Ordinanza cautelare 22 giugno 2022
Decreto decisorio 28 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 22/06/2022, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/06/2022
N. 00680/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 680 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Arianna Cicerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del 31.12.2021, con il quale il Prefetto di Taranto ha disposto la revoca delle misure di accoglienza straordinaria ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 142/2015, notificato all’extracomunitario ricorrente in data 18/03/2022,
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, anche ove non conosciuto dall’odierno ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Taranto - Ufficio Territoriale del Governo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to S. Cicerone, in sostituzione dell'avv.to A. Cicerone;
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso appare infondato in quanto:
da un lato, secondo giurisprudenza maggioritaria - che il Collegio condivide - in materia di revoca delle misure di accoglienza, di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs n. 142 del 2015, all'Amministrazione non è attribuito alcuno spazio valutativo discrezionale, sul quale sia suscettibile di incidere il contributo partecipativo del destinatario della revoca, rivestendo il potere revocatorio carattere vincolato (Consiglio di Stato Sez. III, 24/02/2022, n. 1322) e l'ambito delle circostanze giustificative sono limitate ai casi di "forza maggiore", "caso fortuito" o "gravi motivi personali" (non emergenti nella fattispecie in esame) e, in ogni caso, la P.A. ha esplicitamente richiamato nel provvedimento impugnato la sussistenza dell’urgenza qualificata di disporre la revoca delle misure di accoglienza con immediatezza;
dall’altro, l’extracomunitario ricorrente si è assentato dal Centro di Accoglienza de quo in maniera reiterata (dal 21.12 2021 al 23.12.2021, dal 25.12.2021 al 31.12.2021, nonché in maniera discontinua nei giorni precedenti le predette date) in assenza della comunicazione di alcuna ragione giustificativa preventiva sia alle assenze predette, sia alla notifica del provvedimento impugnato (avvenuta, a distanza di oltre tre mesi dalle assenze predette, in data 18.03.2022), con conseguente inapplicabilità dei principi giurisprudenziali richiamati nel ricorso che ritengono che “l’assenza protrattasi per una sola notte, se occasionale e non accompagnata da manifestazioni di rifiuto dell'accoglienza o da comportamenti di altro tipo in tal senso concludenti, non può essere definita alla stregua di "abbandono", ma di semplice “allontanamento momentaneo”, ravvisandosi invece, nella fattispecie concreta in questione, una chiara ipotesi di “abbandono ingiustificato del Centro”, prevista quale presupposto per la revoca delle misure di accoglienza dall’art. 23 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo n. 142/2015.
Ritenuto, altresì, che l’impugnato provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, non appare contrastare neppure con il principio di proporzionalità di cui all’articolo 20 della Direttiva 26/06/2013, n. 2013/33/UE, avuto riguardo alle reiterate e ingiustificate assenze dell’extracomunitario ricorrente, e che, quanto alle ragioni di urgenza espresse dall’Amministrazione resistente, le stesse sono facilmente ricostruibili nella necessità che l’occupazione dei Centri di Accoglienza avvenga proficuamente e prontamente da parte degli effettivi aventi diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO