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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 879/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1104/2023 depositato il 22/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1546/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 28/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX06D700093 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/10/2021 s.r.l. Resistente_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TYX06D700093 notificato in data 7/5/2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'importo di € 17.049,48
a titolo di IVA 2016, in conseguenza di recupero a tassazione di IVA per € 7.355,00 conseguente a disconoscimento del regime agevolato in relazione a vendite a favore di tali Nominativo_1 (IVA € 2.596,16) e Nominativo_2 (Iva € 4.759,62).
Il ricorso veniva accolto con sentenza 1546/22 del 28/6/2022 mediante la quale si riteneva sussistente il diritto all'IVA agevolata alla luce della documentazione medica.
Avverso la sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate assumendo la fondatezza del recupero reputando insussistente il diritto all'agevolazione per difetto del requisito dell'impossibilità a deambulare e legittima la ripresa nei confronti della venditrice, emittente la fattura.
Si costituiva s.r.l. Resistente_1 assumendo sussistenza dei presupposti per l'accesso all'agevolazione e difetto di legittimazione passiva, essendo beneficiario l'acquirente finale.
L'appellata depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Va osservato che, ai sensi del punto 31) della parte II della Tabella A allegata al D.P.R. 633/72, sono soggette all'aliquota IVA del 4% le cessioni di «…autoveicoli … di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico…; autoveicoli … di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido,
e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico».
Ai sensi dell'art. 1 l. 97/96 sono soggetti ad aliquota iva agevolata le cessioni di veicoli, aventi le caratteristiche predette, «adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie». Ai sensi dell'art. 8 c. 3 l. 449/97, tale agevolazione si estende alle cessioni di veicoli, aventi le medesime caratteristiche, «adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti… effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico». Infine, ai sensi dell'art. 30 c. 7 l. 388/2000, tali agevolazioni «sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo».
In definitiva, pertanto, l'agevolazione in esame è applicabile in relazione alla cessione di veicoli destinati al trasporto di soggetti non vedenti o con gravi limitazioni della capacità di deambulare, indipendentemente dalla necessità di modifiche al veicolo ed indipendentemente dal fatto che i veicoli siano destinati alla guida del portatore di handicap o di altro soggetto che lo assista, apparendo, la disciplina, funzionale ad agevolare l'acquisto di mezzi di trasporto resi necessari dalla condizione della persona disabile la quale, a cagione della disabilità, non potrebbe avvalersi, per gli spostamenti, di mezzi pubblici. Ovviamente, ai fini dell'accesso al beneficio, deve esistere una diretta ed immediata correlazione tra il veicolo, il beneficiario e la limitazione di quest'ultimo. Inoltre è necessario che la grave disabilità – che deve incidere sulla capacità di deambulazione – si accertata e riconosciuta amministrativamente, nelle forme all'uopo previste.
Ai sensi dell'art. 3 l. 104/92 «è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative…».
Va, poi, osservato che, in tema di i.v.a., ai fini dell'applicazione di un'aliquota agevolata, in deroga a quella ordinaria, spetta a chi la invochi fornire la prova dei presupposti di fatto cui essa si ricollega (cfr. Cass. tr.
3/5/2005, 9143).
Nella specie, come documentato dalla resistente già nel primo grado di giudizio, la vendita del veicolo nei confronti di tale Nominativo_1 era avvenuta sul presupposto di verbale della Commissione medica di Messina il quale attestava che la donna era affetta da “ …sindrome da allettamento, disturbo neurovegetativo maggiore in vasculopatia cerebrale e emiplegia destra ….” Nonché di sentenza del Tribunale di Patti n.
2062/2010, che ha riconosciuto alla medesima il diritto all'indennità di accompagnamento per invalidità al
100% derivante da “vasculopatia cerebrale con postumi di ictus-emiplegia dx, sindrome demenziale, poliartropatia degenerativa cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa”. L'emiplegia accertata consiste nella paralisi totale di un lato del corpo, nella specie il destro. Deriva l'oggettiva, accertata, incapacità a deambulare.
Deve, dunque, ritenersi che, alla luce di quanto sopra osservato, la stessa avesse diritto all'agevolazione IVA.
