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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 3842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3842 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – II sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello – Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato – Consigliere
dott.ssa Paola Martorana – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3281/2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di S. Maria
C.V. n. 2089/2024 pubblicata in data 21.5.2024 e notificata il 10.6.2024, vertente
TRA
, (P. IVA e Cod. Fisc. – PEC Parte_1 P.IVA_1
E anprisco.caserta. ), con sede in Via Michele Monaco n. 92 – Email_1 Pt_1
81054 San Prisco (CE), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso - giusta procura in calce all'atto di appello o e Delibera di G.C. n. 67 del 01.07.2024 di conferimento di incarico - dall'Avv. Francesco Melone (Cod. Fisc.
, con studio in Casagiove (CE) alla Via Nazionale Appia n. 341 e C.F._1
domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ove Email_3 dichiara di voler ricevere notificazioni e comunicazioni relative al presente giudizio.
Appellante
CONTRO
(C.F. ), nato a [...], il [...]; Controparte_1 C.F._2
(C.F. , nato a [...] Controparte_2 C.F._3
(Germania), il 26.02.1969; entrambi elettivamente domiciliati in Castel Volturno (CE), alla Via B. Celentano n. 2, presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppina Letizia (C.F. ), che li C.F._4 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio e che dichiara per gli effetti di cui agli artt. 133, 134 e 136, co. 3 c.p.c. di voler ricevere i relativi avvisi c/o il numero di telefax 081/5093525, oppure a mezzo posta elettronica certificata PEC: Email_4
Appellati/appellanti incidentali
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 4.6.2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 ter cpc, il
Consigliere Istruttore, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza nel termine perentorio assegnato con ordinanza collegiale del 30.12.2024 ( con cui era stata respinta l'istanza inibitoria avanzata dal appellante), rinviava la causa, Pt_1
ex art. 127 ter, comma 4, cpc, all'udienza (nuovamente in trattazione scritta) del 9.7.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno depositava note.
In tale udienza, pertanto, il Consigliere Istruttore riservava la causa in decisione al collegio, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Il mancato deposito di note scritte anche entro il secondo termine determina l'estinzione del processo, previa cancellazione della causa dal ruolo, come prevede l'articolo 127-ter citato, applicabile a tutti i procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2023. Tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs. 149/2022, nonché del principio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit, con riguardo al novellato art. 348 c.p.c., e attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione. Questa conclusione, secondo una prima lettura, va confermata anche a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 31 ottobre
2024, n. 164, che ha aggiunto i commi 5 e 6 all'articolo 350 c.p.c. (sui modi e le forme della dichiarazione di estinzione del processo), considerato che le disposizioni del predetto decreto legislativo si applicano (ai sensi dell'articolo 7, comma 1) ai “procedimenti” introdotti successivamente al 28 febbraio 2023: si tratta, infatti, di disposizione intertemporale diversa da quella contenuta nella cd. “riforma Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II del titolo III, nonché degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 c.p.c. - per come modificati - anche alle
“impugnazioni” proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, D.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149). La novità legislativa introdotta con il correttivo trova, dunque, applicazione per i soli procedimenti iniziati in primo grado a partire dal 28 febbraio 2023. Il presente giudizio risulta anteriore a tale data, essendo iniziato in primo grado con citazione notificata il 22.3.2013, sicchè ad esso non si applica la predetta novità legislativa.
In conclusione, verificata la regolare comunicazione dei provvedimenti del 30.12.2024 e del
4.6.2025 (coi quali è stata prima disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza e, poi, assegnato il nuovo termine ai sensi dell'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c.), va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le relative spese a carico delle parti che le hanno anticipate (così come previsto dall'art. 310 c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, II sezione civile, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – II sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello – Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato – Consigliere
dott.ssa Paola Martorana – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3281/2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di S. Maria
C.V. n. 2089/2024 pubblicata in data 21.5.2024 e notificata il 10.6.2024, vertente
TRA
, (P. IVA e Cod. Fisc. – PEC Parte_1 P.IVA_1
E anprisco.caserta. ), con sede in Via Michele Monaco n. 92 – Email_1 Pt_1
81054 San Prisco (CE), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso - giusta procura in calce all'atto di appello o e Delibera di G.C. n. 67 del 01.07.2024 di conferimento di incarico - dall'Avv. Francesco Melone (Cod. Fisc.
, con studio in Casagiove (CE) alla Via Nazionale Appia n. 341 e C.F._1
domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ove Email_3 dichiara di voler ricevere notificazioni e comunicazioni relative al presente giudizio.
Appellante
CONTRO
(C.F. ), nato a [...], il [...]; Controparte_1 C.F._2
(C.F. , nato a [...] Controparte_2 C.F._3
(Germania), il 26.02.1969; entrambi elettivamente domiciliati in Castel Volturno (CE), alla Via B. Celentano n. 2, presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppina Letizia (C.F. ), che li C.F._4 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio e che dichiara per gli effetti di cui agli artt. 133, 134 e 136, co. 3 c.p.c. di voler ricevere i relativi avvisi c/o il numero di telefax 081/5093525, oppure a mezzo posta elettronica certificata PEC: Email_4
Appellati/appellanti incidentali
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 4.6.2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 ter cpc, il
Consigliere Istruttore, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza nel termine perentorio assegnato con ordinanza collegiale del 30.12.2024 ( con cui era stata respinta l'istanza inibitoria avanzata dal appellante), rinviava la causa, Pt_1
ex art. 127 ter, comma 4, cpc, all'udienza (nuovamente in trattazione scritta) del 9.7.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno depositava note.
In tale udienza, pertanto, il Consigliere Istruttore riservava la causa in decisione al collegio, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Il mancato deposito di note scritte anche entro il secondo termine determina l'estinzione del processo, previa cancellazione della causa dal ruolo, come prevede l'articolo 127-ter citato, applicabile a tutti i procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2023. Tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs. 149/2022, nonché del principio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit, con riguardo al novellato art. 348 c.p.c., e attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione. Questa conclusione, secondo una prima lettura, va confermata anche a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 31 ottobre
2024, n. 164, che ha aggiunto i commi 5 e 6 all'articolo 350 c.p.c. (sui modi e le forme della dichiarazione di estinzione del processo), considerato che le disposizioni del predetto decreto legislativo si applicano (ai sensi dell'articolo 7, comma 1) ai “procedimenti” introdotti successivamente al 28 febbraio 2023: si tratta, infatti, di disposizione intertemporale diversa da quella contenuta nella cd. “riforma Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II del titolo III, nonché degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 c.p.c. - per come modificati - anche alle
“impugnazioni” proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, D.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149). La novità legislativa introdotta con il correttivo trova, dunque, applicazione per i soli procedimenti iniziati in primo grado a partire dal 28 febbraio 2023. Il presente giudizio risulta anteriore a tale data, essendo iniziato in primo grado con citazione notificata il 22.3.2013, sicchè ad esso non si applica la predetta novità legislativa.
In conclusione, verificata la regolare comunicazione dei provvedimenti del 30.12.2024 e del
4.6.2025 (coi quali è stata prima disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza e, poi, assegnato il nuovo termine ai sensi dell'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c.), va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le relative spese a carico delle parti che le hanno anticipate (così come previsto dall'art. 310 c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, II sezione civile, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello