condanna del Sig. a rimborsare in favore di le spese di lite relative Parte_1 CP_1 all'impugnata sentenza, liquidate in € 2.901,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
- condannare l'Avv. al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre CP_1 accessori come per legge”.
§ 6. — L'appellato costituitosi con comparsa di risposta depositata in data CP_1
31.03.2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis: - nell'ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello relativo alla nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 101,
134, 136 e 176 del cpc, operare la compensazione delle spese del II grado di giudizio;
- qualora la
Corte ritenga di entrare nel merito dell'Appello proposto rigettare integralmente lo stesso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e comunque non provato. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da liquidarsi ex DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni”.
§ 7. — Con ordinanza del 28.09.2021 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — L'appello si articola in quattro motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo è stata dedotta la “nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 101, 134, 136 e 176 del c.p.c. per omessa comunicazione al procuratore costituito dell'anticipazione d'ufficio dell'udienza di precisazione delle conclusioni”.
Deduce l'appellante che: “Preliminarmente occorre rappresentare che la sentenza n.
396/2020, pubblicata dal Tribunale di Latina in data 17.02.2020, nella causa civile di primo grado iscritta al n. di r.g. 7880/2014 veniva inviata tramite biglietto di cancelleria alla pec dell'Avvocato
AR LA in data 17 febbraio 2020. In tale circostanza gli scriventi procuratori dopo aver eseguito le opportune verifiche venivano a conoscenza del fatto che l'udienza di precisazione delle conclusioni era stata celebrata in data 19.11.2019, ben un anno prima della data indicata in udienza dal Giudice e confermata dal Giudice stesso per iscritto nel verbale di udienza del 17.04.2018 (All.
2). Non veniva pertanto comunicato lo spostamento d'ufficio dell'udienza precedentemente fissata e conseguentemente veniva precluso ai sottoscritti procuratori sia di presenziare all'udienza di precisazione delle conclusioni, sia di depositare la comparsa conclusionale e le memorie di replica.
La documentata mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dello spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata ad un'udienza non immediatamente successiva, determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c., riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo (Cassazione civile sez. VI - 19/07/2017, n. 17847, Cass.
Sez. 3, 10/03/2009, n. 5758; Cass. Sez. L, 22/08/2003, n. 12360; Cass. Sez. 3, 02/04/2009, n. 8002).
Nel caso che ci occupa infatti, come sopra precisato, l'udienza di precisazione delle conclusioni veniva fissata al giorno 19.11.2020 (come da verbale di udienza cfr. all. 2) e poi inspiegabilmente anticipata e celebrata il giorno 19.11.2019, ma quest'ultima anticipazione non è stata mai comunicata ai procuratori costituiti del Sig. in tal guisa precludendo sia la Parte_1 partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni, sia il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica”.
La difesa dell'appellato ha dedotto sul punto di non aver “ricevuto alcuna comunicazione dell'udienza fissata per il 19.11.2019 in quanto il giudice, ancorché nel verbale di udienza ha erroneamente riportato la data del 19.11.2020, in realtà nel dare lettura del provvedimento di rinvio alle parti, comunicava oralmente l'udienza del 19.11.2019 salvo poi scrivere la stessa data ma inserendo 2020 anziché 2019”.
Il motivo è fondato.
Invero l'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti;
in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado (Cass. Sez. 3, 06/05/2025, n. 11877, Rv. 674693
- 01).
Deve quindi dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli articoli
101,134, 136 e 176 del c.p.c. in quanto l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in data 19.11.2019, in assenza del difensore dell'attore opponente, un anno prima della data indicata dal
Giudice per iscritto nel verbale di udienza del 17.04.2018, senza comunicazione dell'anticipazione.
§ 10. — Ritiene tuttavia la Corte di dover decidere nel merito essendo state le parti ammesse a svolgere quelle attività precluse in primo grado (precisazione delle conclusioni e discussione orale).