Quanto alla cessione nei confronti di Nominativo_2, dalla documentazione versata in atti, risulta che questa procedeva sulla base di verbale della commissione medica, attestante che la stessa sarebbe affetta da
“deterioramento cognitivo di grado grave, spondilodiscoartrosi, cardiopatia ipertensiva …”). Nella specie non appare ricorrere alcuna delle condizioni che consentano l'accesso al regime agevolato (che, come sopra osservato, presuppone una oggettiva ed accertata grave difficoltà a deambulare o, comunque, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per gravi deficit psichici o mentali). Del resto, la stessa autocertificazione rilasciata dalla acquirente all'atto dell'acquisto è totalmente incompleta: non viene barrata alcuna delle ipotesi che da luogo all'agevolazione, con ciò, dunque, riconoscendosi l'insussistenza delle stesse;
viene barrata unicamente la riga relativa al mancato acquisto nel corso del quadriennio anteriore di altro veicolo con medesima agevolazione, ma anche dichiarazione – insufficiente – è incompleta, essendo stata omessa l'indicazione della data.
Atteso che nella specie non appaiono ricorrere le condizioni per l'accesso al regime agevolato, corretta appare la ripresa nei confronti dell'appellata. L'appellata, infatti, ha proceduto alla cessione del bene ed emesso la relativa fattura. Ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 633/72 «l'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e la prestazione di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario…» soggetto che, ai sensi dell'art. 18, «deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente
». Discende che il cedente è obbligato nei confronti dell'Amministrazione della corretta riscossione e del corretto versamento dell'IVA. Sicchè l'erronea applicazione dell'aliquota è allo stesso imputabile.
Nella specie, pertanto, deve ritenersi che correttamente l'Amministrazione abbia proceduto al recupero nei confronti dell'appellata della maggiore IVA relativa alla cessione operata a favore di Nominativo_2. Del resto la cedente doveva essere consapevole dell'assenza delle condizioni per l'accesso al beneficio, dal momento che l'autocertificazione resa dalla acquirente, come sopra osservato, non indicava l'esistenza di alcuna delle condizioni di legge.
L'appello, pertanto, va parzialmente accolto nei termini predetti. In ragione della soccombenza reciproca le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata conferma l'atto impugnato limitatamente al recupero IVA di € 4.759,62 e relative sanzioni relativa alla cessione operata a favore di
Nominativo_2. Rigetta quanto al resto l'appello. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1104/2023 depositato il 22/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1546/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 28/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX06D700093 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/10/2021 s.r.l. Resistente_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TYX06D700093 notificato in data 7/5/2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'importo di € 17.049,48
a titolo di IVA 2016, in conseguenza di recupero a tassazione di IVA per € 7.355,00 conseguente a disconoscimento del regime agevolato in relazione a vendite a favore di tali Nominativo_1 (IVA € 2.596,16) e Nominativo_2 (Iva € 4.759,62).
Il ricorso veniva accolto con sentenza 1546/22 del 28/6/2022 mediante la quale si riteneva sussistente il diritto all'IVA agevolata alla luce della documentazione medica.
Avverso la sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate assumendo la fondatezza del recupero reputando insussistente il diritto all'agevolazione per difetto del requisito dell'impossibilità a deambulare e legittima la ripresa nei confronti della venditrice, emittente la fattura.
Si costituiva s.r.l. Resistente_1 assumendo sussistenza dei presupposti per l'accesso all'agevolazione e difetto di legittimazione passiva, essendo beneficiario l'acquirente finale.
L'appellata depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Va osservato che, ai sensi del punto 31) della parte II della Tabella A allegata al D.P.R. 633/72, sono soggette all'aliquota IVA del 4% le cessioni di «…autoveicoli … di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico…; autoveicoli … di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido,
e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico».
Ai sensi dell'art. 1 l. 97/96 sono soggetti ad aliquota iva agevolata le cessioni di veicoli, aventi le caratteristiche predette, «adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie». Ai sensi dell'art. 8 c. 3 l. 449/97, tale agevolazione si estende alle cessioni di veicoli, aventi le medesime caratteristiche, «adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti… effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico». Infine, ai sensi dell'art. 30 c. 7 l. 388/2000, tali agevolazioni «sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo».
