CASS
Sentenza 13 gennaio 2023
Sentenza 13 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2023, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26260/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente – contro 3C spa;
– intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1985/22/16, depositata il 11 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal Consigliere Enrico Manzon;
Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 969 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 13/01/2023 2 di 3 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OM LE, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta (rigetto del ricorso); uditi gli Avv. Pietro Garofoli e Fausta Eugeni. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 20704/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da 3C spa contro l’avviso di accertamento per IRES 2006. La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l' abuso del diritto contestato con l'avviso di accertamento impugnato, trattandosi di un lease-back pienamente lecito. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi. La società contribuente è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE L’agenzia fiscale ricorrente ha dato atto che nelle more del giudizio, anche per effetto di un "accordo quadro" tra l'Agenzia delle entrate e le società del gruppo al quale appartiene la controricorrente, la società consolidata Eurosanità spa ha perfezionato la definizione agevolata della lite per la medesima annualità, così liberando la consolidante 3C delle correlative obbligazioni fiscali. Il patrocinio erariale ha dunque dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio;
spese compensate. Cosi deciso in Roma 26 ottobre 2022 3 di 3 Il presidente Il consigliere est.
– ricorrente – contro 3C spa;
– intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1985/22/16, depositata il 11 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal Consigliere Enrico Manzon;
Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 969 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 13/01/2023 2 di 3 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OM LE, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta (rigetto del ricorso); uditi gli Avv. Pietro Garofoli e Fausta Eugeni. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 20704/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da 3C spa contro l’avviso di accertamento per IRES 2006. La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l' abuso del diritto contestato con l'avviso di accertamento impugnato, trattandosi di un lease-back pienamente lecito. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi. La società contribuente è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE L’agenzia fiscale ricorrente ha dato atto che nelle more del giudizio, anche per effetto di un "accordo quadro" tra l'Agenzia delle entrate e le società del gruppo al quale appartiene la controricorrente, la società consolidata Eurosanità spa ha perfezionato la definizione agevolata della lite per la medesima annualità, così liberando la consolidante 3C delle correlative obbligazioni fiscali. Il patrocinio erariale ha dunque dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio;
spese compensate. Cosi deciso in Roma 26 ottobre 2022 3 di 3 Il presidente Il consigliere est.