§ 11. — Nel merito deve osservarsi che è pacifico che l'avv. ha assistito CP_1 Pt_1 per l'intero giudizio R.G. n. 3216/2009, conclusosi con la sentenza n. 2432/13, che
[...] riconosceva il risarcimento del danno in favore di quest'ultimo nella misura di € 92.464,48 oltre interessi.
È contestato invece il compenso di € 17.000,00 in favore dell'avvocato oggetto del CP_1 decreto ingiuntivo opposto in primo grado.
Tale somma deriva da un riconoscimento di debito che così recita: “Premesso che con sentenza n. 2432/13, il Tribunale di Latina ha condannato in solido con la Parte_2 [...]
al pagamento in favore del Sig. della somma di € 92.464,48 oltre lucro CP_2 Parte_1 cessante ed interessi come da motivazione, oltre ad € 4.500,00 per compensi oltre oneri accessori.
Che sviluppati i conteggi derivanti dalla sentenza suddetta risulta dovuto in forza della stessa l'importo omnicomprensivo di € 113.074,55…Tutto ciò premesso io sottoscritto
[...]
il risarcimento di euro 113.074,55 riconoscendo all'Avv. sulla Parte_3 CP_1 predetta somma l'importo omnicomprensivo di € 17.000,00. Latina, 29.01.2014”.
Deduce l'appellante che, erroneamente, era stata riconosciuta la validità di tale accordo costituente un “patto di quota lite” invalido perché stipulato quando la causa era stata già decisa e quindi difettava il requisito dell'aleatorietà.
La deduzione è infondata.
Invero il divieto del patto di quota lite di cui all'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, si fonda sull'esigenza di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, al risultato della controversia (Cass. Sez. U.,
31/05/2025, n. 14699, Rv. 674860 - 01).
Nel caso di specie, dalla lettura di tale accordo, si evince che le parti, alla luce dei risultati ottenuti, hanno pattuito un compenso spettante all'avvocato in relazione all'attività svolta.
La pattuizione del compenso a posteriori esclude, in radice, che sia stato concluso un patto di quota lite.
Neppure è indicata la percentuale del presunto patto di quota lite.
Si è quindi trattato di un accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente stipulato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 247 del 2012 il quale prevede che: “3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa” e dunque pienamente valido.
§ 12. — Deduce ancora l'appellante che sarebbe stato indotto a sottoscrivere Parte_1 il riconoscimento di debito poiché l'avvocato gli avrebbe detto che era necessario per riscuotere CP_1 le somme.
Tuttavia, non vi è stata alcuna impugnazione di tale accordo per errore o dolo.
Inoltre, l'accettazione richiesta al ben poteva giustificarsi nella opportunità di Pt_1 rappresentare all'assicurazione che il danneggiato era soddisfatto dell'importo riconosciuto in sentenza (di poco inferiore a quello richiesto) e non avrebbe proposto appello.
§ 13. — Deduce ancora l'appellante che nel riconoscere la somma di € 17.000,00 omni comprensivi non si sarebbe tenuto quanto già in precedenza percepito dall'Avv. (€ 5.887,60). CP_1
Anche tale deduzione è infondata.
Invero con il decreto ingiuntivo opposto l'avvocato ha richiesto non la somma di € CP_1
17.000,00 bensì la minor somma di € 11.112,40 corrispondente all'importo concordato detratto l'importo liquidato dalla compagnia direttamente al professionista antistatario di € 4.500,00 oltre accessori di legge per complessivi €5.887,60 (€17.000,00 - € 5.887,60 = € 11.112,40).
§ 14. — In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere respinta.
§ 15. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi medi fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione per cui viene riconosciuto il compenso minimo in quanto non espletata) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare € 4.888,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Latina n. 396/2020, così CP_1 provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2. rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1930 del Parte_1
2014 e, per l'effetto, dichiara quest'ultimo definitivamente esecutivo;
3. condanna a rimborsare in favore di le spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in complessivi € 4.888,00 per compensi oltre spese generali ed oneri di legge.
