Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/06/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2864/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 28/05/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GENOVESI
FILIPPO
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. LOMAGLIO
ALESSIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono congiuntamente che l'Ill.mo Tribunale di Mantova voglia modificare le condizioni di scioglimento del matrimonio civile e, conseguentemente, revisionare la sentenza n. 128/2023 che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, così disponendo:
1) i genitori concordano che venga meno il regime dell'affidamento condiviso, essendo divenute maggiorenni entrambe le figlie. Le stesse continueranno a convivere e ad avere la residenza presso la casa della madre e potranno stare col padre quando lo desiderano;
3) Il signor in caso di perdita del reddito da parte di una o entrambe le CP_1 figlie, si obbliga, dal mese successivo, se le stesse continueranno a risiedere con la madre, a corrispondere direttamente alla/e figlia/e una somma concordata con quest'ultima/e a titolo di concorso nel mantenimento sino alla percezione di un nuovo reddito;
4) Tutte le spese straordinarie verranno pagate direttamente dalle figlie con mezzi tracciabili al fine di consentirne la detrazione. L'importo verrà poi rimborsato dai genitori, nella quota del 50% ciascuno, direttamente alle ragazze, entro 10 giorni dalla richiesta delle stesse e con esibizione delle spese;
5) I genitori, per l'effetto, nella misura del 50% ciascuno, si obbligano al pagamento delle spese straordinarie mediche e scolastiche della figlia Per_1 sino al termine del corso di laurea (triennale o magistrale nel rispetto delle scelte della ragazza), e della figlia fino al 31/12/2026; Per_2
6) Ciascun genitore si obbliga a versare la somma di €.8.500,00 in favore della figlia ed €.7.500,00 in favore della figlia entro e non oltre il Per_1 Per_2
31.5.2025; tali somme sono costituite dai risparmi e dalle mance custodite dai genitori.
7) e dichiarano di non avere più nulla a Parte_1 Controparte_1 pretendere l'uno dall'altra e si danno reciprocamente atto che sono stati regolarmente versati gli importi dovuti a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, compreso l'aggiornamento ISTAT
8) Le parti intendono confermare le restanti condizioni stabilite in sede di divorzio, nella piena consapevolezza della attuale situazione e dei nuovi assetti.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge tenuto conto delle esigenze di modifica delle vigenti statuizioni rappresentate dalle parti.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n.128/2023 emessa in data 09.02.2023 dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 5.06.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Massimo De Luca
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