In definitiva, pertanto, l'agevolazione in esame è applicabile in relazione alla cessione di veicoli destinati al trasporto di soggetti non vedenti o con gravi limitazioni della capacità di deambulare, indipendentemente dalla necessità di modifiche al veicolo ed indipendentemente dal fatto che i veicoli siano destinati alla guida del portatore di handicap o di altro soggetto che lo assista, apparendo, la disciplina, funzionale ad agevolare l'acquisto di mezzi di trasporto resi necessari dalla condizione della persona disabile la quale, a cagione della disabilità, non potrebbe avvalersi, per gli spostamenti, di mezzi pubblici. Ovviamente, ai fini dell'accesso al beneficio, deve esistere una diretta ed immediata correlazione tra il veicolo, il beneficiario e la limitazione di quest'ultimo. Inoltre è necessario che la grave disabilità – che deve incidere sulla capacità di deambulazione – si accertata e riconosciuta amministrativamente, nelle forme all'uopo previste.
Ai sensi dell'art. 3 l. 104/92 «è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative…».
Va, poi, osservato che, in tema di i.v.a., ai fini dell'applicazione di un'aliquota agevolata, in deroga a quella ordinaria, spetta a chi la invochi fornire la prova dei presupposti di fatto cui essa si ricollega (cfr. Cass. tr.
3/5/2005, 9143).
Nella specie, come documentato dalla resistente già nel primo grado di giudizio, la vendita del veicolo nei confronti di tale Nominativo_1 era avvenuta sul presupposto di verbale della Commissione medica di Messina il quale attestava che la donna era affetta da “ …sindrome da allettamento, disturbo neurovegetativo maggiore in vasculopatia cerebrale e emiplegia destra ….” Nonché di sentenza del Tribunale di Patti n.
2062/2010, che ha riconosciuto alla medesima il diritto all'indennità di accompagnamento per invalidità al
100% derivante da “vasculopatia cerebrale con postumi di ictus-emiplegia dx, sindrome demenziale, poliartropatia degenerativa cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa”. L'emiplegia accertata consiste nella paralisi totale di un lato del corpo, nella specie il destro. Deriva l'oggettiva, accertata, incapacità a deambulare.
Deve, dunque, ritenersi che, alla luce di quanto sopra osservato, la stessa avesse diritto all'agevolazione IVA.
Quanto alla cessione nei confronti di Nominativo_2, dalla documentazione versata in atti, risulta che questa procedeva sulla base di verbale della commissione medica, attestante che la stessa sarebbe affetta da
“deterioramento cognitivo di grado grave, spondilodiscoartrosi, cardiopatia ipertensiva …”). Nella specie non appare ricorrere alcuna delle condizioni che consentano l'accesso al regime agevolato (che, come sopra osservato, presuppone una oggettiva ed accertata grave difficoltà a deambulare o, comunque, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per gravi deficit psichici o mentali). Del resto, la stessa autocertificazione rilasciata dalla acquirente all'atto dell'acquisto è totalmente incompleta: non viene barrata alcuna delle ipotesi che da luogo all'agevolazione, con ciò, dunque, riconoscendosi l'insussistenza delle stesse;
viene barrata unicamente la riga relativa al mancato acquisto nel corso del quadriennio anteriore di altro veicolo con medesima agevolazione, ma anche dichiarazione – insufficiente – è incompleta, essendo stata omessa l'indicazione della data.
Atteso che nella specie non appaiono ricorrere le condizioni per l'accesso al regime agevolato, corretta appare la ripresa nei confronti dell'appellata. L'appellata, infatti, ha proceduto alla cessione del bene ed emesso la relativa fattura. Ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 633/72 «l'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e la prestazione di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario…» soggetto che, ai sensi dell'art. 18, «deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente
». Discende che il cedente è obbligato nei confronti dell'Amministrazione della corretta riscossione e del corretto versamento dell'IVA. Sicchè l'erronea applicazione dell'aliquota è allo stesso imputabile.
Nella specie, pertanto, deve ritenersi che correttamente l'Amministrazione abbia proceduto al recupero nei confronti dell'appellata della maggiore IVA relativa alla cessione operata a favore di Nominativo_2. Del resto la cedente doveva essere consapevole dell'assenza delle condizioni per l'accesso al beneficio, dal momento che l'autocertificazione resa dalla acquirente, come sopra osservato, non indicava l'esistenza di alcuna delle condizioni di legge.
L'appello, pertanto, va parzialmente accolto nei termini predetti. In ragione della soccombenza reciproca le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata conferma l'atto impugnato limitatamente al recupero IVA di € 4.759,62 e relative sanzioni relativa alla cessione operata a favore di
Nominativo_2. Rigetta quanto al resto l'appello. Compensa le spese di lite tra le parti.