Così deciso in Roma l'8 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
AN LL
Sezione VI civile
R.G. 6099/2020
All'udienza collegiale del giorno 08/10/2025 ore 12:10
Presidente Dott. AN LL Relatore Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CELANO ANNAMARIA avv. Di Mattei sost.
Appellato/i
CP_1
Avv. PESCE GIUSEPPE
***
La Corte invita la parte presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
La parte presente discute riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
Verbale chiuso alle ore 12,25.
IL PRESIDENTE
DR AN LL
AE DR
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. AN LL - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza dell'8 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6099 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dall'Avv. AR LA (C.F.: – PEC: C.F._2
e dall'Avv. Roberta Donti (C.F.: Email_1
– PEC: ed elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliato presso il loro studio sito in Civitavecchia, al Largo Cavour n. 6, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pesce CP_1 C.F._4
(C.F.: – PEC: ed elettivamente domiciliato C.F._5 Email_3 presso lo studio dell'Avv. Angela Carmela Donataccio sito in Roma, alla via G.B. Ferraris, giusta procura in atti;
- APPELLATO- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 19.11.2020 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Latina n. 396/2020, pubblicata in data 17.02.2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 7880/2014, promosso dall'odierno appellante nei confronti di CP_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Latina l'avv. per sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 1930 CP_1 del 2014 emesso a suo carico per l'importo di euro 11.112,40 oltre interessi e spese. Sosteneva, in ordine alle somme così richieste quali residuo dovuto a titolo di compensi all'avv. per l'attività CP_1 professionale svolta nel giudizio che vedeva parte il a seguito di un sinistro stradale, che era Pt_1 illegittima ed infondata la richiesta poiché era stato proprio l'avv. oltre un mese dopo il CP_1 deposito della sentenza che aveva concluso il giudizio suddetto, a far sottoscrivere all'assistito
– dicendogli che tale atto era presupposto necessario per la riscossione delle somme di cui Pt_1 al risarcimento - il riconoscimento di debito per complessivi euro 17.000,00, mentre il difensore avrebbe solo dovuto rimettergli la notula con le somme come liquidate dalla stessa sentenza, da inviare all'assicurazione per la liquidazione del sinistro;
che, pertanto, era stato violato l'art. 13, co.
4 della l. n. 247 del 2012. Si costituiva l'Avv. contestando ed impugnando tutto quanto CP_1 ex adverso dedotto, argomentato e richiesto poiché infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato. In particolare, sottolineava di aver patrocinato il sig. in una causa avente ad Pt_1 oggetto il risarcimento dei danni da sinistro stradale e che, all'esito dello stesso, il responsabile e la sua compagnia assicuratrice erano stati condannati a versare in favore del la somma di euro Pt_1
92.464,48 oltre lucro cessante, interessi e spese di lite;
che dopo la pubblicazione della sentenza il veniva convocato a studio, gli veniva illustrata la stessa e l'avv. inviava alla Pt_1 CP_1 compagnia assicuratrice il conteggio delle somme dovute;
che la compagnia versava direttamente al euro 107.386,95 ed euro 5.887,60 direttamente al suo difensore;
che essendo il compenso Pt_1 pattuito per iscritto superiore, la differenza veniva chiesta direttamente al che, pertanto, Pt_1 alcuna violazione dell'art. 13 legge 247 del 2012 si era configurata”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1930 del 2014 e, per l'effetto, dichiara Parte_1 quest'ultimo definitivamente esecutivo;
- condanna a rimborsare in favore di Parte_1 [...] le spese di lite, che si liquidano in € 2.901,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali CP_1 come per legge”. § 4. — La sentenza è così motivata : “Nel caso di specie, è risultato dall'istruttoria orale svolta che, se da un lato la somma richiesta dal al cliente era parametrata a quella CP_1 riconosciuta a quest'ultimo nel giudizio in cui lo aveva assistito (cfr. dichiarazione della teste
