Articolo 8 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10
Articolo 7
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16 febbraio 2013
Art. 8. Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
Note all' art. 8:
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2013
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