, madre dell'attore, che lo aveva accompagnato all'incontro e che ha affermato che fu Testimone_1 detto esplicitamente che si trattava del 15% di quanto il aveva conseguito a titolo di Pt_1 risarcimento del danno;
così anche in sede di interrogatorio formale dell'attore opponente), dall'altro i testi di parte convenuta opposta, all'epoca collaboratori di studio dell'avv. hanno CP_1 confermato che il fu convocato a studio dopo la pubblicazione della sentenza che lo Pt_1 riguardava, che essa gli fu spiegata e che, alla luce della quasi totalità dell'accoglimento dell'originaria domanda, il cliente dichiarò di non voler fare appello (circostanza confermata dallo stesso in sede di interpello) e sottoscrisse la scrittura privata di cui si discute, predisposta Pt_1 proprio dagli stessi collaboratori del Ciò a riprova dell'assenza di qualunque imposizione o CP_1 condizionamento;
si aggiunga che sulla base delle tariffe di cui al D.M. 10.03.2014, per una causa innanzi al Tribunale ordinario rientrante nell'arco di valore tra euro 52.000,00 e 260.000,00, i compensi sono pari in media ad euro 13.430,00 esclusi IVA e CAP: la somma pattuita di euro
17.000,00 onnicomprensiva, pertanto, non è sproporzionata ed irragionevole rispetto al valore (sia originariamente configurato, che effettivamente riconosciuto in sentenza) della causa nell'ambito della quale è stata prestata l'attività difensiva. Dunque, anche a volere ammettere che il compenso pattuito sia stato in definitiva calcolato quale percentuale sulle somme riconosciute al nella Pt_1 causa nella quale era risultato vincitore, tuttavia non si ravvisa alcun profilo di illiceità alla luce del fatto che in alcun modo il difensore ha “approfittato” dell'alea nella quale ha prestato attività, né le somme richieste – a prescindere da quanto liquidato nella sentenza n. 2432 del 2013 per compensi pari ad euro 4.500,00 oltre IVA e CPA per spese (che è pacifico e documentale che sono state scomputate da quanto richiesto in via monitoria, essendo già state percepite dal direttamente CP_1 dalla parte soccombente) – appaiono ragionevoli”.
§ 5. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello di Roma disattesa ogni diversa istanza, in accoglimento dell'appello proposto e in parziale/totale riforma della sentenza n. 396/2020 pubblicata dal Tribunale di Latina il 17/02/2020: - sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 396/2020 pubblicata dal Tribunale di Latina il 17/02/2020 e conseguentemente sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1930/2014- rg. 2937/2014, emesso dal Tribunale di Latina in data
15.10.2014 in via preliminare: - dichiarare la nullità della sentenza n. 396/2020 emessa nella causa civile di primo grado iscritta al n. di r.g. 7880/2014 e pubblicata dal Tribunale di Latina in data
17.02.2020, per violazione degli articoli 101, 134, 136 e 176 del c.p.c. per omessa comunicazione al procuratore costituito dell'anticipazione d'ufficio dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
nel merito: - riformare la sentenza n. 396/2020 pubblicata dal Tribunale di Latina il 17/02/2020 e per l'effetto revocare e dichiarare nullo, nonché privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
1930/2014- rg. 2937/2014, emesso dal Tribunale di Latina in data 15.10.2014 per tutti i motivi già spiegati in primo grado e di cui al presente appello, e conseguentemente accogliere integralmente l'opposizione proposta dal Sig. avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 1930/14, Parte_1 emesso dal Tribunale di Latina in data 16.10.2014 in favore dell'Avv. - riformare la CP_1 sentenza n. 396/2020 pubblicata dal Tribunale di Latina il 17/02/2020 e per l'effetto annullare la condanna del Sig. a rimborsare in favore di le spese di lite relative Parte_1 CP_1 all'impugnata sentenza, liquidate in € 2.901,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
- condannare l'Avv. al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre CP_1 accessori come per legge”.
§ 6. — L'appellato costituitosi con comparsa di risposta depositata in data CP_1
31.03.2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis: - nell'ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello relativo alla nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 101,
134, 136 e 176 del cpc, operare la compensazione delle spese del II grado di giudizio;
- qualora la
Corte ritenga di entrare nel merito dell'Appello proposto rigettare integralmente lo stesso in quanto infondato sia in fatto che in diritto e comunque non provato. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da liquidarsi ex DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni”.
§ 7. — Con ordinanza del 28.09.2021 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — L'appello si articola in quattro motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo è stata dedotta la “nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 101, 134, 136 e 176 del c.p.c. per omessa comunicazione al procuratore costituito dell'anticipazione d'ufficio dell'udienza di precisazione delle conclusioni”.
Deduce l'appellante che: “Preliminarmente occorre rappresentare che la sentenza n.
396/2020, pubblicata dal Tribunale di Latina in data 17.02.2020, nella causa civile di primo grado iscritta al n. di r.g. 7880/2014 veniva inviata tramite biglietto di cancelleria alla pec dell'Avvocato
AR LA in data 17 febbraio 2020. In tale circostanza gli scriventi procuratori dopo aver eseguito le opportune verifiche venivano a conoscenza del fatto che l'udienza di precisazione delle conclusioni era stata celebrata in data 19.11.2019, ben un anno prima della data indicata in udienza dal Giudice e confermata dal Giudice stesso per iscritto nel verbale di udienza del 17.04.2018 (All.
2). Non veniva pertanto comunicato lo spostamento d'ufficio dell'udienza precedentemente fissata e conseguentemente veniva precluso ai sottoscritti procuratori sia di presenziare all'udienza di precisazione delle conclusioni, sia di depositare la comparsa conclusionale e le memorie di replica.
La documentata mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dello spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata ad un'udienza non immediatamente successiva, determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c., riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo (Cassazione civile sez. VI - 19/07/2017, n. 17847, Cass.
Sez. 3, 10/03/2009, n. 5758; Cass. Sez. L, 22/08/2003, n. 12360; Cass. Sez. 3, 02/04/2009, n. 8002).
Nel caso che ci occupa infatti, come sopra precisato, l'udienza di precisazione delle conclusioni veniva fissata al giorno 19.11.2020 (come da verbale di udienza cfr. all. 2) e poi inspiegabilmente anticipata e celebrata il giorno 19.11.2019, ma quest'ultima anticipazione non è stata mai comunicata ai procuratori costituiti del Sig. in tal guisa precludendo sia la Parte_1 partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni, sia il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica”.
La difesa dell'appellato ha dedotto sul punto di non aver “ricevuto alcuna comunicazione dell'udienza fissata per il 19.11.2019 in quanto il giudice, ancorché nel verbale di udienza ha erroneamente riportato la data del 19.11.2020, in realtà nel dare lettura del provvedimento di rinvio alle parti, comunicava oralmente l'udienza del 19.11.2019 salvo poi scrivere la stessa data ma inserendo 2020 anziché 2019”.
Il motivo è fondato.
Invero l'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti;
in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado (Cass. Sez. 3, 06/05/2025, n. 11877, Rv. 674693
- 01).
Deve quindi dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli articoli
101,134, 136 e 176 del c.p.c. in quanto l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in data 19.11.2019, in assenza del difensore dell'attore opponente, un anno prima della data indicata dal
Giudice per iscritto nel verbale di udienza del 17.04.2018, senza comunicazione dell'anticipazione.
§ 10. — Ritiene tuttavia la Corte di dover decidere nel merito essendo state le parti ammesse a svolgere quelle attività precluse in primo grado (precisazione delle conclusioni e discussione orale).
§ 11. — Nel merito deve osservarsi che è pacifico che l'avv. ha assistito CP_1 Pt_1 per l'intero giudizio R.G. n. 3216/2009, conclusosi con la sentenza n. 2432/13, che
[...] riconosceva il risarcimento del danno in favore di quest'ultimo nella misura di € 92.464,48 oltre interessi.
È contestato invece il compenso di € 17.000,00 in favore dell'avvocato oggetto del CP_1 decreto ingiuntivo opposto in primo grado.
Tale somma deriva da un riconoscimento di debito che così recita: “Premesso che con sentenza n. 2432/13, il Tribunale di Latina ha condannato in solido con la Parte_2 [...]
al pagamento in favore del Sig. della somma di € 92.464,48 oltre lucro CP_2 Parte_1 cessante ed interessi come da motivazione, oltre ad € 4.500,00 per compensi oltre oneri accessori.
Che sviluppati i conteggi derivanti dalla sentenza suddetta risulta dovuto in forza della stessa l'importo omnicomprensivo di € 113.074,55…Tutto ciò premesso io sottoscritto
[...]
il risarcimento di euro 113.074,55 riconoscendo all'Avv. sulla Parte_3 CP_1 predetta somma l'importo omnicomprensivo di € 17.000,00. Latina, 29.01.2014”.
Deduce l'appellante che, erroneamente, era stata riconosciuta la validità di tale accordo costituente un “patto di quota lite” invalido perché stipulato quando la causa era stata già decisa e quindi difettava il requisito dell'aleatorietà.
La deduzione è infondata.
Invero il divieto del patto di quota lite di cui all'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, si fonda sull'esigenza di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, al risultato della controversia (Cass. Sez. U.,
31/05/2025, n. 14699, Rv. 674860 - 01).
Nel caso di specie, dalla lettura di tale accordo, si evince che le parti, alla luce dei risultati ottenuti, hanno pattuito un compenso spettante all'avvocato in relazione all'attività svolta.
La pattuizione del compenso a posteriori esclude, in radice, che sia stato concluso un patto di quota lite.
Neppure è indicata la percentuale del presunto patto di quota lite.
Si è quindi trattato di un accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente stipulato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 247 del 2012 il quale prevede che: “3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa” e dunque pienamente valido.
§ 12. — Deduce ancora l'appellante che sarebbe stato indotto a sottoscrivere Parte_1 il riconoscimento di debito poiché l'avvocato gli avrebbe detto che era necessario per riscuotere CP_1 le somme.
Tuttavia, non vi è stata alcuna impugnazione di tale accordo per errore o dolo.
Inoltre, l'accettazione richiesta al ben poteva giustificarsi nella opportunità di Pt_1 rappresentare all'assicurazione che il danneggiato era soddisfatto dell'importo riconosciuto in sentenza (di poco inferiore a quello richiesto) e non avrebbe proposto appello.
§ 13. — Deduce ancora l'appellante che nel riconoscere la somma di € 17.000,00 omni comprensivi non si sarebbe tenuto quanto già in precedenza percepito dall'Avv. (€ 5.887,60). CP_1
Anche tale deduzione è infondata.
Invero con il decreto ingiuntivo opposto l'avvocato ha richiesto non la somma di € CP_1
17.000,00 bensì la minor somma di € 11.112,40 corrispondente all'importo concordato detratto l'importo liquidato dalla compagnia direttamente al professionista antistatario di € 4.500,00 oltre accessori di legge per complessivi €5.887,60 (€17.000,00 - € 5.887,60 = € 11.112,40).
§ 14. — In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere respinta.
§ 15. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi medi fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione per cui viene riconosciuto il compenso minimo in quanto non espletata) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare € 4.888,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Latina n. 396/2020, così CP_1 provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2. rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1930 del Parte_1
2014 e, per l'effetto, dichiara quest'ultimo definitivamente esecutivo;
3. condanna a rimborsare in favore di le spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in complessivi € 4.888,00 per compensi oltre spese generali ed oneri di legge.
Così deciso in Roma l'8 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
AN LL